La Cassazione sulle sorti dell’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente in caso di prescrizione del reato

01 Apr 2024 | giurisprudenza, penale

di Francesca Procopio

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 23 novembre 2023 (dep. 20 dicembre 2023), n. 50772 – Pres. Ramacci, Est. Gai – ric. C.R.E.

L’art. 452 quaterdecies c.p., che prevede e punisce il reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, al comma 4 stabilisce (in continuità normativa con il precedente disposto di cui all’art. 260, comma 4, D.lgs. n. 152 del 2006) che “il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”. Ne deriva che, in caso di estinzione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti per prescrizione, deve essere revocato – per espressa volontà del legislatore – l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente in precedenza impartito.

  1. Premessa

Con la sentenza n. 50772 del 20 dicembre 2023 qui annotata, resa in una vicenda avente ad oggetto il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., la Cassazione conferma la natura di sanzione amministrativa accessoria[i] dell’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente previsto dal comma 4 della norma incriminatrice e, sulla base di un’interpretazione letterale, chiarisce che la sanzione de qua può trovare applicazione esclusivamente in conseguenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con esclusione della sentenza che dichiara la prescrizione del reato.

La sentenza si pone nel solco del precedente n. 45632 del 17 novembre 2015[ii] in cui la Corte, espressasi sul medesimo reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti già previsto dall’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006[iii], aveva evidenziato come l’intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione imponesse la revoca dell’ordine di ripristino, configurando quest’ultimo – per espressa volontà del legislatore – una sanzione amministrativa accessoria alla sola sentenza di condanna ovvero di patteggiamento.

La questione appare piana al punto che, nella pronuncia in commento, la Cassazione arriva – lapidariamente – ad affermare: “Il chiaro tenore della disposizione non lascia dubbi all’interprete”.

Eppure, talmente piana non dev’essere stata fino ad oggi per gli interpreti se, a dispetto del citato precedente n. 45632/2015, nel caso di specie la Corte di Appello di Venezia ha ritenuto di confermare l’ordine di ripristino impartito in primo grado dal Tribunale di Verona, pur a fronte della contestuale declaratoria di non doversi procedere per la maturata prescrizione.

  • Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione e i motivi di ricorso

I fatti oggetto della sentenza in commento riguardano l’attività di una società operante nel settore della gestione dei rifiuti che, secondo la ricostruzione del giudice di prime cure, avrebbe integrato gli estremi del delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti mediante condotte di smaltimento, presso un data discarica abilitata alla ricezione di rifiuti non pericolosi e non tossici-nocivi, del residuo generato dalla lavorazione dei rottami di autoveicoli – segnatamente pneumatici triturati – qualificato come car fluff[iv] non pericoloso, avente in realtà caratteristiche sia di pericolosità che di tossicità.

Il Tribunale di Verona aveva dunque affermato la responsabilità penale – tra gli altri – del legale rappresentante della società per tali condotte, e aveva altresì ordinato, a norma dell’allora vigente art. 260, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, il ripristino dello stato dell’ambiente a spese degli imputati, nonché applicato, a norma del comma 3 della medesima disposizione, le pene accessorie dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall’esercizio della professione per la durata di un anno, oltre alla dichiarazione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la medesima durata.

Nelle more del giudizio d’appello maturava la prescrizione del reato contestato relativamente allo smaltimento in discarica del fluff contaminato e pericoloso. Per l’effetto, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, la Corte di Appello di Venezia dichiarava la prescrizione, confermando tuttavia tanto l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, quanto le pene accessorie.

L’imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello, enunciando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, la difesa rilevava l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 260, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, per avere i giudici di appello confermato l’ordine di rimessione in pristino dell’ambiente nonostante l’intervenuta prescrizione del reato.

Analoghe censure venivano sollevate, con il secondo motivo, in relazione all’art. 260, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006, per la conferma delle pene accessorie nonostante l’intervenuta prescrizione.

Con il terzo motivo, invece, veniva individuato un ulteriore vizio della sentenza – di minore interesse in questa sede – consistente nella contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di Appello, previa – ritenuta – erronea conferma che il mero conferimento dei rifiuti in discarica fosse idoneo a integrare il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, aveva altresì confermato le statuizioni civili in favore della parte civile WWF, pur in assenza di prove del danno concretamente subìto dall’associazione per effetto del fatto illecito attribuito all’imputato.

La Corte rilevava la piena fondatezza dei primi due motivi di ricorso, addivenendo alla conclusione che la prescrizione maturata nelle more del giudizio e dichiarata in sentenza osta con ogni evidenza al mantenimento tanto delle sanzioni amministrative accessorie, qual è l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, quanto delle pene accessorie, che – per definizione – conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa [v].

Anche il terzo motivo inerente alla responsabilità civile da reato veniva ritenuto fondato, seppure limitatamente alle censure sulla motivazione, effettivamente riconosciuta come generica, in punto di risarcibilità del danno in favore della parte civile WWF. Quanto alla riconducibilità della condotta tenuta dall’imputato alla fattispecie di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti agli effetti civili, invece, la Corte disattendeva le argomentazioni difensive, rilevando come nel dibattimento di primo grado fosse stato pienamente provato che l’imputato avesse smaltito, con una struttura di tipo imprenditoriale e in modo continuativo e organizzato, ingenti quantitativi di rifiuti tossico-nocivi, comprendenti anche pneumatici triturati, in una discarica a ciò non abilitata, modus operandi da cui era derivato un ingiusto profitto consistito nel risparmio dei costi di smaltimento del car fluff tossico.

La sentenza di appello veniva dunque annullata senza rinvio con riferimento ai primi due motivi di ricorso, decisione che comportava la revoca dell’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente e l’eliminazione delle pene accessorie, e con rinvio al giudice civile competente in grado di appello per nuovo esame sul pregiudizio effettivamente subìto dalla parte civile WWF e sulla natura (patrimoniale e/o non patrimoniale) dello stesso.

  • La qualifica giuridica dell’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente e le relative sorti in caso di prescrizione del reato

Come accennato in premessa, la sentenza in commento propone interessanti spunti in diritto in merito al primo motivo di ricorso, attinente alla qualifica dell’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente di cui all’attuale art. 452 quaterdecies, comma 4 c.p. (già art. 260, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006) come sanzione amministrativa accessoria e alle conseguenze di tale qualifica in caso di prescrizione del reato.

Connotato fondamentale di tale sanzione è, appunto, l’accessorietà rispetto alla sentenza di condanna ovvero a quella di patteggiamento per il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: come testualmente previsto dal comma 4 della norma incriminatrice, l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente viene impartito sempre e solo in seguito ad una condanna ovvero a una pronuncia ex art. 444 c.p.p.

Trattasi dunque di un provvedimento dovuto ex lege, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte del giudicante, sempre però che ricorra il presupposto della sentenza che accerta la responsabilità penale o che applica la pena su richiesta delle parti.

Secondo la lettura che la Corte dà del comma 4 della fattispecie in commento, non è dato il caso che tale sanzione possa essere mantenuta in caso di prescrizione del reato. Richiamando le parole dei Giudici di legittimità, “Per espressa volontà del legislatore l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente è subordinato alla pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione di pena con esclusione della sentenza che dichiara la prescrizione del reato”, con la conseguenza che “L’estinzione per prescrizione del reato di traffico illecito di rifiuti dichiarata dal giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di ripristino dello stato d[ell’]ambiente, impartito con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che consegue alle sole sentenze di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.”.

La conclusione cui giunge la Cassazione è coerente, come sopra detto, con il principio di diritto già affermato dalla stessa Corte con la citata sentenza n. 45632/2015, espressasi sui presupposti per l’emissione e il mantenimento dell’ordine di rimessione in pristino dei siti interessati dalla condotta illecita integrante la vecchia fattispecie di cui all’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006.

La linea interpretativa dettata – in modo pressoché incontestato – dalla giurisprudenza di legittimità non ha tuttavia trattenuto i giudici dell’appello intervenuti nel caso di specie dal discostarsene. Di qui l’opportunità di soffermarsi sul decisum della Corte, nell’ottica di vagliarne la condivisibilità anche sul piano sistematico.

In questa prospettiva, occorre rilevare che analoghe misure sanzionatorie di carattere ripristinatorio sono contemplate anche da altre norme in materia ambientale, al ricorrere dei medesimi presupposti: è il caso dell’art. 256, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006, previsione che con riferimento alle discariche contempla “obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi” quali conseguenze sia della sentenza di condanna che di quella di patteggiamento; ancora, è il caso dell’art. 256 bis, comma 1D.Lgs. n. 152/2006, che in relazione alle condotte di combustione illecita dei rifiuti afferma come “il responsabile [locuzione che evoca l’affermazione della responsabilità penale] è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica”; in tale rassegna non può poi tralasciarsi la disposizione generale di cui all’art. 452 duodecies c.p., valente per tutti i c.d. eco-delitti, in forza della quale gli obblighi di ripristino vengono imposti dal giudice, ove tecnicamente possibile, “quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluni dei delitti previsti dal presente titolo[vi].

Tali misure ripristinatorie in chiave sanzionatoria non sono affatto un unicum del diritto penale ambientale: si pensi all’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive di cui all’art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001, secondo cui “il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita[vii]; spaziando in altro settore, può farsi l’esempio della sanzione prevista dall’art. 181, comma 2 D.Lgs. n. 42/2004, che in tema di tutela del paesaggio, e in relazione alle opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, dispone come “con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato”.

Le esemplificazioni sopra svolte sono tutte riconducibili alla categoria della sanzione amministrativa obbligatoria e accessoria[viii], in cui si annovera anche l’ordine di ripristino previsto dalla fattispecie di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Tale natura, espressamente confermata dalla sentenza in commento, rende inevitabile la revoca della misura nel caso in cui venga meno la sentenza di condanna ovvero di patteggiamento che ne costituiscono l’indefettibile presupposto: la sanzione amministrativa è accessoria e, in quanto tale¸ servente rispetto alla sanzione penale principale, dalla quale non può prescindere[ix].

  • Le sorti delle pene accessorie in caso di prescrizione del reato

Per completezza, appare utile soffermarsi brevemente anche sul ragionamento svolto dalla Corte in relazione alle pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall’esercizio della professione, nonché della dichiarazione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione irrogate nel caso di specie[x].

La Corte muove dal dato testuale dell’art. 20 c.p., chiaro nello stabilire che le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa: ne deriva, con ogni evidenza, che esse non possano essere mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione.

Ciò posto, appare corretta e condivisibile la decisione con cui la Corte ha annullato senza rinvio in parte qua la sentenza di appello, affermando l’inequivocabile venir meno delle pene accessorie a suo tempo inflitte per effetto della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione all’esito del giudizio d’appello.

  • Considerazioni conclusive

Nel microcosmo del diritto penale ambientale il ripristino si pone come un istituto multiforme e multifunzionale: esso può avere connotati sanzionatori, come nelle ipotesi sopra passate in rassegna, oppure connotati premiali, fungendo addirittura da causa di non punibilità per talune fattispecie contravvenzionali.

Limitando le considerazioni di chiusura al ripristino-sanzione, non ci si può esimere dall’esprimere una valutazione di segno positivo, avuto riguardo al fatto che tale strumento assolve, inter alia, funzioni di tutela di interessi pubblicistici e di soddisfazione di esigenze collettive di giustizia.

In questo senso, le sanzioni di natura ripristinatoria appaiono un fondamentale corollario delle sanzioni penali principali, ma non configurano esse stesse sanzioni penali. Anzi, è ormai pacifico – come ribadito dalla sentenza in commento – che tali misure, nel novero delle quali rientra anche l’ordine di ripristino di cui all’art. 452 quaterdecies, comma 4 c.p., abbiano natura di sanzione amministrativa accessoria.

Ciò considerato, le conclusioni cui perviene la Cassazione rispetto alla necessitata revoca dell’ordine di ripristino e alla dovuta eliminazione delle pene accessorie in caso di intervenuta prescrizione del reato appaiono corrette e condivisibili sul piano eminentemente giuridico: venuta meno la sanzione penale principale per effetto del venir meno della sentenza di condanna o di patteggiamento, non può che venir meno pure la sanzione amministrativa accessoria alla prima.

Residua semmai un interrogativo, di carattere pragmatico: a fronte di un reato giudizialmente accertato, sul quale – nelle more del giudizio – si abbatta la scure della prescrizione, su chi ricadono i costi dei rimedi ripristinatori eventualmente da adottarsi in sede extra-penale?

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NOTE:

[i] Sulla natura amministrativa del ripristino ambientale in prospettiva sanzionatoria, a conferma dell’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, si veda A. R. DI LANDRO, La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo, in Itinerari di Diritto Penale, (diretta da) E. DOLCINI, G. FIANDACA, E. MUSCO, T. PADOVANI, F. PALAZZO, F. SGUBBI,Torino, 2020, p. 128: “In merito al dubbio se le sanzioni ripristinatorie conseguenti alla sentenza di condanna o di patteggiamento abbiano natura amministrativa o penale, si risponde nel primo senso: tra le diverse ragioni che possono essere addotte a sostegno di tale tesi, il fatto che tali obblighi di ripristino, nel nostro come in altri ordinamenti dei Paesi europei, sono tipicamente imposti (anche) alla p.a., oltre che dal giudice penale; gli obblighi di ripristino paiono collegati al concetto di risarcimento in forma specifica, non sembrando raggiungere il livello di afflittività proprio delle sanzioni penali. Le sanzioni di natura ripristinatoria non appaiono da sole in grado di realizzare le finalità preventive-dissuasive e retributive tipiche delle sanzioni penali, ma possono offrire un contributo utile in tal senso, svolgendo un ruolo di tipo integrativo”. Non mancano tuttavia in dottrina opinioni di segno differente, secondo cui l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente avrebbe natura sostanzialmente penale: così C. RUGA RIVA, Bonifica e ripristino nel diritto penale dell’ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori, in C. PALIERO, F. VIGANÒ, E. BASILE, G. GATTA (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione, II, Milano, 2018, 723 ss.

[ii]  Corte Cass. pen., Sez. III, 17 novembre 2015, n. 45632.

[iii]  Come noto, il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti era originariamente previsto e punito dall’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006. Tale norma incriminatrice è stata abrogata e contestualmente trasposta, in attuazione del principio di “riserva di codice”, nell’articolo 452 quaterdecies c.p. dagli artt. 7 e 8 D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21; ne deriva che il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è ora previsto e punito, con pacifica continuità normativa, dall’art. 452 quaterdecies c.p. Tale continuità normativa, riconosciuta dalla Cassazione anche nella sentenza qui annotata, è stata costantemente affermata nelle pronunce di legittimità: ex multis, si veda Corte Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2022, n. 39511; Corte Cass. pen., Sez III, 12 aprile 2019, n. 16036; Corte Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 2018, n. 24859.

[iv] Il “car fluff” è costituito dai residui leggeri derivanti dalla rottamazione delle carcasse di autoveicoli, segnatamente da plastica, gomma, vetro, fibre tessili, vernici, oli ed altri fluidi, e viene generalmente smaltito in discarica. Ai fini della classificazione del fluff, è prevista l’attribuzione di due diversi codici CER (pericoloso, 19.10.03, e non pericoloso, 19.10.04), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose in esso contenute, secondo quanto disposto dall’art. 2 della decisione della Commissione europea 2000/532/CE ss.mm.ii.

[v] Così testualmente l’art. 20 c.p., rubricato “Pene principali e accessorie”.

[vi] Sui rapporti tra la misura prevista in via generale dall’art. 452 duodecies c.p. e quella speciale prevista dall’art. 452 quaterdecies, comma 4 c.p., si rileva un apparente difetto di coordinamento: invero, la prima disposizione prevede che a seguito di condanna o di sentenza di patteggiamento venga ordinato “il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi”, così ponendo il ripristino come misura obbligatoria per gli eco-delitti solo in quanto tecnicamente possibile, mentre l’art. 452 quaterdecies, comma 4 c.p. non sembra ammettere eccezioni rispetto all’obbligatorietà dell’ordine di ripristino in conseguenza di sentenza di condanna o di patteggiamento. Nondimeno, a meno di non violare il principio ad impossibilia nemo tenetur, sembra ragionevole optare per l’obbligatorietà del ripristino solo ove tecnicamente possibile anche in relazione al reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (tenuto conto che rimane comunque possibile, in via sussidiaria, disporre il recupero in luogo del ripristino, da intendersi come un’azione rimediale meno pregnante, finalizzata alla mera eliminazione delle sostanze inquinanti dalle matrici ambientali compromesse).

[vii] Con particolare riferimento all’ordine di demolizione in materia edilizia, si segnala per completezza un recente arresto della giurisprudenza di legittimità che si pone in parziale controtendenza con l’interpretazione dominante: “L’ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un precedente abuso edilizio dichiarato estinto per prescrizione ed in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull’immobile considerato nella sua interezza”;  così Corte Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2024, n. 870.

[viii] Che siffatte sanzioni amministrative accessorie siano obbligatorie non è revocabile in dubbio: sul punto, con specifico riferimento all’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente previsto dall’art. 452 quaterdecies, comma 4c.p., prima della sentenza in commento il principio è stato affermato da Corte Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2022, n. 39511; conforme, Corte Cass. pen., Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 49487, con nota di E. FASSI, Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi: necessità di un effettivo pregiudizio per l’ambiente, in questa Rivista, 2 maggio 2023.

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità con riferimento all’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi previsto dalla normativa paesaggistica (art. 181 D.Lgs. n. 42/2004) e all’ordine di demolizione previsto dalla normativa urbanistica (art. 44 D.P.R. n. 380/2001): si veda Corte Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2023, n. 40508, che ha chiarito come “In caso di patteggiamento, pur in difetto di accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti”; conformi, Corte Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2022, n. 38104; Corte Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 52819; Corte Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2016, n. 6128.

Del pari, si ritiene che anche l’ordine previsto in via generale per gli eco-delitti dall’art. 452 duodecies c.p. presenti tale natura. In favore di tale soluzione militano diversi argomenti: (i) trattasi di una misura in tutto analoga all’ordine di demolizione di opera abusiva presente nella legislazione urbanistica e all’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente previsto per il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (C. Ruga Riva, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 2015, p. 64); (ii) viene applicata anche con la sentenza ex art. 444 c.p.p., il che comporta l’impossibilità di qualificarla come pena accessoria, atteso che il patteggiamento – fatta eccezione per il c.d. patteggiamento allargato – ne preclude l’applicazione; (iii) si esegue secondo le regole contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, mutuando la natura amministrativa degli analoghi istituti ivi disciplinati e (iv) deve necessariamente essere indicato dal giudice in sentenza, sicché non può essere considerato un automatico effetto penale della condanna (L. SIRACUSA, La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2, 2015, 27.

([ix]) P. GRILLO, No alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi se il reato è prescritto, in Dir. e Giust., 18 novembre 2015, con nota a Corte Cass. pen., Sez. III, 17 novembre 2015, n. 45632.

([x]) La sentenza in commento si pone in continuità con precedenti pronunce: si vedano Corte Cass. pen., Sez. II, 15 settembre 2016, n. 38345; Corte Cass. pen., Sez. VI, 16 aprile 2018, n. 16841; Corte Cass. pen., Sez. VI, 20 aprile 2015, n. 18256; Corte Cass. pen., Sez. II, 21 marzo 2005, n. 11033.

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