Il TAR Lombardia conferma la continuità sussistente tra le attività di rimozione dei rifiuti e di caratterizzazione

27 Ott 2020 | giurisprudenza, amministrativo

di Emanuele Pomini

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 6 luglio 2020, n. 523 – Pres. Gabbricci, Est. Garbari – S. S.p.A. (avv.ti S. Grassi e G. Onofri) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura dello Stato) e altri enti

Ancorché la bonifica inerisca a operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, in concreto, tuttavia, esiste continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l’analisi della contaminazione delle matrici ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziale cause di superamento delle CSC o come fattori di un rischio imminente di contaminazione, essendo quindi necessario un coordinamento tra le amministrazioni che hanno competenza sui rifiuti e quelle che hanno competenza sulle bonifiche.

A distanza di cinque mesi da un proprio precedente sullo stesso tema il T.A.R. Lombardia (Brescia) conferma, mediante la sentenza non definitiva in epigrafe, quanto già statuito in merito ad abbandono di rifiuti, attività di rimozione e conseguenti obblighi di bonifica.

Rispetto alla situazione oggetto della precedente pronuncia (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 114, in questa Rivista, giugno 2020) questa volta i giudici amministrativi si sono occupati di un procedimento di bonifica relativo a un sito di interesse nazionale (il SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico). In particolare, la società ricorrente impugnava una nota del Ministero dell’Ambiente mediante la quale, dopo aver qualificato come rifiuti dei cumuli di materiale inquinante depositati nel tempo in un’area in precedenza già utilizzata come discarica, le veniva imposto la caratterizzazione del terreno sottostante ai rifiuti da effettuarsi a valle della loro rimozione.

In sede di commento della sentenza n. 114/2020 sopra citata si era messa in evidenza la stretta correlazione che lega, in linea di principio, le attività di rimozione dei rifiuti con quelle attinenti alla successiva ed eventuale bonifica dei terreni sottostanti, sia da un punto di vista logico che giuridico, posto che tale connessione trova fondamento anche nella normativa di riferimento (l’art. 239, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 prevede che “(…) qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”).

Nel contempo, si era tuttavia sollevata una possibile criticità rispetto a tale conclusione, da ravvisare nel rischio che, anche a causa della genericità del dettato normativo sopra riportato (“…si accerti il superamento dei valori di attenzione”, non meglio definiti), la pubblica amministrazione possa giungere a richiedere l’esecuzione di un’attività di caratterizzazione vera e propria, che tuttavia, nel caso in cui il destinatario dell’ordine non fosse stato (ancora) individuato come il soggetto responsabile ai fini della bonifica, potrebbe dover competere ad altri in applicazione dei principi valevoli in tale contesto.

Si ricorda anche in questa sede, infatti, come in caso di proprietario incolpevole, ad esso non possa addossarsi, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, alcuna responsabilità e/o obbligo di intervento in relazione al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, se non limitatamente alla fase preliminare dell’attuazione delle misure di prevenzione e della comunicazione alle autorità della scoperta di una potenziale contaminazione; obblighi che, come già rilevato, non contemplano alcuna attività di caratterizzazione, dovendo tale attività gravare solo sul soggetto responsabile della contaminazione, come del resto previsto dalla procedura disciplinata dall’art. 242 del citato decreto.

Del resto, anche lo stesso TAR Lombardia, nel precedente di cui si è detto, fa riferimento a “una prima caratterizzazione dell’area, in vista di un successivo intervento di bonifica da valutare con il concorso di tutte le amministrazioni competenti”, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni sulla portata e la consistenza di tale attività preliminare.

Purtroppo, anche questa ulteriore pronuncia non fornisce elementi utili a fare chiarezza sul perimetro delle attività richiedibili nella fase di post rimozione dei rifiuti, essendosi i giudici amministrativi limitati ad affermare la legittimità della nota ministeriale tout court, senza addentrarsi (anche perché, leggendo i motivi di ricorso riportati in sentenza, non pare averne avuto la possibilità) nell’esame della portata dell’obbligo di procedere, una volta rimossi i cumuli di rifiuti, alla caratterizzazione dell’area sottostante.

Allo stato non può pertanto che ribadirsi quanto già osservato in sede di commento alla precedente decisione del TAR Lombardia, ossia la necessità che un’eventuale richiesta di caratterizzazione nella fase di post rimozione dei rifiuti, per potersi considerare legittima, debba essere limitata allo stretto necessario, ossia al perimetro dell’area interessata dal rinvenimento dei rifiuti e alla ricerca dei soli inquinanti oggetto di possibile rilascio rispetto alla tipologia di rifiuti rimossi. Attività di indagine più estese e/o incisive rischierebbero infatti di ricadere nelle indagini di caratterizzazione vere e proprie, con necessità tuttavia del previo accertamento in merito all’individuazione del soggetto responsabile da effettuarsi a cura dell’ente preposto a tale compito. Da cogliere con favore, sotto tale profilo, quanto rimarcato dai giudici amministrativi in merito alla necessità, in questi casi, di uno stretto coordinamento tra le amministrazioni che hanno competenza per i provvedimenti sui rifiuti e quelle che hanno competenza in materia di bonifica, anche al fine di individuare sin dall’inizio e in modo rigoroso i soggetti a vario titolo responsabili per l’esecuzione delle diverse attività di prevenzione e/o ripristino ambientale.

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Pomini_BS_523_2020

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

sentenza TAR BS n 523-20

 

 

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