Localizzazione di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti in zona a destinazione agricola

21 Set 2020 | amministrativo, giurisprudenza

di Ada Lucia De Cesaris ed Elena Serra  

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 20 maggio 2020, n.  3202 – Pres. Montedoro, Est. Maggio – Comune di Marcianise (Avv. Rainone) c. O. E. (Avv. Di Bonito) e altri.

La mera localizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti in zona agricola, di qualunque tipo esso sia, non viola la norma di cui all’art. 196, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, incombendo sull’amministrazione l’onere di individuare specifiche ragioni di ostacolo alla sua ubicazione in detta zona.

Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato – nel confermare la sentenza del TAR Campania-Napoli, sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2279 – ha chiarito che non sussiste un’assoluta incompatibilità tra la destinazione urbanistica di un’area – individuata quale zona agricola – e la localizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti.

Il Collegio ha, così, aderito all’orientamento giurisprudenziale che esclude che i menzionati impianti debbano essere necessariamente realizzati in aree industriali, in conformità alle previsioni urbanistiche.

Detta interpretazione trova fondamento normativo nel combinato disposto di due previsioni del D.lgs. 152/2006 (in seguito anche “Codice dell’Ambiente” o “Codice”).

Anzitutto, occorre avere riguardo all’art. 196, comma 3, del Codice secondo cui le Regioni “privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime”. Dal tenore letterale della disposizione citata si evince un criterio meramente preferenziale – non vincolante – di coerenza dell’ubicazione dell’impianto con il disegno urbanistico e la necessità di effettuare una valutazione in concreto dell’area che può condurre anche ad una collocazione contrastante con le previsioni urbanistiche.

Ciò è confermato dall’art. 208, comma 6, del Codice ove si stabilisce che l’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. Tale previsione sarebbe, invero, superflua se l’impianto dovesse essere collocato necessariamente in zona industriale, in conformità alla pianificazione territoriale.

A sostegno di quanto appena illustrato, la sentenza ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui il potere di pianificazione del territorio non può precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola salvo che si sia in presenza di un assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto ovvero favorito da opere di bonifica. La destinazione agricola ha, infatti, lo scopo di impedire insediamenti abitativi residenziali e non quello di precludere in via assoluta e radicale qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante.

I principi appena esposti trovavano piana applicazione nel caso in esame che concerneva un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi – regolarmente autorizzato – installato da circa venti anni in zona agricola. L’area interessata era quindi concretamente destinata – in forza di plurimi atti di assenso – ad un’attività solo astrattamente incompatibile con una destinazione urbanistica non più attuale.

In considerazione di tali circostanze, non poteva che considerarsi illegittima l’attività dell’Amministrazione comunale che aveva, contraddittoriamente, annullato in autotutela i propri atti di assenso – anche molto risalenti – non già in virtù di concrete valutazioni in ordine all’inconciliabilità dell’attività con l’area interessata ma piuttosto sulla base del mero rilievo dell’astratta incompatibilità con lo strumento urbanistico. D’altra parte, l’impianto aveva ottenuto parere positivo in sede di valutazione di impatto ambientale, ove la Regione aveva invitato il Comune a conformare le previsioni urbanistiche relative all’area interessata alla destinazione concretamente sussistente e consolidata nel tempo.

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa).

Serra_CdS 3202-2020

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Serra_Cons. Stato 3202

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