La particolare tenuità del fatto non si applica all’illecita gestione di rifiuti, a causa della natura abituale del reato

15 Apr 2019 | giurisprudenza, penale

di Ginevra Ripa

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 3, 24 ottobre 2018, n. 3579 – Pres. Lapalocia; Rel. Gai – Ric. S.

La causa di esclusione dalla punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali e a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

Deve essere esclusa la ricorrenza della particolare tenuità del fatto in caso di reiterato conferimento di rifiuti prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall’art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura “eventualmente” abituale del reato previsto dall’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. Al contrario delle ipotesi di reato “necessariamente” abituale, alle quali risulta sempre inapplicabile l’istituto della particolare tenuità del fatto, tale causa di esclusione della punibilità si applica ai reati eventualmente abituali solo quando siano posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

La Corte di legittimità, nel confermare la sentenza d’Appello che aveva dichiarato inapplicabile al caso di specie l’art. 131 bis, si è limitata ad osservare che la Corte di merito aveva correttamente argomentato sulla base del fatto che era stato accertato che l’imputato aveva effettuato plurimi conferimenti di rifiuti in assenza del necessario titolo abilitativo e che dunque la condotta di reato doveva considerarsi reiterata; l’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto è stata fatta poi discendere quale conseguenza “naturale” proprio in ragione dei molteplici trasporti di rifiuti effettuati. La motivazione appare tuttavia alquanto scarna, pur nell’ambito di un provvedimento che ha giudicato inammissibili i ricorsi presentati dall’imputato personalmente e dal difensore[i].

Come diversa sezione della Corte di Cassazione ha recentemente stabilito[ii], infatti, ai fini della declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p., il requisito della non abitualità del comportamento non può essere ricostruito alla stregua del concetto di occasionalità, e la sola evidenziazione dell’esistenza, a carico dell’imputato, di identiche condotte, senza l’indicazione di quali esiti processuali queste abbiano determinato, non può, di per sé, ritenersi preclusiva del riconoscimento della particolare tenuità del fatto (nella specie la Corte di legittimità, nella pronuncia del luglio 2018, ha annullato la sentenza di appello con rinvio limitatamente al diniego della causa di punibilità che il giudice di merito aveva insufficientemente argomentato limitandosi ad evidenziare che le risultanze dibattimentali avevano fatto emergere la reiterazione di identiche condotte da parte dell’imputato).

Nella vicenda in esame il ricorrente riteneva carente la motivazione della condanna, fondata su mera prova documentale, proprio in assenza di alcun accertamento giudiziale, chiedendo una nuova valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento del convincimento del Giudice: l’esame dei registri di carico e scarico dei rifiuti non avrebbe dimostrato il trasporto, né l’organizzazione dell’attività di gestione di rifiuti.

La Cassazione tuttavia rileva come il motivo di ricorso sia inammissibile in quanto diretto a ottenere dalla Corte una rivalutazione del fatto che non è consentita in sede di legittimità.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Corte di Cassazione) cliccare sul pdf allegato. Ripa_Cass 3579_2019

 

[i] Nello stesso senso, citate in motivazione, Cass., Sez. III, n.  30134 del 5 aprile 2017; Sez. III, n. 48318 dell’11 ottobre 2016.

[ii] Così Cass. pen., Sez. II, 11 luglio 2018, n. 41774.

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