Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, 19 maggio 2025, ordinanza n. 13294
“La mera possibilità (e non probabilità) del legame causale tra le immissioni nocive e il danno alla salute non giustifica un accoglimento della domanda di risarcimento.
L’onere della prova, particolarmente rigoroso, previsto dall’art. 2050 del codice civile a carico del convenuto può venire in rilievo solo una volta assolto, da parte dell’attore, l’onere probatorio a suo carico, comprensivo anche della dimostrazione del nesso di causalità”.
La causa giunta all’esame della Cassazione riguardava una richiesta di condanna al risarcimento di gravi danni alla salute, asseritamente patiti a causa di malformazioni congenite conseguenti delle immissioni ambientali di sostanze nocive effettuate da un impianto industriale. Alle immissioni erano stati esposti i genitori dell’attore.
La CTU svolta durante il giudizio ebbe quale oggetto principale l’esistenza, o meno, di un nesso causale tra l’attività dell’impianto e la patologia in questione. L’ipotesi era pertanto quella:
- di possibili effetti avversi sulla riproduzione dovuti alle immissioni nocive, attraverso un’azione mutagena pre-concezionale (per esposizione materna o paterna) o un’azione post-concezionale;
- di una possibile azione teratogena, da parte di sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione e penetrazione cutanea, possano produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza.
L’azione di risarcimento era stata respinta in primo grado e in sede di appello, per la ritenuta mancanza della prova del nesso causale, conseguente al fatto che la CTU aveva ritenuto solo “possibile” – ma non anche “probabile” – la correlazione causale tra le immissioni e il danno. E ciò anche considerando che era emersa la possibilità di un significativo fattore causale alternativo, consistente nell’intenso utilizzo di pesticidi nella zona di residenza dell’attore. Inoltre, dall’esame dei dati scientifici disponibili non era possibile ritenere sussistente, nella stessa zona del ricorrente, un aumento di frequenza della patologia in questione rispetto ad altre zone d’Italia o d’Europa.
Giunto all’esame della Cassazione, il caso ha visto confermata la decisione di rigetto della domanda di risarcimento, attraverso un’approfondita motivazione.
In primo luogo, la mera possibilità (e non probabilità) – affermata dalla CTU – che la malformazione possa essere stata favorita dalla presenza sinergica di molteplici sostanze chimiche nell’ambiente in generale, e in particolare per il padre nell’ambiente di lavoro, anche per la Cassazione non giustifica un accoglimento della domanda di risarcimento. Infatti, secondo i giudici di legittimità, “trattandosi nella specie di patologia ad eziologia multifattoriale, … il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell’eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della ‘probabilità qualificata’, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale“.
Su questo primo aspetto, la sentenza della Cassazione si colloca nel solco della precedente, copiosa, giurisprudenza che, dopo aver oscillato tra una irrealistica pretesa della “quasi certezza” e una troppo generosa ammissione della mera “possibilità”, ha opportunamente trovato equilibrio nella richiesta che l’attore dimostri almeno la “probabilità” dell’esistenza del nesso causale (tra le precedenti decisioni più significative della Cassazione: sentenza n. 16754 del 20 aprile 2023; sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24 aprile 2014; sentenza delle Sezioni unite n. 30328 del 10 luglio 2002).
In secondo luogo, quanto poi alla lamentata “totale mancanza di prova delle società appellate di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno secondo la cifra dettata ex art. 2050 e 2051 c.c.“, la sentenza della Cassazione chiarisce come l’onere della prova, particolarmente rigoroso, previsto dall’art. 2050 del codice civile a carico delle controricorrenti avrebbe potuto venire in rilievo “solo una volta assolto, da parte dell’originario attore, l’onere probatorio a suo carico, comprensivo anche della dimostrazione del nesso di causalità, il che – come ritenuto dalla Corte territoriale – non è avvenuto”.
Su questo secondo aspetto, la sentenza ha il merito di chiarire la distinzione, potremmo dire ontologica, tra la questione della colpa e quella del nesso causale. Nessuna colpa può avere rilievo se il danneggiato non riesce a provare il legame eziologico tra l’azione od omissione del presunto responsabile ed il danno verificatosi. Questo vale anche qualora, a seguito di inversione dell’onere della prova (come accade nei casi regolati dall’art. 2050 c.c.), è il presunto danneggiante a dover provare di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno, e non invece il danneggiato a dover dimostrare la colpa del primo. In un non lontano precedente, anche una Corte di merito aveva espressamente chiarito che “anche nei casi di responsabilità oggettiva … è necessario il nesso eziologico tra il fatto generatore e l’evento dannoso” (Corte d’Appello di Cagliari, n. 91/2023 dell’8 marzo 2023).
Pur confermando le decisioni di merito, la sentenza della Cassazione in esame le ha riformate sul punto delle spese di lite, disponendone equitativamente la compensazione, considerato soprattutto il fatto che il “deficit probatorio sul nesso di causalità” è questione “legata al progresso scientifico sulle questioni epidemiologiche esaminate” e, quindi, “adottata in base a quanto è noto in un dato momento storico”.
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