Prova liberatoria del soggetto individuato come responsabile della contaminazione

01 Mar 2023 | giurisprudenza, amministrativo, in evidenza 2

di Elisa Maria Volonté

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna (Bologna), Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 1025 – Pres. Migliozzi, Est. Amovilli – Omissis S.p.A. (Avv.ti Breida e Vinci) c. Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Emilia-Romagna (Avv.ti Mastragostino e Mariani), Omissis S.p.A. (Avv. Lolli) e nei confronti di Comune di Ferrara, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara (non costituite in giudizio)

La sussistenza del rapporto eziologico tra l’attività svolta in un sito contaminato (o potenzialmente contaminato) e l’inquinamento del medesimo verte sul canone del “più probabile che non”: non è quindi necessario che le autorità competenti raggiungano un livello di probabilità prossimo alla certezza; è invece sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della possibilità, anche basandosi su elementi indiziari.

Al fine di contrastare le conclusioni cui è giunta la pubblica amministrazione, il soggetto individuato dalle medesima come responsabile di una contaminazione ambientale deve fornire prove liberatorie specifiche ed idonee a dimostrare a quale differente attività sia ascrivibile la contaminazione.

I diritti partecipativi nel procedimento amministrativo richiedono un’interpretazione non formalistica, improntata al principio di economicità e speditezza: pertanto, è sufficiente che l’interessato sia a conoscenza delle vicende che conducono all’apertura di un procedimento amministrativo con effetti lesivi nei suoi confronti e, soprattutto, che abbia avuto l’opportunità di far constatare il proprio dissenso.

La sentenza in commento statuisce in merito al ricorso avverso la determina dirigenziale emessa da ARPA il 2 febbraio 2022, ai sensi della quale la ricorrente era stata identificata quale responsabile della contaminazione rilevata presso la così detta “area ex AMGA”.

Il procedimento amministrativo al termine del quale è stata emessa la determina impugnata è stato iniziato in data 16 marzo 2016, quando il Comune di Ferrara ha inoltrato la comunicazione di potenziale contaminazione ex Art. 245 D.Lgs. 152/2016, in qualità di soggetto non responsabile, a fronte del rinvenimento presso il sito ex AMGA di cui sopra di vasche contenenti “catramina”, una sostanza fortemente inquinante per l’ambiente derivante dalla lavorazione del gas.

All’esito del relativo procedimento ARPA ha emesso la determina impugnata, individuando così la ricorrente come responsabile della contaminazione, essendo stato accertato il nesso di causalità tra la contaminazione rilevata e l’attività di produzione di gas combustibile svolta dalla ricorrente fino al 1964, anno in cui la citata area è stata acquistata dal Comune di Ferrara per destinarlo alla neo-costituita azienda municipalizzata.

La ricorrente affida il proprio ricorso a due principali motivi, secondo i quali non vi sarebbe stata prova del rapporto di causalità tra l’attività esercitata dalla medesima ricorrente, fino al 1964, e la potenziale contaminazione dell’area e risulterebbe altresì violato il contraddittorio procedimentale, non avendo ARPA coinvolto la ricorrente nel relativo procedimento.

Il T.A.R. ritiene infondati entrambi i motivi di cui sopra, rigettando il ricorso.

Con riferimento all’accertamento dell’imputabilità della contaminazione ambientale, il T.A.R. ricorda, in linea con la giurisprudenza consolidata, come la sussistenza del rapporto eziologico tra l’attività svolta in un sito contaminato (o potenzialmente contaminato) e l’inquinamento della medesima verta sul canone del “più probabile che non”: non è quindi necessario che le autorità competenti raggiungano un livello di probabilità prossimo alla certezza essendo, invece, sufficiente dimostrare (anche sulla base di elementi indiziari) un grado di probabilità maggiore della possibilità[i]. Per contro, al fine di contrastare le conclusioni cui è giunta la pubblica amministrazione, il soggetto individuato dalle medesima come responsabile della contaminazione non può paventare una generica responsabilità di terzi ma deve, al contrario, fornire prove liberatorie rigorose, specifiche ed idonee a dimostrare a quale differente attività sia ascrivibile la contaminazione riscontrata nonché a dimostrare la reale dinamica degli eventi, indicando altresì il fattore che avrebbe effettivamente causato la contaminazione[ii].

Nel caso in commento, il T.A.R. ritiene che la ricorrente non abbia fornito le prove necessarie per screditare le conclusioni cui è giunta ARPA.

A tal riguardo, fermi restando i limiti dell’ingerenza giudiziale nelle valutazioni tecniche della pubblica amministrazione, il T.A.R. ritiene che ARPA abbia fornito elementi di prova idonei a individuare l’inizio dell’attività di metanizzazione sul sito a partire dagli anni ’60, nonostante le difficoltà dovute dal carattere risalente di tale evento, ed ha altresì rinvenuto nel sito tutte le sostanze inquinanti normalmente presenti nelle matrici ambientali delle aree utilizzate per la produzione di gas; al contrario, la ricorrente non avrebbe fornito elementi utili a confutare tali considerazione, essendo del tutto irrilevante la permanenza del gasometro successivamente alla cessione del sito né sarebbe riuscita a fornire elementi sufficienti per imputare la contaminazione ambientale all’azienda municipalizzata subentrata nella gestione del sito, a partire dal 1964.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha lamentato la violazione dei propri diritti partecipativi per non essere stata informata del procedimento volto all’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione dell’area ex AMGA.

In merito, il T.A.R. richiama i dettami giurisprudenziali in tema di diritti partecipativi, i quali richiedono un’interpretazione non formalistica, improntata al principio di economicità e speditezza: è sufficiente che l’interessato sia a conoscenza delle vicende che conducono all’apertura di un procedimento amministrativo con effetti lesivi nei suoi confronti e, soprattutto, che abbia avuto l’opportunità di far constatare il proprio dissenso[iii]. A tal riguardo, il T.A.R. riconosce che la ricorrente avesse avuto contezza della pendenza del procedimento: ed infatti, il 16 settembre 2021 la ricorrente era stata informata della del procedimento inerente all’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione dell’area senza tuttavia che alcuna documentazione o osservazione fosse stata presentata.

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RGA_Mar 2023 – EMV

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

TAR Bologna 1025_2022

NOTE:

[i] Tra la copiosa giurisprudenza, si rinvia a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Milano), Sez. III, 10 giugno 2022, n. 1352, T.A.R. Puglia (Bari), Sez. I, 16 settembre 2021 n. 1367.

[ii] Sul tema, si rinvia a R. Gubello, La causalità nel sistema di responsabilità ambientale: il criterio del “più probabile che non”, a A. Gallarini, Il TAR Potenza e il richiamo al “più probabile che non” (anche quando non necessario), entrambi in questa Rivista.

[iii][iii] Ex multis, si veda T.A.R. Campania (Napoli), Sez. IV, 5 gennaio 2021 n. 41 e Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2020, n. 4607.

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