La bonifica volontaria e le sue amare conseguenze

16 Dic 2019 | amministrativo, in evidenza 4, giurisprudenza

di Eva Maschietto 

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 25 settembre 2019 n. 831

S. S.p.A. (Avv. S. Grassi – G. Onofri) c. Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura Stato), ARPA Lombardia – Regione Lombardia – Provincia di Mantova – Comune di Mantova – ATS Val Padana Parco Regionale del Mincio, V. S.p.A. (nc), INAIL (Avv.to G. De Luca), E S.p.A. (Avv.ti R. Villata, A. Degli Esposti, W Troise Mangoni e M. Ballerini), S. R. S.r.l., Comune di Vadena, Regione Trentino – Alto Adige, Anas S.p.A. (nc) [ricorso 805/2018]

  1. S.p.A. (Avv. S. Grassi – G. Onofri) c. Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura Stato), ARPA Lombardia – Regione Lombardia – Provincia di Mantova – Comune di Mantova – ATS Val Padana Parco Regionale del Mincio (nc), INAIL (Avv.to R. D’Avossa), E S.p.A. (Avv.ti R. Villata, A. Degli Esposti, W Troise Mangoni e M. Ballerini), S. R. S.r.l., Comune di Vadena, Regione Trentino – Alto Adige, Anas S.p.A. (nc)

Il proprietario di un’area contaminata è custode della stessa e deve adoperarsi per impedire che dalla situazione di inquinamento derivino danni a terzi, senza potersi esimere dimostrando di non essere l’autore dell’inquinamento. Se l’area contaminata è affidata in gestione a un soggetto distinto la responsabilità per la custodia è solidale, salvo diversa pattuizione tra le parti interessate.

Un’attività è pericolosa in quanto svolta su un’area contaminata: il proprietario è tenuto al risarcimento nei confronti dei lavoratori sia nei confronti degli altri soggetti ammessi all’interno dell’area contaminata, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, che coincidono con quelle che l’art. 240 del Dlgs. 152/2006 individua come misure dirette a stabilizzare la situazione e a impedire che la contaminazione si diffonda nelle matrici ambientali.

Il proprietario incolpevole è obbligato a rimborsare i costi all’amministrazione: se non possa o non voglia rimborsare i costi della bonifica rimane l’opzione di abbandonare il fondo, secondo un meccanismo non dissimile da quello descritto nell’art. 1070 c.c. a proposito dell’abbandono del fondo servente. In alternativa, il proprietario incolpevole può volontariamente assumere gli oneri della bonifica ex art. 245 comma 1 del Dlgs. 152/2006, salvo rivalsa nei confronti dell’autore dell’inquinamento.

L’intervento di bonifica assunto volontariamente costituisce una gestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della norma generale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. Nel caso di soggetti che siano stati qualificati come responsabili pro quota dell’inquinamento, le obbligazioni della gestione di affari si intendono assunte per l’intera attività di bonifica.

Il Sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico ci regala un’altra decisione in materia di bonifica ad opera della prima Sezione del competente TAR di Brescia.

Una sentenza, come si comprende anche sulla base della sola lettura delle massime riassunte qui sopra, a tratti reazionaria nella motivazione e certamente afflittiva nelle conseguenze, soprattutto nei confronti dei proprietari incolpevoli che, senza averne responsabilità, volontariamente e spontaneamente, intraprendano un’attività di bonifica di un sito contaminato.

Alla luce di quanto affermato dai giudici di Brescia, il rischio di un forte disincentivo, se non addirittura di un blocco dei procedimenti avviati a iniziativa dell’interessato ex art. 245 del D.Lgs. 152/06 – procedimenti che costituiscono per diffusione nella prassi, uno strumento importante nella risoluzione delle tematiche ambientali in Italia – è concreto.

L’oggetto della questione è risalente e già noto anche a livello giurisprudenziale[i] e riguarda la contaminazione da mercurio metallico liquido presente nel SIN di Mantova sia nella matrice terreno sia nelle acque, dovuta al funzionamento storico dell’impianto Cloro-Soda tra la fine degli anni ’50 e il 1991.

Dalla ricostruzione operata dal TAR si comprende, quindi, come la contaminazione “storica” (risalente in effetti ad un periodo precedente alla prima norma positiva in materia di bonifica, l’art. 17 del “Decreto Ronchi”) sia stata oggetto di indagine approfondita da parte delle amministrazioni competenti e come, già dal 2012, la Provincia abbia provveduto a suddividere la responsabilità della contaminazione tra le imprese coinsediate nel Polo Chimico, attribuendo la quota maggiore (99,57%) al successore a titolo universale dei gestori facenti parte del gruppo chimico italiano più importante del ‘900 che ha occupato il sito sino al 1990, e una quota percentualmente molto piccola, pari al 0,43% al gruppo ENI in relazione alla sua permanenza nel sito solo durante l’anno 1991. Il proprietario dell’area (Versalis), facente sempre parte del Gruppo ENI, riveste – invece – nell’ambito del procedimento la qualifica di proprietario incolpevole, con l’assunzione – specifica il TAR –di un ruolo attivo, conforme al programma c.d. “responsible care[ii].

La responsabilità ambientale tra i due gruppi – sembra chiarire il TAR nei passaggi iniziali – non è comunque solidale[iii].

Nei fatti, quindi, a fronte del persistente rinvenimento di mercurio metallico liquido nel suolo e nelle acque in una specifica area del sito, il Ministero ha imposto sia alla società proprietaria, sia alle due società responsabili della contaminazione da mercurio, ulteriori misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza al fine di rimuovere o confinare la fonte primaria di contaminazione, sollecitando – poi – alle due società responsabili il completamento della bonifica.

I due soggetti facenti parte del Gruppo ENI, uno quale responsabile della contaminazione da mercurio e l’altro quale proprietario incolpevole, hanno tentato prima di sollecitare un’autotutela e, quindi, hanno impugnato innanzi al TAR Brescia il provvedimento ministeriale.

Oltre a denunziare una serie di vizi procedimentali con motivi di un certo interesse per il lettore, stante la mancanza di convocazione della conferenza dei servizi[iv] e al di là delle diverse questioni relative al merito riconducibili ai risultati di una perizia tecnica, i ricorrenti svolgono alcuni motivi di merito che possono considerarsi tradizionali in quasi tutte le esperienze giurisprudenziali in materia di bonifica.  Le due censure che qui maggiormente interessa commentare, proprio per la particolare posizione che assume il TAR che, lo si anticipa, respinge infine tutti i motivi di entrambi i ricorsi, riguardano, da un lato, il fatto che il proprietario incolpevole sia stato comunque coinvolto direttamente con prescrizioni di natura emergenziale che – nella sostanza – sono del tutto identiche a quelle rivolte nei confronti degli inquinatori e, dall’altro lato, il fatto che il responsabile per la quota dello 0,43% sia stato chiamato a impegnarsi economicamente ben al di là del valore di tale percentuale.

I giudici di Brescia affrontano entrambe le questioni con un approccio per così dire “sostanzialistico”, mirando certamente al risultato, non senza un certo sacrificio della coerenza dogmatica.

Innanzitutto, il TAR rileva che le misure di prevenzione, delle quali può essere destinatario anche il proprietario incolpevole ex art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 possono coincidere con le misure di messa in sicurezza di emergenza.  Tale impostazione, con un pragmatismo molto accentuato, si pone sulla scia di coloro che hanno rilevato come in pratica tra le misure di prevenzione e le misure di sicurezza di emergenza possa esserci una coincidenza obiettiva[v].  Ma tale coincidenza pratica, peraltro eventuale, ad avviso di chi scrive, non può giustificare una equiparazione tra tali – differenti – misure, né tra le posizioni del proprietario e del responsabile, certamente differenziate sotto un profilo giuridico in modo sostanziale.

Non convince neppure l’affermazione secondo cui, nella specie, al proprietario incolpevole possa comunque essere attribuita una responsabilità “oggettiva”: a ben vedere, infatti, questa responsabilità, che presuppone comunque l’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra condotta (attiva od omissiva che sia) ed evento, non è ciò che qualifica la posizione del proprietario incolpevole.  Egli, come tale, non ha commesso alcun fatto illecito, neppure sotto un profilo oggettivo, presupponendo la sua qualifica proprio l’assenza di un nesso causale tra lo status di proprietario e l’inquinamento che, quindi, non ha alcuna “responsabilità” in senso tecnico, ma al quale vengono attribuiti doveri e conseguenze di carattere patrimoniale solo in via residuale e limitata, per necessità di “solidarietà” da parte dell’ordinamento (e cioè, per evitare che le conseguenze economiche della contaminazione ricadano immediatamente sulla collettività indifferenziata).

Il TAR, quindi, quasi a voler supportare con diversi puntelli il proprio ragionamento, riprende diversi argomenti civilistici in materia di responsabilità che già in origine scontavano una certa confusione tra l’applicazione di norme destinate ad operare in ambiti diversi, ma soprattutto a seguito della decisione della Corte di Giustizia 4 marzo 2015, nella causa C – 534[vi], sono definitivamente superati in giurisprudenza.

Infatti, le disposizioni tanto dell’art. 2051 cod. civ. (in materia di responsabilità da cose in custodia) quanto dell’art. 2050 cod. civ. (in materia di esercizio di attività pericolose) devono essere collocate nel corretto ambito giuridico di loro spettanza, relativo cioè all’accertamento della responsabilità civile nei casi specificamente e tassativamente ricorrenti (sono norme che derogano, in parte, ai principi generali in materia di responsabilità aquiliana, introducendo presunzioni e limitazioni di carattere eccezionale). Tali disposizioni non possono essere interpretate come facenti parte di un quadro normativo che si somma agli obblighi del proprietario incolpevole in materia di bonifica, i quali, d’altro canto, sono oramai completamente ed esaustivamente disciplinati dal D.Lgs. 152/06 in materia ambientale, normativa di fonte comunitaria del tutto speciale e self-sufficient.

Lo conferma, tra l’altro, anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 14 gennaio 2019 n. 315) che ha escluso radicalmente che sia l’art. 2050 sia l’art. 2051 c.c. possano essere invocati per fondare una responsabilità ambientale, avendo il complesso normativo di cui al Testo Unico Ambientale recepito modelli europei del tutto autonomi[vii].

Pertanto, le forti affermazioni contenute in più parti della sentenza e riassunte nelle massime riportate in alto, che si spingono addirittura a commentare sulla sussistenza di ipotesi di responsabilità del proprietario incolpevole nei confronti dei lavoratori o di terzi (materia che esula del tutto dall’oggetto dell’impugnativa in sede amministrativa), devono – ad avviso di chi scrive – essere ridimensionate in modo significativo quantomeno in sede ambientale.  È chiarissimo l’obiettivo dei giudici lombardi, che è quello di certificare l’obbligo del proprietario ad eseguire “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.  Ma tale obiettivo viene raggiunto tramite il falso sillogismo: sito contaminato uguale attività pericolosa e, quindi, obbligo di evitare il danno con tutte le misure idonee uguale ad esecuzione di tutte le misure ex art. 240 D.Lgs.152/06 (…inclusa, quindi, la messa in sicurezza di emergenza).  La conclusione è errata, perché le premesse, come indicato sopra, non sono condivisibili.

Ma i giudici lombardi non si fermano qui e si spingono ancora oltre, vanificando in un attimo diversi anni di decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e pure la decisione della Corte di Giustizia già citata, dilatando in modo esorbitante l’ambito della responsabilità del proprietario incolpevole.

L’ultima parte della decisione sul proprietario incolpevole (punto 29. della sentenza, il c.d. “terzo principio”), infatti, esordisce con la condivisibile ricostruzione della disciplina ex art. 253 del D.Lgs. 152/06 dell’onere reale a carico del proprietario e del conseguente privilegio speciale immobiliare, riconducendo l’obbligazione del soggetto incolpevole di corrispondere il rimborso dei costi di bonifica sino al valore venale del bene post-interventi, al riequilibrio di un valore ricevuto.  Ma nello svolgersi del ragionamento, il TAR si spinge oltre[viii], sino ad affermare che il proprietario dovrebbe – nell’ipotesi in cui non possa o non voglia rimborsare i costi della bonifica – “abbandonare il fondo” avendo quale alternativa solo quella di eseguire volontariamente la bonifica stessa ex art. 245 Testo Unico Ambientale.

In tal modo, i giudici di Brescia invertono il meccanismo di legge, addossando un’iniziativa sia pur passiva, come l’abbandono, in capo al proprietario.  La natura del privilegio speciale immobiliare ex 2748 cod. civ. si manifesta in sede di procedura esecutiva immobiliare (ovvero in sede fallimentare): in tal senso è l’amministrazione, dopo aver provato la sussistenza di tutti i presupposti per il recupero del proprio credito, ad avere l’onere di iniziare una procedura nei termini di cui al codice di procedura civile tramite l’espropriazione (nella quale sarà preferita rispetto ad altri creditori, anche ipotecari), affrontando il rischio di vedere messo all’asta un bene il cui ricavato non copra i costi di bonifica.  Non è, quindi, il proprietario il soggetto tenuto ad una attività necessaria (l’abbandono o l’attivazione delle procedure di bonifica), bensì l’amministrazione che intenda ripetere le somme per la bonifica ad avere l’onere di instaurare la procedura espropriativa, il cui esito è evidentemente incerto.

La parte finale della decisione è, infine, dedicata alle conseguenze dell’assunzione volontaria degli oneri di bonifica da parte di soggetti che non sono autori dell’inquinamento o, aggiunge il TAR, ne sono responsabili solo in misura marginale.

In questa parte, il TAR riprende, dilatandone in modo inammissibile i confini e, in sostanza, stravolgendone i termini, una antica argomentazione[ix] che – prima delle decisioni in sede comunitaria che hanno chiarito come il sistema italiano che considera la disciplina del responsabilità del proprietario incolpevole come un sistema “chiuso” non in contrasto con il diritto comunitario – ricordava come potesse applicarsi, in ipotesi ben specifiche, la negotiorum gestio al soggetto che volontariamente avesse dato corso ad una bonifica, obbligandolo a portarla a termine.

La negotiorum gestio civilistica poteva assumere un qualche significato nell’ambito dei procedimenti di bonifica nei limitatissimi casi[x] in cui tutte, e si sottolinea tutte, le caratteristiche tradizionali dell’istituto fossero state rispettate: quando l’interessato (non obbligato a nessun intervento e, pertanto, non il proprietario incolpevole) assuma la gestione di affari altrui, consistente nell’intraprendere utilmente un procedimento ambientale (utiliter coeptum), volontariamente e scientemente (animus aliena negotia gerendi) e in assenza dell’intervento da parte del soggetto responsabile (absentia domini), nei limiti in cui e fino a che tale soggetto non sia in grado di provvedervi da se stesso.

Riportato in ambito ambientale, tale caso poteva probabilmente essere applicabile alle attività elementari gestibili da un soggetto terzo interessato (il famoso vicino che vedesse un inquinamento repentino sul sito del vicino assente), limitatamente alle fasi necessarie (quindi, ad esempio, provvedendo all’adozione di misure precauzionali) e, certamente, al di fuori delle ipotesi normativamente previste.

Ma certamente questa non è la fattispecie portata all’esame del TAR Brescia.

Il TAR; infatti, applica una figura estesa della negotiorum gestio dell’art. 2028 c.c. inserita negli obblighi normativi in materia ambientale, ancora una volta con una commistione tra diritto ambientale e civile che non si ritiene più consentita, affermando addirittura che l’obbligo di gestione persisterebbe finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. Questa è un’interpretazione additiva che dà all’amministrazione poteri esorbitanti rispetto a quelli inseriti nel diritto positivo del sistema degli artt. 242 e 245 D. Lgs. 152/06 (e pure del Decreto Ronchi e del DM 471/99 ai quali i giudici fanno riferimento, accorgendosi che, nella specie, la contaminazione era storica e, si aggiunge, ancor precedente a tale corpus normativo).

La decisione afferma ancora che tale principio si applicherebbe – recuperando una sorta di solidarietà fittizia a posteriori, in un caso in cui tale forma di responsabilità era stata espressamente esclusa – anche ai responsabili pro quota dell’inquinamento. Quasi che la parziarietà dell’obbligazione originaria, accertata – per quel che si può comprendere – ratione temporis fosse superata dal fatto che il responsabile con la percentuale più piccola abbia, infine, superato la propria limitata quota.

Con il rischio di arrivare ad una conclusione, francamente abnorme, che chi ha diritto ad una limitazione della responsabilità al di sotto dello 0,5% si possa trovare – oggi – a rispondere del 100%, quantomeno temporaneamente (e nell’attesa, come afferma la decisione, del definitivo scioglimento delle liti tra soggetti responsabili sulla porzione di responsabilità).

La sentenza compie un passaggio acrobatico, in questo punto, affermando che le obbligazioni della gestione si producono interamente “quando non sia stato definito o validato preventivamente dall’amministrazione il rapporto tra il grado di responsabilità e il costo delle strumentazioni e delle lavorazioni impiegate nell’intervento di bonifica” di modo che “i ripensamenti successivi non sono direttamente opponibili all’amministrazione”.

Vi sarebbe, quindi, un onere procedimentale, di creazione amministrativa o giurisprudenziale si deve dedurre, in capo al soggetto interessato che non voglia rischiare una responsabilità sul tutto, di ottenere una “validazione” (forse di congruità) del rapporto tra la responsabilità e l’effort speso o da spendersi.

Le ultimissime parole della parte motiva della sentenza, prima delle conclusioni ci danno la misura dell’impronta civilistica prescelta dal collegio: infine si giunge a parlare di “affidamento tutelabile” a un risultato di interesse pubblico. L’amministrazione, in questo quadro, sarebbe la controparte di una sorta di “affidamento pubblicistico”, in quanto destinataria di un obbligo (a questo punto di natura completamente civilistica e quasi contrattuale, stante la prescelta teoria dell’affidamento) assunto da parte del soggetto incolpevole, o parzialmente colpevole, che volontariamente assume gli oneri della bonifica.

Non consola leggere che l’amministrazione non possa essere esentata dall’obbligo di far eseguire la bonifica agli autori dell’inquinamento: si tratta di un precetto di diritto positivo consolidato nel sistema normativo degli articoli dal 242 in avanti del D.Lgs. 152/06. Ma questo obbligo normativo cede ancora alla convenienza dell’amministrazione: la decisione conclude infatti affermando che se “tra le parti private non vi è un accordo, o è subentrata una situazione di disaccordo, [sulla ripartizione degli oneri di bonifica] l’amministrazione deve prevedere un percorso di ordinata transizione dai soggetti non responsabili dell’inquinamento a quelli responsabili. Tra i profili di interesse pubblico che possono essere presi in esame nell’impostazione di questo percorso vi è anche la stabilità degli interlocutori, ossia dei destinatari delle future direttive sulla bonifica. Questo consente all’amministrazione di attendere la conclusione delle controversie sull’individuazione degli autori dell’inquinamento e sui relativi gradi di responsabilità, in modo da operare in un quadro di certezza del diritto. Nel frattempo, rimane fermo l’obbligo di proseguire nell’attività di bonifica a carico del soggetto che ha assunto volontariamente questo impegno”.

In questo modo il soggetto non responsabile o parzialmente responsabile corre, quindi, il rischio di essere mantenuto sino alla fine stritolato all’interno del procedimento di bonifica, per un tempo magari lunghissimo e, nel migliore dei casi solo anticipando o, comunque, sopportando costi (si pensi anche solo ai costi dei consulenti tecnici o legali) difficilmente recuperabili e molto agevolmente contestabili da chi, pur avendo la parte del leone, si sia sottratto ai suoi obblighi nella fase iniziale.

Il tutto, in barba sia ai principi di proporzionalità e sostenibilità sia al principio “chi inquina paga” nella sua accezione normativa più pura, nella quale – ancora – si deve credere.  

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

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NOTE

[i] La ricostruzione storica della vicenda può essere letta nella sequenza delle diverse decisioni della stessa sezione I del TAR Brescia sul medesimo sito: si vedano in particolare la sentenza n. 1161/2016, la n. 802 del 9 agosto 2018 e, più recentemente la n. 787 del 29 agosto 2019).

[ii] Il “Responsible care” avviato in Canada nel 1984 CCPA (Canadian Chemical Producer Association) e poi adottato nel 1988 dalla ACC (American Chemistry Council) è il programma volontario dell’industria chimica mondiale di promozione dello sviluppo sostenibile dell’industria chimica (cui aderisce e che promuove anche Federchimica), secondo valori e comportamenti orientati alla sicurezza, salute e ambiente nell’abito della responsabilità sociale.

[iii] Nonostante, rilevi il TAR, in un documento della Provincia del 2012, si fosse utilizzata l’espressione “obbligate in solido”, successivamente nel prosieguo del procedimento tale riferimento è stato cancellato.

[iv] In relazione alla quale, la sentenza applica il principio generale dell’art. 21 octies della l. 241/90, per cui ove il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non si determina un vizio rilevante.  Quindi il fatto che non vi sia stata convocazione della conferenza dei servizi, per il TAR Brescia non rileva, se il materiale istruttorio rilevante è stato acquisito comunque. Con buona pace del contraddittorio, verrebbe da aggiungere, salvo che il TAR rileva come questo contraddittorio si sia instaurato a seguito delle istanze di autotutela (sic!)… quasi che tali istanze costituissero una parte necessaria del procedimento. Non è questa la sede per commentare questa parte della sentenza, ma certamente l’affermazione non soddisfa.

[v] Ma, se si deve, invece, preferire l’impostazione di maggior rigore dogmatico, i presupposti ne rimangono ben distinti.

Le misure di prevenzione, infatti, presuppongono la necessità di contrastare un evento che non si è ancora verificato, un evento minacciato, un danno ambientale di imminente verificabilità, insomma una situazione per fronteggiare un rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia. Infatti, tradizionalmente, le misure di prevenzione sono quelle da attuarsi nelle 24 ore dall’evento e sono addossate anche al proprietario incolpevole sulla base di un dovere di solidarietà sociale che, in ogni caso, mantenga al minimo il sacrificio richiesto ad un soggetto che non ha alcuna responsabilità nei confronti dell’evento, ma al quale si richiede comunque una cooperazione allo scopo, a ben vedere, di salvaguardare – oltre alla salute e all’ambiente in generale – anche la sua proprietà e il relativo valore.

Si veda, tra tutte, TAR Lazio, Roma, III, 5 settembre 2019 n. 8970 commentata in questa Rivista nel numero di ottobre 2019 (Bonifica e SIN: Adagi Giurisprudenziali e questioni procedimentali) che ricorda le due decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 25 settembvre 2013 e n. 25 del 13 novembre 2013, nonché la pronuncia della Corte di Giustizia del 4 marzo 2015 nella causa C-534.

[vi] Da più parti commentata: per tutti Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2015, note di Barbara Pozzo, Giulia Gavagnin e di chi scrive.

[vii] A tali condivisibili conclusioni erano arrivate altre decisioni molto più risalenti, tra le quali TAR Veneto 26 luglio 2001 n. 2237 e Consiglio di Stat, V, n. 935 dell8 marzo 2005, entrambe citate nel volume a cura di scrive La bonifica dei siti contaminati – parte III, Profili Civili – Maggioli, 2012, pp.248 e 249.

[viii] Analogamente a quanto era avvenuto nel 2011 quando il TAR Lazio prima nella sentenza della prima sezione n. 2263 del 14 marzo 2011 sul sito di Bussi sul Tirino, e poi con la sentenza n. 4214 della sezione II bis, aveva tentato di supplire a quella che era ritenuta, all’epoca, una lacuna normativa.

[ix] Condivisa, nei termini specifici indicati nel testo, anche da scrive nel medesimo volume citato alla nota che precede, pagina 190.

[x] Come noto, i casi di negotiorum gestio noti alla pratica (antica e moderna, si deve aggiungere) si riconducono ad esempi di attività elementari: il vicino di casa che incarica il proprio idraulico per riparare il tubo del vicino che allaga l’atrio comune.

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