Incendio boschivo colposo e tenuità del fatto: il via libera della corte costituzionale

02 Mar 2026 | penale, giurisprudenza

CORTE COSTITUZIONALE, 22 gennaio 2026 (Camera di Consiglio del 17 novembre 2025 – Decisione del 20 novembre 2025), n. 5

È costituzionalmente illegittimo vietare al Giudice di dichiarare non punibile un incendio boschivo, in applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, quando il fatto non sia volontario ma soltanto colposo e risulti, in concreto, di particolare tenuità.

La causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. può, difatti, essere applicata ad altri reati colposi di pari o maggiore gravità, come quelli contro l’incolumità pubblica, l’avvelenamento di acque o il disastro ambientale

1.I fatti alla base della decisione della Consulta

Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189/2024, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza sollevava, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, terzo comma, numero 3) c.p., “laddove prevede che in relazione al delitto di cui all’art. 423 bis, comma 2, c.p. il Giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità”.

Il Giudice remittente era chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di un soggetto imputato del reato previsto dall’art. 423 bis, secondo comma, c.p., che avrebbe involontariamente provocato un incendio boschivo mentre era intento a bruciare un ammasso di erba secca. Le fiamme avevano interessato un’area boschiva di estensione contenuta e avevano coinvolto soltanto sterpaglia e rovi del sottobosco.

Da quanto emerso dagli atti delle indagini, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza, chiamato a intervenire dallo stesso imputato, avrebbe difatti accertato la presenza di un incendio di sterpaglie che aveva coinvolto “un’area boschiva non particolarmente estesa” e cagionato “lievi danni alle chiome degli alberi”.

L’imputato aveva dichiarato ai Vigili del Fuoco intervenuti di avere egli stesso appiccato il fuoco a residui vegetali suddivisi in diversi, piccoli, ammassi; fuoco che, tuttavia si sarebbe propagato in maniera imprevista, a causa al cambio repentino della direzione del vento.

In base alla relazione di servizio dei Carabinieri, si sarebbe poi riscontrato – attraverso le rilevazioni effettuate per mezzo di un applicativo informatico regionale denominato “RSDI” (Regional Spatial Data Infrastructure) – che le fiamme avrebbero interessato un’area complessivamente di 500 metri quadri di terreni incolti costituenti pertinenza dell’abitazione dell’imputato, e di 3.500 metri quadri di bosco ceduo di specie quercina. Una persona transitata nella zona dei fatti, infine, avrebbe dichiarato di aver visto l’imputato impegnato nel tentativo di spegnere un piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca.

Sulla base della ricostruzione degli eventi appena riassunta, il Giudice a quo riteneva che il materiale raccolto nel corso delle indagini avrebbe consentito di formulare una ragionevole prognosi di condanna (e, dunque, l’emissione del decreto che dispone il giudizio), risultando a suo avviso integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del  reato in imputazione, soprattutto alla luce della definizione offerta dall’art. 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), secondo cui “per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

Tuttavia, le circostanze del caso avrebbero indotto lo stesso Giudice a valutare il fatto ascritto all’imputato di particolare tenuità: come detto, infatti, le fiamme avrebbero coinvolto un’area boschiva non particolarmente estesa, limitandosi a cagionare lievi danni alle chiome degli alberi; dall’incendio non sarebbe derivato alcun significativo pericolo per l’incolumità pubblica; il grado di colpevolezza dell’imputato sarebbe stato limitato, posto che gli abbruciamenti dallo stesso realizzati avevano riguardato piccoli ammassi di sterpaglie (collocati, peraltro, all’interno della sua proprietà), e che egli non si era avveduto del mutamento della direzione del vento.

Il Giudice rimettente, tuttavia, rilevava come la (logicamente consguente) applicazione della causa di non punibilità fosse preclusa, pur nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti, in quanto l’art. 131 bis, terzo comma, numero 3), c.p. impediva di considerare l’offesa di particolare tenuità rispetto al reato di incendio boschivo colposo.

2. I profili di incostituzionalità rilevati dal giudice remittente

A sostegno della rilevanza della questione, sosteneva il Giudice remittente che, contrariamente alla situazione di fatto alla base di una questione analoga già sollevata dal Tribunale di Firenze e giudicata manifestamente inammissibile[i], la modifica dell’art. 131 bis c.p. con cui era stato espressamente disposto che l’offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuità  per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 423 bis c.p. era precedente ai fatti oggetto di imputazione.

Passando al profilo della non manifesta infondatezza, ad avviso del Giudice di Potenzasarebbe stato “doveroso operare un giudizio di ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della “presunzione assoluta di non tenuità dell’offesa” del delitto di cui all’art. 423 bis, comma 2 c. p., introdotta dall’art. 131 bis, comma 3, n. 3) c. p.”.

Particolarmente interessante risulta il richiamo di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[ii], a sostegno della circostanza che l’eventuale applicazione della particolare tenuità del fatto “postula una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell’art. 133, primo comma c.p., incluse le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell’aggressione al bene protetto”, in prospettiva di attuare il principio costituzionale della reazione penale come extrema ratio.

La “presunzione assoluta di non tenuità”, ad avviso del Giudice remittente, potrebbe apparire razionalmente giustificabile per l’ipotesi dolosa del reato di incendio boschivo prevista dal primo comma dell’art. 423 bis c.p., in quanto “riferibile a gravi fenomeni criminali che manifestano un elevato grado di allarme sociale ed evidenziano la spiccata pericolosità del reo”, ma non anche per reati colposi “caratterizzati da un danno sostanzialmente insussistente e da un grado della colpa modesto, non rinvenibile nella incuria e nel dispregio dell’ambiente”.

Inoltre, a livello di coerenza sistematica, rilevava il Giudice che:

  • fra i reati normativamente esclusi dall’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., l’unico delitto colposo fosse l’art. 423 bis, secondo comma, c.p.;
  • anche con riferimento ai delitti di “comune pericolo” l’unico escluso dall’applicazione della causa di non punibilità fosse sempre l’art. 423 bis, comma 2, c.p., “sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di “comune pericolo colposi” non sono esclusi dall’applicazione dell’art. 131bis c.p.”;
  • nemmeno il reato di disastro ambientale colposo di cui all’art. 452 quinquies c.p. (punito nel minimo con una pena leggermente inferiore e nel massimo con una pena superiore rispetto all’incendio boschivo colposo) risulta ricompreso tra i delitti per i quali è preclusa la possibilità di riconoscere la particolare tenuità dell’offesa, “e ciò malgrado la circostanza che le due fattispecie, a parere del giudice a quo, siano “parzialmente accomunate” sotto il profilo dell’interesse giuridico protetto, in quanto la configurazione dell’incendio boschivo come autonomo delitto, distinto dalla figura generale dell’incendio “comune” previsto dall’art. 423 cod. pen., esprimerebbe la volontà del legislatore di tutelare non solo la pubblica incolumità, ma anche la conservazione del patrimonio boschivo, inteso come parte integrante del più ampio bene ambientale. La disparità di trattamento tra i due reati sarebbe, dunque, irragionevole, con conseguente vulnus all’art. 3 Cost..

Infine, rilevava il Giudice anche la violazione del principio di proporzionalità della pena, in quanto la disposizione in esame imporrebbe l’irrogazione di una sanzione penale anche nei casi di minima rimproverabilità, incongrua rispetto alla modesta entità del fatto, e pertanto incompatibile con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione[iii].

3. Le motivazioni della Consulta

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato inammissibile quest’ultima questione, sollevata in ordine al principio di proporzionalità della pena, in quanto ritenuta ipotetica ed eventuale, non essendo il Giudice dell’udienza preliminare, in ipotesi di giudizio ordinario, chiamato a valutazioni sulla determinazione della pena, che spettano solo al Giudice del dibattimento laddove ritenga sussistenti gli estremi della responsabilità penale dell’imputato.

Nel merito, invece, è stata ritenuta fondata la questione sollevata rispetto all’art. 3 Cost., seppur con argomenti parzialmente differenti da quelli evidenziati dal Giudice remittente.

Ferma restando la discrezionalità del Legislatore (fatto salvo il limite della manifesta irragionevolezza) nell’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. – già riconosciuta dalla giurisprudenza formatasi in ambito costituzionale[iv] – la Consulta ha ritenuto che, nel caso di interesse, tale limite non potesse ritenersi superato “sulla base dell’argomento secondo cui l’incendio boschivo colposo costituirebbe l’unico reato colposo escluso dall’ambito di operatività dell’esimente”.  

Ciò in quanto, a norma del secondo comma dell’art. 131 bis c.p., anche nel caso di altri reati colposi da cui derivino o possano derivare morte o lesioni gravissime alle persone (come nelle ipotesi previste dagli artt. 589, 589 bis, 590, 590 bis e 586 c.p.) l’offesa non può ritenersi di particolare tenuità.

Anche il trattamento punitivo rigoroso riservato all’incendio boschivo, tanto nella sua forma dolosa, quanto in quella colposa, è stato valutato dalla Consulta coerente con il rango particolarmente elevato del bene giuridico tutelato, “anche alla luce della recente riforma dell’art. 9 Cost., che impegna la Repubblica a tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni: beni, tutti, offesi in forma più o meno intensa dagli incendi che interessino il patrimonio boschivo.[v].

La disparità di trattamento è stata invece riconosciuta rispetto ad altre fattispecie di reato, più gravi rispetto all’incendio boschivo colposo, alle quali è astrattamente applicabile l’art. 131 bis c.p.: ad esempio, i delitti colposi di danno (art. 449 c.p.) e contro la salute pubblica (art. 452 c.p.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque: delitti, questi ultimi, gravissimi, e puniti con pene elevatissime se commessi nella forma dolosa (rispettivamente, ergastolo e reclusione non inferiore a quindici anni, ove non si verifichi la morte di alcuno).

L’incongruenza ritenuta più evidente dalla Consulta, su impulso del Giudice remittente, è quella relativa al delitto di disastro ambientale colposo, anch’esso ricompreso nel novero dell’art. 131 bis c.p., che è stata definita, senza mezzi termini, come una “inspiegabile anomalia”.

Rileva la Corte che la pena minima prevista dall’art. 452 quinquies, primo comma, c.p. per il delitto di disastro (cinque anni meno due terzi, e dunque un anno e otto mesi di reclusione) sia lievemente inferiore a quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo (pari a due anni di reclusione).

Tuttavia – sottolinea la Consulta – il delitto di disastro ambientale prevede tre macro-eventi alternativi connotati da un grado di offensività, per l’ambiente, assai più elevato rispetto a quello che caratterizza l’incendio  boschivo: “1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art. 452-quater cod. pen.).

Il terzo evento, per di più, è descritto in termini tali da comprendere, oltre a danni estesi dell’ambiente, una ulteriore dimensione di lesione o pericolo per la pubblica incolumità, e dunque – anche in questo caso – per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone”.

Al contrario, “i fatti riconducibili alla figura legale dell’incendio boschivo possono essere connotati, in concreto, da gravità oggettiva assai eterogenea. Essi comprendono, infatti, tanto la distruzione su vasta scala di intere foreste, con danno gravissimo all’ambiente, agli ecosistemi e allo stesso paesaggio; quanto, stando alla giurisprudenza di legittimità, eventi assai meno catastrofici[vi] come quello che si sarebbe verificato nel caso oggetto del giudizio a quo.

Da ciò deriva, secondo la Consulta, la manifesta irragionevolezza dell’esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall’ambito applicativo dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p.

Sulla base del suesposto ragionamento, è stata dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131 bis, terzo comma, numero 3), c.p. “nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.”.

4. Qualche osservazione conclusiva

La Corte Costituzionale, nel giro di un mese, ha censurato in due differenti occasioni l’art. 131 bis, comma 3, c.p.: si rammenta, a tal proposito, la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, con la quale ne è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui stabiliva che l’offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuità rispetto ai delitti previsti dagli artt. 336 e 337 c.p., per fatti commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

Peraltro, la tecnica di intervenire su disposizioni di parte generale o di natura processuale attraverso sentenze che, di volta in volta, ne estendano o ne precludano l’applicazione a singole fattispecie di parte speciale è una sorta di “prassi” nell’ambito della giurisprudenza costituzionale[vii].

Come ricordato dalla stessa sentenza in commento, la Corte Costituzionale è intervenuta in altre due occasioni – con esiti differenti – su disposizioni processuali proprio in tema di incendio boschivo: con la sentenza n. 3/2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (per violazione, tra l’altro, dell’art. 3 Cost.) l’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p., nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo; con la sentenza n. 191/2025, al contrario, è stata ritenuta non fondata una questione di legittimità costituzionale, formulata sempre con riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 168 bis, primo comma, c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo.

Tornando al caso di specie, non può che accogliersi con favore un intervento come quello in oggetto, grazie al quale la disposizione di cui all’art. 131 bis c.p., in ipotesi di incendio boschivo colposo che si risolva in un limitato abbruciamento di sterpaglie, senza ulteriori conseguenze, è stata riportata alla sua funzione propria e originaria, senza preclusioni irragionevoli o – per utilizzare le parole della Corte – anomale sul piano del rapporto con altre e più gravi fattispecie previste dall’ordinamento.

Del resto, come espressamente evidenziato nella Relazione illustrativa con la quale la disposizione codicistica censurata è stata introdotta, l’obiettivo dichiarato dell’art. 131 bis c.p. consiste nell’espungere dall’area del penalmente rilevante “quei fatti storici che ne appaiano “immeritevoli”. Sotto questo profilo, pertanto, l’irrilevanza del fatto contribuisce chiaramente a realizzare il sovraordinato principio dell’ultima ratio e, ancora più fondamentalmente, il principio di proporzione senza la cui ottemperanza la risposta sanzionatoria perde la sua stessa base di legittimazione”.

Considerando le derive panpenalistiche assunte – inter alia, proprio attraverso la limitazione dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p. – dalla legislazione penale ambientale, da ultimo con la L. n. 147/2025, si potrebbe affermare, utilizzando una nota citazione musicale, che la Consulta si sia mossa – opportunamente –  “in direzione ostinata e contraria”: direzione che, diversamente da quella non di rado seguita dal Legislatore nazionale, ha perseguito logica giuridica, rigore argomentativo e coerenza sistematica.

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[i] Il richiamo è all’ordinanza n. 113/2024: in quel caso, la Consulta aveva ritenuto irrilevante la questione, dal momento che il fatto oggetto del procedimento a quo era stato commesso prima della modifica dell’art. 131 bis c.p. con cui era stato limitato l’accesso alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 423 bis c.p. Il fatto oggetto dell’odierno procedimento è stato, invece, commesso successivamente alla medesima modifica normativa.

[ii] Cass. pen., Sez. Un., 6 aprile 2016, n. 13681.

[iii] Si rappresenta, per completezza di esposizione, la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso l’Avvocatura dello Stato, che ha concluso chiedendo che le questioni di incostituzionalità sollevate fossero dichiarate manifestamente infondate (con le argomentazioni esposte alle pp. 4 e 5 della sentenza, prima del Considerato in diritto).

[iv] Ex multis, Corte Cost., n. 156/2020, punto 3.5 del Considerato in diritto, e n. 207/2017, punto 6 del Considerato in diritto.

[v] La Corte richiama la modifica normativa operata dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”), convertito, con modificazioni, nella Legge 9 ottobre 2023, n. 137, con cui è stata prevista la pena da due a cinque anni di reclusione.

[vi] La Consulta richiama, sul punto, Cass. pen., Sez. I, 10 novembre 2020, n. 31345 – di cui si riporta un estratto – e altri precedenti conformi: “L’elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis c.p., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”, atteso che l’intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita” (Sez. 1, n. 14209 del 04/03/2008, Di Girolamo, Rv. 239766-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23411 del 24/03/2015, Grammatico, Rv. 263897-01)”.

[vii] Basti pensare, per fare qualche esempio recente, alla sentenza numero 56 del 22 aprile 2025 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui stabiliva il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione del reo, prevista dall’articolo 625 bis c.p., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata; oppure, ancora sull’art. 69, comma 4 c.p. (disposizione più volte censurata), alla sentenza n. 94 del 18 aprile 2023, con la quale la Corte ha ritenuto la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vietava al Giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., nei casi in cui il reato è punito con la pena dell’ergastolo.

Analoghe riflessione sul modus operandi della Consulta si rinvengono in S. Santini, “L’articolo 131-bis c.p. al vaglio della Corte Costituzionale: irragionevole la sua mancata estensione alla ricettazione di particolare tenuità ex art. 648, comma 2, c.p.?”, in Diritto Penale Contemporaneo, 2016, p. 7.

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