Divieto di commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili per l’asporto delle merci

31 Dic 2023 | giurisprudenza, corte di giustizia

a cura della Redazione

Corte di giustizia dell’Unione europea, Terza Sezione, causa C-86/22 del 21 dicembre 2023 – Pres. K. Jürimäe, Rel. M. Gavalec, Avv. gen. M. Campos Sánchez-Bordona – P. M. I. s.r.l. contro Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), con l’intervento di Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili – Assobioplastiche

Gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano all’adozione di una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, quando tale normativa sia stata comunicata alla Commissione europea solo qualche giorno prima della sua adozione e pubblicazione.

L’articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’allegato II alla direttiva 94/62, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62, come modificata. Detta normativa può tuttavia trovare giustificazione nella finalità di assicurare un livello più elevato di tutela dell’ambiente, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE.

L’articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, e con l’allegato II alla direttiva 94/62, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso ha effetto diretto, cosicché un giudice nazionale, in una controversia tra un singolo e delle autorità nazionali, deve disapplicare una normativa nazionale contraria a detto articolo 18.

L’articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62, come modificata, può costituire una violazione sufficientemente qualificata di detto articolo 18.

La domanda di pronuncia pregiudiziale sulla quale si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea verte sull’interpretazione degli articoli 1, 2, 9, 16 e 18 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, e dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dal regolamento n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, nonché dell’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE.

La domanda è stata proposta dal TAR Lazio – Roma, nell’ambito di giudizio promosso da una società operante nell’ambito della distribuzione di confezioni e imballaggi di carta e di materia sintetica per l’annullamento del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, adottato il 18 marzo 2013, che stabilisce il divieto di fabbricazione e di commercializzazione di sacchetti di plastica per l’asporto delle merci che non siano in possesso di alcuni requisiti analiticamente indicati dallo stesso decreto.

Sul prossimo numero di febbraio 2024 verrà pubblicato un commento a cura dell’avv. Luciano Butti.

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RGA_gennaio 2024 Corte di Giustizia sez. III causa C 86_22

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato estratto dal sito istituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea.

CGUE_III,21 DICEMBRE 2023_C_86_22

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