Autorizzazione alla costruzione di un impianto di telefonia mobile: parere ARPA e silenzio assenso

02 Mag 2023 | giurisprudenza, amministrativo

di Maria Gabriella Marrone

Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 687– Pres. Volpe, Est. Caputo – omissis (Avv. Pacciani) c. Comune di Villa di Briano (Avv. Cantile), Comune di Arzano (non costituito) e Arpac – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (Avv. Gen. St.)

Il parere dell’ARPA, ai sensi dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, non è atto presupposto in grado di condizionare il provvedimento autorizzativo del Comune alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, configurandosi come provvedimento autonomo e strumentale alla concreta attivazione dell’impianto.

L’autorizzazione per silenzio assenso, ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003, riguarda esclusivamente la costruzione di un impianto di telefonia mobile, la cui attivazione è tuttavia condizionata al parere positivo dell’ARPA che inerisce un procedimento autonomo che può vedere la sua conclusione anche successivamente.

Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso che l’assenza del parere dell’ARPA impedisca la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione ex art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 alla costruzione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile.

La vicenda, sviluppatasi nel doppio grado di giudizio, era originata dalla richiesta di una nota compagnia di telefonia mobile riguardante la realizzazione di un impianto che era stata, in parte, assentita dal Comune e, in parte, oggetto di un preavviso di diniego.

Al fine di superare le criticità comunicate nel preavviso, la società rinnovava l’istanza di autorizzazione corredandola con nuovi documenti e producendo una nuova analisi di impatto elettromagnetico (la c.d. AIE).

Il Comune, tuttavia, nonostante fossero trascorsi i termini del silenzio assenso ex art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, rigettava la nuova istanza reputando, da un lato, carente il contenuto della nuova AIE e, dall’altro, affermando che il mancato coinvolgimento dell’ARPA, e quindi l’assenza parere della stessa, avrebbero impedito il consolidarsi del suddetto silenzio assenso.

Il TAR Campania confermava la legittimità del diniego espresso dal Comune, ritenendo fondate le motivazioni del diniego, compresa quella inerente all’impossibilità della formazione del silenzio assenso in assenza del parere espresso dell’ARPA.

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado, ribadendo un’interpretazione piuttosto consolidata in giurisprudenza, in base alla quale il parere dell’ARPA, reso nell’ambito dell’autorizzazione alla costruzione di impianti radio, non costituisce atto necessario per il rilascio della stessa, rappresentando esso un “provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto”.

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato bisogna tenere di distinti i due procedimenti, ancorché complementari: l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto prescinde dal parere dell’ARPA, il quale può essere emanato anche successivamente, in quanto necessario esclusivamente per consentire l’effettiva messa in funzione dell’impianto.

In ragione di ciò, secondo il Collegio, è ben possibile che si formi il silenzio assenso ex art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e quindi che l’autorizzazione alla costruzione di impianti radio per la telefonia mobile si consolidi anche in assenza del parere dell’ARPA, che, come detto, inerisce esclusivamente all’operatività dell’impianto ed è, quindi, oggetto di un procedimento autonomo e separato che ben può concludersi successivamente.

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Marrone_Cons. St n. 687_2023

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

CdS n. 687_2023