La variante automatica dell’autorizzazione unica è temporanea e non limita la pianificazione comunale

01 Dic 2025 | giurisprudenza, amministrativo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II – 3 ottobre 2025, n. 3057

L’effetto di variante urbanistica prodotto dall’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 è temporaneo e strettamente funzionale alla realizzazione dell’impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti; tale effetto non può trasformarsi in un vincolo permanente, né può condizionare in via definitiva l’assetto urbanistico del territorio.

La sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto dal gestore di un impianto di produzione biometano e trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (“FORSU”), autorizzato nel 2020 dalla Città Metropolitana di Milano mediante autorizzazione integrata ambientale (“AIA”) comprensiva dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Tale titolo aveva accertato la conformità dell’impianto con la precedente pianificazione comunale, che classificava l’area come “Ambito agricolo – E” ammettendo espressamente l’insediamento di impianti per la produzione di biogas e biometano. La successiva variante generale al PGT di cui alla Delibera del Consiglio Comunale (periodo di pubblicazione dal 6 luglio 2022 al 21 luglio 2022) ha riclassificato l’area come “Ambito agricolo di interesse strategico – AS”, escludendo la possibilità di realizzare impianti analoghi e includendo il sito nella Rete Ecologica Regionale e Comunale, senza tenere conto della localizzazione dell’impianto già autorizzato.

Da qui le censure della ricorrente, imperniate sul preteso difetto di istruttoria, sul travisamento dei presupposti e sulla violazione del titolo autorizzatorio rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano.

Il T.A.R. Lombardia ha esaminato anzitutto l’eccezione sollevata dalla difesa del resistente di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendola fondata. La ricorrente aveva infatti riconosciuto che l’autorizzazione unica determina automaticamente una variante urbanistica, rendendo l’impianto compatibile con qualsiasi previsione pianificatoria difforme. Per questa ragione – osserva il Collegio – la mera modifica della destinazione urbanistica non comporta una lesione attuale, poiché non incide sull’efficacia del titolo autorizzatorio, che rimane integro. La posizione soggettiva della ricorrente non risulta dunque incisa in modo immediato, atteso che l’impianto può comunque essere realizzato; la dedotta lesione può essere legata a eventuali provvedimenti futuri, incerti nel loro verificarsi, come l’ipotesi di contestazione da parte del Comune di future varianti progettuali. Secondo la giurisprudenza richiamata dal T.A.R. Lombardia, l’interesse a ricorrere non può fondarsi su timori di pregiudizio potenziale o futuro, ma richiede un pregiudizio attuale e concreto.

Pur accogliendo tale profilo di inammissibilità, il T.A.R. Lombardia passa comunque ad analizzare altresì i motivi nel merito, respingendoli integralmente.

La motivazione della sentenza in commento si articola intorno al riconoscimento della discrezionalità del Comune nelle scelte pianificatorie. Il Collegio ricorda che, in materia di pianificazione urbanistica, la giurisprudenza attribuisce all’amministrazione un potere ampio, sindacabile solo in caso di arbitrarietà manifesta o di evidente travisamento. Tale discrezionalità è rafforzata quando la destinazione impressa sia coerente con finalità ambientali e con strumenti sovraordinati, come il Piano Territoriale Metropolitano, che individua gli “ambiti agricoli strategici”, e come le reti ecologiche regionali e comunali, la cui rappresentazione cartografica il Comune è tenuto a recepire. In questo quadro, la scelta di classificare l’area come “Ambito AS” e di inserirla nella rete ecologica è ricondotta a un’operazione di conformità agli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica.

Il T.A.R. Lombardia affronta poi la questione della mancata rappresentazione cartografica dell’impianto. La ricorrente deduceva che l’autorizzazione unica, accertando la localizzazione dell’impianto, costituiva un elemento fattuale vincolante per la pianificazione. Il Collegio, tuttavia, esclude che il Comune fosse tenuto a recepire l’impianto nella variante.

Richiamando un orientamento ormai consolidato, la sentenza in commento chiarisce che l’effetto di variante urbanistica prodotto dall’autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 è temporaneo e strettamente funzionale alla realizzazione dell’impianto. Tale effetto non può trasformarsi in un vincolo permanente, né può condizionare in via definitiva l’assetto urbanistico del territorio, che rimane materia di competenza comunale. In altri termini, il Comune può legittimamente pianificare in modo difforme rispetto all’autorizzazione, poiché l’effetto urbanistico di quest’ultima cessa con la perdita di efficacia del titolo. L’impianto autorizzato non costituisce quindi un elemento idoneo a generare un affidamento qualificato né a limitare la potestà di pianificazione.

In linea con i principi già richiamati in tema di discrezionalità pianificatoria, il T.A.R. Lombardia affronta anche la questione della mancata rappresentazione dell’impianto nella cartografia della variante al PGT. La ricorrente sosteneva che il Comune avrebbe dovuto tenere conto dell’autorizzazione già rilasciata, adeguando la disciplina urbanistica alla localizzazione dell’opera assentita. Il Collegio, tuttavia, evidenzia che l’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 produce autonomamente gli effetti urbanistici necessari per la realizzazione dell’impianto, determinando una variante temporanea allo strumento vigente, destinata a permanere per tutta la durata del titolo.

Proprio per il carattere settoriale e temporaneo di tale effetto, la pianificazione comunale non è vincolata a recepire in modo stabile l’impianto autorizzato, né l’esistenza del titolo può limitare le scelte programmatorie dell’amministrazione, che restano orientate alla definizione di un assetto urbanistico generale e di lungo periodo. La variante impugnata, incentrata sulla riclassificazione dell’area tra gli ambiti agricoli strategici e sul suo inserimento nella rete ecologica, risponde dunque a logiche pianificatorie generali e alla necessità di conformarsi agli strumenti sovraordinati, senza incidere sulla possibilità per la ricorrente di realizzare l’impianto in forza del titolo già ottenuto.

Il T.A.R. Lombardia conclude confermando la piena legittimità della variante al PGT e ribadendo che la pianificazione comunale può perseguire scelte di tutela ambientale e di riduzione del consumo di suolo in modo autonomo rispetto agli effetti temporanei delle autorizzazioni di settore. L’impianto già assentito potrà pertanto essere realizzato ed operato in virtù del titolo vigente, ma tale circostanza non limita la possibilità per il Comune di orientare la disciplina urbanistica verso obiettivi generali di sostenibilità territoriale.

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