Emissioni in atmosfera: regolamento d’igiene e tutela della civile convivenza

03 Nov 2022 | amministrativo, giurisprudenza

di Chiara Maria Lorenzin

T.A.R. LOMBARDIA, Sez. Terza – 2 agosto 2022, n. 1880 – Pres. I. Caso, Est. S. C. Cozzi – W.L. s.r.l. (con l’avv. I. Rattazzi) c. Comune di Milano (con gli avv.ti A. Mandarano, A. Bartolomeo, A. Pelucchi, I. Marinelli e M. Autieri) e Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente L. n.c. e nei confronti di Condominio di viale A. n.c.

È legittimo l’ordine di realizzare una canna fumaria (finalizzata al convogliamento delle emissioni gassose prodotte da un impianto di depurazione di acque reflue industriali di un’attività scarsamente rilevante ai fini dell’inquinamento atmosferico) fondato sulle previsioni del Regolamento Locale di Igiene le cui norme non intendono proteggere esclusivamente l’interesse ambientale, preso specificamente in considerazione dal D.Lgs. n. 152/2006, ma anche l’interesse alla pacifica e civile convivenza.

In caso di emissioni moleste e di richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione per porvi rimedio, l’accertamento dei fatti mediante la percezione sensoriale degli ispettori è idoneo allo scopo, posto che la molestia consiste nella percezione di odori sgradevoli e che, per verificare tale circostanza, non sono necessarie indagini scientifiche.

La sentenza in commento riguarda un caso di molestie e fastidio da emissioni atmosferiche derivanti da un impianto di depurazione di acque reflue collocato in un vano cantina di un condominio e conseguenti ad una attività non rilevante sul piano ambientale. Il Comune aveva ordinato la realizzazione di un sistema di captazione in modo da convogliare le emissioni all’esterno, oltre il colmo del tetto, tramite un condotto a sé stante ad uso esclusivo e tale atto è stato ritenuto legittimamente assunto dal Tribunale investito della decisione sulla base del Regolamento d’Igiene le cui previsioni, ha evidenziato il Tribunale, non proteggono solo l’interesse ambientale ma anche l’interesse alla pacifica e civile convivenza.

Detto Regolamento, infatti, si occupa sia delle fonti di sostanze inquinanti o dannose per la salute umana, sia di tutte quelle sorgenti emissive “odorose in qualsiasi modo prodotte le quali, seppur non inquinanti o non pericolose per la salute” ossia scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 “siano comunque moleste” di talché sussiste “l’obbligo, per chi immette emissioni in atmosfera, di adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare molestie al vicinato”.

La molestia olfattiva non può essere dunque desunta dal solo rispetto della disciplina pubblicistica in materia ambientale; può prescindere da verifiche strettamente tecnico-ambientali e può, in funzione della pacifica e civile coesistenza, fondare un provvedimento che imponga modalità e/o dispositivi per il contenimento e/o la dispersione delle emissioni.

Il provvedimento impugnato inoltre non attiene ad una situazione di emergenza sanitaria o di igiene pubblica né di pericoli o danni alla salute pubblica ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000 posto che l’ambito oggettivo del provvedimento riguarda la vigilanza in materia di igiene urbana riconducibile alla competenza gestionale ordinaria dell’ente “per porre rimedio ad una situazione di molestia olfattiva disciplinata dalle suddette norme regolamentari, esercitando quindi un potere, non già straordinario, ma ordinario[i].

Similmente a quanto è apprezzabile in altra recente decisione della medesima Sezione del T.A.R. Lombardia[ii] (relativa ad un regolamento di polizia urbana), la decisione in commento si distingue dunque per l’attenzione orientata anche verso una normale qualità della vita al fine di salvaguardare la convivenza civile e la fruibilità di beni comuni fermo restando il principio di proporzionalità, ritenuto nel caso di specie rispettato, stante che la scelta concreta dell’amministrazione è stata capace di conseguire l’obiettivo con il minor sacrificio possibile per gli interessi privati.

Con la decisione in commento, infine, sono rigettate sia le doglianze mosse alla metodologia di indagine prescelta dall’Amministrazione in quanto “l’accertamento dei fatti effettuato mediante la percezione sensoriale degli ispettori” è stata ritenuta  “idonea allo scopo”[iii] sia la richiesta di procedere ad una verificazione o ad una consulenza tecnica stante che la stessa ricorrente non aveva prodotto alcuna perizia né altro documento tecnico atto a dimostrare che le molestie olfattive in questione fossero prodotte da altre sorgenti o, più in generale, atto a dimostrare l’inattendibilità delle conclusioni dell’amministrazione.

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Chiara Maria Lorenzin commento novembre 2022 letto rt

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

1880_2022 TAR Lomb

NOTE

[i] L’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in casi simili non è, tuttavia, rara e, al riguardo, si segnala T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 9 febbraio 2022, n. 314 (caso relativo ad un’attività di lavanderia self service e in occasione del quale è stato, tra l’altro precisato: “ben può essere emanata un’ordinanza contingibile ed urgente per la realizzazione di una canna fumaria o di esalazione, in quanto l’ordinamento prevede per le esigenze sanitarie di carattere esclusivamente locale questo tipo di provvedimento”).

[ii] Sentenza 14 febbraio 2022 n. 343.

[iii] Relativamente ad un caso simile si segnala T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 29 giugno 2017 n.1459, caso in relazione al quale tuttavia l’istruttoria amministrativa è stata ritenuta carente.

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