Il Rilascio di un’AIA con prescrizioni non può essere lo strumento per sopperire alle gravi Carenze progettuali

01 Dic 2022 | amministrativo, giurisprudenza

di Maria Gabriella Marrone

Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7706– Pres. Lamberti, Est. Spisani – CF S.p.a. (Avv.ti Peres e Kiniger) c. ARPAE – Agenzia prevenzione ambiente ed energia Emilia-Romagna (Avv.ti Fantini e Onorato), Regione Emilia – Romagna, Comune di Ferrara e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile (non costituiti) e nei confronti di H S.p.A. (non costituita)

Il rilascio dell’AIA con prescrizioni, oltre a costituire una mera facoltà per l’amministrazione, non può essere lo strumento per sopperire alle gravi carenze progettuali. La ratio del procedimento volto al rilascio dell’AIA è, infatti, quella di valutare ex ante e non già ex post, l’impatto sull’ambiente di un progetto, che deve essere sin dall’origine realizzato nel pieno rispetto della normativa ambientale.

Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato, come da giurisprudenza consolidata, ribadisce che di fronte a gravi carenze della proposta di modifica di un impianto, l’amministrazione ha l’obbligo di concludere per il diniego del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Né è possibile superare le carenze attraverso un rilascio dell’autorizzazione con prescrizioni, come sostenuto nel caso in esame dall’ appellante.

Il giudizio trae origine dall’impugnazione della sentenza n. 1008 del 2021, pronunciata dal Tar Emilia – Romagna, con la quale era stato respinto il ricorso presentato avverso il diniego della modifica dell’AIA, adottato dall’ARPAE – Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile.

Il diniego si fondava sul rilievo della presenza di numerose problematicità di carattere ambientale che sarebbero emerse dalla modifica dell’impianto di depurazione, in quanto, detta modifica, avrebbe comportato, tra l’altro, l’immissione delle acque reflue di scarico, trattate dal solo depuratore aziendale, all’interno di un canale, causando, così, un considerevole aumento dei carichi inquinanti. Ed infatti, tale nuovo sistema si differenziava da quello originariamente in uso che prevedeva una doppia depurazione dei reflui, mediante il passaggio dal depuratore aziendale a quello pubblico.

Inoltre, nell’esaminare il progetto, l’Agenzia rilevava sia l’assenza di una qualsivoglia valutazione in merito alla presenza di soluzioni alternative che potessero essere utilizzate, in luogo alla modifica adottata, per diminuire i predetti impatti dannosi sull’ambiente, sia la mancanza di una pianificazione strategica volta a garantire un risparmio idrico, considerato un necessario best available technology del settore di riferimento.

La sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, alla luce dei principi di “precauzione” e “prevenzione”, il rilascio dell’AIA non poteva che essere negato in quanto la trasformazione dell’impianto di depurazione avrebbe realizzato l’aumento di possibili eventi inquinanti rispetto all’attuale sistema di scarico, con un conseguente peggioramento della situazione precedente.

È, infatti, onere del privato predisporre un progetto conforme alla normativa, in grado di evitare impatti sull’ambiente. Onere che non può essere trasferito in capo all’amministrazione chiedendole di sopperire alle lacune progettuali con eventuali prescrizioni. Vero è che l’amministrazione può, tuttavia, in alcuni casi, decidere di integrare l’AIA con alcune prescrizioni, si tratta, però, di una mera facoltà e non di un obbligo. Invero, lo scopo delle prescrizioni deve essere di ulteriore miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impianto oggetto di autorizzazione.

Se così non fosse, come giustamente riconosciuto dal Consiglio di Stato, si finirebbe per autorizzare impianti le cui carenze rischierebbero di produrre inquinamento, rinviando ad interventi successivi l’eliminazione dello stesso. Ciò in evidente contraddizione con la ratio stessa della normativa e quindi del procedimento autorizzativo, il quale è diretto a valutare ex ante e non già ex post l’impatto sull’ambiente di un progetto, che quindi deve essere sin dall’origine realizzato nel pieno rispetto della normativa ambientale.

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Marrone_Cons. St n. 7706_2022

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa).

Cons. St. n. 7706_5 settembre 2022