Fanghi in agricoltura: le province non possono irrigidire la disciplina nazionale e regionale

30 Set 2022 | amministrativo, in evidenza 3, giurisprudenza

di Luciano Butti

TAR Lombardia, Milano, IV, 8 agosto 2022, n. 1893 – Pres. Nunziata, Est. Papi – E.I. Srl, E.A.S. Srl, E.-T. Srl, Azienda agricola A. Srl, A. Srl, V. Srl, C.R.E. Spa (avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo) c.  Provincia di Pavia (avv.ti Silvia Tognella e Silvia Dabusti) e Regione Lombardia (n.c.)

La disciplina ambientale deve essere uniforme, almeno a livello regionale. In particolare, poiché nessuna norma statale conferisce alle Province potestà regolamentare in materia ambientale e, più in particolare, in materia di spandimento fanghi per uso agricolo, tali Enti non possono emanare atti volti ad appesantire la disciplina della materia.

La Costituzione prevede, all’art. 117, la competenza esclusiva dello Stato per la tutela ambientale. La normativa statale sull’utilizzo di fanghi in agricoltura prevede, a sua volta, una delega parziale alle regioni per la disciplina di dettaglio. La Regione Lombardia aveva esercitato tale delega.

Nonostante questo quadro già completo e articolato di disciplina, una Provincia lombarda aveva ritenuto di intervenire ulteriormente, prevedendo ulteriori vincolanti e assai più ristrettive linee guida nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nelle relative norme attuative.

A seguito del ricorso presentato da alcuni utilizzatori, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con una recentissima sentenza, ha cercato di porre un punto fermo, ribadendo l’inammissibilità di normative ambientali frazionate e diverse, addirittura per ogni ambito provinciale.

Va ricordato che l’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivati dal processo di depurazione delle acque reflue è disciplinato dal D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, che ha dato attuazione alla direttiva 86/278/Ce. L’articolo 1 di tale decreto individua, quale primo scopo della normativa, quello di assicurare che l’attività di spandimento dei fanghi non provochi effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo. Ulteriore intento dichiarato dal legislatore, assai rilevante per il profilo che qui si discute, consiste in quello di incoraggiare l’attività di spandimento in quanto volta al recupero di un materiale che, in base all’articolo 127, primo comma, del D.lgs. n. 152 del 2006, è classificato come rifiuto e che, quindi, dovrebbe essere altrimenti smaltito.

Per dare attuazione a tali finalità, il D.lgs. 99/1992 stabilisce i requisiti che i fanghi e i terreni agricoli devono avere ai fini dello spandimento, e sottopone tale ultima attività ad autorizzazione regionale e a controllo provinciale, nonché a previa comunicazione al Comune.

L’articolo 6 comma 1 del D.lgs. n. 99 del 1992 prevede poi espressamente – e questo aspetto è nella presente sede essenziale – che spetti alle Regioni il compito di stabilire “2) […] ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento; 3) […] le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d’acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi“.  Questa disposizione non contrasta con la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale (art. 117 della Costituzione), sia perché l’ambito della delega alle regioni è circoscritto ed esattamente definito dalla disciplina statale, sia perché le regioni godono di competenze in materie per vari aspetti collegate a quella ambientale, quale ad esempio l’organizzazione e gestione anche urbanistica del territorio.

Come espressamente notato dal Tar Lombardia, dunque, “la norma assegna alle Regioni, e non alle Province, la competenza ad individuare i limiti (distanziali, orari ecc.) allo spandimento dei fanghi”, e ciò allo scopo di “far sì che la materia trovi una disciplina uniforme a livello regionale, onde evitare che la suddetta attività (da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici”.

Per quanto concerne le competenze provinciali, invece, l’articolo 7 del medesimo D.lgs. 99/1992 stabilisce che le stesse consistono unicamente in poteri di controllo “sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, … nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi, ai sensi del presente decreto“.

Pertanto, poiché nessuna norma statale conferisce alle Province potestà regolamentare in materia ambientale e, più in particolare, in materia di spandimento fanghi per uso agricolo, tali enti non possono emanare atti volti ad appesantire la disciplina della materia (in precedenza, in termini analoghi, cfr. Tar Lombardia, Milano, III, 24 aprile 2019, n. 925 e Consiglio di Stato, Sezione V, 15 ottobre 2010, n. 7528).

La sentenza qui in commento ha il pregio di ricordare per l’ennesima volta che la disciplina ambientale è volta a bilanciare un complesso di valori ed interessi confliggenti (cfr. Corte costituzionale n. 85/2013). Tale bilanciamento deve necessariamente provenire dai livelli di governo che la Costituzione e le leggi incaricano di disciplinare una determinata materia. Fughe in avanti dei livelli di governo inferiori, anche se animate da intenti di maggiore protezione ecologica, sono illegittime e in definitiva controproducenti dallo stesso punto di vista della salvaguardia ambientale, per il disordine che creano nell’applicazione uniforme della disciplina.

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Butti TAR Milano 1893_2022 FANGHI IN AGRICOLTURA rev rt

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

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