Condotte Post Delictum e particolare tenuità del fatto “ambientale” tra “spontaneita’” e prescrizioni ex lege

02 Mag 2025 | penale, giurisprudenza

Cassazione Penale, Sez. III – 16 dicembre 2024 (ud. 14 novembre 2024) n. 46231

In tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l’applicabilità dell’esimente agli effetti dell’art. 131 bis, comma primo, c.p., come novellato all’art. 1, comma 1, lett. c) n. 1 D.Lgs n. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli di cui all’art. 133 comma 1 c.p. nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa. (Fattispecie relativa al reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva in cui i ricorrenti avevano dedotto la circostanza di aver provveduto, “post factum”, alla bonifica dello stato dei luoghi effettuata a mezzo ditta specializzata)

Cassazione Penale, Sez. III – 10 gennaio 2025 (ud. 18 dicembre 2024) n. 986

Le condotte post delictum, ove normativamente imposte, anche se antecedenti al momento in cui è intervenuta condanna, in quanto solo anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito ex lege non rendono di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto, escludendo la riconoscibilità dell’art. 131 bis c.p. (Fattispecie relativa ad attività di trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi consistiti in liquami appena prelevati dal pozzo nero di pertinenza di un’abitazione privata, in assenza della prescritta autorizzazione).

1. Premessa: la particolare tenuità del fatto dopo la cd. “Riforma Cartabia”

Le sentenze in commento offrono, ancora una volta[i], interessanti spunti di riflessione rispetto all’ambito di applicazione, in campo ambientale[ii], della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p., come modificata a seguito delle innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia[iii].

Anticipando in parte le osservazioni conclusive che saranno proposte, va subito rilevato come le due sentenze affermino un principio che rischia di restringere eccessivamente la rilevanza delle cd. “condotte susseguenti” al reato come “nuovo” indice di valutazione della speciale causa di non punibilità; viene stabilito, infatti, che esulano dal giudizio di tenuità dell’offesa quelle condotte in senso lato “riparatorie” che non siano espressione di sincera resipiscenza in quanto previste o imposte dalla legge o dall’autorità di vigilanza, così di fatto limitando[iv] le maglie applicative delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.

È noto, infatti, che l’art. 1 comma 1, lett. c) n. 2 D.Lgs n. 150/2022 – oltre ad estendere i casi di applicabilità dell’istituto[v] – abbia attribuito rilevanza giuridica alla condotta susseguente al reato, che rientra ora, a tutti gli effetti, tra i canoni utilizzabili dal Giudice per la valutazione della sussistenza o meno dei caratteri della tenuità del fatto nel caso concreto. Tutto ciò, nel tentativo di “incrementarne il potenziale deflattivo [dell’istituto] attraverso una ridefinizione in senso estensivo del suo perimetro applicativo[vi].

Ora, quindi, il giudizio sul carattere marginale dell’offesa – tale da non giustificare una risposta di carattere sanzionatorio (fermi restando i caratteri del fatto tipico, antigiuridico e colpevole)[vii] – potrà essere arricchito anche da valutazioni che attengono, almeno in linea teorica, un tempo successivo alla condotta di reato.

Prima di addentrarci nel merito delle decisioni segnalate appare, quindi, più che opportuno un breve “passaggio” sul significato che – nell’ottica della riforma – andrebbe attribuito alle cd. “condotte susseguenti” rispetto alla valutazione complessiva della eventuale tenuità del fatto da parte del Giudice. Questo per comprendere se le conclusioni cui giungono le sentenze della Corte di Cassazione siano o meno coerenti rispetto all’obiettivo cui la Riforma tendeva.

La domanda è, quindi, la seguente: in che termini, e con quali limiti, è possibile valorizzare un elemento di fatto successivo alla integrazione del fatto di reato, tale da incidere ex post sulla valutazione del grado di offesa arrecato nel caso concreto? E con quale obiettivo?

L’intento della Riforma, su questo ultimo punto, appare cristallino, ossia superare l’orientamento “restrittivo” della giurisprudenza di legittimità[viii], che, sulla base del diritto vigente ante riforma, aveva escluso la rilevanza delle condotte susseguenti al reato ai fini della valutazione di tenuità del fatto.

Si era infatti affermato che – stante l’assenza di qualsiasi indicazione del testo normativo – “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall’agente “post delictum”, atteso che la norma di cui all’art. 131 bis c.p. correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado della colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133 co. 1 c.p. e non invece con riguardo a quelli indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma includenti la condotta susseguente al reato”[ix].

Nel superare tale interpretazione, è la stessa Relazione illustrativa al D.Lgs. 150/2022 a chiarire che la “condotta susseguente al reato” assume significato, per la valutazione di tenuità, non in relazione alla sfera “soggettiva” della capacità a delinquere dell’autore del reato, bensì quale “formula generale”, rispetto alla quale – infatti – il Legislatore sceglie espressamente di evitare ogni richiamo all’art. 133 comma 2 n. 3 c.p., che come noto ricomprende “le condotte susseguenti al reato” tra i caratteri “soggettivi” indicativi della capacità a delinquere del colpevole.

In questo senso, quindi, anche il nuovo parametro di giudizio dovrebbe essere interpretato in una dimensione “oggettiva” della tenuità o meno dell’offesa, divenendo quindi “ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all’art. 133 co. 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell’ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l’esiguità del danno o del pericolo”.

L’utilizzo della congiunzione “anche” pone su un medesimo piano di valutazione la “condotta post delictum” – quale ennesimo indice di una stessa stima – e l’“esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta (indici o requisiti dai quali continua a dipendere la tenuità dell’offesa)”; condotta successiva che non può perciò di per sé sola rendere l’offesa di particolare tenuità, dando luogo ad una esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue: il termine di relazione necessario e fondamentale sarà sempre e comunque il momento della commissione del fatto, ossia la condotta contemporanea al reato e il danno o il pericolo con essa posto in essere[x].

Come osservato[xi], dunque, la condotta susseguente al reato, per essere valutata nell’ambito dell’art. 131 bis c.p., deve incidere sul disvalore del fatto, mentre dovranno ritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull’entità dell’offesa comportamenti successivi che si limitino a manifestare una certa (più o meno spiccata) capacità a delinquere.

2. I due casi analizzati dalle sentenze della terza sezione penale della Corte di Cassazione

Veniamo, quindi, alle due vicende oggetto delle decisioni in commento, che – come chiarito dalla stessa Cassazione n. 986 – si pongono tra loro in “un’ideale linea di continuità” nella misura in cui entrambe escludono, come vedremo, la rilevanza, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., di condotte in senso lato ripristinatorie delle violazioni ambientali, quando queste siano normativamente imposte.

2.1. La prima decisione in ordine cronologico[xii] riguardava una contestazione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi, nella quale i ricorrenti erano stati condannati alla “pena condizionalmente sospesa di otto mesi di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda disponendo la confisca dell’area in sequestro, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

Il fondo sul quale l’imputato aveva realizzato la discarica abusiva gli era stato messo a disposizione (insieme alla abitazione di pertinenza) dalla sorella, proprietaria dell’area e dell’immobile: questa era stata ritenuta a sua volta responsabile in concorso con il primo in quanto consapevole – secondo i Giudici di merito – del tipo di utilizzo che il fratello avrebbe fatto del sito; ciò che avrebbe di fatto rafforzato la volontà criminosa nell’autore del reato.

La Corte di appello, per quanto qui di interesse, aveva rigettato la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. in considerazione della natura permanente del reato e delle (considerevoli) quantità di rifiuti conferite abusivamente.

Sul punto, i ricorrenti contestavano, da un lato, l’omessa valutazione di “tutti gli indici criterio riferibili all’intero fatto di reato”, e dall’altro la cessazione della permanenza del reato[xiii] già all’epoca dell’accertamento e del sequestro dell’area, e ora a maggior ragione con la successiva rimozione dei rifiuti e la bonifica del sito.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione riteneva, invece, che l’esclusione della causa di non punibilità fosse stata congruamente motivata dalla Corte territoriale secondo gli insegnamenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità: in particolare, doveva considerarsi irrilevante il fatto che la sentenza impugnata non avesse – come censurato dal ricorrente – analizzato, uno per uno, tutti i criteri indicati dall’art. 133 comma 1 c.p.

Affermare, infatti, che l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. debba essere valutata alla luce di una considerazione complessiva della vicenda fattuale, che tenga conto perciò di tutti gli elementi, sia positivi che negativi, capaci di incidere sull’entità del danno al bene giuridico tutelato è cosa ben diversa dal ritenere necessaria la disamina di tutti gli indici da cui desumere la “gravità del reato”, elencati al comma 1 dell’art. 133 c.p.

In aggiunta a ciò, doveva poi considerarsi – sempre secondo il Procuratore – come il quadro di evidente non marginalità dell’offesa non potesse essere scalfito dalla sola condotta successiva di ripristino dei luoghi, che – di per sé considerata – non poteva mutare la valutazione del grado dell’offesa; in altri termini, nonostante la bonifica dei luoghi fosse intervenuta prima della sentenza di condanna, i molteplici elementi di fatto richiamati nella sentenza consentivano in ultima analisi di confermare l’esclusione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.

La Corte di Cassazione, dal canto suo, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha valorizzato quelle parti della sentenza che davano pacificamente atto di un’offesa che non poteva in alcun modo ritenersi tenue in considerazione del “quantitativo incalcolabile di rifiuti” accatastati, del loro “abbandono alla rinfusa”, nonché dell’estensione ragguardevole dell’area.

Fermo restando ciò, in relazione alla “condotta susseguente” al reato, se da un lato la Corte ha correttamente escluso ogni automatismo tra la condotta ripristinatoria della matrice ambientale e il “postumo” riconoscimento di una tenuità non esistente al momento della commissione del reato, dall’altro ha però associato alla previsione normativa dell’obbligo di ripristino e bonifica (ex art. 256 comma 3 T.U.A.) la presunta esclusione di una “rimeditazione della gravità del fatto commesso” in quanto condotta ripristinatoria susseguente al reato imposta dalla legge.

In questo senso, secondo la Corte, la condotta successiva al reato di bonifica e ripristino dell’area, “in quanto imposta dalla legge, diviene elemento del tutto neutro che esclude che la stessa sia considerabile come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall’art. 133 comma 1 c.p. (…) che nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice è chiamato a valutare per apprezzare il grado dell’offesa”.

2.2. La seconda decisione della Corte di Cassazione riguardava, invece, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi consistiti in liquami, prelevati dal pozzo nero di un’abitazione privata, in assenza della prescritta autorizzazione in capo al trasportatore (legale rappresentante di una società attività della gestione di rifiuti e servizi ambientali), che era stato prima imputato e poi condannato per il reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) D.Lgs n. 152/2006.

Il ricorrente censurava la totale assenza di una pronuncia, da parte del Giudice di merito, sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., integralmente pretermessa nonostante – secondo la difesa – sussistessero tutti gli indici favorevoli per il riconoscimento della tenuità dell’offesa nel caso concreto: da un lato, l’incensuratezza dell’imputato ed il suo “comportamento processuale”, dall’altro, il fatto che lo stesso si fosse adoperato per il ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione di ogni effetto negativo delle conseguenze del reato contestato.

Il Procuratore Generale aveva, dal canto suo, invece richiesto il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato: non era ravvisabile alcuna carenza motivazionale rispetto alla causa di esclusione della punibilità alla luce della “compiuta valutazione di moderata gravità del fatto” che il Giudice di merito aveva compiuto, tale da escludere – al di là di una (non necessaria) motivazione esplicita[xiv] sul punto – il presupposto stesso della causa di non punibilità, ossia appunto la “tenuità” del fatto. In altri termini, dunque, anche il solo utilizzo dell’aggettivo qualificativo “moderata” in relazione alla gravità del fatto sarebbe sufficiente ad escludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.

La tesi è stata accolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha inoltre precisato che, “al di là del giudizio di moderata gravità del fatto espresso dal giudice, (…) ciò che rileva nel caso di specie è l’assenza di elementi idonei a sussumere la vicenda nell’alveo della previsione normativa; in particolare, in assenza di una prova in senso contrario da parte dell’imputato[xv] (…), il comportamento susseguente al reato, valorizzato dalla difesa, è consistito nell’aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, [ma] non è frutto di una spontanea rivisitazione della propria iniziale condotta da parte del ricorrente, quanto, piuttosto, conseguenza di un doveroso adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo accertatore ai sensi dell’art. 242 TUA, volti a far rimuovere i liquami sversati”.

Viene così espressamente richiamato in sentenza il principio di diritto già sancito nella prima decisione più sopra analizzata: “le condotte post delictum, ove normativamente imposte, anche se antecedenti al momento in cui è intervenuta condanna, in quanto solo anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito ex lege, non rendono di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto, escludendo la riconoscibilità dell’art. 131 bis c.p.”.

3. “Spontaneità” della condotta susseguente al reato e tenuità dell’offesa: qualche breve osservazione conclusiva

Il principio di diritto così espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale – quindi – “non può essere valorizzata in senso favorevole al ricorrente una condotta susseguente volta al ripristino che sia frutto di un comportamento necessitato perché conseguente all’adempimento di prescrizioni imposte dall’organo accertatore, e non espressione di una spontanea volontà di rimediare alla propria originaria condotta illecita”[xvi], presta in verità il fianco a qualche possibile critica.

Infatti, la valorizzazione, da parte della Corte di Cassazione, del concetto di “spontaneità” della condotta post delictum e di “resipiscenza” dell’autore rispetto alla condotta, sembra connotare l’istituto di una funzione eminentemente “premiale” con il rischio, quindi, di attribuirgli – erroneamente – un’impronta per così dire “soggettivistica” operante più sul piano della “capacità a delinquere” e della personalità del reo di cui all’art. 133 comma 2 c.p., piuttosto che in relazione alla oggettiva “gravità del fatto” di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Abbiamo invece già visto come il significato che l’intervento legislativo ha voluto imprimere al concetto di “condotta susseguente al reato” – confermando la natura “oggettiva” dell’istituto con l’espresso richiamo al solo comma 1 dell’art. 133 c.p. e l’utilizzo della congiunzione “anche”- confermi come il nuovo indice-criterio debba essere impiegato non in senso “autonomo e autosufficiente”, bensì in relazione al complessivo giudizio di valutazione delle modalità della condotta (contemporanea al reato) e all’esiguità del danno o del pericolo.

Infatti, è la stessa Relazione illustrativa più volte richiamata a precisare che le condotte riparatorie o ripristinatorie non potranno di per sé sole rendere l’offesa di particolare tenuità “sopravvenuta” [xvii], ma potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità dell’offesa, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta contemporanea al reato deve avere quale necessario termine di relazione il momento di commissione del fatto.

Non coglie quindi del tutto nel segno la posizione della Corte di Cassazione, che nelle due sentenze citate correla la “non autosufficienza” delle condotte susseguenti, non tanto alla ratio della riforma in sé, ma al fatto – invece – che le stesse siano espressione di un obbligo normativo comunque previsto dall’ordinamento piuttosto che frutto di un comportamento resipiscente del reo, come a voler intendere che sia la mancata spontaneità della condotta post delictum a pregiudicarne la valorizzazione ai fini della tenuità del fatto.

Questa impostazione non tiene però conto del fatto, evidente, che la mera sussistenza astratta di un obbligo normativo di ripristino o bonifica dell’area (sia esso dettato dalla norma ovvero impartito da prescrizioni dell’autorità competente) non può certo equivalere ad una concreta condotta di “sistemazione” effettivamente attuata, dal reo, prima della sentenza di condanna[xviii].

Il rischio, seguendo tale impostazione, potrebbe essere la perdita del carattere preminentemente oggettivo della causa di non punibilità e la sua indebita sovrapposizione con altri istituti, come, ad esempio, l’attuazione di condotte riparatorie ai fini dell’estinzione del reato[xix] ai sensi dell’art. 162 ter c.p.

Sul punto, del resto è stata la stessa Corte di Cassazione[xx] – in altra vicenda – a chiarire la fondamentale distinzione dei due piani di operatività: da un lato, la causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p., che ha “natura schiettamente soggettiva”, tanto da poter avere effetto “soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione di riferisce[xxi] e, dall’altra, quella di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., che – non avendo natura “premiale” – opera con indici diversi da quelli relativi alla personalità del reo.

Tornando alle due pronunce in commento ed assunta la corretta prospettiva del “giudizio complessivo” del disvalore del fatto ai sensi del comma 1 dell’art. 131 bis c.p. (comprensivo anche –  in senso lato – delle condotte susseguenti) pare abbastanza agevole notare come se nel primo caso la non tenuità del fatto sia sorretta in maniera evidente da indici significativi nella ricostruzione dei fatti (ingenti quantità di rifiuti, “abbandono” alla rinfusa degli stessi, ecc.), nella seconda invece manchi un’adeguata motivazione sul punto.

Sembra invece potersi affermare come, a fronte di un giudizio “complessivo” di fatto ampiamente discrezionale in capo al Giudice, l’iter motivazionale divenga uno strumento ancor più essenziale nella verifica e nel controllo dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p.: la distorta interpretazione del principio sancito dalle sentenze in commento potrebbe, diversamente, condurre – specie nei casi “borderline” – alla instaurazione di una sorta di presunzione “negativa” circa la tenuità del fatto per tutte quelle fattispecie ambientali (e non sono poche) [xxii] nei quali l’ordine di “ripristino” sia normativamente previsto (in quanto dettato dall’autorità competente o conseguente alla sentenza di condanna).

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NOTE:

[i] La Corte di Cassazione si è già espressa in numerose occasioni a seguito delle modifiche apportate all’istituto da parte della Riforma Cartabia; v. tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 2 maggio 2023, n. 18029; Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2023, n. 28033; Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2023, n. 28031.

[ii] Per un “quadro generale”, seppur un po’ “risalente”, si veda C. Bernasconi, Reati ambientali e particolare tenuità del fatto, in La legislazione penale, 22 settembre 2017.

[iii] Ex multis, v. F. Palazzo, Uno sguardo d’insieme alla riforma del sistema sanzionatorio, in Dir. Pen. Proc., 2023, p. 15.

[iv] Specie in ambito ambientale (o paesaggistico), ove le fattispecie punitive sono spesso assistite da obblighi ripristinatori di vario genere

[v] Il “nuovo” primo comma dell’art. 131 bis c.p. ha esteso l’applicabilità dell’istituto a tutti i reati puniti con una pena minima non superiore a due anni, eliminando così ogni rilevanza del limite massimo della pena edittale. In generale, per una panoramica relativa all’intervento riformatore, cfr. F. Palazzo, Uno sguardo d’insieme alla riforma del sistema sanzionatorio, in Dir. pen. proc., 2023, p. 15; E. Andolina, Gli strumenti di deflazione endo-processuale: prospettive applicative a seguito della riforma Cartabia, in Dir. pen. proc., 2022, p. 1370; C. Bernasconi, Deflazione processuale mediante istituti di diritto penale sostanziale nella c.d. riforma Cartabia: il restyling alla particolare tenuità del fatto e la nuova procedura estintiva in materia di alimenti e bevande, in Discrimen, 2023; D. Brunelli, Le modifiche alla non punibilità per tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2023, p. 54; G. De Vero, La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d’insieme, in Legisl. pen., 2023, p. 20; G. Panebianco, I nuovi confini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Giur. it., 2023, p. 964; S. Ricciardi, La nuova disciplina dell’art. 131 bis nel quadro della riforma Cartabia, in Legisl. pen. 2023, p. 5.

[vi] N. Recchia, Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in AA.VV., Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Vol. III, p. 386.

[vii] G. Piffer, Manuale di diritto penale giurisprudenziale, Pisa, 2023, p. 504.

[viii] Al contrario, la giurisprudenza di merito appariva – già prima della Riforma – più “aperta” alla valorizzazione delle condotte conseguenti al reato, pur in assenza di un esplicito “appiglio” normativo in tale senso.

[ix] Cfr. ex. multis, Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2019, n. 660.

[x] Cfr. Relazione Illustrativa al d.lgs n. 150/2022, in Sist. Pen., 20 ottobre 2022, p. 346.

[xi] D. Colombo, Particolare tenuità e capacità a delinquere. Brevissime riflessioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione, in Giurisprudenza Penale, 2023, n. 11.

[xii] Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2024, n. 46231.

[xiii] È preclusa l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (solo) finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (cfr. Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2016, n. 30383).

[xiv] Sul punto si veda, Cass. pen, Sez. IV, 8 febbraio 2023, n. 5396.

[xv] Cfr. Cass., pen. Sez. III, 16 febbraio 2024 n. 13657, che ha stabilito che “In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131 bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici”.

[xvi] Cass. pen., Sez. III, 18 dicembre 2024, n. 986.

[xvii] Si pensi, ad esempio, al diverso istituto del ravvedimento operoso nei delitti ambientali di cui all’art. 452-decies TUA.

[xviii] Intanto perché in alcuni casi la sentenza di condanna stessa potrebbe in radice mancare (così vanificando la previsione ripristinatoria) ed inoltre, perché sarebbe comunque in un certo senso necessario un atteggiamento “collaborativo” del destinatario dell’obbligo, che si adegui allo stesso, decidendo di adempiere all’ordine di esecuzione dell’attività di ripristino o bonifica.

[xix] G. Martiello, La “particolare tenuità del fatto” dopo l’attuazione della “riforma Cartabia”: primissime note di commento al novellato art. 131-bis c.p., in Discrimen, 2022, p. 13.

[xx] Cass. pen., Sez. II, 11 maggio 2023, n. 20210.

[xxi] Ibidem.

[xxii] Oltre ai casi indicati nelle sentenze in commento, come in generale a quelli previsti dal T.U.A., si pensi anche all’art. 452 duodecies c.p.: è vero che molte delle fattispecie inserite nel Titolo VI del codice penale difficilmente potranno essere ritenute in concreto particolarmente tenui, è tuttavia anche vero che – con la modifica dei limiti edittali previsti dall’art. 131 bis c.p. (“reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni”) – non esiste una esplicita preclusione normativa alla sua applicazione quanto meno in relazione ad alcune delle fattispecie ivi elencate.

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