CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV, SENT. N. 8268 DEL 15.10.2024
«La discarica – il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e di cui sia stata disposta la chiusura – non è un impianto chiuso, bensì un impianto che non può ricevere ulteriori conferimenti; infatti, ai sensi dell’art. 12 comma 3, d.lg. n. 36 del 2003, la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’ente territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione, di cui all’art.10, ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. l), e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura […]. L’art. 14 del d. lgs. 36 2003 prevede “che la discarica sia dotata in ogni fase del suo ciclo (attivazione, gestione, chiusura, post-chiusura) di un’adeguata garanzia finanziaria onde evitare di porre a carico della collettività i costi ed i rischi connessi alla sua gestione”. Tale disposizione trova applicazione sia per le discariche nuove e adeguate, sia (e a maggior ragione) per quelle il cui piano di adeguamento non sia stato approvato. Infatti, non può ammettersi che il principio di precauzione possa non operare nell’ipotesi di discarica il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e ritenuta pertanto meritevole di chiusura, ponendosi peraltro in questo caso inammissibilmente ed irragionevolmente a carico della collettività i costi ed i rischi della chiusura di un impianto non adeguabile, così che non possono essere invocati al riguardo i principi costituzionali di cui all’articolo 41 e 53 (cfr. Consiglio di Stato 8 aprile 2014, n. 1662)»
IL CASO
Nell’anno 2005 la società ricorrente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. 36/2003[i], presentava il piano di adeguamento di una discarica; tuttavia, stante il rinvenimento di percolato nei pozzi spia, veniva avviato un procedimento di bonifica che portava alla presentazione di un progetto di messa in sicurezza operativa (MISO). Nel 2019, la Regione approvava il progetto lasciando però fermo «l’obbligo di fornire le garanzie finanziarie di post gestione del primo lotto e di gestione del secondo lotto della discarica». Contro la prescrizione la società presentava ricorso che il TAR rigettava.
La sentenza di primo grado veniva appellata adducendo l’illegittimità della normativa regionale sulle garanzie finanziarie perché in contrasto con gli artt. 14[ii] e 17 del d.lgs. 36/2003 e con il principio di proporzionalità, nella parte in cui non consentiva di graduare le garanzie finanziarie in funzione della riduzione dei rischi legata alle diverse fasi di vita della discarica e, in particolare, alla sua chiusura.
A sostegno di questa tesi, l’appellante richiamava la normativa europea[iii] in virtù della quale i costi di gestione di una discarica, compresi quelli per le garanzie, devono essere coperti dal prezzo di smaltimento dei rifiuti il che – a suo avviso – necessariamente impone la riduzione delle suddette garanzie allorquando la discarica cessi la sua attività. Nel caso di specie, proseguiva la società, la discarica era stata chiusa nel 2005, con conseguente impossibilità di recuperare il costo delle garanzie tramite lo smaltimento dei rifiuti. Osservava infine l’appellante che la sentenza avrebbe dovuto tenere conto del progetto di messa in sicurezza che, da un lato, aveva accresciuto i costi di chiusura e, dall’altro, aveva diminuito i rischi connessi alla discarica.
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello in quanto «una discarica, il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e di cui sia stata disposta la chiusura, non è un impianto chiuso bensì un impianto che non può ricevere ulteriori conferimenti» in conformità a quanto previsto dall’art. 12, co. 3, del d.lgs. 36/2003[iv]. La garanzia deve, pertanto, essere prestata «fino alla definitiva chiusura della discarica». I giudici di Palazzo Spada richiamano una precedente sentenza secondo la quale «fino alla chiusura della discarica nei termini anzidetti, il gestore è responsabile, in conformità all’art. 13 citato della corretta gestione operativa dell’impianto, che prevede il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura, il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi, acque, emissioni), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica; la garanzia di gestione operativa (art. 14, comma 1) assicura, dunque, tali adempimenti e deve essere prestata fino alla definitiva chiusura della discarica ai sensi del succitato art. 12, comma 3.” Consiglio di Stato sez. V, 11/06/2018, n. 3585»
Aggiunge la sentenza in commento che nel rispetto del principio di precauzione la discarica deve essere dotata, in ogni fase del suo ciclo (attivazione, gestione, chiusura, post-chiusura), di un’adeguata garanzia finanziaria per evitare di porre a carico della collettività i costi ed i rischi connessi alla sua gestione. E tanto vale «sia per le discariche nuove e adeguate, sia (e a maggior ragione) per quelle il cui piano di adeguamento non sia stato approvato». Queste ultime, infatti, non sono considerate come un impianto chiuso, ma piuttosto come «un impianto che non può ricevere ulteriori conferimenti». Quanto alla normativa comunitaria, il Collegio ricorda che il prezzo di smaltimento deve coprire anche i costi di chiusura e post-gestione per un periodo di almeno 30 anni e che il gestore deve tenerne conto sin dall’inizio della gestione.
La decisione del Consiglio di Stato è senz’altro condivisibile quanto all’interpretazione della nozione di discarica “chiusa”, ma mette in luce due temi irrisolti sui quali è opportuno soffermarsi: (1) la durata delle garanzie finanziarie per la fase post-operativa e (2) le garanzie da prestare nel caso in cui la discarica venga sottoposta a procedimento di bonifica.
LA DURATA DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER LA FASE POST-OPERATIVA
La direttiva europea 1999/31/Ce sulle discariche ha introdotto l’obbligo, per i gestori di discariche, di prestare garanzie finanziarie (o misure equivalenti) volte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni autorizzative. La direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. 36/2003, in virtù del quale la prestazione ed accettazione, da parte della Regione, delle garanzie finanziarie costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica.
L’art. 14 del decreto[v] prevede due tipologie di garanzie: (1) quelle per l’attivazione, la gestione operativa e la chiusura della discarica, volte ad assicurare il rispetto dell’autorizzazione e commisurate alla capacità ed alla classificazione della discarica; (2) quelle per la gestione successiva alla chiusura (gestione post-operativa), commisurate al costo della stessa. Il costo per prestare la garanzia è coperto dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Anche alcune Regioni si sono dotate di regolamentazione sul tema specifico, tuttavia, con sentenza n. 67/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la normativa regionale pugliese ricordando che la gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, materia affidata esclusivamente alla competenza legislativa statale.[vi] La Corte ha inoltre sottolineato «l’opportunità che lo Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie». La raccomandazione è stata colta dal Ministero dell’ambiente, che ha emanato uno schema di regolamento recante i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie sul quale il Consiglio di Stato si è espresso con due pareri[vii]. Ad oggi il regolamento non è stato adottato.
L’obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie si è rivelato critico sin dalla sua introduzione, in particolare a causa della durata. La legge prevede, infatti, che le garanzie siano trattenute «per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica» e, comunque, per non meno di trent’anni per la gestione post-operativa, a partire dalla comunicazione di approvazione della chiusura da parte dell’ente competente[viii] (due anni per la gestione operativa). Normative regionali e prassi si sono orientate su durate più brevi, generalmente quinquennali, con rinnovi successivi. Come detto, in ragione di questo lungo periodo di tempo, emersero immediatamente difficoltà concrete in quanto, da un lato «la prestazione di garanzie finanziarie di tale durata comporterebbe il versamento di un premio talmente elevato da provocare un notevole aumento dei costi di smaltimento, che si ripercuoterebbe sulla tassa o tariffa a carico dei cittadini»[ix] e, dall’altro, l’eccessiva durata degli impegni da assumere rende difficile «valutare con esattezza il grado di esposizione al rischio. A ciò si aggiunge la facoltà riconosciuta all’ente beneficiario, qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente, di non liberare il garante alle scadenze previste, fattore che introduce un ulteriore elemento di incertezza, accrescendo le difficoltà di misurazione del rischio»[x].
Queste difficoltà sono state messe in rilievo in due relazioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali (gennaio 2021[xi] e settembre 2022[xii]). Nella relazione del gennaio 2021 la Commissione ha isolato, come cause dell’impossibilità di adempiere all’obbligo di garanzia, il «rifiuto, in ragione della durata minima trentennale, opposto dalle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni e dagli istituti di credito; inoltre, dai costi troppo elevati delle operazioni per la fase di post-gestione delle discariche. Si aggiunge, in concreto, il rischio di insolvenza delle imprese operanti nella gestione dei rifiuti, nonché l’abbandono dell’impianto al termine della fase di gestione operativa». Ne è derivata, ad avviso della Commissione, una proliferazione di illeciti ed espedienti di varia natura; si è assistito tanto alla stipulazione di polizze assicurative fasulle o false[xiii] quanto a più generici casi di abusivismo, consistenti «nell’attivazione di siti internet utilizzati per la truffaldina promozione e vendita di prodotti ovvero per veicolare offerte da parte di soggetti non abilitati»[xiv]. Altro fenomeno collegato è quello dell’offerta di garanzie da parte di società di assicurazioni o finanziarie non residenti in Italia, in quanto soggette a requisiti meno stringenti[xv]. La relazione si chiudeva con alcune proposte volte sia al contrasto dei fenomeni illeciti ed elusivi, sia ad una migliore regolazione della materia delle garanzie finanziarie. A titolo esemplificativo, la Commissione ha consigliato di (i) affiancare alle garanzie fideiussorie altre forme di garanzie equivalenti, come del resto previsto anche dalla Direttiva 1999/31/Ce; (ii) prevedere, a complemento delle garanzie, un obbligo di accantonamento di parte dei ricavi da parte dei gestori; (iii) l’istituzione di un meccanismo esterno e suppletivo di garanzia, finanziato dalle risorse pubbliche o dai proventi dell’applicazione di sanzioni.
LE GARANZIE DA PRESTARE NEL CASO DI DISCARICA SOTTOPOSTA A DI BONIFICA
Un altro tema rilevante è quello dell’apertura di procedimenti di bonifica per inquinamenti originati dall’impianto di smaltimento. È necessaria una premessa. Quando si discute di bonifica di una discarica si intende, in concreto, un intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) consistente nel definitivo confinamento della fonte inquinante (i rifiuti nel corpo della discarica) atto a evitare il contatto con le matrici ambientali. Stante la definizione fornita dal d.m. 471/1999, è corretto affermare che la MISP venne concepita proprio per far fronte alle criticità originate dalle discariche antiche, appunto per «isolare in modo definitivole fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria». Con il d.lgs. 152/2006 è venuto meno il riferimento ai “rifiuti stoccati” ma la sostanza non è cambiata posto che la MISP resta, comunque, destinata «a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente»[xvi].
Ciò premesso, ci si chiede se a una discarica sottoposta a MISP debbano continuare ad applicarsi le garanzie previste dalla normativa per questo specifico impianto di smaltimento o se sia invece più corretto prestare quelle richieste dalle disposizioni in materia di bonifica, considerato infatti che a norma dell’art. 242 co. 7 d.lgs. n. 152/2006 «Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi».
Ebbene, va ricordato che anche il d.m. 471/1999 prevedeva, all’art. 10, l’obbligo di prestare adeguate garanzie finanziarie (sia pure in misura inferiore rispetto a quanto stabilito nel 2006[xvii]), tuttavia, con riferimento specifico agli interventi di MISP, l’abrogato d.m. precisava che dovevano applicarsi «le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste […] per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura»[xviii]. In altre parole, non era previsto un “raddoppio” di garanzie, ma la prevalenza di quelle legate alla discarica rispetto a quelle dettate dalla disciplina sulla bonifica.
Questa disposizione non è stata ripresa nel d.lgs. n. 152/2006, dal che si ricava che chi intenda oggi sottoporre una discarica a interventi di MISP dovrebbe essere tenuto a prestare la garanzia prevista dall’art. 242 co. 7 e non quella prescritta con l’autorizzazione a gestire l’impianto. Ciò risponde anche a logica in quanto con il mutamento degli obblighi sostanziali cambia anche l’oggetto della garanzia: mentre quella per la discarica intende mettere la P.A. nella condizione di disporre immediatamente dei fondi per intervenire in caso di inadempimento del gestore agli obblighi previsti nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto (e certamente potranno essere utilizzate non solo, ad esempio, per lo smaltimento del percolato o l’estrazione del biogas[xix], ma anche – come chiarito dalla giurisprudenza[xx] – per realizzare interventi di bonifica o ripristino), quella connessa alla bonifica è invece legata a un inadempimento diverso, vale a dire alla mancata o incompleta esecuzione, da parte del proponente, del progetto di MISP approvato dagli Enti. Ad ogni modo, qualunque interpretazione si intenda seguire, andrà sicuramente evitata un’illegittima e ingiusta “duplicazione”.
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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.
NOTE:
[i] Art. 17 del d.lgs. 36/2003 (disposizioni transitorie) «[…] 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14. [..] 5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l’autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all’articolo 12, comma 1, lettera c)».
[ii] Art. 14 del d.lgs. 36/2003 (Garanzie finanziarie) «1. La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell’articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall’articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti. 2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all’articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti. 3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l’autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente; a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3; b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi. 5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%. 6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti. 7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all’articolo 15».
[iii] Art. 10 della Direttiva 199/31/Ce (Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche): «Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/Cee del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell’uso delle informazioni necessarie in materia di costi».
[iv] Art. 12 del d.lgs. 36/2003 (Procedura di chiusura) «3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’ente territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione, di cui all’articolo 10, ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura. L’esito dell’ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall’autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente».
[v] V. nota n. 2.
[vi] L’art. 14 prevede espressamente un solo caso in cui le regioni possono intervenire (vale a dire, escludendo la garanzia post-operativa per i rifiuti inerti), con ciò confermando che al di fuori di questo caso non c’è spazio per una disciplina sostanzialmente derogatoria da parte delle regioni. Tuttavia, anche recentemente alcune regioni sono comunque intervenute con una regolamentazione apparentemente attuativa (es: Friuli, decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 61265/GRFVG del 29 novembre 2024, al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/news/1143.html).
[vii] Pareri nn. 693/2018 e 1055/2020.
[viii] Art. 14 d.lgs. 36/2003 in nota 2.
[ix] Bernasconi F., Le garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione delle discariche. Testimonianza del Capo del Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza della Banca d’Italia, febbraio 2020, disponibile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2020/Bernasconi_03022020.pdf.
[x] ibidem
[xi] Disponibile al seguente link:
[xii] Disponibile al seguente link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/419503.pdf).
[xiii] Le prime sono quelle stipulate con società assicurative con sede all’estero ma dietro le quali non esiste una reale copertura finanziaria; le seconde, invece sono quelle i cui documenti ingannevoli e creati ad arte proverrebbero da «antichi e prestigiosi Paesi dell’Unione europea».
[xiv] V. Relazione gennaio 2021.
[xv] ibidem
[xvi] Art. 240, co. 1, lett. o). Peraltro, la proposta di modifica dell’allegato 2 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 (sottoposta a consultazione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, come comunicato al link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/consultazione-con-le-parti-interessate-per-la-modifica-degli-allegati-alle-norme-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati-ai-sensi-dellart-264-comma-2-bis-d-lgs-3-aprile-2006-n-152/) indica che il ricorso alla MISP avviene «solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito, con la dovuta specificazione che l’analisi costi-benefici non può essere parametrata sulla base delle disponibilità economiche del soggetto obbligato, ma deve essere ancorata alla oggettiva impossibilità, da valutare caso per caso, a seguito di idonea istruttoria tecnica, di addivenire alla bonifica della matrice contaminata». In concreto, tali misure consistono nell’isolamento delle sorgenti di contaminazione «mediante sistemi di confinamento fisico meccanico realizzati tramite l’impiego di materiali impermeabili». Come si evince dal fatto che «Deve essere inoltre accertata la eventuale presenza o la possibilità di formazione di vapori, biogas e/o di percolato e in caso positivo devono essere previsti adeguati sistemi di captazione», la MISP rimane la misura più idonea per gestire una discarica che sia fonte di inquinamento.
[xvii] «Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l’attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d’esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell’intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi».
[xviii] Art. 6, co. 3, del D.M. 471/1999.
[xix] L’art. 13, co. 2, del d.lgs. 36/2003 prevede infatti che «nella fase della gestione successiva alla chiusura […] devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate».
[xx] «Il legislatore del 2003 ha previsto, all’articolo 10, comma 3, che l’autorizzazione all’esercizio della discarica sia rilasciata subordinatamente alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 14 e solo dopo l’accettazione da parte della regione delle garanzie medesime, ciò all’evidente scopo di garantire che il concessionario del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti in discarica, non venga meno, alla chiusura dell’impianto, all’obbligo di bonificare il sito» (Cass. pen., n. 12656/2015). In merito agli obblighi ai quali è tenuto il gestore nella fase post-operativa, la dottrina ha osservato che gli stessi «devono essere necessariamente formalizzati nell’autorizzazione, sotto forma di specifiche prescrizioni, perché il D.Lgs. n. 36/2003 non solo non contiene alcuna disposizione afferente alle operazioni di chiusura del sito direttamente applicabile nei confronti di chi dovesse risultare “gestore”, ma non prevede neppure alcuna norma che, in relazione alle discariche abusive, stabilisca precisi obblighi positivi finalizzati alla bonifica del sito» (V. Paone Gestione post-operativa di discarica abusiva e permanenza del reato, in questa Rivista 01.12.2023 in commento a Cassazione Penale, Sez. III – 16 giugno 2023, dep. 12 settembre 2023, n. 37123).