Parco eolico e verifica di assoggettamento a V.I.A.

24 Ott 2021 | giurisprudenza, amministrativo

di Elisa Maria Volonté

Consiglio di Stato, Sez. IV – 15 giugno 2021, n. 4637 – Pres. Maruotti, Est. Gambato Spisani – Onlus Associazione Omissis (Avv.ti Granara e Tedeschini) c. Regione Liguria (Avv.ti Castagnoli e Bozzini); Omissis S.r.l. (Avv. Cassar)

L’inclusione di un parco eolico in un corridoio ecologico non rileva ai fini della necessaria sottoposizione del medesimo alla procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. (b), d.lgs. n. 152/2006. La citata disposizione, infatti, prevede che siano sottoposti a V.I.A. i progetti che ricadono in aree naturali protette ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero all’interno di siti inclusi nella Rete Natura 2000, nei quali non sono né potrebbero altrimenti essere ricompresi i corridoi ecologici.

Ai sensi del D.M. 30 marzo 2015, l’analisi del cumulo di impianti ai fini dell’assoggettamento a V.I.A. è volto al fine di evitare l’artificioso frazionamento di un progetto unitario. Il criterio del “cumulo di impianti” non impone quindi alle amministrazioni di valutare l’impatto cumulativo di un progetto in realizzazione con altri progetti distinti e già realizzati, sottoponendo il primo a V.I.A. qualora questa analisi rilevi complessivamente il superamento delle soglie previste dalla legge.

L’esclusione di un progetto dall’assoggettamento a V.I.A. condizionato al rispetto di determinate prescrizioni ambientali non rappresenta una violazione o elusione della normativa applicabile, essendo questa una possibilità espressamente prevista dall’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. Ciò a maggior ragione quando le prescrizioni imposte non siano abnormi né incongrue in relazione alla portata del progetto in analisi.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello proposto da una società iscritta nell’elenco ministeriale delle associazioni di protezione ambientale avverso la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 maggio 2020 n. 324, con la quale era stato respinto il ricorso della medesima appellante per l’annullamento di un decreto del Dirigente del Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti della Regione Liguria relativo al parco eolico proposto dalla Omissis S.r.l.

La Omissis S.r.l., infatti, aveva presentato la proposta di realizzare un parco eolico composto da sei aerogeneratori, per una potenza complessiva di 24 MW e per uno sviluppo di 1.900 metri in totale. Relativamente a detto parco eolico, la Regione aveva emesso il decreto impugnato in primo grado, il quale escludeva, con prescrizioni, l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L’appellante affida la richiesta di annullamento, o di riforma, della sentenza di primo grado a numerosi motivi di appello[1], tutti rigettati dal Consiglio di Stato, che riconosce al contrario la correttezza delle statuizioni e dei ragionamenti in diritto del T.A.R. nel giudizio di primo grado.

Il Consiglio di Stato esclude innanzitutto che possa trovare fondamento la doglianza secondo la quale il T.A.R avrebbe errato nell’escludere che il parco eolico ricada all’interno di due aree protette, Rocca del Falcone e Crivezzo, e interferisca con corridoi ecologici relativi alle medesime: da un lato, infatti, l’assenza di aree protette è dimostrata dallo studio preliminare presentato in sede di assoggettabilità a V.I.A., documento non contestato in modo specifico dall’appellante; dall’altro, l’eventuale interferenza del parco eolico con corridoi ecologici non rileverebbe di per sé ai fini l’assoggettamento a V.I.A.: l’art. 6, comma 7, lett. (b), d.lgs. n. 152/2006[2], infatti, prevede espressamente l’assoggettamento a V.I.A. dei soli progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche solo parzialmente, all’interno di aree naturali protette, così come definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti inclusi nella Rete Natura 2000. Infatti, le aree protette di cui sopra non includono anche i relativi corridoi ecologici né il tassativo rigore definitorio della richiamata disposizione legislativa consentirebbe di ricomprendervi anche i citati corridoi ecologici, estendendo così la portata applicativa della norma[3]. Ne deriva che l’interferenza di un progetto con meri corridoi ecologici non determina l’automatica e dovuta sottoposizione del medesimo al procedimento di V.I.A., ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. (b), d.lgs. n. 152/2006.

Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla mancata valutazione del cumulo di impianti presenti sul territorio e sul così detto “effetto barriera” creato dai medesimi. Sul punto, infatti, l’appellante ha lamentato la presenza nella medesima zona di altri sette parchi eolici oltre a quelli che comporranno il parco eolico, per un totale di 30 aerogeneratori, in parte già operanti e in parte invece ancora in fase di autorizzazione, per una potenza complessiva di circa 77 MW.

Anche relativamente a questo motivo di appello il Consiglio di Stato conferma la correttezza degli argomenti svolti nel corso del giudizio di primo grado: il D.M. 30 marzo 2015[4], contenente le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, prevede la valutazione dell’effetto cumulativo del progetto sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. con altri impianti esclusivamente al fine di evitare la frammentazione artificiosa di progetti riconducibili ad un disegno unitario. Ne discende che l’applicazione di tale criterio è espressamente limitata agli interventi di nuova realizzazione appartenenti alle medesime categorie progettuali e non, come vorrebbe l’appellante, per valutare l’assoggettabilità a V.I.A. del progetto sulla base della potenza complessiva con impianti ad esso estranei, quali quelli già realizzati, al fine di calcolare le soglie dimensionali rilevanti per determinare l’assoggettabilità a V.I.A. In aggiunta, il rigetto del motivo di appello è ulteriormente giustificato dal fatto che l’impatto del progetto con gli ulteriori parchi eolici presenti o ancora oggetto di autorizzazione è stato oggetto di specifica analisi da parte dell’amministrazione, la quale ha altresì richiesto documentazione integrativa e imposto misure di mitigazione alla luce dei relativi risultati.

Relativamente poi all’asserito “effetto barriera”, nessuna specifica argomentazione è stata sviluppata dall’appellante in merito e sulle possibili conseguenze negative che ne deriverebbero.

Secondo il Consiglio di Stato parimenti corretta è la statuizione del T.A.R. relativa alla mancata violazione dell’art. 5 L.R. Liguria n. 6/1991 che consente la deroga alle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento paesistico in caso di interventi volti alla realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili, la cui approvazione – sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale – comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità. A tal proposito, la citata disposizione si limita a prevedere che la deroga venga assentita con deliberazione della Giunta regionale su richiesta del soggetto interessato e sentito il Comune o i Comuni compresi nell’ambito territoriale d’intervento. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante, la norma nulla dice in merito a quando tale deroga debba essere ottenuta: ne consegue che correttamente il T.A.R. ha escluso che la citata deroga dovesse essere concessa nell’ambito della procedura di screening V.I.A., dovendo invece essere valutata ed eventualmente concessa nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Infine, è altresì infondato l’ultimo motivo di appello, con il quale l’appellante lamenta la pluralità di prescrizioni imposte in sede di screening V.I.A., in elusione delle norme di legge. Secondo l’appellante, infatti, il decreto impugnato avrebbe imposto un numero eccessivo di prescrizioni, cadendo nella così detta “multiprescrizionalità”: l’elevato numero e la genericità delle condizioni ambientali costituirebbero infatti elementi sintomatici dell’intento elusivo della V.I.A.

Il Consiglio di Stato smentisce la citata statuizione: il potere di apporre specifiche condizioni ambientali nell’ambito del provvedimento di screening V.I.A. è espressamente previsto dall’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 152/2006[5]. Pertanto, è evidente che la mera imposizione di prescrizioni non possa determinare di per sé una violazione o elusione della normativa applicabile[6] né tantomeno potrebbe comportare automaticamente l’illogicità della decisione[7].

Allo stesso modo, le prescrizioni imposte in concreto al parco eolico non posso ritenersi abnormi, incongrue o sproporzionate rispetto all’entità del progetto cui si riferiscono: il decreto oggetto di impugnazione ha sottoposto la compatibilità ambientale del parco eolico a un totale di 11 condizioni ambientali, di cui 2 riferite alla tutela della biodiversità e della fauna e 9 alla tutela del paesaggio.

L’imposizione delle citate condizioni ambientali sarebbe anzi la prova dell’accuratezza e correttezza della valutazione della pubblica amministrazione: come confermato da copiosa giurisprudenza, uno screening V.I.A. sottoposto a prescrizioni costituisce un giudizio, allo stato degli atti, integrato dall’indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso[8]. Conseguentemente, l’imposizione nel provvedimento di screening di articolate clausole non solo serve, per evidenti ragioni di economicità dell’azione amministrativa e di leale collaborazione tra i soggetti coinvolti nel relativo procedimento, ad evidenziare le varie criticità di gestione del parco eolico e i relativi rimedi, ma costituisce altresì l’insieme dei parametri con il quale la pubblica amministrazione è tenuta ad esercitare la vigilanza e il controllo successivo sullo stesso parco eolico[9].

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF

Volontè RGA_Ottobre – EMV ott21

Per il testo della sentenza (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato

Cons Stato 4637_2021

Note:

[1]              Dei molti motivi di appello si analizzano in questa sede solo i più rilevanti ai fini giurisprudenziali.

[2]              Più specificamente, l’art. 6, comma 7, lett. (b), del d.lgs. 152/2006 prevede che “La V.I.A. è effettuata per: […] (b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000”.

[3]              In tal senso, si veda anche T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 30 marzo 2020, n. 398.

[4]              La citata previsione è contenuta nell’Allegato I, paragrafo 4.1 del citato decreto.

[5]              La citata norma prevede infatti che “Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica”.

[6]              Oltre che dalla mera formulazione della normativa applicabile, tale assunto è confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa consolidata: in tal senso, si veda ex multiis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6862 e 27 marzo 2017, n. 1392.

[7]              Sul tema si rimanda a C. M. Lorenzin, La valutazione di impatto ambientale tra discrezionalità e principio di precauzione, in questa Rivista 2021, 23.

[8]             Sul tema, si rinvia a T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 febbraio 2016, n.139 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6862 e 27 marzo 2017, n. 1392.

[9]              In tal senso, si veda T.A.R. Lazio, Sez. II, 8 settembre 2010, n. 32176 e T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1765.

Scritto da