T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 novembre 2024, n. 3364
Lâautorizzazione allâinsediamento di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti può essere rilasciata e costituire variante allo strumento urbanistico comunale anche in presenza di una determinazione non favorevole del Comune interessato.
Proprio perchĂŠ lâautorizzazione diventa atto di pianificazione particolare e contestualmente il Comune viene âprivatoâ di una scelta pianificatoria, lâAmministrazione procedente si deve sostituire al Comune nelle valutazioni proprie di una variante urbanistica e deve illustrare, in modo adeguato, le ragioni per le quali il dissenso manifestato dal Comune è superabile.
PoichÊ gli impianti di gestione dei rifiuti costituiscono opere di pubblica utilità , non può negarsi in capo al Comune un onere di collaborazione in sede di conferenza di servizi per valutare quanto meno una diversa localizzazione.
La sentenza del 26 novembre 2024, n. 3364, resa dal T.A.R. Lombardia, Milano, offre spunti di riflessione significativi sul rapporto tra lâautorizzazione ambientale di un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti e il titolo edilizio che ne legittima la realizzazione.
La fattispecie è disciplinata dallâarticolo 208 del Testo unico dellâambiente, che prevede il rilascio di unâautorizzazione unica, la quale, oltre a sostituire ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, âcostituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilitĂ , urgenza ed indifferibilitĂ dei lavoriâ (comma 6).
Il rilascio dellâautorizzazione è preceduto dalla convocazione di una conferenza di servizi, alla quale partecipano gli uffici regionali e lâautoritĂ dâambito competenti, nonchĂŠ gli enti locali sul cui territorio ricadrĂ lâimpianto. La conferenza di servizi si conclude con lâespressione di una decisione assunta a maggioranza, che dovrĂ fornire âadeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenzaâ (comma 3)[i].
La fattispecie
In questo quadro si colloca la vicenda decisa dal T.A.R. Milano, epilogo di un contenzioso iniziato nel 2021 che vede protagonisti unâimpresa attiva nellâedilizia stradale, il Comune di Lecco e la Provincia di Lecco.
Nel 2020 lâimpresa ottiene dalla Provincia lâautorizzazione ai sensi dellâart. 208 D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti non pericolosi (materiali edili di risulta) in Comune di Lecco.
Lâarea individuata per la realizzazione dellâimpianto, a livello urbanistico, ricade allâinterno del tessuto urbano consolidato e fa parte di un Ambito di Trasformazione Urbana a vocazione residenziale, ragione per la quale il Comune, in sede di conferenza dei servizi, esprime parere negativo allâinsediamento dellâimpianto.
La decisione della conferenza dei servizi, assunta a maggioranza, conclude però per la fattibilitĂ del progetto e la Provincia rilascia lâautorizzazione unica, nella quale si dĂ atto, ai sensi dellâart. 208, co. 6, D.Lgs. 152/2006, che lâapprovazione del progetto comporta variante urbanistica, nonchĂŠ dichiarazione di pubblica utilitĂ , urgenza ed indifferibilitĂ dei lavori.
Lâinesistenza di un âpotere di vetoâ del Comune alla localizzazione dellâimpianto
Il Comune impugna lâautorizzazione unica avanti il T.A.R. Milano, contestando lâillegittimitĂ della variante urbanistica, che, secondo il Comune, sarebbe possibile solo con il suo parere favorevole, in quanto unico titolare del potere pianificatorio.
Lâautorizzazione unica si limiterebbe a semplificare la procedura, inglobando anche lâeventuale variante urbanistica, ma non esclude la necessitĂ del parere comunale favorevole alla variante[ii].
Il T.A.R. Milano, con sentenza del 22 aprile 2021, n. 1031, rigetta il motivo di ricorso relativo alla necessitĂ del parere favorevole del Comune per potere dare luogo alla variante urbanistica, aderendo cosĂŹ allâorientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale lâautorizzazione può essere rilasciata anche in presenza di una determinazione non favorevole del Comune interessato, diventando essa stessa strumento di pianificazione puntuale per lâinsediamento dellâimpianto[iii].
Lâart. 208 D.Lgs. 152/2006 delinea pertanto un procedimento speciale, con caratteristiche proprie, che spiega effetti sostanziali sulle competenze amministrative, il cui atto finale inerisce a ogni aspetto autorizzatorio di localizzazione e realizzazione dellâimpianto e trova il suo fondamento nei principi di sussidiarietĂ e adeguatezza, sanciti dallâarticolo 118 della Costituzione, che devono ispirare il riparto delle competenze amministrative a livello locale.
Il Consiglio di Stato, adito dal Comune, conferma la decisione del T.A.R., sottolineando come lâart. 208 D.Lgs. 152/2006 preveda una deroga al normale quadro degli assetti procedimentali e sostanziali, senza che possa riconoscersi al Comune alcun âpotere di vetoâ rispetto alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (Consiglio di Stato, sentenza 28 giugno 2022, n. 5376).
Lâadeguata motivazione rispetto al parere contrario del Comune
La sentenza del T.A.R. Milano n. 1031/2021 (confermata in appello) respinge la pretesa del Comune di esercitare un âpotere di vetoâ alla localizzazione degli impianti, ma accoglie la doglianza circa lâinsufficiente motivazione del provvedimento.
Il T.A.R. rileva infatti che la decisione finale adottata dalla conferenza dei servizi e il provvedimento autorizzatorio rilasciato non forniscono una motivazione adeguata rispetto alle ragioni per cui, nel bilanciamento degli opposti interessi e in presenza del parere negativo del Comune, si è ritenuto prevalente e preferibile lâinsediamento dellâimpianto, rispetto alle scelte pianificatorie comunali.
Proprio perchĂŠ lâautorizzazione diventa atto di pianificazione particolare e contestualmente il Comune viene âprivatoâ di una scelta pianificatoria, lâAmministrazione procedente si deve sostituire al Comune nelle valutazioni proprie di una variante urbanistica.
Tale statuizione non ha formato oggetto di impugnativa avanti al Consiglio di Stato e la Provincia, in dichiarata attuazione della sentenza di primo grado, adotta un nuovo provvedimento, che, confermando la precedente autorizzazione, ne integra la motivazione in merito agli aspetti urbanistici e alle ragioni di dissenso espresse dal Comune.
à tale nuova autorizzazione a formare oggetto del ricorso deciso con la sentenza in commento ed è nuovamente il Comune a promuovere il giudizio, contestando la motivazione del nuovo provvedimento, ritenendola insufficiente.
Il T.A.R. Milano, con sentenza 26 novembre 2024, n. 3364[iv], respinge il ricorso, ritenendo che la motivazione del nuovo provvedimento sia adeguata in ordine alle ragioni che consentono di autorizzare la variante urbanistica nonostante il dissenso espresso dal Comune.
In particolare, il T.A.R. ritiene adeguata la motivazione laddove sottolinea la reversibilitĂ degli effetti dellâautorizzazione ambientale (e della connessa variante urbanistica), in quanto il provvedimento ha una durata non superiore a dieci anni, vincolata allâeffettiva permanenza dellâattivitĂ produttiva. Non si tratta quindi di una irreversibile trasformazione della destinazione urbanistica, quanto di una âsospensione temporanea delle previsioni di piano, che riprenderanno a produrre efficacia allorchĂŠ lâautorizzazione cesserĂ i propri effettiâ.
Il T.A.R. giudica adeguata la motivazione anche nella parte in cui osserva che lâarea sulla quale sorgerĂ lâimpianto fa parte di un Ambito di Trasformazione Urbana, la cui attuazione è subordinata allâapprovazione di uno strumento di secondo livello. La (temporanea) variante prevista dallâautorizzazione unica, pertanto, andrebbe ad incidere su una previsione urbanistica ancora da sviluppare, sicchĂŠ ânon appare sussistere alcun concreto ostacolo allâattuazione dellâATU come prevista dal PGTâ.
Infine, il T.A.R. riconosce la correttezza della motivazione del nuovo provvedimento laddove la Provincia giudica la localizzazione del nuovo impianto conforme alle previsioni del P.T.C.P., nonchĂŠ alle previsioni della L.R. 31/2014 in materia di consumo di suolo.
Questi elementi (la temporaneitĂ degli effetti della variante, la possibilitĂ di dare attuazione allâA.T.U., la compatibilitĂ dellâintervento con la normativa provinciale e regionale) portano il T.A.R. a ritenere adeguatamente motivato il provvedimento e legittimamente superato il parere contrario reso dal Comune in sede di conferenza dei servizi.
Lâonere del Comune di indicare una diversa localizzazione dellâimpianto
Câè un altro aspetto che merita di essere sottolineato. Il T.A.R. rileva infatti che il Comune, in sede di conferenza dei servizi, si è opposto alla localizzazione senza proporre soluzioni alternative, nonostante si tratti di unâopera di pubblica utilitĂ .
Per tale ragione ânon può negarsi in capo al Comune un onere di collaborazione in sede di conferenza di servizi per valutare quanto meno una diversa localizzazioneâ.
La giurisprudenza in materia di autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti aveva giĂ sottolineato che i rapporti tra gli enti, in sede di conferenza di servizi, debbano essere improntati alla leale collaborazione, pur nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate[v].
La sentenza in commento declina concretamente tale principio, individuando uno specifico onere, in capo al Comune dissenziente, di indicare una soluzione alternativa alla localizzazione dellâimpianto.
Ciò che si vuole evitare è il cosiddetto effetto NIMBY (not in my back yard,giĂ censurato dalla sentenza del T.A.R. Milano n. 1031/2021 intervenuta sulla vicenda), ossia lâopposizione a priori alla realizzazione di opere di pubblica utilitĂ , specie se tale opposizione (sub specie di una contrarietĂ alla variante urbanistica, non accompagnata dalla proposta di una diversa localizzazione) proviene da unâamministrazione invitata a partecipare alla conferenza dei servizi e costituzionalmente tenuta a cooperare lealmente per il conseguimento dellâinteresse pubblico.
Lo sfavore del T.A.R. nei confronti di un siffatto contegno procedimentale ha un risvolto in sede di valutazione dellâadeguatezza della motivazione dellâautorizzazione unica rilasciata, che sarĂ parametrata allâadeguatezza del parere contrario, ossia alla capacitĂ di questâultimo di esprimere le ragioni di merito che suggeriscono una diversa localizzazione dellâimpianto, ulteriori rispetto al richiamo al mero rispetto delle previsioni urbanistiche.
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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.
NOTE:
[i] Sul calcolo delle maggioranze in seno alla conferenza di servizi convocata ai sensi dellâarticolo 208, si segnala la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 08/10/2024, n. 8086, in base alla quale âil calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi va condotto in base al numero di Amministrazioni coinvolte: se, in base alle proprie competenze, una medesima Amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, piĂš pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontĂ di quella Amministrazione in merito alla domanda in esameâ.
[ii] Affermano tale principio T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 24/06/2015, n. 196; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 13/04/2017
[iii] Consiglio di Stato, sez. IV, 18/07/2022, n. 6088; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 agosto 2020, n. 4991; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 25/10/2024, n. 847; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 15/12/2022, n.1119
[iv] Dopo che, con sentenza non definitiva dellâ11 novembre 2021, n. 2511, il T.A.R. Milano aveva rigettato lâazione di ottemperanza promossa in via principale dal Comune, convertendo lâazione in ordinario giudizio impugnatorio sulla nuova determinazione provinciale.
[v] Consiglio di Stato, sez. IV, 28/06/2022, n. 5376, cit,; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 agosto 2020, n. 4991, cit.