Le motivazioni sulla dichiarazione di incompetenza territoriale nel “Caso ILVA”: profili processuali e sostanziali

02 Nov 2024 | giurisprudenza, penale, in evidenza 3

Le motivazioni sulla dichiarazione di incompetenza territoriale nel “Caso ILVA”: profili processuali e sostanziali

Corte di Assise di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ord. 23 settembre 2024 (ud. 13 settembre 2024)

Il criterio di cui all’art 11 c.p.p. (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati) regola le potenzialità espansive della qualità di magistrato nel procedimento, limitandone la rilevanza alla sussistenza di due presupposti: uno territoriale, relativo alle funzioni esercitate dal magistrato nell’ambito del distretto giudiziario; uno temporale, afferente alla coincidenza di tali funzioni con il servizio prestato al momento del giudizio o al momento del fatto per il quale si procede.

1. Il caso sottoposto all’esame della Corte d’assise d’appello

Il caso esaminato dalla Corte d’assise d’appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) attiene al noto processo riguardante gravi ipotesi di delitti ambientali contestati nell’ambito dell’attività delle acciaierie ILVA di Taranto.

La questione specifica oggetto della parte di decisione in commento concerne la valutazione della posizione processuale di due soggetti che, costituitisi parte civile nel processo, avevano svolto le funzioni di Giudice di Pace, mentre un terzo quelle di esperto della sezione agraria presso il Tribunale di Taranto. I difensori degli imputati avevano altresì segnalato che molti dei magistrati ancora attualmente in servizio presso il medesimo Tribunale avrebbero dovuto essere ritenuti danneggiati dai reati di inquinamento ambientale, considerato che risiedono in zone della città di Taranto che maggiormente avevano subito gli effetti dell’immissione di fumi e polveri nell’atmosfera.

Il coinvolgimento di magistrati quali parti nel processo (ancorché eventuali, come meri danneggiati ovvero parti civili costituite) pone la questione relativa all’applicazione – o meno – del criterio speciale di competenza (funzionale e/o territoriale[i]) previsto dall’art. 11 c.p.p., a mente del quale “i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1”.

Si tratta di una deroga alle regole generali di individuazione del Giudice competente, la quale costituisce inoltre una eccezione al principio delineato dall’art. 25 Cost. in ordine alla determinazione del giudice naturale, giustificata dal bilanciamento con il diritto ad essere giudicati da un giudice terzo ed imparziale previsto dall’art. 111 Cost.

2. La decisione della Corte d’assise di Taranto (e prima ancora del G.U.P. di Taranto)

            Nel caso di specie, il Giudice dell’udienza preliminare (prima) e la Corte d’assise di Taranto (poi) avevano respinto, con quattro diverse ordinanze, le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalle difese degli imputati.

            Segnatamente, il G.U.P. aveva in primo luogo affermato l’insussistenza del requisito formale dell’assunzione, da parte dei giudici del distretto di Taranto, della qualità di persona offesa o danneggiata dal reato e che, in ogni caso, all’atto di costituzione di parte civile i soggetti attenzionati dalle difese avevano cessato le proprie funzioni nell’ordinamento giudiziario. Uno di loro, peraltro, avendo assunto il ruolo di parte civile per un periodo brevissimo, non era più titolare di alcuna pretesa risarcitoria nei confronti degli imputati.

            A tale riguardo veniva richiamata la più recente sentenza della Corte costituzionale inerente all’applicazione dell’art. 11 c.p.p. secondo cui “deve ritenersi manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma due, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 cpp, nella parte in cui non comprende nella disciplina dei procedimenti riguardanti magistrati – che attribuisce ai giudici di altro distretto la relativa cognizione quando il fatto riguardi persona che svolga funzioni giudiziarie nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, oppure le svolgesse al momento del fatto – il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all’ordine giudiziario[ii].

            In termini più generali, infine, la Corte d’assise aveva rilevato che ai fini dell’applicabilità della norma derogatoria in tema di competenza non sarebbe sufficiente l’appartenenza all’ordine giudiziario ed essere residenti a Taranto per rivestire sic et simpliciter il ruolo di danneggiato dal reato ambientale.   

3. Le argomentazioni delle difese degli imputati (rappresentate in primo grado e reiterate nella proposizione dell’atto di appello)

            Le difese degli imputati reiteravano anche nel grado di appello le eccezioni precedentemente sollevate.

            Anzitutto veniva rappresentato che la pronuncia n. 163/2013 della Corte Costituzionale avesse ad oggetto una fattispecie concreta del tutto diversa da quella in esame, vale a dire il caso di un magistrato che aveva svolto le sue funzioni nel luogo del commesso reato, ma solo precedentemente rispetto al momento della commissione del fatto rispetto al quale aveva assunto il ruolo di persona offesa: pertanto, pur essendo stato un giudice, non lo era al momento del fatto, il che poneva in radice la vicenda al di fuori del perimetro di operatività dell’art. 11 c.p.p. Le difese rilevavano quindi che la Corte di primo grado avrebbe omesso di considerare la premessa logica della sentenza del Giudice delle leggi, vale a dire che “il querelante, al momento del fatto denunciato, aveva già dismesso le funzioni giudiziarie, esercitate in precedenza nello stesso distretto in cui opera il giudice a quo, competente per territorio secondo le regole ordinarie”.

            Si osservava poi, con riferimento alle ulteriori argomentazioni addotte dalla Corte, che la revoca della costituzione di parte civile da parte di due magistrati non avrebbe alcun rilievo rispetto all’operatività dell’art. 11 c.p.p., in quanto la sola rinuncia non farebbe venir meno la loro qualità di danneggiati dal reato (pure considerato che i medesimi soggetti non avevano rinunciato anche all’azione civile ordinaria).

            A sostegno delle proprie posizioni, le difese si rifacevano al parere pro veritate reso dal Prof. Giorgio Spangher ed acquisito nell’ambito del processo[iii], le cui conclusioni possono essere così riepilogate, ai fini dell’applicabilità dell’art. 11 c.p.p.: (a) la norma trova applicazione anche ai magistrati onorari ed ai giudici di pace, nonché ai componenti laici degli organi giudiziari minorili e a quelli della sezione specializzata agraria (tutti caratteri rilevanti per la valutazione dei casi specifici oggetto del processo); (b) assume rilievo, oltre a quella di persona offesa, la qualifica di danneggiato, bastando una esigenza risarcitoria (configurabile in astratto) rispetto all’assunzione formale della qualità di parte civile che non si ritiene, pertanto, necessaria; (c) è necessario invece che, con riferimento al reato per cui il magistrato assume la qualifica di danneggiato, sia stato avviato un procedimento penale, almeno con l’iscrizione nel registro delle notizie di reato; (d) la revoca della costituzione di parte civile non ha effetti relativamente all’operatività dell’art. 11 c.p.p. in quanto la legge non fa riferimento alla “parte civile” ma alla qualità di offeso o danneggiato; (e) ciò che rileva è la condizione del magistrato al momento del fatto, come emerge dall’espressione “esercitava” le funzione al momento del fatto, mentre è del tutto irrilevante che la cessazione sia intervenuta in un momento successivo.

4. La decisione della Corte d’assise d’appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto)

            Il Giudice dell’appello ha proceduto ad una analisi approfondita della questione, giungendo a ritenere fondata l’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 11 c.p.p.

            Anzitutto, viene proposta una rilettura della (pur non condivisa) conclusione a cui era pervenuta la Corte d’assise, segnalando che il richiamo alla sentenza n. 163/2013 della Corte Costituzionale era effettivamente parziale e non pertinente al caso in esame: l’unica possibilità di sostenere adeguatamente l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 11 c.p.p. consisterebbe in una lettura della norma “per compartimenti autonomi” tra i commi 1 e 2 della disposizione, affermandosi che il pregresso esercizio delle funzioni giurisdizionali assurge a mero criterio di attribuzione della competenza, determinandosi lo spostamento solo quando il magistrato che riveste una delle qualifiche previste dalla legge eserciti la sua attività giurisdizionale dinnanzi al Giudice che sarebbe competente a conoscere del reato alla stregua delle regole generali. Secondo tale ipotesi interpretativa, il riferimento al momento di commissione del fatto atterrebbe solo ai mutamenti che investono la vita professionale del magistrato: la deroga alla competenza territoriale di cui al comma 1 viene ancorata al luogo ed al momento della commissione del fatto, mentre il comma 2 determinerebbe un ulteriore spostamento nel caso in cui il magistrato medio tempore sia venuto a svolgere le funzioni nel distretto di Corte d’appello competente ai sensi del comma 1. In tal modo, la deroga alla regola generale risulterebbe collegata solo all’esercizio delle funzioni giurisdizionali laddove l’utilizzo del sostantivo “magistrato” starebbe a significare che tale qualifica debba sussistere e permanere al momento in cui questi assume formalmente uno dei ruoli processuali specificamente indicati dall’art. 11 c.p.p. (cosa che non accadrebbe nel caso di specie).

            Nonostante lo sforzo argomentativo profuso per cercare di dare un senso sistematico alla decisione del primo Giudice, la Corte d’assise d’appello conclude che “neppure così rimodellata la tesi suesposta può ritenersi condivisibile alla stregua delle innumerevoli pronunce di legittimità di segno contrario”, essendo impossibile discostarsi dalla interpretazione imposta dalla formulazione letterale del dato normativo.

            Vengono tuttavia fornite alcune precisazioni, tali per cui la decisione della Corte non risulta integralmente aderente alle argomentazioni difensive, che pure vengono richiamate e condivise in modo ampio.

             Di particolare rilievo appaiono le considerazioni riguardanti l’individuazione dei soggetti danneggiati dai reati di cui agli artt. 434 e 439 c.p. e, più in generale, dai reati ambientali, i quali risultano integrati non soltanto dal macro evento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche dall’evento, non visivamente e immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo più ampio, solitamente pluriennale, costituito da una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità[iv].

            Con riguardo al danno patito dal singolo soggetto, si osserva che è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell’ambiente, ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (quale quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall’art. 2043 c.c.[v]. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del T.U. Ambientale, spetta in via esclusiva allo Stato la legittimazione a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati e comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale o non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari[vi].

            Sulla base di tali principi, viene ritenuta infondata la tesi difensiva che vorrebbe individuare in ciascuno dei magistrati che abitato (ovvero che sono proprietari di immobili) nelle zone circostanti lo stabilimento ILVA            le persone offese o danneggiate dai reati in materia di inquinamento ambientale, ai fini dell’operatività dell’art. 11 c.p.p. Si argomenta che, solo sulla base della contestazione mossa dal Pubblico Ministero, non è possibile identificare specificamente i soggetti danneggiati, vale a dire coloro i quali possono ritenere di aver subito un danno iure proprio in concreto.

            Siffatta posizione è suffragata dalla giurisprudenza secondo cui “rispetto a fattispecie incriminatrici poste a presidio di beni giuridici non riferibili a soggettività giuridiche determinate (si pensi ai reati ambientali o ai delitti contro l’incolumità pubblica), non sono individuabili delle persone offese (…) nondimeno, rispetto a tali fattispecie sono certamente configurabili dei soggetti danneggiati, la cui sfera giuridico-patrimoniale sia stata incisa dal fatto penalmente illecito (…) e, tuttavia, l’attribuzione di questa qualità non può certamente essere rimessa all’imputato, atteso il rischio di evidenti strumentalizzazioni, ma deve essere ricondotta a un processo di differenziazione, che emergendo da una condizione di indistinta e, appunto, indifferenziata valenza, acquisti una qualche rilevanza processuale: ciò che può verificarsi attraverso la domanda risarcitoria formulata da chi assuma di aver patito un danno, che nel processo penale si realizza con la costituzione di parte civile, ovvero attraverso una descrizione del fatto, attraverso l’editto imputativo, che configuri la possibile lesione di una posizione giuridica riferibile a un determinato soggetto[vii].

            Viene quindi approfondito il tema relativo al grado di approfondimento ed incisività dell’intervento richiesto al danneggiato al fine di riconoscerlo come tale, sempre nell’ottica dei requisiti di applicazione dell’art. 11 c.p.p.

            A tale riguardo gli arresti di legittimità analizzati dalla Corte d’assise d’appello spaziano dal riconoscere l’emersione della qualifica di danneggiato dalla mera emersione dagli atti di causa, sino al richiedere – se non una formale costituzione di parte civile – quanto meno la formulazione di un atto anche stragiudiziale con il quale il magistrato afferma di avere subito un pregiudizio[viii].

            La Corte aderisce all’orientamento più restrittivo, che pure consente di ritenere soddisfatto il requisito richiesto dalla norma relativamente all’assunzione da parte del magistrato della posizione  “qualificata” nel procedimento penale, in quanto i soggetti attenzionati nel caso specifico avevano attivato (almeno) strumenti stragiudiziali, mediante lettere di richiesta di risarcimento danni indirizzate all’ILVA, ovvero si erano costituite parte civile nel processo, o ancora avevano iniziato un’azione civile a tutela del proprio interesse individuale.

            Quindi, da un lato viene riconosciuta la irrilevanza delle posizioni dei magistrati tarantini che, pur abitando od essendo proprietari di immobili nel quartiere “Borgo” di Taranto, non avevano mai intrapreso alcuna iniziativa a tutela di un proprio diritto particolare, in quanto dal capo di imputazione non emergono elementi tali da individuare in capo a loro la qualifica di “danneggiati”; dall’altro lato viene, invece, valorizzata l’iniziativa – ancorché poi rinunciata – di costituzione di parte civile ovvero di (anche) generica diffida al risarcimento dei danni derivanti dalle condotte di reato contestate nel procedimento penale.

            È interessante poi soffermarsi sulle considerazioni svolte dalla Corte relativamente alla posizione di un magistrato che si era costituito parte civile ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 267/2000, disposizione che disciplina la “Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale”, vale a dire un’azione il cui fine è quello di consentire a ciascun cittadino elettore di agire in giudizio in sostituzione dell’Ente pubblico legittimato (nella specie si trattava del Comune di Taranto), il quale tuttavia resta il solo e unico titolare dell’interesse tutelato dall’azione esercitata, che può peraltro sempre subentrare nel processo. Attraverso l’esercizio di siffatta particolare azione civile nel processo penale non viene quindi fatto valere un diritto proprio dell’agente al risarcimento di un danno personalmente subito, trattandosi invece dell’esercizio di un potere di supplenza dell’ente pubblico territoriale rimasto inerte. Nel caso di quel magistrato, dunque, si è ritenuto che lo stesso non avesse attivato alcuna pretesa individuale, quindi non fosse stata esplicitata la specifica ragione di danno in capo a lui derivante dal reato ambientale, pertanto non rivestisse la posizione rilevante ai sensi dell’art. 11 c.p.p.

            Una volta chiarita la propria posizione in ordine alla definizione soggettiva di “danneggiato”, la Corte d’assise d’appello si sofferma sull’analisi del profilo temporale della permanenza in carica come magistrato in capo ai soggetti attenzionati.

            Si rammenta che la competenza derogatoria di cui all’art. 11 c.p.p. va verificata con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della commissione del reato, poiché la ratio sottostante alla determinazione della competenza (funzionale) àncora al reato ciascuno dei criteri normativamente prefissati, quindi non solo al luogo ma anche al tempo di commissione dello stesso[ix].

            Pertanto, nell’ipotesi derogatoria di cui all’art. 11 comma 1 c.p.p., una volta commesso un reato va immediatamente individuata la competenza sulla base delle regole ordinarie previste dagli artt. 8-10 c.p.p.; se il reato coinvolge un magistrato – quale che sia la posizione specifica rispetto al fatto – è necessario procedere ad un ulteriore accertamento sulla circostanza per cui quel magistrato eserciti le sue funzioni nel distretto in cui si trova il giudice competente, ovvero le abbia esercitate in precedenza, vale a dire al momento del fatto.

            La competenza di cui all’art. 11 comma 1 c.p.p. presuppone l’accertamento che il giudice fosse ancora ancora nell’esercizio delle sue funzioni al momento del fatto, senza alcun accenno, nemmeno incidentale, anche alla necessità che ancora eserciti le stesse funzioni al momento dell’insorgenza del procedimento[x].

            Il secondo comma dell’art. 11 c.p.p. prevede poi, a massima garanzia dell’imparzialità del giudice, l’ipotesi in cui il magistrato, successivamente alla commissione del fatto, sia venuto ad esercitare le sue funzioni nel distretto correttamente individuato ai sensi del primo comma prevedendo un ulteriore spostamento della competenza. Pertanto, fermo restando il riferimento alla qualità di magistrato esistente al momento del fatto, può assumere rilievo anche quella esistente al momento di assunzione delle qualifiche procedimentali ritenute rilevanti ai sensi del comma 2 della norma in esame. Secondo la medesima logica, è invece irrilevante la fuoriuscita dall’ordine giudiziario successiva al fatto e al momento dell’assunzione della qualifica nel procedimento di interesse.

Alla luce di siffatte considerazioni, ad avviso della Corte d’assise d’appello appare ancor meno condivisibile l’assunto del Giudice di primo grado allorquando richiedeva proprio la permanenza della qualità di magistrato all’apertura del procedimento penale, in quanto si tradurrebbe nell’introduzione di un elemento discrezionale potenzialmente rimesso alla scelta del Pubblico Ministero o dello stesso interessato.

Qualora si attribuisse rilievo anche alla cessazione della funzione di magistrato al momento dell’assunzione di una delle qualità indicate dall’art. 11 comma 1 c.p.p. si riconoscerebbe al PM e alla persona offesa o danneggiato dal reato la possibilità di evitare l’applicazione del criterio derogatore della competenza, potendo scegliere di far assumere formalmente una delle qualità previste dalla norma solo dopo la cessazione delle funzioni giurisdizionali, frustrando così le finalità perseguite dal legislatore.

5. Conclusioni

            La Corte d’assise d’appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto) recupera indubbiamente l’interpretazione più rispettosa dei principi del giusto processo e, per vero, attinente al dato letterale normativo, accogliendo le eccezioni di incompetenza e determinando lo spostamento dell’intero procedimento dinnanzi all’autorità giudiziaria di Potenza, con conseguente regressione del processo.

            La decisione è peraltro occasione di approfondimento dell’istituto di cui all’art. 11 c.p.p., con particolare riferimento ai requisiti di operatività ed agli accertamenti a cui è chiamato il giudicante nella sua applicazione, ogni qual volta vi sia il coinvolgimento di un magistrato. Vengono richiamate numerose decisioni di legittimità e valorizzati i pochi precedenti della Corte costituzionale, tutti in realtà piuttosto univoci nel porre principi che, correttamente applicati sin da subito, avrebbero già dall’udienza preliminare determinato il radicamento della competenza lontano dal distretto di Taranto.

            Di particolare interesse, infine, il necessario excursus in ordine alle modalità di individuazione dei soggetti danneggiati dal reato ambientale (o comunque da reato con effetti diffusi nella collettività), utile non solo al fine di determinare nel caso specifico l’assunzione della qualifica rilevante ex art. 11 c.p.p. in capo ai magistrati tarantini, ma anche più in generale come spunto di riflessione pratica nella gestione delle costituende parti civili in tutti i procedimenti ordinari.

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NOTE:

[i] Sul punto, si profilava un contrasto giurisprudenziale sulla natura funzionale o territoriale della competenza/incompetenza dettata dall’art. 11 c.p.p. (rilevante ai fini dell’individuazione del termine entro il quale la questione può essere sollevata – nel primo caso in ogni stato e grado del procedimento, nel secondo nel termine di cui all’art. 491 c.p.p.), risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2014 (Corte Cass. pen., Sez. Un., 15 dicembre 2004, n. 292) in favore della tesi dell’incompetenza funzionale, in considerazione del fatto che la previsione di rito non è collegata al luogo di commissione del delitto, ma alla funzione giurisdizionale di una delle parti coinvolte.

[ii] Corte Cost., sent. 26 giugno 2013, n. 163.

[iii] Il parere, unitamente a tutti gli atti del “processo ILVA”, è consultabile al sito internet https://studioannicchiarico.com/#processo-ilva.

[iv] Corte Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 2023, n. 31005.

[v] Corte Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2011, n. 34789.

[vi] Corte Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 24677; Corte Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2011, n. 633.

[vii] Corte Cass. pen., Sez. VI, 14 dicembre 2005, n. 3175.

[viii] Corte Cass. pen., Sez. V, 15 dicembre 2008, n. 46098.

[ix] Corte Cass. pen., Sez. I, 20 settembre 2023, n. 46352; Corte Cass. pen., Sez. I, 10 dicembre 2008, n. 411.

[x] Corte Cass. pen., Sez. I, 15 ottobre 2009, n. 40145.

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