Il deterioramento temporaneo di un corpo idrico superficiale secondo la direttiva 2000/60/CE

01 Lug 2022 | giurisprudenza, corte di giustizia

di Chiara Maria Lorenzin

CORTE DI GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, II Sez., 5 maggio 2022, causa C-525/20 Presidente (e relatore) J. Passer – Association F. N. E. (con B. Hogommat) contro Premier Ministre e Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire (T. Stehelin, W. Zemamta e E. Toutain Agenti) – Commissione (C. Valero e O. Beynet Agenti)

L’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, quando valutano la compatibilità di un programma o di un progetto particolare con l’obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque, di non tener conto di impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine su queste ultime, a meno che non sia manifesto che simili impatti hanno, per loro natura, solo scarsa incidenza sullo stato dei corpi idrici interessati e non possono comportarne un deterioramento ai sensi di detta disposizione.

Qualora, nell’ambito della procedura di autorizzazione di un programma o di un progetto, le autorità nazionali competenti determinino che esso può provocare un deterioramento della qualità delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE, tale programma o tale progetto può essere autorizzato, anche se detto deterioramento è di carattere temporaneo, solo se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7, della suddetta direttiva.

La decisione in commento riguarda l’interpretazione della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, dell’art. 4 della medesima il quale prevede l’obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché  raggiungano il “buono stato”[i], di cui ai criteri dell’allegato V della medesima direttiva, nonché l’obbligo che vengano attuate le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici.

Per comprendere la questione sottoposta alla Corte, è utile anzitutto ricordare quale sia la nozione di deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, nozione che la Corte UE, ha precisato nei seguenti termini: “sussiste un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva, quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell’allegato V di detta direttiva si degradi di una classe, anche laddove tale deterioramento non si traduca in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale”; “nel caso in cui l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trovi già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale[ii]”.

Nel caso di specie, la disposizione nazionale di cui al procedimento principale disponeva che, ai fini del controllo relativo alla prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali, “non si tiene conto degli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine”.

Ad avviso della Corte,  la previsione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/60 (in forza della quale gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali) non contiene unicamente obblighi di principio, ma riguarda anche progetti particolari sicché, fatta salva la concessione di una deroga, qualsivoglia deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere evitato, indipendentemente dalle pianificazioni a più lungo termine previste da piani di gestione e programmi di misure. L’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali continua a essere vincolante in ogni fase dell’attuazione della direttiva 2000/60 ed è applicabile a ogni tipo e a ogni stato di corpo idrico superficiale per il quale sia stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato un piano di gestione[iii].

Come conseguenza di tale principio, va negata l’autorizzazione di un progetto ove quest’ultimo sia tale da deteriorare lo stato del corpo idrico in questione o a pregiudicare il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici superficiali, salvo appunto considerare che detto progetto ricada in una deroga[iv] ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva medesima[v].

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Chiara Maria Lorenzin commento 1362022

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sentenza 5 maggio 2022

NOTE

[i] Ai sensi dell’art. 2, punto 22, della direttiva il “buono stato ecologico” è proprio “lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all’allegato V”.

[ii] Sentenza del 4 maggio 2016, Commissione/Austria, C-346/14, EU:C:2016:322, p. 59.

[iii] Si è chiarito ulteriormente che dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 6 dell’articolo 4 della direttiva 2000/60 risulta che l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali include quello di impedire un deterioramento temporaneo dello stato di detti corpi e che il legislatore dell’Unione ha conferito all’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici uno status autonomo, non circoscrivendolo a uno strumento posto al servizio dell’obbligo di miglioramento dello stato dei corpi idrici (Sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, p. 49).

[iv] Ai sensi di tale paragrafo 7: “Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora: – il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o – l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,  purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:  a) è fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico;  b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall’articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;  c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l’ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e  d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale”.

[v] Si precisa altresì che fatta salva la concessione di una deroga, qualsivoglia deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale deve essere evitato (sentenza del 4 maggio 2016, Commissione/Austria, C-346/14, EU:C:2016:322, p, 64) e che il deterioramento dello stato di un corpo idrico, anche transitorio, è autorizzato solo in presenza di requisiti molto rigorosi e che, di conseguenza, la soglia oltre la quale si accerta una violazione dell’obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere la più bassa possibile.

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