Il procedimento di screening e le garanzie partecipative

01 Giu 2024 | amministrativo, giurisprudenza

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 28 marzo 2024, n.258.

Nella fase della verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto (c.d. screening), non è dovuto l’invio del preavviso di rigetto ex art. 10bis, L. n. 241 del 1990 in ragione dell’assoluta specialità del procedimento de quo, che resta un – eventuale – passaggio intermedio verso la VIA completa, al cui interno verranno recuperate tutte le necessarie istanze partecipative.

Con la sentenza in esame il TAR Brescia coglie l’occasione per fare una ricostruzione dei rapporti tra verifica di assoggettabilità, VIA e preavviso di diniego ex art. 10 bis, richiamando in proposito le più recenti pronunce del Consiglio di Stato.

Ricorda innanzitutto il TAR che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d. screening) di cui all’art. 19 del TUA, svolge una funzione preliminare, in quanto volta a sondare l’incidenza del progetto sull’ambiente e sulla salute pubblica; solo ove l’amministrazione ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA. Diversamente, consente di pretermetterla, con risparmio di tempo e costi effettivi.

Secondo il TAR, la procedura di screening sarebbe qualificata come procedura preliminare alla V.I.A., dizione questa da “intendere solo in senso cronologico, nel senso che lo screening è realizzato preventivamente, ma solo con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva in via eventuale, in base cioè proprio all’esito in tal senso della verifica di assoggettabilità”.

Ne deriverebbe pertanto che la verifica di assoggettabilità, non potrebbe essere considerata una fase costitutiva ed imprescindibile della V.I.A., perché essa non deve essere esperita sempre, ma solo rispetto a specifiche tipologie di progetti.

A sostegno di tale argomentazione il TAR richiama un orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. II, 7 settembre 2020[i], n.5379; Consiglio di Stato sez. IV, 28 marzo 2023, n.3168; T.A.R. Palermo, sez. I, 14 giugno 2021, n.1935), secondo cui per il procedimento di screening sarebbe prevista la sommarietà della valutazione dell’Amministrazione nei casi di dubbia compatibilità ambientale, nell’ottica di evitare un’inutile duplicazione procedimentale, in quanto una completa istruttoria e valutazione verrà poi svolta in sede di VIA. Da ciò conseguirebbe anche che nella fase della verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto non sarebbe dovuto l’invio del preavviso di rigetto ex art. 10bis, l. n. 241 del 1990 “in ragione dell’assoluta specialità del procedimento de quo, che resta un – eventuale – passaggio intermedio verso la VIA completa, al cui interno verranno recuperate tutte le necessarie istanze partecipative, e gli apporti contributivi che la parte vorrà addurre, in quanto essa sì risolvibile in un atto di diniego”.

In realtà è stato evidenziato[ii] come l’autonomia dello screening, che non è riconducibile a un subprocedimento della VIA, derivi anche dallo specifico procedimento che le è proprio, destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione e immediatamente impugnabile. La giurisprudenza sopra richiamata pare invece svalutare, almeno in parte, la natura provvedimentale della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; in tale ottica lo “screening”, più che un procedimento speciale intermedio ed eventuale rispetto alla VIA, sembra configurarsi come un “quasi procedimento”, all’interno del quale il privato non può vantare le garanzie partecipative che gli sono normalmente riconosciute.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

NOTE:

[i] Il Consiglio di Stato in questa sentenza aveva definito il rapporto tra procedure di verifica di assoggettabilità e V.I.A. “in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull’ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa”.

[ii] Giuseppe Andrea Primerano, L’effettività della tutela ambientale nel rapporto tra procedimento di screening e V.I.A., nota a Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379, in https://www.giustiziainsieme.it/.

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