CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 3 ottobre 2024 (dep. 18 dicembre 2024), n. 46549
Il reato di omessa comunicazione previsto dall’art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, presupponendo l’adozione delle misure di prevenzione e lo svolgimento delle attività di indagine e di osservazione necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli enti preposti della imminente minaccia ambientale, non si esaurisce in una condotta antigiuridica istantanea di matrice omissiva, ma persiste sino a quando permangono la minaccia e l’omissione, dal momento che la comunicazione rimane dovuta.
- Il caso.
Nell’ambito di un procedimento pendente per il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p., veniva disposto il sequestro probatorio dell’area che, all’esito delle indagini tecniche, era risultata contaminata da idrocarburi e da altre sostanze, presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda in misura superiore ai limiti stabiliti.
Adito da una delle società comproprietarie di tale area, nonché destinataria della contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2001, il Tribunale del Riesame, dopo aver riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, rigettava la richiesta ritenendo sussistenti elementi di gravità indiziaria in ordine tanto al mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione, quanto all’omessa bonifica.
La decisione di confermare il vincolo cautelare sull’area contaminata veniva contestata ulteriormente in sede di legittimità sulla base di cinque motivi. Nei i primi quattro, sia pur da diverse prospettive, si sosteneva la mancanza dei presupposti per poter disporre il sequestro probatorio; nel quinto, su cui ci si soffermerà in questa sede, si denunciava l’intervenuta prescrizione del reato, come riqualificato dal Tribunale del Riesame.
In particolare, la ricorrente, attesa la sua posizione di proprietaria dell’area non colpevole dell’inquinamento, riteneva di doversi confrontare unicamente con le contestazioni relative all’omessa comunicazione dei risultati dell’analisi del rischio, alla mancata definizione di un metodo analitico alternativo a quello proposto dalle autorità e alla mancata comunicazione dei risultati di una attività di indagine volta ad accertare la diffusione della contaminazione. La fattispecie rilevante, anche al fine di valutare la legittimità del vincolo sull’area, era, dunque, quella di omessa comunicazione di cui al secondo periodo dell’art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che, secondo la prospettazione della ricorrente, si sarebbe consumata una volta trascorse ventiquattro dal rilevamento della potenziale minaccia, ossia alla scadenza del termine stabilito, per il proprietario non responsabile, per adempiere agli obblighi di cui all’art. 242 D.Lgs. n. 152/2006.
Con specifico riferimento al caso di specie sembra di comprendere che il reato si sarebbe dovuto ritenere prescritto, anzitutto, perché gli indici di una potenziale minaccia di contaminazione erano conoscibili sin dai primi anni 2000, quando il Consorzio, di cui la ricorrente era parte, aveva avviato una trattativa con le autorità competenti per la bonifica dell’area. Inoltre, dal momento che era stata proprio una di tali autorità a dare atto dell’inadempimento del Consorzio con nota del 15 novembre 2019, il termine prescrizionale doveva ritenersi decorso il 15 novembre 2023.
- La decisione.
Le argomentazioni poste a sostegno dell’intervenuta prescrizione del reato non sono state condivise dalla Corte di Cassazione che, difatti, ne ha sancito la manifesta infondatezza affermando la natura di reato permanente con riferimento a entrambe le fattispecie di cui all’art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
Nonostante la ricorrente, sul presupposto di non essere responsabile dell’inquinamento, avesse ritenuto di doversi confrontare unicamente con la contravvenzione prevista dal secondo periodo del citato art. 257, comma 1, la sentenza in commento, in più punti, ha precisato che il Tribunale del Riesame non aveva rilevato elementi di gravità indiziaria con riferimento al solo reato di omessa comunicazione, ma anche a quello di omessa bonifica in conseguenza dell’obbligo assunto dalle società consorziate, e tra queste la ricorrente, nei confronti dell’autorità competente.
Per tale ragione, al fine di confutare la tesi prospettata nel ricorso, il Giudice di legittimità ha ribadito, anzitutto, la natura permanente della fattispecie di omessa bonifica dei siti inquinati, precisando che il relativo termine prescrizionale decorre dalla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell’area, senza che il sequestro del sito rilevi al fine della cessazione della condotta. Con specifico riferimento al caso di specie, si è aggiunto che non rileva neppure il momento in cui l’autorità competente ha accertato l’inadempimento degli obblighi assunti dal Consorzio.
In merito al reato di omessa comunicazione la Corte di Cassazione ha quindi osservato che, presupponendo l’adozione delle misure di prevenzione e lo svolgimento delle attività di indagine e di osservazione necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli enti preposti della imminente minaccia di danno ambientale, la fattispecie non si esaurisce in una condotta antigiuridica istantanea di natura omissiva, ma persiste nel tempo sino a che permangono la minaccia di danno e l’omissione. La comunicazione omessa rimane, così, dovuta e il momento consumativo non coincide con l’epoca in cui al Consorzio vennero impartite le prescrizioni o venne contestata l’indisponibilità all’esecuzione dei prescritti e necessari monitoraggi sulla propria area.
- Conclusioni.
L’inquadramento del reato di omessa bonifica dei siti inquinati quale reato permanente è decisione che non offre particolari spunti collocandosi nell’alveo di un orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato[i]. In particolare, secondo l’interpretazione fornita dal Giudice di legittimità, «il legislatore, proprio per agevolare la bonifica dei siti inquinati (secondo il principio “chi inquina paga” formalizzato testualmente in legge nel D.Lgs. 3 aprile 2006, 152, art. 239, ma già esistente come tale anche nel c.d. Decreto Ronchi) e quindi impedire la prescrizione del reato nei tempi estremamente brevi previsti per le contravvenzioni, insufficienti di regola per gli interventi di ripristino ambientale dei siti contaminati, ha strutturato il reato di cui si tratta come reato la cui permanenza persiste fino alla bonifica ovvero fino alla sentenza di condanna»[ii].
Non risulta, invece, per lo meno a chi scrive, che la Corte di Cassazione avesse precedentemente qualificato anche la contravvenzione di cui al secondo periodo dell’art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 quale reato permanente.
Trattandosi di una fattispecie omissiva propria la decisione del Giudice di legittimità appare tutt’altro che scontata se si considera che, in passato, a reati connotati da una struttura, per certi versi, simile a quella della contravvenzione in esame è stata riconosciuta natura istantanea.
Senza alcuna pretesa di completezza, si propone, quale primo esempio, la fattispecie di cui all’art. 14 L. 1086/1971, che sanziona il costruttore delle opere in cemento armato se omette, prima del loro inizio, di curare il deposito, presso l’ufficio tecnico regionale competente, della “denuncia” delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una “relazione illustrativa” conforme alla legge. Con riferimento a tale contravvenzione la Corte di Cassazione ha sancito che «trattasi di reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con l’omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta»[iii].
Un altro esempio significativo è rappresentato dal delitto di omessa denuncia, di cui all’art. 631 c.p., ritenuto «reato istantaneo, perché il termine di adempimento dell’obbligo è unico, finale e non iniziale» e perché decorso tale termine «l’agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta»[iv].
L’assonanza tra la fattispecie di omessa denuncia e quella di omessa comunicazione di cui al secondo periodo dell’art. 257, comma 1 più volte richiamato appare particolarmente evidente se si considera che, anche in quest’ultima, l’adempimento dell’obbligo sembra essere soggetto a un termine unico e finale venendo sanzionato, attraverso il richiamo all’art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006[v], chi[vi] non dà immediata comunicazione di un evento potenzialmente inquinante o di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Alla luce di quanto si è appena rilevato non sembra del tutto infondata la tesi – sostenuta anche nel caso in esame – secondo cui la contravvenzione di omessa comunicazione è reato istantaneo e ciò sul presupposto – per il vero difficile da confutare – che la condotta tipica si perfeziona effettivamente quando si verifica l’inadempimento all’obbligo informativo previsto dal citato art. 242. In altri termini, nel momento in cui il soggetto agente non informa, nell’immediatezza, le autorità competenti, la condotta sembra aver espresso tutto il proprio disvalore non essendo agevole, di primo acchito, individuare una situazione antigiuridica che si protrae nel tempo[vii]. Semmai, ci si potrebbe chiedere se dall’omissione sanzionata dalla norma in questione possano scaturire effetti eventualmente permanenti.
La sentenza in commento, tuttavia, nel passaggio in cui precisa che la comunicazione omessa rimane dovuta, sembra voler marcare una netta differenza rispetto a quanto ritenuto, in particolare, rispetto alla fattispecie di cui all’art. 361 c.p. Tale precisazione, infatti, appare decisiva ai fini della qualificazione del reato come permanente, in quanto esclude l’apparente sussistenza di un termine finale entro cui procedere alla comunicazione (come rilevato per il delitto di omessa denuncia) e rende non solo possibile, ma anche doveroso un adempimento sia pure tardivo. Del resto, a partire dalla sentenza “Barucca” del 1987[viii], la Corte di Cassazione ha sancito che «non è determinante, per aversi reato omissivo istantaneo, che sia prefissato un termine per l’adempimento del dovere sanzionato penalmente, bensì piuttosto che l’azione prescritta non possa essere più utilmente compiuta, dato che l’omissione ha prodotto in modo definitivo la lesione dell’interesse. Se, invece, l’azione può essere utilmente compiuta, anche in tempo successivo alla scadenza del termine, il reato ha natura permanente e la permanenza cessa solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa».
Atteso che l’interesse a conoscere l’evento potenzialmente dannoso per l’ambiente o la contaminazione storica rientrante nei parametri dell’art. 242 più volte citato sussiste anche in seguito all’omissione, il reato si protrae sino a che – viene da dire – la comunicazione potrà essere utilmente inviata alle autorità competenti o sino alla persistenza della situazione potenzialmente pericolosa.
Con ogni evidenza, la scelta compiuta nel caso di specie dal Giudice di legittimità appare finalizzata a rafforzare gli obblighi comunicativi e, di conseguenza, a garantire la più ampia tutela possibile al bene giuridico ambiente, che, a causa dell’omessa comunicazione, rimane esposto a potenziali fenomeni di inquinamento in assenza di qualsiasi tutela.
Superate le perplessità relative alla natura di reato permanente, rimangono da sciogliere alcuni dubbi in ordine alla ritenuta irrilevanza dell’intervento dell’autorità competente, circostanza che sembra essersi verificata pacificamente nel caso in esame[ix].
Qui la Corte di Cassazione sembra affermare che la permanenza del reato non viene meno neppure quando, come si afferma nel ricorso, le autorità competenti sono già a conoscenza dei presupposti della comunicazione omessa, tanto da aver addirittura impartito delle prescrizioni.
In prima battuta sembra difficile non ravvisare una tensione con il principio di offensività, specialmente in presenza di una norma incriminatrice che ha suscitato più di una critica per la genericità con cui sono stati descritti gli elementi tipici della fattispecie[x].
Nel caso in cui la situazione di potenziale inquinamento sia già nota ai soggetti individuati dalla legge viene da chiedersi, infatti, quale pericolo possa derivare, anche solo in termini potenziali, dalla omessa comunicazione di cui all’art. 257, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006. L’omissione sanzionata penalmente, del resto, si ridurrebbe alla mancata comunicazione di una circostanza di cui i destinatari sono già a conoscenza.
Una risposta a tali residui dubbi sembra poter essere trovata in una pronuncia in cui il Giudice di legittimità ha osservato che «il responsabile dell’inquinamento non può esimersi dall’attuare, nell’immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e prevenzione e dal dare l’apposita comunicazione agli enti interessati, anche se siano intervenuti sul luogo dell’inquinamento operatori degli stessi enti in quanto tale comunicazione non costituisce un mero adempimento burocratico ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela del bene ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l’evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento a ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese»[xi].
Da tale principio di diritto, dunque, pare possibile desumere che, al fine di eliminare la situazione di pericolo potenziale a cui è esposto l’ambiente, non è sufficiente la conoscenza della possibile contaminazione del sito in capo alle autorità competenti. L’esigenza di garantire la più efficace tutela possibile all’ambiente richiede, infatti, che i soggetti indicati dalla legge dispongano di tutte le informazioni previste dagli artt. 242, comma 1 e 304, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, in modo da poter compiere una valutazione complessiva anche in ordine alla congruità degli interventi da realizzare. Fino a quel momento la permanenza del reato non verrà meno.
In altra pronuncia, del resto, il Giudice di legittimità ha precisato che «lo scopo evidente della disposizione penale è quello di sanzionare l’omessa preliminare informazione dell’evento potenzialmente inquinante ai soggetti individuati dalla legge, affinché prendano cognizione della situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie»[xii].
Di conseguenza, non si tratta di un’informazione relativa al solo evento potenzialmente inquinante, ma, ai sensi dell’art. 304, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, «a tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire»[xiii].
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NOTE:
[i] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2010, n. 11498; Corte Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 29855.
[ii] Corte Cass. pen., Sez. I, n. 29855, cit.
[iii] Corte Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 1998, n. 2289.
[iv] Corte Cass. pen., Sez. VI, 7 maggio 2009, n. 27508. Nello stesso senso, tra le altre, si veda Corte Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2014, n. 37756.
[v] Sul fatto che la fattispecie di cui all’art. 257, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006 si applichi con esclusivo riferimento alla comunicazione di cui all’art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 non vi sono dubbi. In giurisprudenza, tra le più recenti, si veda Corte Cass. pen., Sez. III, 21 febbraio 2017, n. 12388, in cui si è rilevato che «sebbene l’art. 257 richiami genericamente l’art. 242, il riferimento deve ritenersi effettuato alla comunicazione di cui al comma 1 di tale ultima disposizione e non anche agli altri obblighi di informazione previsti dagli altri commi». In dottrina si rinvia a C. Iagnemma, in L. Cornacchia, N. Pisani (diretto da) Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Bologna, 2018, p. 584, in cui si specifica che assume rilevanza, ai sensi dell’art. 257, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006, solo la mancata comunicazione di un evento potenzialmente inquinante o di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
[vi] Colui che cagiona l’inquinamento o il proprietario del sito in caso di contaminazione storica dinamica. Anche qui, per un approfondimento, si rinvia a C. Iagnemma, in L. Cornacchia, N. Pisani (diretto da) Il nuovo diritto penale dell’ambiente, p. 585.
[vii] Sulla nozione di reato permanente si rinvia a G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale, VI ed., Milano, 2017, p. 260.
[viii] Corte Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 1987, n. 12273.
[ix] Si tratta di un principio che la Cassazione sembra aver affermato in precedenti pronunce. A riguardo si vedano: Corte Cass. pen., Sez. III, n. 12388, cit. e Corte Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40856.
[x] Si vedano C. Iagnemma, in L. Cornacchia, N. Pisani (diretto da) Il nuovo diritto penale dell’ambiente, p. 585; D. Micheletti, in F. Giunta (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Padova, 2007, p. 331 e ss. Secondo l’interpretazione fornita dal Giudice di legittimità, l’obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi evento o contaminazione e «sussiste a prescindere dall’effettiva avvenuta contaminazione e dall’avvenuto superamento dei limiti della stessa contaminazione», come sancito, tra gli altri, da Corte Cass. pen. Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5757.
[xi] Corte Cass. pen., Sez. III, n. 40856, cit.
[xii] Corte Cass. pen., Sez. III, n. 12388, cit.
[xiii] Corte Cass. pen. Sez. III, n. 5757, cit.