CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 14 maggio 2025 (ud. 20 febbraio 2025), n. 18131
Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies c.p. non è necessario che ciascun concorrente partecipi a tutte le fasi della gestione criminosa né che realizzi una pluralità di condotte, essendo sufficiente la consapevolezza del carattere unitario e organizzato dell’attività illecita e della strumentalità delle proprie condotte, anche solo per un periodo limitato, alla gestione abusiva e coordinata di ingenti quantitativi di rifiuti, orientata al profitto.
- Premessa
La sentenza in commento ha il pregio di offrire una puntuale disamina della fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, dettando linee guida interpretative suscettibili di orientare tanto gli operatori del diritto quanto gli operatori economici attivi nella gestione dei rifiuti.
Antesignano delle figure delittuose in materia ambientale e vessillo della lotta alle ecomafie[i], tale reato fu introdotto nel 2001 con l’art. 53 bis del c.d. Decreto Ronchi[ii], poi trasmigrato nell’art. 260 del Testo Unico Ambiente[iii] e infine, in attuazione del principio della riserva di codice[iv], approdato nel Codice penale all’art. 452 quaterdecies, all’interno del titolo VI bis dedicato ai delitti contro l’ambiente[v].
A dispetto dei proclami che ne avevano accompagnato l’introduzione, la prassi applicativa ha dato prova del ricorso a tale fattispecie non soltanto nel contrasto alle ecomafie, ma anche – e soprattutto – nei confronti di imprese lecite solo occasionalmente delinquenti (senz’altro meritevoli di repressione penale, ma prive di qualsivoglia legame con le grandi organizzazioni criminali e, tantomeno, con le associazioni di tipo mafioso).
Del resto, la lettura della disposizione consente di constatare quella che è stata efficacemente definita come una “sfasatura tra tipo criminologico e tipo normativo”[vi]: salutata come un punto di svolta nella repressione del crimine organizzato infiltrato nella filiera dei rifiuti[vii], la fattispecie in analisi presenta una struttura ben lontana sia dal reato associativo che dal reato necessariamente plurisoggettivo, configurazioni che meglio si attagliano a tale fenomeno.
Essa si presta infatti a colpire anche realizzazioni monosoggettive del fatto illecito[viii], purché inserite in un contesto di natura imprenditoriale[ix], o quantomeno nell’ambito di una organizzazione – sia pure rudimentale – di mezzi e capitali[x].
È in questo senso che la pronuncia in commento fornisce importanti indicazioni interpretative e contribuisce a fare chiarezza, riaffermando la struttura unitaria del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e individuando i requisiti per ritenere configurabile il concorso nel reato.
- La vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione e i motivi di ricorso
La vicenda in esame riguarda l’attività di due società, rispettivamente operanti nei settori della logistica e della progettazione e realizzazione di stand fieristici, i cui referenti – il responsabile della prima e l’amministratore di fatto della seconda – erano stati condannati per concorso nei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 110, 452 quaterdecies c.p. e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui agli artt. 110 c.p., 256, comma 1 e comma 3 T.U.A.
Nelle more del giudizio maturava la prescrizione per tutte le ipotesi contravvenzionali di cui all’art. 256 T.U.A., sicché i ricorsi per cassazione proposti dagli imputati si appuntavano sulla sola fattispecie delittuosa di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.
I motivi articolati nelle impugnazioni censuravano diversi profili, spaziando dall’errata individuazione della competenza per territorio, alla mancata esclusione di una parte civile ritenuta priva di legittimazione passiva rispetto alle condotte ascritte, all’errata applicazione e al vizio di motivazione inerenti alla configurabilità del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti[xi].
Nel presente contributo, come anticipato in premessa, ci si soffermerà esclusivamente sulle argomentazioni che hanno offerto ai giudici di legittimità l’occasione di pronunciarsi in merito alla struttura della fattispecie prevista dall’art. 452 quaterdecies c.p., al precipuo scopo di trarne utili indicazioni ermeneutiche.
In proposito, valga evidenziare che i ricorrenti invocavano l’impossibilità di ritenere sussistente a loro carico il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. sulla scorta di una pretesa partecipazione limitata e marginale alle attività illecite di gestione dei rifiuti, confinata ad un arco temporale ristretto e non sorretta dall’elemento psicologico del dolo specifico di ingiusto profitto richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
Tale prospettiva atomistica non è stata accolta dalla Cassazione, che ha invece inteso ribadire con vigore come il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti configuri un unico reato abituale, chiarendo altresì che la consapevolezza del legame esistente tra la condotta del singolo e quella degli altri concorrenti, collegate tra loro da un nesso di abitualità e dalla strumentalità alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che dal fine di profitto, è requisito sufficiente a configurare il concorso nel reato e a fondare, dunque, l’affermazione di responsabilità penale.
- La decisione: sulla struttura unitaria del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e sui requisiti per la configurabilità del concorso di persone
Venendo alla decisione adottata, la Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso del responsabile della società operante nella logistica e inammissibile quello dell’amministratore di fatto della società attiva nel settore fieristico, sul presupposto che le condotte tenute dai ricorrenti debbano essere valutate non già isolatamente, bensì in rapporto alla più ampia organizzazione – che viene in rilievo nel caso di specie – finalizzata a gestire abusivamente, in maniera continuativa e sistematica, ingenti quantitativi di rifiuti.
Nel far ciò, richiamando proprie precedenti pronunce, la Corte ha delineato compiutamente la fisionomia unitaria del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, chiudendo la porta ad interpretazioni, quali quelle proposte dai ricorrenti, frutto di visioni frammentarie e segmentate del fatto illecito.
Al fine di approcciare con miglior cognizione di causa il nucleo centrale della pronuncia in commento, appare opportuno richiamare, sia pure brevemente, gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 452 quaterdecies c.p.
La norma incriminatrice tratteggia un reato di pericolo astratto, di natura abituale, caratterizzato dal compimento reiterato (“più operazioni”) di talune condotte (“cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce”) nell’ambito di un’attività organizzata (“l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”) dedita all’abusiva (“abusivamente”)[xii] gestione di rilevanti quantità di rifiuti (“ingenti quantitativi di rifiuti”), allo specifico fine di conseguire un ingiusto profitto, che può consistere tanto in un ricavo patrimoniale, quanto in un risparmio di costi ovvero nel perseguimento di vantaggi di altra natura[xiii].
Trattandosi di un reato abituale, le condotte assumono penale rilevanza in virtù della loro reiterazione[xiv], ben potendo, ove isolatamente considerate, non integrare alcun reato oppure costituire reato ad altro titolo.
Ciò premesso, le argomentazioni sviluppate dalle difese trovavano ancoraggio e terreno fertile in tutti quegli elementi di fattispecie che, almeno in apparenza, evocano la natura necessariamente plurisoggettiva del reato; fra tutti, spicca “l’allestimento di mezzi e attività continuative” da parte di una struttura organizzata, consapevolmente operante in elusione o violazione della normativa in materia di rifiuti, requisito che sembra esigere un coordinamento di risorse materiali e umane affine alla figura del concorso necessario[xv], e che – secondo la prospettazione difensiva – mal si presterebbe a sanzionare condotte quali quelle dei ricorrenti[xvi].
Tuttavia, come già anticipato in premessa, a una attenta lettura della norma incriminatrice non può passare inosservato che il legislatore ha inteso costruire una fattispecie monosoggettiva a concorso eventuale, così da poter colpire fenomeni di illegalità a tutti i livelli: già in una pronuncia ben più risalente di quella in commento veniva infatti evidenziato che “la pluralità di agenti non è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie. Trattasi di una fattispecie monosoggettiva e non di concorso necessario, anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo e di criminalità organizzata” [xvii].
Né la natura monosoggettiva del reato risulta compromessa dalla necessità che ricorra una struttura organizzata, volta alla realizzazione persistente e continuativa di più operazioni relative ad una o più fasi del ciclo di gestione (abusiva) dei rifiuti, ben potendo siffatta struttura essere approntata anche da un solo soggetto, eventualmente con il consapevole contributo altrui anche solo per alcune delle condotte poste in essere[xviii].
In altri termini, la fattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. non esige necessariamente la cooperazione di più soggetti ai fini della sua commissione, ponendosi il concorso di persone solo come una possibile forma di manifestazione del reato.
È proprio da tali considerazioni che muove la Corte nel rigettare le tesi dei ricorrenti – perlopiù incentrate sulla ritenuta assenza di un’effettiva organizzazione criminale di mezzi e attività e sulla natura occasionale e marginale delle condotte – basandosi sul principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità in relazione al reato in analisi, secondo cui “ai fini della realizzazione della compartecipazione criminosa, non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, ma è indispensabile, invece, un individuale apporto materiale verso l’evento perseguito da tutti, con la consapevolezza della partecipazione altrui”, con la precisazione che “non [è] necessario un rapporto diretto dell’indagato con gli altri concorrenti nel reato”[xix].
Onde conferire solida tenuta alle ragioni della decisione, la Corte ha svolto una lunga e puntuale premessa esegetica sulla configurazione della fattispecie incriminatrice, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti:
- è necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato;
- ha natura di reato abituale proprio, e dunque postula la reiterazione di più fatti, tra loro identici o, comunque, omogenei, perlopiù commissivi, che rinvengono la ratio dell’incriminazione nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell’elemento intenzionale;
- si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le condotte divengono complessivamente riconoscibili, e ciò avviene quando l’agente realizza un minimo di condotte tipizzate dalla norma incriminatrice e, nella specie, dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitualità.
Nella lettura della Corte, da tali considerazioni deriva che “attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di gestione illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del nesso di abitualità, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita a un illecito strutturalmente unitario” [xx].
A nulla può valere, dunque, la rivendicazione della “sola partecipazione a sette trasporti di rifiuti, tra luglio e settembre 2018”, rispetto alla quale l’imputato responsabile dell’azienda di logistica lamentava “non [fosse] neppure stato specificato né il tipo né l’esatto quantitativo” ed evidenziava di aver rivestito “un ruolo estemporaneo, occasionale e marginale, non sorretto dal dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice”. Tantomeno può avere rilevanza l’obiezione secondo cui egli “non conosceva gli altri presunti concorrenti nel reato” e non avrebbe tenuto alcuna delle altre condotte di gestione dei rifiuti riconducibili all’alveo della fattispecie.
Invero, la Corte, facendo leva sulle ragioni – diffusamente illustrate in sentenza – secondo cui il delitto contestato presenta una struttura unitaria, ha riconosciuto l’imputato come concorrente nell’unico reato abituale di traffico illecito di rifiuti “quale responsabile dei trasporti organizzati e realizzati con mezzi della [società di logistica], aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti presso determinati capannoni, mediante una pluralità di reiterate attività di trasporto e scarico abusivo” [xxi].
Per consolidare la tesi della sussistenza del concorso nel caso di specie, la Cassazione ha poi enunciato il principio di diritto secondo cui il reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. “non richiede che ciascun concorrente partecipi a ogni condotta di gestione illecita”, come parrebbe preteso dai ricorrenti, “essendo sufficiente, per poter ravvisare il concorso nell’unico reato abituale, la consapevolezza del legame esistente tra la condotta del singolo e quella degli altri concorrenti, collegate tra loro da un nesso di abitualità e dalla strumentalità alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che dal fine di profitto”; consapevolezza che, secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva correttamente radicato in capo al responsabile della società di logistica, traendola dal suo ruolo di coordinatore dei trasporti dei rifiuti eseguiti dagli autisti presso siti abusivi, dal suo essersi all’uopo avvalso, per un lasso di tempo apprezzabile, di una organizzazione d’impresa, nonché da una serie di ulteriori elementi di prova puntualmente rendicontati (tra i quali la dichiarata consapevolezza dell’imputato circa la falsificazione – pur per mano altrui – dei documenti di trasporto dei rifiuti e circa l’abusività delle attività di stoccaggio, svolte presso siti non autorizzati)[xxii].
Rilievi ancor più severi sono stati mossi dalla Corte con riferimento al ricorso proposto dall’amministratore di fatto della società operante nel settore fieristico[xxiii]: secondo la Cassazione, i giudici di appello avevano indicato, con motivazione immune da censure, “i plurimi e convergenti elementi da cui è stata desunta la piena consapevolezza del ricorrente della abusività della condotta e del suo apporto alla realizzazione della stessa”, fra tutti la partecipazione dell’imputato alla falsificazione dei documenti di trasporto dei rifiuti, che attestavano la ricezione degli stessi presso determinati impianti, mentre in realtà essi venivano dirottati verso discariche abusive individuate dallo stesso imputato[xxiv].
Tale dato, in uno alle altre risultanze probatorie accuratamente riportate in sentenza, è stato ritenuto idoneo a dimostrare il consapevole contributo del ricorrente ad un’attività continuativa ed organizzata di illecita gestione di rifiuti, comportamento questo pacificamente punibile ai sensi degli artt. 110, 452 quaterdecies c.p.
- Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento rappresenta un rilevante contributo interpretativo nella definizione del perimetro di applicabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Pur intervenendo a valle di numerose pronunce che hanno esaminato la fattispecie sotto diversi angoli visuali, essa ha il pregio di chiarire, con nettezza, i requisiti per la configurabilità del concorso.
In particolare, la sentenza sottolinea come non sia affatto necessaria la partecipazione di ciascun concorrente a ogni singola condotta materiale di gestione illecita, essendo invece sufficiente la consapevolezza, in capo al partecipe, della connessione esistente tra le proprie condotte e quelle degli altri concorrenti, avvinte da un nesso di abitualità e dalla strumentalità delle stesse alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, illuminata dal fine di profitto.
Tali utili indicazioni ermeneutiche, oltre a orientare gli interpreti, conferiscono alla sentenza anche un chiaro valore di monito nei confronti delle imprese operanti nella gestione dei rifiuti, richiamandole all’esatta osservanza della normativa di settore e accendendo un faro sulle potenziali conseguenze pregiudizievoli derivanti da assetti organizzativi carenti dei prescritti titoli autorizzativi o che risultino non conformi ad essi o ad altri limiti di legge, anche qualora tali violazioni riguardino una sola fase del ciclo di gestione.
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NOTE:
[i] Il termine “ecomafia” compare per la prima volta in un documento pubblicato nel 1994 da Legambiente, in collaborazione con Eurispes e con l’Arma dei Carabinieri, dal titolo Le ecomafie – il ruolo della criminalità organizzata nell’illegalità ambientale, per indicare diversi reati commessi dalle organizzazioni mafiose a danno dell’ambiente e, per l’effetto, della salute umana. Sul tema, si vedano A. Manna, La nuova normativa in tema di rifiuti e la criminalità organizzata, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1998, pp. 173 ss.; G. Amendola, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: introdotto il primo delitto contro l’ambiente, commento alla legge 23 marzo 2001, n. 93, in Dir. pen. proc., 2001, pp. 708 ss.; P. Molino, Il nuovo reato di organizzazione di traffico illecito di rifiuti: luci e ombre della lotta all’ecomafia, in Riv. polizia, 2001, pp. 337 ss.
[ii] D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 23 marzo 2001, n. 93.
[iii] D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La sussistenza di continuità normativa tra le due disposizioni è stata confermata da Corte Cost., 6 luglio 2006, n. 271, nonché dalla giurisprudenza di legittimità: si vedano Cass. pen., Sez. III, 21 dicembre 2010, n. 3638 e, in senso ampiamente conforme, Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2006, n. 9794.
[iv] Tale principio, introdotto dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, è stato codificato all’art. 3 bis c.p., nel segno di una razionalizzazione complessiva della normativa penale. Per quanto di interesse in questa sede, il citato decreto ha abrogato l’art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 con l’art. 7, comma 1, lett. q) e, contestualmente, ha introdotto l’art. 452 quaterdecies nel titolo VI bis del Codice penale con l’art. 3, comma 1, lett. a).
[v] Come noto, all’epoca dell’introduzione del titolo VI bis nel Codice penale, avvenuta nel 2015 con la c.d. Legge Ecoreati (L. 22 maggio 2915, n. 68), si registrava un grande assente: il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sebbene si trattasse a pieno titolo della fattispecie simbolo della lotta contro le più gravi condotte ai danni dell’ambiente. Ragioni di carattere sistematico avrebbero imposto di includerla nel novero dei delitti contro l’ambiente già con la riforma del 2015 ma, come sopra detto, la fattispecie verrà traslata dal Testo Unico Ambientale al Codice penale solo nel 2018, con l’introduzione dell’art. 452-quaterdecies c.p. in ossequio al principio della riserva di codice.
[vi] L’espressione è di E. G. Infante, Il traffico illecito di rifiuti: un caso paradigmatico di disarmonia tra il tipo normativo e il tipo criminologico che ha animato il dibattito pubblico, in Cass. Pen., 1, 2024, pp. 372 ss.
[vii] Cfr. M. Caputo, sub art. 452 quaterdecies, in G. Forti-S. Riondato-S. Seminara (a cura di), Commentario breve al Codice penale, VII ed., 2024, p. 1748: con il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti “il legislatore provvede a colpire le forme più aggressive di gestione abusiva dei rifiuti” realizzate in forma organizzata.
[viii] Sul punto, si veda Cass. pen., Sez. III, 10 settembre 2021, n. 41583: “il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, secondo la giurisprudenza, non ha natura necessariamente plurisoggettiva, richiedendo per la sua integrazione la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti che può essere approntata anche da una sola persona”. Conformi, Cass. pen., Sez. III, 30 giugno 2016, n. 36119; Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2011, n. 15630, che ha chiarito come “va affermata la natura monosoggettiva e non plurisoggettiva della fattispecie di cui all’articolo 260 d.lv. 22/97, per la cui configurabilità non è affatto richiesta una pluralità di soggetti agenti come si deduce agevolmente dalla stessa terminologia adoperata dal legislatore nell’incipit della norma ‘chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto… cede, trasporta, esporta ecc.’: né tale affermazione muta con riferimento alla necessità di una pluralità di operazioni in continuità temporale tra loro afferendo tale circostanza ad un dato oggettivo della condotta”.
[ix] A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte al perimetro applicativo dell’art. 452-quaterdecies c.p. le condotte tenute dal singolo imprenditore, ovvero da uno solo dei soggetti apicali del complesso aziendale (del tutto estraneo ai circuiti delle organizzazioni malavitose).
[x] Cfr. Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189; conforme, Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449. In dottrina si veda L. Taldone, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in L. Cornacchia-N. Pisani (diretto da), Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Bologna, 2018, p. 628.
[xi] Ulteriori doglianze venivano sviluppate in punto di trattamento sanzionatorio, con censura della inadeguatezza della motivazione sul quantum di pena, della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno, nonché dell’applicazione della confisca su beni intestati a soggetti terzi estranei al reato.
[xii] Tale condizione sussiste sia qualora non vi sia alcuna autorizzazione, sia quando le operazioni svolte siano in totale e palese difformità rispetto a quanto previsto dal titolo autorizzativo: così Cass. pen., Sez. III, 30 luglio 2013, n. 32955.
[xiii] Cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2007, n. 28158, secondo cui il vantaggio può essere anche di natura personale per l’agente e consistere nel rafforzamento della posizione apicale nell’ambito della struttura dirigenziale della società entro cui opera.
In caso di concorso di persone, è stato precisato in giurisprudenza che non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza: così Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2022, n. 2842.
[xiv] Quanto all’individuazione della soglia minima di rilevanza penale della condotta, mutuando il criterio dalla casistica in materia di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’apprezzamento della “reiterazione” delle condotte dev’essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, bensì considerando gli ulteriori parametri dettati dalla norma (“più operazioni […] l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate” finalizzate alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). In questo senso Cass. pen., Sez. III, 9 novembre 2016, n. 46950, che richiama Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 2012, n. 47229.
[xv] L. Cornacchia-N. Pisani (diretto da), Il nuovo diritto penale dell’ambiente, cit., p. 629.
[xvi] In proposito, nel ricorso proposto dal responsabile dell’azienda operante nel settore della logistica veniva evidenziato, inter alia, che il ricorrente non conosceva gli altri presunti concorrenti nel reato; in quello presentato dall’amministratore di fatto dell’azienda attiva nel settore fieristico veniva rivendicata l’assenza di mezzi e attività organizzate, invero necessari per la configurabilità del reato.
[xvii] Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 1446.
[xviii] Cass. pen., n. 36119/2016, cit.; Cass. pen., n. 15630/2011, cit.
[xix] Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2005, n. 19955, che richiama precedenti affermazioni del medesimo principio di diritto anche in relazione a diverse fattispecie: Cass. pen., Sez. VI, 20 gennaio 2004, n. 1271; 04 Cass. pen., Sez. VI, 1° settembre 1995, n. 1296; Cass. pen., Sez. IV, 14 settembre 1991, n. 9590; Cass. pen., Sez. I, 24 luglio 1992, n. 8389.
[xx] Sentenza annotata, pp. 7, 8.
[xxi] Sentenza annotata, pp. 4, 5, 10.
[xxii] Sentenza annotata, pp. 10, 11.
[xxiii] In particolare, il ricorso veniva tacciato di genericità, intrinseca ed estrinseca, con riguardo sia alla formulazione delle censure, sia all’assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.
[xxiv] Sentenza annotata, pp. 13, 14.