Inquinamento ambientale: si alza l’asticella dello standard probatorio del fumus commissi delicti

16 Dic 2019 | giurisprudenza, penale, in evidenza 1

di Roberto Losengo

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 11 gennaio 2019 (dep. 5 luglio 2019), n. 29417 – Pres. Cervadoro, Est. Noviello – ric. Procuratore della Repubblica di Potenza in proc. A.L. e R.A. Srl

Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento o disastro ambientale, il requisito della abusività della condotta può essere integrato anche dalla violazione dell’inosservanza delle prescrizioni di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza.

La situazione di inquinamento deve essere rappresentata dal Pubblico Ministero sulla base di concrete risultanze idonee a dimostrare indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti a cui si riferisce la richiesta di misura cautelare reale, anche attraverso l’impiego di strumenti di accertamento tecnico e di ricerca della prova espletabili sulle aree o impianti di interesse.

La sentenza in commento presenta alcuni profili di indubbio interesse sia nel ripercorrere i precedenti giurisprudenziali relativi agli elementi costitutivi del reato di inquinamento, sia soprattutto nel mettere alcuni “paletti” circa lo standard probatorio necessario per sostenere richieste cautelari in relazione a tale fattispecie.

Il giudizio prende le mosse dalla richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica di Potenza, volta ad applicare il sequestro preventivo del termovalorizzatore di S. Nicola di Menfi, gestito dalla R.A. Srl; correlativamente, si intende dalla ricostruzione del provvedimento, era stata richiesta la misura personale degli arresti domiciliari nei confronti dell’amministratore della società.

Ad avviso del Pubblico Ministero sarebbe stato riscontrato un inquinamento delle aree esterne al sedime dell’inceneritore, che secondo la prospettazione accusatoria sarebbe stato da ricondursi all’inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate dalla società a seguito del rilevamento della contaminazione delle acque di falda, che aveva dato luogo nel 2009 alla comunicazione prevista dall’art. 242 D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dell’amministratore (entrato in carica nel 2015, dunque ben sei anni dopo l’inizio del procedimento di messa in sicurezza generato da uno sversamento di sostanze inquinanti del marzo 2009) il Pubblico Ministero ipotizzava di avere “omesso di provvedere alla bonifica, in particolare non predisponendo un modello concettuale di bonifica adeguato che tenesse conto che le misure di messa in sicurezza adottate, in particolare la barriera idraulica realizzata lungo la barriera di valle del sito, erano state inefficaci in quanto vi era stata la diffusione di inquinanti all’esterno del sito, in tre aree circostanti”.

Secondo la prospettazione accusatoria, dunque, l’inquinamento non sarebbe stato generato da scarichi o emissioni derivanti dalla gestione attuale dell’inceneritore, bensì dalle conseguenze della contaminazione verificatasi nel 2009, che non sarebbe stata adeguatamente fronteggiata mediante la barriera idraulica.

Il Pubblico Ministero aveva pertanto richiesto il sequestro, indicando quale prescrizione da adottarsi al fine di consentire l’esercizio dell’impianto la predisposizione di un (nuovo) “progetto di bonifica adeguato, che tenga conto dell’estensione della contaminazione e che nei indaghi le cause ai fini della loro eliminazione”.

Si intende dal provvedimento che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura del divieto di dimora nei confronti dell’imprenditore, mentre aveva rigettato il sequestro; ditalchè il Tribunale del riesame di Potenza veniva investito contestualmente dalla richiesta di riesame formulata dall’amministratore e dall’impugnazione del Pubblico Ministero.

Il Collegio rigettava il gravame della Procura, rilevando incidentalmente la finalità esplorativa, anziché impeditiva della misura ablativa richiesta, ed accoglieva invece quello dell’indagato, escludendo sia l’esistenza del fumus commissi delicti, sia il requisito del periculum.

Segnatamente, il Tribunale rilevava che la Procura non aveva ricostruito un quadro preciso circa la provenienza e le vie di diffusione dei contaminanti presenti nei terreni e nelle acque, né risultava che la loro diffusione derivasse da ulteriori sversamenti collegati al funzionamento dell’impianto di termovalorizzazione di cui (nell’interezza del complesso industriale) il Pubblico Ministero richiedeva il sequestro, né ancora che vi fossero indicatori di malfunzionamento delle barriere idrauliche: in buona sostanza, dunque, era riscontrata l’assenza di validi elementi circa l’esistenza di un rapporto di causa effetto tra l’attività del termovalorizzatore e la diffusione dei contaminanti nel sito esterno all’impianto, conseguendone appunto la mancanza del fumus del reato di inquinamento, contestato anche quale presupposto dell’illecito amministrativo ex art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 a carico della persona giuridica.

Per gli stessi motivi, il Tribunale annullava la misura cautelare personale, sia ribadendo le argomentazioni circa la “assenza del raggiungimento di un significativo margine di probabilità per cui l’inquinamento riscontrato possa essere riconducibile all’attività del termovalorizzatore”, sia evidenziando che l’amministratore non aveva contravvenuto ad un obbligo di attivarsi, avendo lo stesso un ragionevole affidamento nel buon funzionamento della barriera idraulica (che era stata evidentemente realizzata in epoca antecedente alla sua entrata in carica).

Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione avverso il provvedimento relativo al sequestro rilevando l’illogicità della motivazione addotta (motivi che, relativamente al sequestro, erano dichiarati inammissibili in quanto, come noto, in materia cautelare reale è deducibile solo la violazione di legge), sia la violazione di legge circa l’omesso impedimento della propagazione della contaminazione accertata nel 2009; analoghe doglianze erano proposte anche rispetto alla decisione del Tribunale sulla misura personale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha affrontato la questione partendo da un richiamo agli elementi fondanti il reato di inquinamento ambientale, richiamando alcune delle note pronunce emesse a seguito dell’introduzione della fattispecie ad opera della L. 68/2015.

In primo luogo, è stato richiamata la nozione di abusività, riferita sia a condotte realizzate in carenza di autorizzazione, sia ad attività compiute in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale [i] – ovvero di prescrizioni amministrative; in particolare, atteso il contesto fattuale di riferimento, è stata richiamata la sentenza Cass. Sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, ove l’abusività della condotta era stata ricondotta all’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica.

Per il vero, esaminando il contenuto della sentenza citata, si riscontra una differenza di non poco momento: nel caso affrontato dalla sentenza del 2016, l’indagato, direttore dei lavori di una società che stava operando il dragaggio di un molo in esecuzione di un progetto di bonifica, aveva causato la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, con conseguente migrazione degli inquinanti portati dai sedimi; nel caso di specie, invece, è esclusa una condotta attiva dell’imprenditore sottoposto ad indagini, il quale non avrebbe adeguatamente “diagnosticato” la diffusione di un inquinamento pregresso.

La Cassazione richiama poi l’aspetto definitorio delle nozioni di “compromissione” e “deterioramento”, nonché delle caratteristiche di “significatività” e “misurabilità” del fenomeno di inquinamento.

E fin qui, la sentenza pare riposare sul portato delle precedenti decisioni citate (tra cui, oltre a quella già richiamata, si veda ad es. Cass. Sez. III, 27 ottobre 2016, n.  10515), senza approfondire il pur vivo dibattito sorto circa il rispetto del principio di tassatività da parte della fattispecie.[ii]

Senonché, prendendo spunto dall’ultima delle sentenze citate nella pronuncia (Cass. Sez. III, 6 luglio 2017, n. 52346), con cui si era sancito il principio per cui sul piano del fumus del sequestro preventivo è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili, traccia una chiara linea di demarcazione circa gli standard di apprezzamento di tale “alta probabilità”.

Ecco quindi che la sentenza censura con decisione l’approccio seguito dalla Procura, rammentando che ai fini dell’individuazione del fumus commissi delicti non è sufficiente la mera “postulazione” dell’esistenza del reato, ma è necessario che emergano concrete risultanze processuali che dimostrino, sia pure a livello indiziario, la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti per cui è richiesta la misura.

E che, nel caso di specie, la riconducibilità dell’inquinamento al termovalorizzatore di cui si richiedeva il sequestro fosse solo “postulata” si evidenzia, secondo la Cassazione, già dall’anomalia della richiesta, che – in base allo stesso ricorso del Pubblico Ministero – affermava l’estraneità della gestione dell’impianto alla consumazione del reato, richiedendo il vincolo al precipuo fine di imporre tramite altro strumento, ovvero la prescrizione, un’attività che non ne avrebbe coinvolto il funzionamento; ma soprattutto, sottolinea la Corte, non poteva assolutamente darsi per accertato che l’inquinamento riscontrato delle aree esterne fosse effettivamente riconducibile all’inadeguatezza delle barriere idrauliche, essendo rimasti inesplorati i profili di ricostruzione dell’inquinamento e dei relativi nessi di causalità (che, sottolinea la sentenza, sarebbero stati “ben verificabili con adeguati strumenti di accertamento tecnico e di ricerca della prova espletabili sulle aree o impianti di interesse”).

La Corte ha dunque rigettato i ricorsi, condividendo la decisione del Tribunale circa l’assenza di prova sulla provenienza della contaminazione dall’impianto di termovalorizzazione o da malfunzionamenti della barriera idraulica aprioristicamente ritenuta inadeguata dall’ufficio inquirente.

La sentenza, in conclusione, offre significativi spunti di riflessione sul “peso” della prova, non solo per pervenire ad una sentenza di condanna – che ovviamente presuppone il superamento del ragionevole dubbio – ma anche rispetto al fumus del reato: ad un reato di maggiore gravità, caratterizzato dalla realizzazione dell’evento, deve corrispondere altrettanto rigore nell’accertamento delle cause della contaminazione.

La pronuncia viene dunque a costituire un deterrente ad iniziative cautelari basate su segnalazioni non provviste di adeguato supporto scientifico, dando così maggior pregnanza al concetto di “misurabilità”, inteso anche come presa di distanza da impulsi extragiudiziari, per così dire, figli della sindrome nimby.

Allo stesso tempo, e sotto il profilo dell’attribuzione soggettiva, viene richiesta una puntuale verifica in ordine alla determinazione del contributo consapevole dell’agente, che non può essere riconosciuto sussistente “in un quadro di incertezza e comunque non univoco e completo in funzione della ricostruzione dell’obbligo di garanzia”.

Proprio sotto tale aspetto, appare significativo rimarcare che l’inosservanza del progetto di bonifica (che nel caso di specie avrebbe potuto assumere rilevanza quale condizione fondante l’elemento di abusività) costituisce, pur a fronte di una serie di “paletti” interpretativi che rendono assai problematica l’applicazione della fattispecie, anche elemento costitutivo della contravvenzione di cui all’art. 257 D.Lgs. 152/2006: figura di reato che, però, punisce esclusivamente il soggetto responsabile dell’inquinamento.

Nel caso di specie, l’amministratore entrato in carica nel 2015 non era certamente il responsabile dell’inquinamento originario (generatosi nel 2009) e purtuttavia la Procura della Repubblica aveva inteso ascrivergli – attraverso la contestazione del reato di cui all’art. 452 bis cp. con la clausola di equivalenza causale ex art. 40 c.p. – una responsabilità omissiva per un asserito deficit di vigilanza sull’efficacia dell’intervento di messa in sicurezza già in essere da numerosi anni.

Come noto, il tema della successione delle figure apicali nel caso di eventi di inquinamento che si vengano a manifestare nel corso di lunghi periodi di tempo costituisce uno dei temi più discussi del diritto penale dell’ambiente, dovendosi peraltro distinguere tra l’evento in sé (pur considerato nella sua articolazione progressiva) e gli effetti permanenti dell’evento stesso.

Nel caso di specie, la sentenza non consente di apprezzare compiutamente quali elementi fossero stati addotti a sostegno della responsabilità dell’amministratore subentrato in epoca successiva all’evento originario: ciò che è certo, tuttavia, è che anche su tale aspetto la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla necessità che l’apprezzamento della responsabilità personale sia, sin dalla fase cautelare, sorretto da una ben solida ricostruzione di fatto.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito della Corte di Cassazione) cliccare sul pdf allegato

Losengo_Cass. III 29417.2019

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NOTE

[i] L’estensione a regole non pertinenti al settore ambientale (affermata ad es. da Cass. Sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934) costituisce però un punto interpretativo critico, dovendosi ritenere preferibile – in quanto maggiormente chiari – il testo originariamente approvato alla Camera, che si riferiva alla violazione di disposizioni specificamente poste a tutela dell’ambiente; la questione, nel caso di specie, non è rilevante, atteso che l’inosservanza delle disposizioni in materia di bonifica (qui astrattamente ipotizzata) sarebbe evidentemente pertinente al settore ambientale.

[ii] Sui profili critici della fattispecie, si vedano A.L. Vergine, A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale in Ambiente & Sviluppo, 7/2017; C. Melzi d’Eril, L’inquinamento ambientale a tre anni dall’entrata in vigore in Diritto Penale Contemporaneo, 7/2018; P. Patrono, La tutela penale dell’ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2017, 601; C. Melzi d’Eril – R. Losengo, Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore, in questa Rivista, 2016, 472

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