L’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e quello alla tutela del paesaggio

01 Mar 2024 | giurisprudenza, amministrativo

di Federico Peres

TAR Campania, Salerno – Sez. II – 3 gennaio 2024 n. 73 –  Pres. Durante – Est. Di Popolo -A.L. (avv.ti Parisi, Cerbone) c. Ministero della Cultura, Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Avvocatura Stato) e Comune di Pisciotta (n.c.)

La comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile deve essere severa. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata dal privato abbia una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all’esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti e ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici, in particolare, consentendo l’esercizio di un’agricoltura sostenibile e la conservazione dell’ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale.

Nel 2022 il Comune resistente rigettava la richiesta di autorizzazione all’installazione di otto pannelli fotovoltaici nel pertinenziale di un immobile facente parte di un’area soggetta a vincolo paesaggistico. Ad avviso del Comune, infatti, i pannelli avrebbero compromesso i tratti caratteristici della località protetta, costituiti dalla presenza della coltivazione dell’ulivo sul declivio collinare interessato dall’intervento. L’istante presentava ricorso contestando al Comune di avere effettuato una valutazione teorica e astratta, senza considerare che l’impianto avrebbe avuto, in concreto, un impatto modesto. Parte ricorrente lamentava inoltre un inadeguato bilanciamento degli interessi coinvolti, avuto riguardo, da un lato, alla limitata incidenza paesaggistica, dall’altro al favor ordinamentale verso la massima diffusione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Il tema è già stato affrontato dalla giurisprudenza – richiamata anche dalla sentenza del Tar Salerno – che ha rimarcato l’esigenza di adeguatamente bilanciare da un lato la tutela del paesaggio e dall’altro lato la promozione delle fonti energetiche rinnovabili. La Corte Costituzionale ha infatti dato evidenza al favor per la massima diffusione delle rinnovabili, favor che non opera solo sul piano nazionale, ma è anche il riflesso dei vincoli imposti dalla normativa dell’Unione Europea e ha sottolineato l’importanza di «contemperare il massimo sviluppo delle rinnovabili con l’istanza, potenzialmente confliggente, della tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica, socio-culturale e della biodiversità».[i]

La Consulta ha precisato altresì che la dichiarazione di inidoneità all’installazione di determinate tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere preceduta da un’istruttoria (la cui importanza è stata più volte sottolineata[ii]) che prenda in considerazione, alla luce della specificità dei luoghi, tutti gli interessi coinvolti, considerando cioè la massima diffusione delle rinnovabili e la tutela del patrimonio storico e artistico, del paesaggio, delle tradizioni agroalimentari e della biodiversità[iii]. Venendo a situazioni specifiche si è affermato, ad esempio, che la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici, non può configurare, di per sé, un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica e che la presenza degli impianti fotovoltaici è oramai considerata un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dalla sensibilità collettiva e dall’ordinamento.[iv]

Proprio per queste ragioni, le motivazioni del diniego devono essere concrete e stringenti, non essendo sufficiente la rilevazione di una minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo di un decremento nella sua dimensione estetica[v], essendo infatti evidente che qualunque nuova opera implica una forma di incidenza sul paesaggio, ma il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum.[vi]

Applicando gli insegnamenti della richiamata giurisprudenza, il Tar Campania ha accolto il ricorso poichè non era stata condotta un’effettiva comparazione tra gli interessi coinvolti, ma erano state svolte solo considerazioni teoriche, generiche e astratte.

Il Tar corrobora il ragionamento ricordando che «la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici». In altre parole, nel lungo termine, il paesaggio viene tutelato anche grazie al massimo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il giudice riconosce, infatti, che sono proprio questi impianti a consentire «l’esercizio di un’agricoltura sostenibile e la conservazione dell’ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale». È dunque fondamentale effettuare una valutazione più analitica che consideri la complessità degli interessi coinvolti, ivi compresa anche la loro reciproca interconnessione ed interrelazione.

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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

NOTE:

[i] Corte Cost. n. 121/2022.

[ii] Cfr. Corte Cost. n. 77/2022, n. 121/2022, n. 216/2022. V. anche Cons. Stato n. 8258/2023.

[iii] Corte Cost. n. 216/2022.

[iv] Cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 564/2022.

[v] Cons. Stato n. 1201/2016.

[vi] Cons. Stato n. 1201/2016.

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