Corte di Cassazione Penale, Sez. III – 31 gennaio 2025 (u.p. 18 dicembre 2024), n. 4148
La Corte di Cassazione conferma la sussistenza del reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 152/2006 nel caso di combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo.
- La vicenda oggetto del procedimento e i motivi di ricorso
La sentenza della Corte di Cassazione in commento si è espressa sul tema della combustione di residui vegetali, riepilogando e argomentando sinteticamente i confini normativi delineati dal D.Lgs. n. 152/2006 entro i quali tale pratica è lecita.
Il ricorrente, L.M., chiedeva l’annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che lo aveva condannato alla pena di € 2.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/2006, così riqualificato il reato rispetto alla originaria imputazione di cui all’art. 256 bis D.Lgs. n. 152/2006, ossia la combustione illecita di rifiuti.
La condotta addebitata all’imputato, oggetto del giudizio, riguardava l’aver appiccato il fuoco a taluni rifiuti, costituiti da pali di legno per vigneto, fili metallici, tubi in plastica per l’irrigazione, cappucci in plastica copri-palo, dopo averli depositati in maniera incontrollata su terreni che aveva in locazione.
Il ricorso era articolato in quattro motivi di impugnazione: di questi, si sintetizzano di seguito il secondo e il terzo, di interesse in questa sede. Con il secondo motivo di ricorso, l’imputato deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., per non avere il Tribunale ritenuto l’insussistenza dal solo ai sensi dell’art. 5 c.p., come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 364 del 1988 – la quale, come noto, ha escluso dall’inescusabilità della ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. Tale profilo di illegittimità veniva argomentato censurando, testualmente, «l’assoluta oscurità del testo legislativo e il caotico atteggiamento degli organi giudiziaria», i quali, secondo tale tesi, renderebbero impossibile la conoscenza della norma penale. Il ricorrente osservava che l’abbruciamento dei predetti residui era avvenuto in presenza, controllando ciò che stava avvenendo, lontano da edifici e in assenza di vento.
Il terzo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., poiché il Tribunale di prime cure aveva ravvisato nella condotta del ricorrente il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata cui all’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, anziché l’illecito amministrativo di cui 185, comma 1, lett. f) del medesimo Decreto legislativo, stante l’esiguità del materiale bruciato, pari circa a ventisette quintali di materiale vegetale.
- La decisione e le argomentazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, che riguardava l’omessa motivazione relativa alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale mancata applicazione e ritenendo gli altri motivi di gravame inammissibili.
Il giudizio sulla inammissibilità del secondo motivo, valutato come generico e comunque manifestamente infondato, è stato articolato in modo conciso. La Corte ha criticato la natura essenzialmente fattuale delle censure avanzate dal ricorrente (abbruciamento in presenza e in controllo, lontananza dagli edifici, assenza di vento), giudicandole non pertinenti e inadatte a esporre le ragioni per le quali sarebbe stato impossibile conoscere il dettato normativo previsto all’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 da parte dell’imputato, conseguentemente scusato ai sensi dell’art. 5 c.p. così come interpretato dalla pronuncia della Corte costituzionale. I Giudici di legittimità hanno altresì richiamato la durata della vigenza della norma, diciotto anni, considerandola già di per sé un parametro di chiarezza e ordine, in contrapposizione al “caos” e alla “oscurità” della disposizione rilevati in sede di ricorso. Tale doglianza, per un verso finanche suggestiva, si pone in contrasto con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità della medesima, deve indurre l’agente ad un atteggiamento di cautela, fino all’astensione dall’azione» (così Corte Cass. pen., Sez. Un., 18 gennaio 2024, n. 16153).
Il terzo motivo di impugnazione ha offerto maggiori spunti argomentativi. La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile poiché le sono precluse valutazioni sulle circostanze di merito, quale è la quantità del materiale bruciato, riferita come esigua, addotta a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Tuttavia, con l’occasione essa ha richiamato la normativa in tema di combustione di residui vegetali, tracciando gli spazi di liceità entro i quali essa è possibile. In particolare, nella pronuncia si è ribadito che laddove la combustione di scarti vegetali avvenga senza titolo abilitativo nel luogo di produzione si incorre nel reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 D.Lgs. n. 152/2006; parimenti accade laddove venga bruciato materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006.
- Brevi considerazioni
La sentenza, pur con argomentazioni alquanto concise, ha ribadito condizioni e limiti della combustione di residui vegetali, richiamando i casi di configurabilità del reato di gestione di rifiuti non autorizzata.
La “oscurità del testo legislativo” di cui si doleva il ricorrente può forse essere ricondotta alla necessità di considerare plurime disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di ricostruire compiutamente la disciplina relativa ai residui vegetali, rispetto alla quale, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha contribuito, nel tempo, a fornire un orientamento consolidato ed esplicativo.
Anzitutto, occorre comprendere quali siano gli scarti vegetali non classificati come rifiuti e, di conseguenza, esclusi dalla normativa di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Tale definizione si rinviene nell’art. 185, lettera f) del predetto Decreto ed esclude dal campo di applicazione della Parte Quarta del Testo Unico Ambientale taluni materiali, tra i quali, al comma 1, lett. f): «[..] la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
In secondo luogo, per valutare la legittimità della condotta oggetto della pronuncia della Corte è necessario considerare non solo la tipologia di materiale (gli scarti vegetali), bensì anche l’azione compiuta, ossia l’abbruciamento. La combustione (rectius, incenerimento a terra), invero, è espressamente catalogata dal D.Lgs. n. 152/2006 come condotta di smaltimento di rifiuti. Di conseguenza, è stata prevista una ipotesi derogatoria all’art. 182, comma 6 bis D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi della quale la predetta condotta di smaltimento rifiuti, ossia l’incenerimento a terra, non è illecita, laddove riguardi i materiali vegetali di cui all’art. 185 del medesimo Decreto. Tuttavia, l’art. 182, comma 6 bis T.U.A. prevede ulteriori requisiti rispetto a quanto già esposto: in particolare, il raggruppamento e l’abbruciamento degli scarti vegetali devono rispettare un parametro quantitativo (un limite giornaliero di tre metri steri per ettaro), devono avvenire presso il luogo di produzione e devono essere finalizzati al reimpiego dei materiali quali sostanze concimanti o ammendanti. Solo nell’ipotesi in cui tutte le predette condizioni siano verificate, l’abbruciamento è considerato “normale pratica agricola” e non sottoposto a sanzioni.
Gli elementi di fatto richiamati nella pronuncia della Corte di Cassazione, pur scarni, paiono comunque escludere la sussistenza nel caso di specie della disciplina derogatoria di cui all’art. 182, comma 6 bis D.Lgs. n. 152/2006. Invero, non appare rispettato il requisito relativo alla tipologia di materiale, in quanto l’abbruciamento ha riguardato, testualmente, “pali di legno per vigneto, fili metallici, tubi in plastica per l’irrigazione, cappucci in plastica copri-palo”. Non è poi possibile valutare il requisito della quantità, poiché non è dato conoscere l’ampiezza del terreno ove è avvenuta la combustione. Ineccepibilmente, la Corte di Cassazione ha però rigettato il motivo di ricorso, poiché la disamina della quantità di materiale bruciato è prerogativa del giudizio di merito.
Si aggiunga che l’orientamento giurisprudenziale formatosi in punto di condizioni di liceità dell’attività di abbruciamento di residui vegetali prevede che la prova della sussistenza delle stesse (c.d. prova liberatoria) incomba sul soggetto sottoposto al procedimento (Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2026, n. 5504; Cass. pen., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 26569).
Una volta esclusa la liceità della condotta ascritta all’imputato a causa della mancata sussistenza di tutte le condizioni poc’anzi esaminate, la stessa è stata ricondotta ad un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e dunque sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, ossia – trattandosi di rifiuti non pericolosi – la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.
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