Delega ambientale e “deficit” strutturali: tra posizione di garanzia e responsabilità “diretta” dell’amministratore delegante

02 Nov 2024 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 29 luglio 2024 (ud. 10 aprile 2024), n. 30930

In tema di reati concernenti la gestione dei rifiuti, l’inosservanza delle prescrizioni ambientali dovuta a “deficit” strutturali imputabili a precise scelte del legale rappresentante dell’impresa rende lo stesso direttamente responsabile della violazione, pur in presenza di una delega di funzioni.

1. Premessa: il caso oggetto della decisione

La sentenza in esame interviene ancora una volta sull’istituto delle delega di funzioni in materia ambientale, strumento ormai da tempo utilizzato e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza come efficace ai fini della ripartizione delle responsabilità soggettive all’interno delle organizzazioni aziendali.

Al di là delle (già da tempo note) caratteristiche che deve avere la delega ambientale per essere ritenuta valida, l’interesse di questa decisione riguarda la ripartizione dei poteri (e doveri) tra il legale rappresentante ed il soggetto al quale – attraverso proprio la delega – viene trasferita la responsabilità, nonché la permanenza in capo al primo, al ricorrere di talune circostanze, di una residua posizione di garanzia.

Il caso riguardava il legale rappresentante di un impianto di trattamento meccanico-biologico che era stato condannato in primo grado per la violazione di alcune prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 – quattuordecies T.U.A.: in particolare, le contestazioni riguardavano l’aver depositato rifiuti anche al di fuori degli spazi prescritti per lo stoccaggio ed il superamento del parametro ammoniaca nelle emissioni del biofiltro.

Il ricorrente – al di là di talune questioni di carattere procedurale[i] – lamentava l’erronea applicazione delle regole per l’individuazione del soggetto cui imputare tali violazioni, che avrebbe condotto alla emissione di una sentenza di condanna nei suoi confronti di fatto fondata sulla mera oggettiva posizione di legale rappresentante dell’azienda, in assenza di violazione di norme cautelari che, infatti, nel caso di specie non erano state contestate dall’accusa.

In particolare – sostiene il ricorrente – non si è tenuto conto della presenza in azienda di persona rivestita di funzioni apicali (il direttore tecnico responsabile dell’impianto) che avrebbe dovuto segnalare all’amministratore unico e/o agli enti preposti (l’ARTA) il cattivo funzionamento del biofiltro e sul quale sarebbero dunque dovute ricadere le conseguenze delle violazioni contestate.

La nomina di un soggetto tecnico precisamente incaricato ai fini della gestione ambientale dell’impianto risultava peraltro – oltre che dalle dichiarazioni rese da un testimone nel corso del giudizio, che non erano state ritenute utilizzabili dal Tribunale – dalla stessa visura camerale della Società, depositata dal ricorrente nel corso del dibattimento.

Avrebbe, dunque, in questo senso errato il Tribunale nel ritenere il legale rappresentante responsabile per le violazioni delle prescrizioni in luogo del soggetto incaricato della direzione e gestione tecnica e operativa dell’impianto.

2. Un punto fermo: i requisiti della delega di funzione in materia ambientale e il dovere di vigilanza del soggetto delegante

Prima di entrare nel merito degli aspetti di maggiore interesse della decisione, pare opportuno fare brevemente il punto sui requisiti di validità individuati dalla Corte di Cassazione in materia di delega ambientale, non foss’altro per il fatto che la sentenza parte proprio dalla loro individuazione per perimetrare, poi, la residua posizione di garanzia del soggetto delegante.

In questo senso, la Corte ha anzitutto ribadito che le regole per ritenere legittima ed operativa la delega ambientale riguardano, da un lato, aspetti di carattere “oggettivo” e, dall’altro, aspetti di natura “soggettiva”.

Tra i primi – quelli “oggettivi” – si annoverano le dimensioni dell’impresa[ii] e l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione con piena disponibilità economica in capo al delegato, al quale devono essere quindi effettivamente trasferiti i relativi poteri decisionali e gestionali.

La delega, inoltre, deve essere puntuale – indicando espressamente le funzioni che vengono delegate – e certa, deve essere rilasciata sulla base di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie che ne disciplinino modalità di conferimento e di pubblicità nei confronti dei terzi.

Sotto il profilo soggettivo, invece, ricorrono in primo luogo la capacità e l’idoneità tecnica del soggetto delegato, il divieto di ingerenza da parte del delegante nell’espletamento dell’attività del delegato, l’insussistenza di una richiesta di intervento da parte di quest’ultimo, la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità dello stesso da parte del delegante.

Così strutturata, quindi, la delega ambientale, consente all’imprenditore di decidere come meglio allocare la gestione degli adempimenti ambientali e dei relativi rischi (anche penali), tenuto conto della specificità della materia e del fatto che molto spesso l’organo amministrativo non è il “soggetto” tecnicamente più idoneo e preparato per affrontare e gestire il rischio ambientale.

Nel caso di specie, seppur incidentalmente, la Corte di Cassazione pare in verità esprimere qualche dubbio sull’effettivo conferimento di una delega valida al direttore di impianto, nel momento in cui afferma che “non è sufficiente dedurre la presenza in azienda di un responsabile di impianto, né l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del “garante” se non è contestualmente provata la sussistenza di una delega di funzione nei termini e nei modi indicati dal § 3.2”[iii].

In ogni caso, al di là di questo inciso, la decisione si sofferma, poi, sui casi in cui – sebbene sia stata validamente conferita una delega ambientale (circostanza che, appunto, pare non essere stata pienamente dimostrata nel caso di specie) – residuano comunque degli spazi di responsabilità in capo al legale rappresentante delegante.

Il riferimento è all’obbligo di vigilanza rispetto al corretto adempimento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite; obbligo – aveva già precisato la Corte[iv] – che non comporta il controllo continuativo e puntuale delle modalità di svolgimento delle funzioni, essendo sufficiente la sola verifica della correttezza della gestione complessiva da parte del delegato[v], risultando altrimenti frustrate le stesse ragioni, di carattere organizzativo e tecnico, che avevano suggerito l’adozione della delega in materia ambientale.

Dovendo, quindi, assumere le forme della “culpa in vigilando”, è stata per esempio esclusa la responsabilità degli amministratori di una società di gestione dei rifiuti in un caso nel quale le violazioni accertate risultavano talmente marginali da non poter essere ricondotte ad una “politica aziendale[vi].

Al contrario, è stato ritenuto esigibile un diverso comportamento in capo all’organo amministrativo in un caso nel quale – nonostante fosse stata conferita una delega di funzioni riconosciuta valida – i membri del consiglio di amministrazione di un’azienda erano incorsi in un colpevole inadempimento dell’obbligo di vigilanza con riguardo ad un deposito incontrollato di rifiuti effettuato in spazi interni all’area aziendale ove si trovavano anche i loro uffici e in palese e macroscopica violazione delle norme ambientali rilevabile anche da chi non avesse particolari competenze tecniche.

In estrema sintesi, quindi, se il delegante ha avuto contezza – o avrebbe dovuto averla “con l’uso della diligenza di chi continua a ricoprire una, pur diversa, posizione di garanzia[vii] – dell’inadeguato esercizio della delega e non è intervenuto, risponderà ai sensi dell’art. 40 secondo comma c.p. per la violazione commessa dal delegato.

In questo senso, è pacifico che la delega ambientale non possa di per sé avere un pieno ed assoluto effetto scriminante in capo al soggetto delegante; ciò che invece risulta più complesso è individuare nei casi concreti quale sia il limite del dovere di vigilanza del delegante, che passa inevitabilmente dall’analisi critica del comportamento esigibile nel caso concreto.

Nel nostro caso, per esempio, il punto è stato toccato solo incidentalmente dalla Corte, nella misura in cui ha precisato che una delle due violazioni contestate all’amministratore fosse stato il deposito “in gran quantità (tonnellate, afferma il Tribunale) al di fuori delle aree dell’azienda”.

Nella motivazione manca però ogni riferimento al fatto che l’amministratore conoscesse della violazione o potesse conoscerne con la dovuta diligenza, poiché se è vero, da un lato, che la quantità di rifiuti illegittimamente stoccati era notevole (e non si può parlare quindi di modeste difformità marginali), dall’altro, non introduce alcun elemento per sostenere che si trattasse di una violazione sistematica o che il delegante fosse tenuto a conoscere – per le modalità, le tempistiche ed i luoghi nei quali era avvenuta – la difformità del deposito rispetto alle prescrizioni A.I.A.

3. Qualche incertezza in più sul concetto di “deficit strutturale

Qualche perplessità in più suscita, inoltre, il modo un po’ sbrigativo con cui la Corte ha concluso il proprio ragionamento, affermando che in ogni caso – al di là della colpa in vigilando – nel caso di specie sussisterebbe una responsabilità colposa “diretta” dell’amministratore, in quanto le violazioni dell’A.I.A. sarebbero da ricondurre, a monte, a sue precise scelte imprenditoriali.

Infatti – commenta la Corte – “si tratta di deficit strutturali che riguardavano persino le modalità di controllo degli scarichi effettuate con modalità diverse da quelle indicate nell’AIA da parte di un laboratorio incaricato direttamente dall’impresa e, dunque, dal suo legale rappresentante”.

Già in passato la giurisprudenza di legittimità[viii] si era soffermata sui concetti di “politica aziendale” e “deficit strutturali” e sull’eventuale concorso colposo dell’imprenditore nel fatto di reato, affermando che “quest’ultimo resta pur sempre il destinatario principale del precetto penale” all’interno dell’azienda, la cui responsabilità in questi casi va ricostruita su altre basi, diverse dalla mera presenza di una delega scritta, che devono essere semplicemente ricostruite secondo i generali canoni di attribuzione della responsabilità a titolo colposo.

Nel nostro caso, tuttavia, la Corte, non precisa se le modalità di controllo e di analisi difformi da quelle prescritte fossero modalità conosciute o conoscibili dall’amministratore già all’atto del conferimento dell’incarico o non siano piuttosto delle difformità operative nella gestione concreta delle prestazioni del laboratorio: solo nel primo caso si potrebbe parlare di “deficit strutturale” correlato a monte alla non attenta scelta del laboratorio e alla mancata verifica dei requisiti tecnici in capo allo stesso, certamente attribuibile all’iter di scelta e quindi ad una “culpa in eligendo” in capo all’amministratore.

Al contrario, se la difformità metodologica riguardasse solo la fase operativa del controllo da parte del laboratorio, la violazione rispetto alle prescrizioni A.I.A. scivolerebbe sul piano della corretta gestione dell’impianto da parte del direttore tecnico, in cui rientra ovviamente anche la fase di autocontrollo degli scarichi.

Il rischio, insomma, è che si confondano due diversi piani: quello della “responsabilità diretta” (dolosa o colposa che sia) dell’imprenditore rispetto alla sua “politica aziendale” (magari caratterizzata da scelte votate ad un risparmio di spesa) e quella della insufficiente verifica sull’operato del delegato ambientale, rispetto alla quale, però,  dovrebbero ricorrere – come precisato dalla stessa giurisprudenza – delle violazioni non marginali e conoscibili dall’amministratore attraverso il controllo complessivo della gestione delegata.

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NOTE:

[i] Con il primo motivo di ricorso, l’imputato aveva dedotto la violazione dell’art. 468, comma 4 c.p.p. e del diritto alla prova contraria in relazione alla omessa utilizzazione, ai fini della decisione, di una testimonianza a discarico – pur ritualmente assunta – in quanto il nominativo del teste non era inserito nella lista testimoniale depositata all’esordio del giudizio. La Corte, sul punto, ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché l’omessa utilizzazione della testimonianza, secondo la Corte, non costituirebbe una violazione del diritto di difesa, ma si tradurrebbe nella contraddittorietà estrinseca della motivazione che consiste nel cd. “travisamento della prova”.  Il ricorrente, tuttavia, non aveva tenuto conto del principio di “autosufficienza del ricorso” in virtù del quale avrebbe dovuto suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto dell’atto, essendo infatti precluso al Collegio un esame diretto dello stesso. Da qui, la valutazione di genericità e di a-specificità del motivo con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

[ii] In passato – ai fini della “giustificabilità” della delega – la dimensione aziendale doveva essere tale da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità̀. Tuttavia, come chiarito dalla stessa decisione in esame, per la verità, il requisito delle dimensioni strutturali della società è stato superato; secondo la giurisprudenza più recente, in tema di reati ambientali, non è più̀ richiesto, per la validità̀ e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità”.

[iii] Si tratta di un passaggio di particolare interesse perché sembra dare per assodato che – affinché possa configurarsi una responsabilità in capo al direttore tecnico dell’impianto di trattamento di rifiuti – sia necessario il conferimento di una delega valida con tutti i requisiti che la stessa Corte di Cassazione enuncia nella propria motivazione. Questo approdo, quindi, sembrerebbe confermare la non applicabilità alla figura del direttore tecnico di impianto di una posizione di garanzia “autonoma” nella gestione degli adempimenti ambientali di un impianto di trattamento dei rifiuti, che invece la stessa Corte aveva di recente ritenuto sussistente per il Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali, in capo al quale – ha stabilito la Corte – si configura “una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 152/20026, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa”.

Per chiarezza e per un possibile “parallelismo” con la figura del Direttore Tecnico, si precisa che, in quel caso, all’imputato – Responsabile Tecnico di un’impresa di gestione dei rifiuti – era stata applicata in sede cautelare la misura interdittiva del divieto di esercizio dell’attività di impresa nel settore ambientale, in relazione ad una ipotesi di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’art. 452 quaterdecies c.p.

La Corte di Cassazione aveva respinto la tesi difensiva secondo cui i compiti di controllo del Responsabile Tecnico si esaurirebbero nel mero “esame visivo” dei rifiuti a differenza, invece, del Direttore Tecnico, cui spetterebbe anche la responsabilità della gestione operativa dell’azienda (cfr. circolare ministeriale n. 1121 del 21/10/2019).

La decisione richiamava in particolare l’art. 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, che definisce i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Responsabile Tecnico, il cui compito è quello di “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa” (comma 1) e che indica espressamente come lo stesso “svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1”. Sussiste, quindi, in capo al Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori un generalizzato “dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione delle disposizione del d.lgs. n. 152/2006” penalmente sanzionato.

In questo senso, sebbene non formalmente destinatario diretto del precetto penale, il Responsabile Tecnico viene comunque investito di una vera e propria “posizione di garanzia” e quindi, al pari del legale rappresentante, risponderà dei reati connessi alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda (cfr. Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2024, n. 16191).

[iv] Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 17171.

[v] Nello stesso senso v. Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 2007, n. 6420 e Cass. pen., Sez. III, 23 aprile 1996, n. 5242, secondo cui la “personalizzazione” della responsabilità – riconoscendo la legittimità della delega e l’autonomia dei poteri-doveri del delegato – è configurabile anche nella materia ambientale.

[vi] Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15941.

[vii] Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 17171.

[viii] Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2015, n. 44335, che trattava un caso di violazione della disciplina sugli alimenti da parte di un supermercato di una catena, nel quale era stato nominato un direttore qualificato ed investito di mansioni direttive al quale era stato affidato un singolo punto vendita.

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