In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla bonifica del sito inquinato

01 Dic 2024 | in evidenza 2, giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 10 ottobre 2024 (ud. 10 luglio 2024), n. 37236

L’art. 256 bis, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino del sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti, non specifica i soggetti cui spettano tali obblighi, ma dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell’area sia nell’autore della violazione ambientale. Ne deriva che è legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165 c.p.  all’esecuzione del ripristino e bonifica del sito dove ha avuto luogo la combustione dei rifiuti.

  1. Ripristino e bonifica del sito inquinato e sospensione condizionale della pena: evoluzione normativa e orientamenti giurisprudenziali

Fin dalla comparsa delle prime leggi a tutela dell’ambiente, il legislatore, con il chiaro scopo di coniugare l’istanza repressiva con la funzione promozionale del diritto penale, ha introdotto la regola che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, da realizzarsi mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

In questo senso, una delle prime disposizioni si rinviene nell’art. 24 L. n. 319/1976 – Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, che stabiliva che “Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all’autorità amministrativa”.

Un’analoga previsione si ritrova nella prima normativa in materia di gestione dei rifiuti: infatti, l’art. 30 d.p.r. n. 915/1982, Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, disponeva che “Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 27, 29, 31, terzo comma, e 32, ultimo comma, del presente decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all’autorità amministrativa competente”.

Nello stesso periodo, peraltro, l’opzione di cui trattasi si affermava a livello più generale ad opera dell’art. 128, comma 1, L. n. 689/81 che ha inserito, nella parte finale del comma 1 dell’art. 165 c.p.[i], la previsione che la sospensione condizionale della pena “può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

Va notato subito che questa innovazione è di estrema rilevanza perchè ha consentito di superare una aporia presente nel d.p.r. n. 915/1982 e, per la verità, riscontrabile anche nel vigente D.Lgs. n. 152/2006. Il fatto è che, come si rileva dal testo dell’art. 30 sopra riportato, il meccanismo era formalmente previsto solo per alcune contravvenzioni sicché si era profilato nella giurisprudenza della Cassazione un orientamento, non del tutto incontrastato, per cui era illegittimo estendere a casi non previsti la disciplina di cui all’art. 30 cit. (cfr., ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 1987, in Foro it., 1988, II, p. 510[ii]  e Cass. pen., Sez. III, 22 aprile 1992, n. 7567 in Foro it., 1993, II, p. 302[iii]).

Sulla questione è però intervenuta Cass. pen., Sez. III, 30 maggio 2003, n. 35501, Foro it., 2003, II, p. 649, che ha perentoriamente chiarito che, per le contravvenzioni in materia di smaltimento dei rifiuti non menzionate nell’art. 30 d.p.r. n. 915/1982, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla bonifica del sito inquinato e al ripristino ambientale ricorrendo all’istituto generale disciplinato dall’art. 165 c.p.[iv].

Il principio, come si è anticipato, è quanto mai attuale perché nel D.Lgs. n. 152/2006 il meccanismo della subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino ambientale è previsto soltanto in poche disposizioni: in tema di scarichi idrici, dall’art. 139[v];  in materia di rifiuti dall’art. 255, comma 3, (abbandono di rifiuti)[vi] e dall’art.  257, comma 3 (bonifica dei siti)[vii]. Un’analoga disposizione era contemplata anche nell’art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) che, come è noto, è stato trasfuso nell’art. 452 quaterdecies, c.p.[viii].

Pertanto, si può ricorrere alla norma generale dell’art. 165 c.p. tutte le volte in cui il reato per cui si procede espressamente non menzioni la possibilità di subordinare alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

  • Le conclusioni della Suprema Corte nel caso in esame

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato questa impostazione in un caso in cui l’imputato era stato condannato in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 256 bis D.Lgs. n. 152/2006 contestato per avere smaltito, mediante bruciatura, rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, costituiti da materiali vari tra cui legno, plastica e pneumatici.

La sentenza si segnala anche per aver preso posizione in ordine all’obiezione del ricorrente che aveva eccepito che non era proprietario dell’area attinta dalla condotta illecita, appartenente al di lui padre, e che pertanto non poteva ritenersi gravato dagli obblighi di bonifica e ripristino.

Sul punto, la Suprema Corte ha replicato che l’art. 256 bis, comma 5, nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino del sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti, effettivamente non specifica i soggetti cui spettano tali obblighi e che, tuttavia, dal sistema valutato nel suo complesso,  risulta evidente che gli stessi debbano essere  individuati sia nel proprietario dell’area sia in qualsiasi altro soggetto che abbia cagionato in via diretta l’inquinamento del sito, anche se di proprietà altrui, come desumibile dalla previsione di cui all’art. 245, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, che onera degli obblighi di intervento innanzitutto il responsabile della contaminazione del sito.

Pertanto, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 165 c.p., è legittima l’attribuzione a carico dell’autore della violazione ambientale dell’obbligo di ripristino e bonifica del sito dove ha avuto luogo la combustione dei rifiuti subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena all’esecuzione dell’obbligo in parola in modo da ristabilire l’ordine legale violato e conseguire la tutela effettiva del bene giuridico.

  • Alcune considerazioni

L’istituto di cui si sta discorrendo presenta però alcuni coni d’ombra: in primo luogo, il termine per l’esecuzione delle opere volte all’eliminazione delle conseguenze del reato decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, non essendo evidentemente possibile una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.

Ne consegue che, se l’obbligo del risanamento ambientale è cogente solo da quando la sentenza è divenuta esecutiva, momento che può collocarsi a distanza anche di molti anni dal fatto, vi è prima di tutto il rischio di un aggravamento irreversibile del danno ambientale e in secondo luogo non si può escludere che il soggetto obbligato, al momento dell’esecuzione, potrebbe non avere più la possibilità materiale o giuridica per adempiere alla prescrizione imposta.

In questa prospettiva, Cass. pen., Sez. III, 30 maggio 2019, n. 42929, ha sostenuto che il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione  (nella specie, l’imputato era stato condannato per la contravvenzione di cui all’art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 con la sospensione condizionale della pena subordinata all’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito; dopo la sentenza di condanna, era stato dichiarato il fallimento della società e perciò l’imputato aveva perduto l’amministrazione del patrimonio sociale con conseguente impossibilità di adempiere personalmente alla condizione a lui imposta).

In termini generali, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di bonifica di un’area sulla quale insistono rifiuti scaricati illegalmente – operazione cui sia stata subordinata la concessione del beneficio – determina la revoca della sospensione condizionale, salva l’ipotesi di sopravvenuta assoluta impossibilità che il giudice dell’esecuzione deve accertare su richiesta dell’interessato[ix].

In proposito, va richiamato l’orientamento della Cassazione in tema di costruzioni edilizie abusive: fermo restando che grava sul soggetto condannato la prova dell’impossibilità di adempimento per cause allo stesso non imputabili, l’oggettiva impossibilità di adempiere a quanto stabilito in sentenza determina comunque che la sospensione condizionale non possa essere revocata. 

In questa ottica, ci pare interessante anche la conclusione cui è prevenuta la Suprema Corte[x] in un caso in cui la concessa sospensione condizionale era stata subordinata all’adempimento dell’obbligo di bonifica dell’area ove era avvenuto lo stoccaggio di materiale pericoloso. Il beneficio era stato però revocato sul presupposto che il risanamento del sito fosse stato effettuato da soggetto diverso dal condannato ed in particolare dal proprietario del terreno.

La Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando che la questione che si poneva era se l’impossibilità per il condannato di procedere alla bonifica, avendovi altri provveduto nel termine indicato, determinasse comunque la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento citato. Orbene, la Corte ha osservato che l’adempimento del terzo oggettivamente costituiva un limite invalicabile all’azione del condannato che, pertanto, era nella oggettiva impassibilità di adempiere nel termine indicato.

La Suprema Corte ha comunque avuto cura di puntualizzare che l’inadempimento degli obblighi determina la revoca del beneficio a condizione che l’impossibilità di adempiere non sia dovuta a causa imputabile allo stesso condannato, rilevando perciò i comportamenti propri e volontari, anche se antecedenti o concomitanti alla decisione giudiziale (nella specie, il condannato non aveva adempiuto alla rimessione in pristino di un fondo alienato a terzi prima della concessione del beneficio)[xi].

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[i] Il cui testo era “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno”.

[ii] In caso di condanna per la contravvenzione prevista dall’art. 25 d.p.r. 915/82 non è legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena all’obbligo dell’adempimento di quanto stabilito in sentenza ai sensi dell’art. 165 c.p., risultando tale norma generale derogata dalla norma speciale di cui all’art. 30 stesso decreto, benché quest’ultima non comprenda il caso in oggetto tra quelli per i quali è possibile subordinare il beneficio all’obbligo anzidetto.

[iii] In materia di smaltimento di rifiuti, l’elencazione dei reati, che consentono al giudice in caso di condanna di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di quanto stabilito nella medesima sentenza, contenuta nell’art.  30 d.p.r. n. 915/1982, ha carattere tassativo e non può, quindi, detta subordinazione estendersi a condanne per contravvenzioni diverse da quelle indicate, tra le quali non rientrano i reati di cui agli artt. 25 e 26.

[iv] In senso conforme, v. Cass.  pen., Sez. III, 30 novembre 2006, n. 13456, e, da ultimo, Cass. pen., Sez. VII, Ord., 25 novembre 2016, n. 342.

[v] 1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

[vi] 3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3.

[vii] 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

[viii] 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

[ix] Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2017, n. 46603.

[x] Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 2005, n. 34125.

[xi] Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402.