T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. V – 14 maggio 2026, n. 1369
È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento di diniego di VIA di un impianto agrofotovoltaico che, in applicazione del criterio cronologico delle istanze, imponga limitazioni al progetto successivo per neutralizzare un impatto cumulativo non adeguatamente accertato, mentre l’amministrazione procedente è tenuta a verificare puntualmente la concreta realizzabilità del progetto anteriore assunto quale parametro di riferimento, nonché a valutarne l’effettiva incidenza nel quadro cumulativo considerato.
1. Il caso e la decisione
La sentenza in commento riguarda il ricorso con cui la società proponente di un impianto agrivoltaico da 20 MW ha impugnato in parte qua il decreto MASE, adottato di concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali, nella parte in cui, attribuendo al parere paesaggistico (reso dalla Regione ad autonomia speciale in luogo del MIC, n.d.r.) natura vincolante e insuperabile, subordinava la compatibilità ambientale del progetto allo stralcio di porzioni rilevanti dell’area, disattendendo il giudizio della Commissione tecnica specialistica regionale, che aveva ritenuto non significativo l’impatto cumulativo e sufficiente una mitigazione paesaggistica.[i]
Le prescrizioni espulsive poggiavano su due distinti presupposti, e cioè da un lato l’esigenza di prevenire effetti cumulativi con l’impianto di un’altra società, qualificato come intervento in fase avanzata di autorizzazione e cronologicamente anteriore, dall’altro la ritenuta ricomprensione di una delle aree nella fascia di rispetto di un corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio, respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dei pareri, qualificati come atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività, e ritenuto infondato il primo motivo sul presupposto che il parere paesaggistico reso nella VIA non sia vincolante – a prescindere dal rispetto del termine – ed il suo recepimento integri una legittima motivazione per relationem, ha accolto tutte le altre censure, relative all’impatto cumulativo, all’erronea affermazione del vincolo su un impluvio non iscritto negli elenchi delle acque pubbliche e ritenuto irrilevante dall’Autorità di bacino, alla mancata considerazione della natura agrivoltaica dell’impianto, alla violazione del contraddittorio, solo formale, nonchè alla violazione del dissenso costruttivo e della proporzionalità.
Anticipando che si tratta di statuizioni non del tutto condivise, il passaggio più innovativo è quello dedicato al cumulo, nel quale il Tribunale riconosce che l’effetto cumulativo, capace di impedire in tutto o in parte la realizzazione dei progetti presentati successivamente in ragione della saturazione del contesto territoriale, opera sì in applicazione del criterio cronologico delle istanze, ma con la precisazione che tale meccanismo «presuppone necessariamente che il progetto anteriore, assunto quale parametro di riferimento per la valutazione di quello successivo, sia concretamente realizzabile in tempi certi e ragionevolmente brevi, e non sia invece subordinato alla realizzazione di opere eventuali o caratterizzato da tempistiche di attuazione incerte e dilatate».
Ora, poiché nel caso di specie il progetto concorrente risultava dipendente da infrastrutture di rete non ancora disponibili, e l’amministrazione nulla aveva accertato al riguardo, il vincolo imposto alla ricorrente è stato ritenuto fondato su un’interferenza futura e soltanto potenziale, con conseguente annullamento e rimessione all’amministrazione di una verifica che il giudice non avrebbe potuto compiere senza invadere illegittimamente il campo procedimentale riservato all’attività futura della PA, tenuta alla riedizione dell’iter.
2. Il paradosso dell’onnipotenza sulla stessa mattonella
Il problema affrontato dalla sentenza ha radici concettuali più profonde di quanto la soluzione adottata lasci intendere e richiama il paradosso logico dell’onnipotenza, affrontato da filosofi, teologi e anche film cult per cui un oggetto inamovibile non può coesistere con una forza inarrestabile: il principio di non contraddizione mette in crisi la figura unitaria a cui tali attributi sono riferiti. E’ lo stesso principio dell’impenetrabilità dei corpi, ed è lo stesso dilemma che attanaglia le procedura ambientali: trasposto nel campo delle rinnovabili questo paradosso assume la forma, più prosaica ma non meno stringente, della mattonella, giacché sulla stessa porzione di territorio non possono coesistere più impianti fotovoltaici, e se ciascun progetto pendente viene assunto come limite per ogni altro, un sistema autorizzatorio che ambisce alla massima diffusione delle fonti rinnovabili finisce per generare esso stesso l’ostacolo che gli impedisce di autorizzarle.
Tale aspetto è già stato colto e trattato con particolare acutezza dal Consiglio di Stato, che ha recentemente annullato un diniego che valorizzava, accanto agli impianti realizzati, soprattutto impianti in corso d’esame, stigmatizzando che “ogni nuova istanza sarebbe elisa dalla valutazione di altra istanza”, e riducendo invece le istanze pendenti al rango di mero indicatore di pressione.[ii]
Di fronte quindi a un tema che è da un lato quello del cumulo, dall’altro quello della priorità, due sono, in astratto, le vie d’uscita. La prima, prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, circoscrive il cumulo ai progetti esistenti e approvati, secondo la lettera del punto 5, lett. e), dell’allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, che riproduce l’allegato IV della direttiva 2011/92/UE, e qualifica come errore metodologico l’inclusione di impianti ancora in corso di autorizzazione.[iii] Scendendo ancor più in dettaglio, si afferma che gli impianti già in esercizio appartengono allo scenario di base e ne condizionano la caratterizzazione, mentre il cumulo in senso proprio riguarda i progetti autorizzati ma non ancora realizzati, i cui effetti non si sono ancora manifestati sulle matrici ambientali.[iv]
Sulla stessa linea si colloca la pronuncia che ha annullato gli indirizzi campani sugli impatti cumulativi dell’eolico nella parte in cui estendevano la valutazione del cumulo alle iniziative in itinere, sulla scorta della statuizione per cui il cumulo degli impatti teorici è proprio dei livelli valutativi e decisionali superiori, di carattere pianificatorio, nati appunto per ovviare ai limiti di una valutazione condotta a livello di singolo progetto.[v]
All’estremo opposto si colloca l’orientamento che pretende dal proponente la considerazione della sovrapposizione cumulativa di tutti i progetti che impattano o potrebbero impattare sul territorio, anche solo in via potenziale, e dunque degli impianti esistenti, di quelli in costruzione e di quelli di cui sia nota la futura realizzazione, senza ravvisare in ciò alcuna violazione dell’ordine cronologico,[vi] mentre in una posizione intermedia si pone quell’orientamento, maturato nell’ambito del sindacato di una proroga della VIA, che ha ritenuto legittimo estendere l’analisi a tutti gli impianti autorizzati al momento della nuova valutazione, in quanto tali «realizzabili», e non soltanto a quello effettivamente costruito, escludendo peraltro che il proponente possa giovarsi dell’analisi del cumulo compiuta da altri.[vii]
Proprio quest’ultima equazione tra autorizzazione e realizzabilità è ciò che la sentenza in commento mette in discussione, postulando una verifica dell’effettiva attuabilità del progetto anteriore assunto come parametro. Si tratta però di una soluzione che rischia di lasciare scoperta la capacità di carico del territorio, che non distingue tra progetti autorizzati e progetti in istruttoria, con il rischio che l’ultimo progetto valutato si trovi a saturare un contesto che nessuno ha mai considerato nel suo insieme. Il diritto europeo, del resto, non sembra conoscere una simile limitazione, avendo la Corte di giustizia censurato la valutazione che ometta di considerare gli effetti cumulativi con progetti vicini oggetto di procedimenti paralleli.[viii]
La seconda via è quella del criterio cronologico, codificato dal punto 14.3 delle Linee guida del 2010 e valorizzato dalla giurisprudenza per evitare “che la presentazione di un’istanza di data successiva possa influire in modo determinante sul buon esito dell’istanza presentata precedentemente a causa di eventuali interferenze tra gli impianti”,[ix] criterio che – a prescindere dalla perdurante vigenza delle LL.GG. – protegge il progetto anteriore dal sopravvenire di quello successivo ma che, di per sé, non dice ancora se e a quali condizioni il primo possa legittimamente comprimere il secondo.
3. L’intuizione dei giudici siciliani: dalla priorità alla selezione.
È su questo terreno che i giudici siciliani hanno mostrato una particolare finezza di analisi ed argomentativa, cogliendo prima di altri che il tema del cumulo non poteva essere disgiunto da quello della priorità e, in ultima analisi, dalla scelta tra progetti concorrenti ed incompatibili: torniamo al nostro paradosso e alla mattonella su cui è impossibile ballare tutti.
Dobbiamo ricordare a tal proposito l’ordinanza cautelare n. 145 del 2024, relativa a un parco eolico nell’area delle Sciare di Marsala, in cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha anzitutto osservato che l’allegato VII disciplina il contenuto dello studio di impatto ambientale (che deve analizzare solo gli impatti dei progetti noti, autorizzati) e dunque un atto del proponente, e non la valutazione dell’autorità competente regolata dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che si estende a un cumulo più ampio, per poi ricordare che l’art. 8, comma 1, stabilisce un ordine legale di priorità nell’esame dei progetti, al di fuori del quale le vicende del procedimento, tra integrazioni, modifiche e diversità dei moduli procedimentali, possono condurre a concludere prima procedimenti avviati successivamente ad altri, quindi in ordine diverso da quello strettamente cronologico, per il solo fatto che erano meglio istruiti; con la conseguenza che l’amministrazione deve tenere nella dovuta considerazione anche progetti non ancora realizzati, ma già approvati o in fase avanzata di valutazione.[x]
Il rilievo coglie un altro punto spesso trascurato, e cioè che l’ordine in cui i progetti vengono decisi non coincide necessariamente con quello in cui sono stati presentati, poiché accanto al criterio cronologico, riferito dalle Linee guida alla data di procedibilità dell’istanza, l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ha introdotto per i progetti attuativi del PNIEC una priorità legata al maggior valore della potenza installata, sulla quale il Consiglio di Stato ha peraltro precisato che essa opera all’interno dei termini perentori del procedimento e non ne giustifica il superamento.[xi]
Ne deriva che la domanda su che cosa esaminare prima non è neutrale rispetto al cumulo, perché il progetto che giunge per primo a una decisione favorevole diventa, di fatto, il termine di paragone di quelli che seguono, sicché l’anteriorità rilevante ai fini della saturazione del territorio può finire per dipendere dalla velocità del singolo procedimento (anche in ragion della maggiore compiutezza della documentazione del proponente) o dalla taglia dell’impianto, più che dalla data della domanda, con l’effetto di premiare, secondo il timore espresso già dalla giurisprudenza più risalente, l’esame più rapido di procedimenti meno complessi.
Il passaggio di maggiore interesse è tuttavia quello in cui il Collegio, muovendo dall’interesse pubblico preminente a un utilizzo efficiente del territorio nella prospettiva del migliore sfruttamento energetico senza compromissione dell’ambiente, ritiene non viziata da eccesso di potere la scelta di considerare l’impatto del progetto in relazione ad altri, non ancora approvati ma in fase avanzata di valutazione, “in ragione della maggiore compatibilità con l’ambiente che li contraddistingue rispetto a quello in esame”, e rimette al merito la verifica della loro priorità legale, della loro anteriorità cronologica e del loro stato procedimentale “in ragione della loro maggiore rispondenza agli interessi pubblici coinvolti”. Coerentemente, anche sul piano del periculum, l’interesse pubblico al migliore sfruttamento energetico dell’area viene ritenuto ipoteticamente soddisfatto dall’approvazione di progetti di altri operatori maggiormente compatibili con le esigenze del territorio. Per la prima volta, dunque, la VIA viene esplicitamente pensata come strumento di selezione comparativa tra progetti che si contendono la stessa mattonella; non solo: il corridoio migratorio da preservare viene qualificato come un valore assoluto, da tutelare nei confronti di qualsiasi progetto insista sulla medesima localizzazione, idoneo a fungere da vaglio del cumulo quale elemento preclusivo della saturazione.
La sentenza in commento aggiunge a questa costruzione una terza coordinata, quella della realizzabilità, poiché, se il giudice d’appello vedeva nella maturità procedimentale un indice della maggiore compatibilità del progetto concorrente, qui il TAR Palermo Tribunale esige anche che l’anteriorità sia effettiva e non soltanto documentale, escludendo che un progetto dipendente da opere di rete eventuali possa fungere da parametro per comprimere un’iniziativa attuabile.
Si passa così, per usare una formula, dal prior in tempore a un prior in effectu, in sintonia con l’evoluzione della stessa regolazione dell’accesso alla rete, che tende a privilegiare i progetti autorizzati rispetto alle mere richieste di connessione per contrastare la saturazione virtuale delle capacità disponibili. Ne risulta che il progetto anteriore può legittimamente incidere su quello successivo se assistito da priorità legale o cronologica, se giunto a uno stadio procedimentale avanzato e se concretamente realizzabile in tempi certi, fermo restando che la questione perde gran parte del suo rilievo ove il giudizio negativo regga anche considerando i soli impianti esistenti e autorizzati, come è stato riconosciuto tanto nella vicenda decisa dal CGA quanto in quella, più recente, decisa dal giudice romano.[xii]
Così però la VIA diventa, di fatto, sede di selezione tra progetti concorrenti, cosa che l’attuale procedura non prevede, atteso che non è codificato alcun esame comparativo e contestuale tra più progetti. Il problema è che i tempi hanno portato a istruttorie con numeri elevatissimi, che devono fare i conti con la scarsità della risorsa suolo su cui insistono, in un contesto in cui la velocità diventa altri fattore critico. Ecco allora spiegato il corollario che la sentenza afferma, ovvero che in una VIA divenuta “beauty contest” il procedimento dovrebbe assumerne anche le garanzie, che sono quelle della par condicio, della conoscibilità dei progetti in competizione, della trasparenza dei criteri di comparazione e di una motivazione che dia conto del confronto, in mancanza delle quali il rischio è quello della disparità di trattamento, di cui la giurisprudenza siciliana ha già registrato casi eloquenti,[xiii] o della prenotazione del territorio da parte di iniziative più documentali che reali.
La verifica della realizzabilità viene accollata in questa prospettiva all’amministrazione: ma se è giusto che essa non possa essere scaricata né sul proponente né sul giudice, resta il fatto che la sede naturale della scelta tra localizzazioni concorrenti non può essere la VIA, incentrata sul singolo progetto rispetto al già valutato, ma a quella pianificatoria, nella quale l’individuazione delle aree idonee e la valutazione ambientale strategica della programmazione energetica consentono di ragionare sulla capacità di carico del territorio prima che essa diventi l’oggetto di una gara implicita tra singoli procedimenti. Finché tale livello resta incompiuto, non pare condivisibile che alla VIA si chieda di supplirvi, tanto meno con passaggi e garanzia procedurali che non le appartengono.
Ciò vale in particolare per il preavviso di rigetto e il superamento del dissenso, che a rigore non trovano collocazione positiva nel sistema della VIA, ma che la sentenza richiama e pretende.
Ora, sul contraddittorio la pronuncia afferma che nella VIA non trova applicazione l’art. 10-bis della l. n. 241/1990, come del resto dispone espressamente il d.lgs. n. 152/2006 e come ha ricordato il CGA,[xiv] correggendo così l’orientamento che la stessa Sezione aveva espresso l’anno precedente, quando aveva annullato una VIA negativa per omesso preavviso di rigetto, ritenendo il vizio insanabile ai sensi dell’art. 21-octies.[xv] La correzione è opportuna, perché la partecipazione nella VIA si realizza attraverso la consultazione e il confronto sulle integrazioni, ma il giudice siciliano non si dà per vinto ed afferma che il contraddittorio non per questo può ridursi a un adempimento formale, alla conferma pura e semplice del parere originario, a fronte di controdeduzioni acquisite e mai esaminate, assimilandole a quella forma di inerzia motivazionale che rende l’istruttoria impermeabile agli apporti del privato.
La stessa operazione di camouflage viene svolta quanto al dissenso costruttivo, che la sentenza applica richiamando l’art. 14-ter della l. n. 241/1990, mentre altra giurisprudenza – più solida – ha osservato che la VIA statale non si svolge secondo lo schema della conferenza di servizi e che la Commissione tecnica è un organo di supporto dell’autorità procedente, ripiegando sul principio di leale collaborazione,[xvi] e ha ricordato che le modifiche vanno indicate soltanto «ove possibile», non sussistendo un obbligo di suggerire opere che rendano assentibile qualsiasi progetto.[xvii]
Le due letture potrebbero comporsi agevolmente ove si distingua tra criticità riferite al sito, rispetto alle quali, come ha osservato il CGA, nessuna modifica progettuale può soccorrere,[xviii] e criticità riferite a elementi modificabili del progetto, come nel caso deciso, nel quale lo stralcio di intere aree è stato imposto senza verificare la praticabilità di rimodulazioni o mitigazioni, traducendosi in un diniego parziale mascherato da prescrizione e come tale soggetto al vaglio della proporzionalità.
4. La motivazione per relationem e il parere paesaggistico
Su questo ultimo aspetto, sempre conflittuale, la sentenza ribadisce che il recepimento del parere paesaggistico nel provvedimento di VIA, anche in assenza di un’autonoma rielaborazione argomentativa, integra una motivazione per relationem pienamente ammessa dall’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, e ciò in linea con quanto affermato dal CGA, per il quale a fronte di pareri tutti negativi l’autorità competente è tenuta a un significativo onere motivazionale soltanto quando intenda discostarsene, e dalla stessa Sezione in una precedente occasione.[xix] La giurisprudenza, tuttavia, non accetta sempre questo schema, avendo il Consiglio di Stato ritenuto illegittima la conclusione negativa della VIA motivata puramente e semplicemente sul diniego del Ministero della cultura, il cui parere deve ritenersi superabile o comunque non direttamente ostativo, per cui il contrasto con la Commissione tecnica andrebbe invece composto nelle sedi a ciò deputate.[xx] Sul versante opposto, il giudice romano ha di recente ribadito che alla funzione di tutela del paesaggio esercitata dal Ministero nella VIA è estranea ogni attenuazione derivante dal bilanciamento con altri interessi, ed è preclusa all’amministrazione procedente la possibilità di conciliare autonomamente l’interesse paesaggistico con quello ambientale.[xxi]
La tensione è evidente anche sul punto, e la sentenza ne offre una soluzione implicita ma persuasiva, ove afferma che se il parere paesaggistico è un apporto istruttorio non vincolante, l’autorità competente è tenuta a compiere essa stessa il bilanciamento, ed allora il rinvio per relationem è legittimo soltanto quando il parere richiamato abbia effettivamente esaminato il progetto e le osservazioni del proponente, mentre, ove quel parere si fondi su un presupposto erroneo o prescinda dalle caratteristiche dell’opera, il vizio non resta confinato nella motivazione ma si trasferisce nell’istruttoria. Nel caso di specie il parere paesaggistico era stato qualificato dall’autorità statale come vincolante e insuperabile, disattendendo la valutazione favorevole della Commissione regionale, ed è proprio questo aspetto a venir censurato sotto il profilo istruttorio, anche in ragione dell’afferenza del progetto FER non già ad un modello di fotovoltaico tradizionale, ma ad ad un impianto agrivoltaico, che deve venir valutato per le sue caratteristiche proprie.[xxii]
Resta aperta la questione della sorte del parere tardivo, che la sentenza risolve affermandone la natura non vincolante a prescindere dal rispetto del termine, a fronte di un quadro giurisprudenziale tutt’altro che univoco, nel quale convivono l’applicazione del silenzio-assenso dell’art. 17-bis al parere della Soprintendenza reso nella VIA, la tesi opposta che lo esclude in ragione della necessità, imposta dal diritto europeo, di un provvedimento espresso, e la nomina di commissari ad acta chiamati ad adottare in via sostitutiva il concerto del Ministero, in attesa che l’Adunanza plenaria si pronunci su una questione contigua.[xxiii] Tra queste letture appare la più equilibrata quella per cui il parere tardivo perde la sua efficacia tipica ma, essendo comunque entrato nel quadro procedimentale, deve essere considerato come fatto storico e può fornire spunto per un’autonoma valutazione dell’autorità procedente,[xxiv] ciò che si concilia con la natura non vincolante affermata dal Collegio e conferma che il bilanciamento spetta, in ultima istanza, all’autorità competente per la VIA. Né va trascurata la peculiarità siciliana, per la quale nella VIA statale le funzioni del Ministero della cultura spettano all’Assessorato regionale, con conseguente incompetenza della Soprintendenza speciale per il PNRR, profilo che nella vicenda in esame, nella quale si erano pronunciate sia la Soprintendenza di Palermo sia quella speciale, non è stato sollevato.[xxv]
La risposta all’esigenza di selezione: la saturazione virtuale della rete.
I paradossi, è noto, difficilmente trovano soluzione, perché affondano le proprie radici nella provocazione di chi li ha pensati, e nella funzione, ultima, propria della logica, di stimolare il pensiero critico e la constatazione che mondo ideale e reale divergono ampiamente. La sentenza non risolve dunque il paradosso della mattonella, né potrebbe farlo, ma nel tentativo pregevole di evitarne la versione peggiore – quella in cui progetti che esistono soltanto sulla carta impediscono la realizzazione di progetti attuabili – affinando l’intuizione del giudice d’appello siciliano, attribuisce alla VIA una funzione eccessiva, di scelta pronostica tra iniziative concorrenti. Priorità, maturità procedimentale e realizzabilità, solo ove accertate e motivate in base ad elementi oggettivi, sono esigibili da questa procedura, anche quando la VIA sia chiamata a supplire all’assenza di una pianificazione capace di governare la capacità di carico del territorio.
Oggi, però, la consapevolezza che la selezione tra progetti che si contendono la stessa mattonella richiede regole che precedono il singolo procedimento e che solo il livello pianificatorio può dare ha trovato finalmente una risposta adeguata nella nuova disciplina delle connessioni alla rete degli impianti FER. Il provvidenziale nuovo art. 10-bis del D.Lgs. 190/2024(c.d. TUFER), introdotto dall’art. 7 del D.L. 21/2026 (“DL Bollette”), convertito con L. 49/2026, ed attuato con il D.M. MASE n. 291 dell’8 settembre 2026è proprio lo strumento regolatorio che mancava, capace di contrastare la cosiddetta “saturazione virtuale” della rete e di selezionare, sulla base di criteri oggettivi e visibili, tra più impianti in concorso sulla stessa mattonella.
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NOTE:
[i] Il procedimento aveva subito un ritardo di oltre sedici mesi, tanto che la ricorrente aveva ottenuto dal medesimo Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; sulla frequenza di simili ritardi nell’acquisizione del concerto del Ministero della cultura, che ha indotto il giudice amministrativo a nominare commissari ad acta, TAR Lazio, Roma, Sez. III, ord. 28 febbraio 2026, n. 3805.
[ii] Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2026, n. 1208, commentata da chi scrive in Agrivoltaico: il “no” generico non mette radici, in questa Rivista, 2 giugno 2026.
[iii] Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029; Id., 8 settembre 2023, n. 8235; Id., 11 settembre 2023, nn. 8260-8263; in applicazione di tale principio, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 20 giugno 2025, n. 1082, che ha ritenuto privo di pregio il riferimento a un «impianto in fase autorizzativa avanzata».
[iv] TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7 marzo 2025, n. 81; sulle due finalità del criterio del cumulo previsto dal par. 4.1 delle Linee guida di cui al D.M. 30 marzo 2015, n. 52, e cioè evitare la frammentazione artificiosa dei progetti e considerare l’interazione con altri progetti nel medesimo contesto, TAR Umbria, Sez. I, 5 settembre 2024, n. 638.
[v] Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2024, n. 2392, sulla D.G.R. Campania n. 532/2016; nel senso che il punto 3.2, lett. k), dell’allegato 4 alle Linee guida del 2010 non impone la valutazione unitaria di impianti autonomi, ma misure di mitigazione rispetto a quelli preesistenti, Cons. Stato, Sez. IV, 13 agosto 2021, n. 5877; sul cumulo come argine al frazionamento, E.M. Volonté, Parco eolico e verifica di assoggettamento a V.I.A., in questa Rivista, 24 ottobre 2021.
[vi] TAR Puglia, Bari, Sez. II, 13 febbraio 2023, n. 293, che ha altresì ribadito, con riferimento alla perimetrazione delle aree non idonee, la prevalenza del piano paesaggistico sulle Linee guida del 2010 ai sensi dell’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 (Corte cost., 26 gennaio 2016, n. 11), e che la mancata inclusione di un’area tra quelle non idonee non ne comporta l’automatica compatibilità.
[vii] Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2023, n. 11285, che in applicazione del principio tempus regit actum ha ritenuto che la valutazione degli impatti cumulativi in sede di proroga debba riferirsi alla situazione esistente al momento della nuova determinazione.
[viii] Corte giust., 24 novembre 2011, causa C-404/09, Commissione c. Spagna.
[ix] Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2014, n. 1195, richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2392/2024, cit.; il punto 14.3 dell’allegato al D.M. 10 settembre 2010 prevede che il procedimento sia avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili.
[x] C.G.A.R.S., Sez. giurisd., ord. 24 aprile 2024, n. 145, resa su un appello cautelare che invocava l’orientamento di Cons. Stato, Sez. IV, nn. 8029, 8235 e 8260-8263/2023, cit.; nella vicenda la Commissione tecnica aveva considerato gli impianti «esistenti, approvati, e in coeva valutazione ma con precedenza cronologica».
[xi] Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2026, n. 2080, e già Cons. Stato, Sez. IV, n. 6616/2025, relativa a un agrivoltaico di potenza inferiore alle soglie di priorità; sul punto 14.3 delle Linee guida del 2010, riferito alla data di procedibilità delle istanze, e sul rischio che l’esame più rapido di procedimenti meno complessi pregiudichi quelli più complessi, Cons. Stato, Sez. V, n. 1195/2014, cit.
[xii] C.G.A.R.S., ord. n. 145/2024, cit., secondo cui i progetti in fase di autorizzazione erano stati richiamati quale elemento rafforzativo di un giudizio negativo dipendente da fattori autonomi; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2026, n. 4135, che ha ritenuto la valutazione dell’effetto cumulo condotta negativamente anche considerando i soli impianti già autorizzati.
[xiii] TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 16 luglio 2025, n. 1637, che ha rilevato come a un progetto presentato successivamente a quello della ricorrente fosse stato consentito di apportare modifiche e fosse stato autorizzato un numero di aerogeneratori maggiore, pur ritenendo rilevanti ai fini del cumulo i progetti presentati anteriormente.
[xiv] C.G.A.R.S., ord. n. 145/2024, cit., che richiama l’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 25 del d.l. n. 77/2021; la sentenza in commento richiama TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 12 gennaio 2026, n. 187.
[xv] TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1637/2025, cit., che richiama Cons. Stato, Sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2754; negli stessi termini, per una conferenza di servizi su impianto in area idonea, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1082/2025, cit.
[xvi] TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1637/2025, cit.; sul dissenso costruttivo, A.L. De Cesaris, E. Gregori Ferri, I limiti del sindacato giurisdizionale e la nozione di dissenso costruttivo, in questa Rivista, 20 giugno 2021.
[xvii] TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 4135/2026, cit., che richiama Cons. Stato, 28 gennaio 2026, n. 715.
[xviii] C.G.A.R.S., ord. n. 145/2024, cit.; nello stesso senso TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 293/2023, cit., per la quale il dissenso costruttivo non può essere invocato quando dal parere emerga che non è ipotizzabile alcuna modifica progettuale, con richiamo a TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2020, n. 672.
[xix] C.G.A.R.S., ord. n. 145/2024, cit.; TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1637/2025, cit., per la quale una motivazione più analitica si richiede soltanto quando l’autorità decidente intenda discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria; la sentenza in commento richiama Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 226.
[xx] Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 867, che richiama Cass., Sez. Un., ord. 14 aprile 2023, n. 10054 e Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2024, n. 2930; sul parere tardivo del Ministero, degradato a materiale istruttorio da valutare, e sulla necessità di esplicitare le ragioni della prevalenza di un interesse sull’altro, Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2025, n. 10365.
[xxi] TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 4135/2026, cit., che richiama Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486, e ritiene legittima l’attivazione della procedura di composizione del contrasto ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988.
[xxii] Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258, su cui F. Vanetti, D. Guadagnino, Sull’integrazione tra massima diffusione delle fonti rinnovabili e compatibilità ambientale: l’esempio degli impianti agrivoltaici, in questa Rivista, 1° dicembre 2023; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1082/2025, cit.; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1208/2026, cit.
[xxiii] La sentenza richiama TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 5 maggio 2026, n. 1290; per l’applicazione dell’art. 17-bis al parere della Soprintendenza nella VIA, Cons. Stato, Sez. IV, n. 867/2025, cit.; in senso contrario, per l’operatività dell’art. 17-bis, comma 4, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 gennaio 2026, n. 1293 e n. 4135/2026, cit.; per la nomina del commissario ad acta, TAR Lazio, Roma, Sez. III, ord. n. 3805/2026, cit.; sul silenzio della Soprintendenza nell’accertamento di compatibilità paesaggistica, Cons. Stato, Sez. VII, ord. 1° giugno 2026, n. 4354, di rimessione all’Adunanza plenaria.
[xxiv] TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 293/2023, cit., che richiama TAR Puglia, Bari, Sez. II, 1° agosto 2022, n. 1128, e ribadisce l’estraneità della funzione di tutela del paesaggio a ogni bilanciamento con altri interessi, riservato alle diverse amministrazioni coinvolte.
[xxv] C.G.A.R.S., n. 648/2022 e nn. 677 e 678/2024, richiamate da TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1637/2025, cit., che ha annullato per incompetenza il parere della Soprintendenza speciale per il PNRR.