Inquinamento da traffico veicolare e rispetto della vita privata

24 Ott 2021 | giurisprudenza, altro

di Ruggero Tumbiolo

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Sez. I – 14 ottobre 2021 (ricorsi n.ri 75031/13, 75282/13, 75286/13 e 75292/13) – Pres.  Ksenija Turković – K. e altri c. Repubblica di Polonia

La deviazione del traffico pesante su una strada non idonea a tale scopo e molto vicina a delle abitazioni, in mancanza di una tempestiva e adeguata risposta da parte delle autorità interne al lamentato problema di inquinamento, lede il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ribadisce che l’articolo 8 della Convenzione, che protegge il diritto dell’individuo al rispetto della sua vita privata e familiare e del domicilio, tutela non solo il diritto all’area intesa fisicamente, ma anche il pacifico godimento di quella zona.

Sebbene non vi sia alcun diritto esplicito nella Convenzione a un ambiente salubre, qualora un individuo sia direttamente e gravemente colpito da gravi immissioni acustiche o di altro genere è possibile eccepire la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

L’applicabilità dell’articolo 8 si collega tuttavia a una soglia di gravità.

Nella giurisprudenza della Corte, infatti, il rischio ambientale deve raggiungere un livello di gravità tale da compromettere significativamente la capacità della persona di godere del domicilio o della vita privata e familiare, alla luce delle specifiche circostanze del caso in esame, quali intensità, durata ed effetti della molestia.

Ricorda la Corte che nel caso in cui le immissioni acustiche o di altro genere vadano oltre le ordinarie difficoltà di convivenza con i vicini, le stesse possono ritenersi idonee a pregiudicare il pacifico godimento del proprio domicilio, siano esse causate da privati, attività produttive o enti pubblici.

In ogni caso, si deve pervenire a un giusto equilibrio tra gli interessi confliggenti dell’individuo e della collettività nel suo insieme; giusto equilibrio che la Corte ritiene nella fattispecie non raggiunto.

Nel caso in esame, le immissioni moleste provenivano dal traffico veicolare dirottato, a seguito di lavori di ampliamento di un tratto autostradale, su una arteria stradale posta in prossimità delle abitazioni dei ricorrenti e la Corte osserva che lo Stato ha messo gli utenti dei veicoli (in particolare di quelli pesanti) in una posizione privilegiata rispetto ai residenti che subivano le immissioni nocive provenienti dal traffico.

Conclude la Corte che la deviazione del traffico pesante sulla strada statale che non era attrezzata a tale scopo e molto vicina alle abitazioni dei ricorrenti e la mancanza di una tempestiva e adeguata risposta da parte della autorità interne ai problemi di inquinamento (rumore, vibrazioni e fumi di scarico) generati dal traffico ha violato il diritto dei ricorrenti, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione, al pacifico godimento della propria abitazione.

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Cedu 14.10.2021 inquinamento da traffico oo21

Per il testo della sentenza (estratto dal sito della Corte europea dei diritti dell’uomo) cliccare sul pdf allegato

CEDU 14.10.21 75031_13

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