Danni da fauna selvatica: sempre piu’ difficili prova e risarcimento

01 Ott 2025 | giurisprudenza, civile

CASSZIONE CIVILE, Sez. III, Ord., 24 settembre 2025 n. 25987

Spetta al conducente del veicolo che agisca per il risarcimento del danno subito da collisione con la fauna selvatica – nella specie un cinghiale – fornire la prova della precisa dinamica dell’incidente  ai sensi degli artt. 2052 e 2697 c.c. quanto alla circostanza di fatto che l’evento dannoso era stato effettivamente causato dall’animale selvatico, nonché ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, dell’ulteriore circostanza di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida tale da rendere il comportamento dell’animale selvatico effettivamente ed in concreto imprevedibile, irrazionale e inevitabile.

1.Fact checking.

Chi credesse che il tema degli incidenti stradali da collisione con la fauna selvatica fosse orami oggetto di un quadro giurisprudenziale consolidato, si sbaglia di grosso. Con questa pronuncia la Cassazione torna infatti ad occuparsene con un nuovo cambiamento di rotta, nel senso dell’inasprimento dell’onere della prova, e del restringimento dell’impianto normativo della domanda risarcitoria, che deve far riflettere sulle ragioni ultime di questo trend e sulle cause degli investimenti.

Partiamo quindi proprio dai numeri: secondo l’Osservatorio ASAPS, centro ricerche e studio dell’Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale (ASAPS), nel solo 2024 indicano che si sono verificati 199 incidenti gravi (ovvero con morti e feriti) con animali, di cui 181 con fauna selvatica (91% dei casi). Questi incidenti hanno causato 14 morti e 254 feriti. [i]La maggior parte (191) è avvenuta su strade statali e provinciali e 8 sulle autostrade. Tra gli animali selvatici più coinvolti ci sono soprattutto gli ungulati, cinghiali e cervi. L’Osservatorio peraltro dà correttamente atto come molti incidenti con danni ai soli veicoli non vengano denunciati, per cui il numero reale potrebbe essere superiore. Ne è prova il fatto che la Regione Piemonte, nell’ambito del Life WolfAlps EU, ha raccolto dati che portano a 5000 il numero di animali investiti nel ventennio 2002-2022, per una media di 250 animali all’anno nella sola città metropolitana di Torino, con coinvolgimento non solo di caprioli e cinghiali, ma anche di cervi, camosci e lupi[ii]. Le regioni con il maggior numero di incidenti gravi nel 2024, unitamente al Piemonte, sono l’Abruzzo, la Campania e la Sardegna.

Le ragioni ultime di questi numeri non sono da individuare in un aumento esponenziale della fauna selvatica, come alcune voci allarmistiche tendono a diffondere per varie finalità, tra cui quella di non investire in prevenzione nel settore viabilistico o dell’allevamento, bensì nell’aumento dell’infrastrutturazione antropica di territori naturali, che crea ostacoli, barriere, interruzioni dei corridoi ecologici aumentando il rischio di investimenti della fauna selvatica, con gravi danni per la biodiversità e per specie spesso vulnerabili, ma anche per l’uomo e la sicurezza stradale.

Sono aspetti, questi, che devono far riflettere sull’importanza delle misure preventive e mitigative, a partire da una corretta localizzazione dei tracciati, sino alla previsione progettuale di sottopassi faunistici, dissuasori, recinzioni, sottopassi e sovrappassi faunistici, dispositivi acustici sui convogli ferroviari, che il progresso tecnologico e le sempre migliori conoscenze mettono a disposizione e che hanno costi minori complessivi per il sistema e l’ambiente.[iii]

Sono proprio i costi per le amministrazioni che, forse, determinano un inasprimento dell’onere della prova per i ricorrenti danneggiati, e un esito meno scontato delle vertenze.

2. Le forche caudine del giudizio per il risarcimento del danno.

La sentenza in esame, come anticipato, scompiglia un po’ quello che si riteneva essere un quadro assestato dei rimedi previsti per il danneggiato da incidente legato alla collisone con un animale selvatico.

Sino a non poco tempo addietro, infatti, la Corte di Cassazione[iv] a partire da un paio di ordinanze del 2024, aveva affermato, giungendo a una sintesi tra i vari orientamenti, che il danneggiato può agire, in via alternativa o concorrente:

  • ex art. 2052 c.c., provando il nesso causale tra danno e animale selvatico (riconducibile al patrimonio indisponibile dello Stato e gestito dalle Regioni), con conseguente responsabilità oggettiva, salvo che la P.A. dimostri caso fortuito o colpa esclusiva del danneggiato;
  • oppure ex art. 2043 c.c., provando il danno, il nesso causale e la condotta colposa dell’ente, ad esempio l’omessa attuazione di programmi di contenimento ed eradicazione dei cinghiali.

La concorrenza tra i due rimedi, peraltro, era maturata solo a far data dalla sentenza n. 7969/2020, che aveva esteso l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. anche agli animali selvatici, superando la tradizionale limitazione agli animali domestici; precisando peraltro che è sempre lecito invocare l’art. 2043 c.c., ma che ciò comporta un onere probatorio più gravoso e che una volta che la domanda sia stata inquadrata su una delle due disposizioni, si forma giudicato sulla relativa qualificazione giuridica.

In quelle sedi, inoltre, era stato posto in luce con particolare chiarezza come la mera adozione di piani di gestione della fauna selvatica, se rimasti inefficaci o inattuati, integra colpevole omissione della P.A., rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c.

3. Un nuovo onere della prova, oltre le presunzioni.

Con l’ordinanza in questione si registra una nuova, ulteriore restrizione dei rimedi azionabili. Il danneggiato, vittorioso in primo grado, avanti al giudice di pace, vede ribaltata la pronuncia dal giudice di secondo grado, sulla base della riconduzione del paradigma di riferimento al solo art. 2052 c.c. e di una lettura rigida dell’onere della prova.

La Corte di Cassazione sposa questa lettura, che riferisce essere ancorata a orientamenti maturati sin dal 2000, riportandone gli estremi e i capisaldi.

In primo luogo ribadisce che il risarcimento deve essere fondato non già sull’art. 2043 c.c. e sulla generica responsabilità aquiliana, bensì sull’art. 2052 c.c., e dunque sul rapporto di appartenenza e cura dell’animale selvatico che fa capo anche alla P.A., in quanto patrimonio indisponibile dello stato a cui corrispondono compiti precisi di protezione e gestione ribaditi di recente anche dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di oneri analoghi, sebbene con tratti differenziati, a quelli che gravano il proprietario dell’animale d’affezione.

Ebbene, si potrebbe pensare che tale ancoraggio ad una norma nota per aver introdotto una sorta di responsabilità oggettiva – che lascia spazio solo al caso fortuito – renda più agevole la prova, da parte del danneggiato, dei presupposti per vedersi riconoscere il risarcimento del danno.

In realtà così non è, perché il danneggiato alla guida, secondo questo nuovo orientamento, deve in prima battuta dimostrare il nesso causale, ovvero che il sinistro è stato causato dall’animale, e non viceversa: in altre parole, che non sia stata una condotta di guida imprudente o incauta a determinare l’investimento.

Percorrere strade che attraversano ambiti naturali che possono essere abitati da animali selvatici, specie ove segnalati da cartelli ma non necessariamente, guidare di notte, quando la fauna selvatica spesso esce dal riparo dei boschi e si avventura sulle strade per raggiungere pozze o pascoli, o altri luoghi, non ridurre la velocità della vettura, sono tutti elementi atti a interrompere il nesso causale, perché comportano un ruolo attivo nella causazione della collisione in capo al conducente.

Viene a tale scopo valorizzata anche una norma di tenore affine all’art. 2052 c.c., perché come la stessa fondata su una sorta di responsabilità oggettiva, ma di segno contrario: ovvero quella dettata dall’art. 2054 c.c., per cui il conducente è responsabile del sinistro (e obbligato a risarcire il danno, quindi a non essere risarcito), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ora, applicando la norma allo scontro non già con un altro veicolo, ma con un animale, l’ordinanza in esame, oltre ad onerare il danneggiato di provare che la condotta dell’animale sia stata la “causa” del danno, gli accolla, proprio ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. All’attore spetta quindi dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, come pure gli compete provare che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.

La responsabilità della PA entra quindi in gioco in un secondo momento, ove il nesso così irrobustito sia stato accertato, sia stata esclusa l’imprudenza del conducente, e si debba quindi analizzare se l’ente abbia assolto ai propri doveri preventivi e di gestione.

Sempre meno spazio, infine, viene concesso all’art. 2043 c.c., e alla generica responsabilità aquiliana, che per la sua formulazione generale, comporta un onere meno gravoso: la giurisprudenza esclude un ruolo suppletivo della disposizione, e l’ordinanza in commento afferma che spetta al giudice qualificazione e inquadramento della fattispecie, a prescindere dalle norme invocate dal ricorrente, senza che ciò comporti un non liquet.[v]

Questa impostazione porta il giudice di legittimità a convalidare le statuizioni del giudice a quo anche sulla scorta di una riconduzione delle doglianze ad una valutazione delle prove e dei fatti che sconfina nell’apprezzamento di fatto, come tale non ricorribile in cassazione.

Quale spazio, allora, per il danneggiato davanti a questa presunzione di colpa e a un onere probatorio così rigido?

Quello che deriva questa volta dal comma 2 dell’art. 2054 c.c., per cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Detta presunzione di solidarietà nella causazione dell’evento, nel caso di scontro non già con veicoli, ma con un animale, viene infatti prospettata da Cass. Civ. 21114/25, che richiama Cass. Civ. 31335/23: la presunzione di responsabilità a carico del conducente ex art. 2054 c.c. concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale ex 2052 c.c., ma non prevale su questa, per cui, se uno dei soggetti supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro; se invece entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura.

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Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato.

NOTE:

[i] https://www.asaps.it/81109-_osservatorio_asaps_incidenti_con_animali_anno_2024_199_incidenti_gravi_che_hann.html

[ii] Sul lupo, sul downgrading privo di basi scientifiche della relativa protezione si è trattato più volte. G. Garzia, La protezione del lupo (canis lupus) sul piano giuridico: evoluzione e prospettive, in questa Rivista 4/2019, P. Brambilla Alternative e scienza: in dubio pro lupo, in questa Rivista 2/2024 e in ultimo N. De Sadeleer, Il futuro del lupo si prospetta sfavorevole? La proposta della Commissione europea di ridurne la protezione, con postfazione di P. Brambilla Per il lupo non tutto è perduto, in questa Rivista 62/2025.

[iii] L’iniziativa è ricca di strumenti di prevenzione: https://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/news/item/6326-gli-incidenti-con-la-fauna-selvatica-in-un-video

[iv] Ordinanza n. 11063/2024 e Ordinanza n. 14555/2024 (Sez. III civ.), commentate da P. Brambilla, Danni da fauna selvatica: quando e come risponde l’ente pubblico? in questa Rivista, 55/2024.

[v] Conforme, Cass. Civ., 22976/2025, in https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

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