Bonifica: l’azione di rivalsa del proprietario incolpevole

04 Giu 2019 | civile, giurisprudenza

di Emanuele Pomini 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, ord. 22 gennaio 2019, n.1573

Il proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato ha diritto, ai sensi dell’art. 253 del D. Lgs. 152/2006, di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge e indipendentemente dall’identificazione del responsabile dell’inquinamento da parte della competente autorità amministrativa.

Non trova applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 cod. civ. nel caso dell’obbligazione del responsabile dell’inquinamento avente ad oggetto il rimborso, ai sensi dell’art. 253 del D.Lgs. 152/2006, delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato, poiché trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell’inquinamento.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione Civile ha precisato le condizioni che devono sussistere affinché il proprietario incolpevole di un sito, risultato contaminato ai sensi degli artt. 239 e ss. del D.Lgs. 152/2006, possa rivalersi, come previsto dall’art. 253, comma 4 dello stesso decreto, sul soggetto responsabile di tale contaminazione per il rimborso delle spese sostenute in esecuzione della bonifica.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, una volta che il proprietario abbia eseguito volontariamente e a proprie spese la bonifica del sito contaminato seguendo la specifica procedura amministrativa prevista dalla normativa, può senz’altro promuovere in sede civile l’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 253, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 indipendentemente dalla circostanza che l’amministrazione abbia o meno identificato il responsabile dell’inquinamento.

A tale mancata identificazione si può infatti sopperire nel giudizio civile, rientrando nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento, oltre che della congruità dell’importo per il quale sia esercitata la rivalsa, anche della qualità di responsabile dell’inquinamento; l’eventuale identificazione che sia intervenuta per opera dell’amministrazione rileva solo sul piano probatorio, da valutare insieme alle altre prove, non essendo previsto che l’identificazione amministrativa del responsabile faccia stato nel processo civile.

In sostanza, la ripetizione delle spese disciplinata dall’art. 253 del D.Lgs. 152/2006 è conseguenza di un’obbligazione di fonte legislativa i cui presupposti di fatto, per ciò che concerne il proprietario del sito, sono i seguenti: i) aver eseguito gli interventi di bonifica; ii) aver rispettato le procedure operative e amministrative di bonifica previste nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (in particolare, artt. 242 e ss.); iii) il carattere spontaneo o volontario dell’intervento di bonifica. Sotto quest’ultimo aspetto, i giudici di legittimità precisano come si esca dall’obbligazione ex lege di cui trattasi nel caso in cui il proprietario del sito non esegua la bonifica, ma sia raggiunto ex post dal provvedimento dell’autorità competente che eserciti nei suoi confronti il privilegio e la ripetizione delle spese ai sensi dell’art. 253, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per aver provveduto d’ufficio alla bonifica nell’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile o di esercitare azioni di rivalsa, così come nel caso di loro infruttuosità.

Infine, sempre secondo la Corte, nel caso dell’obbligazione di rimborso di cui si discute non trova applicazione l’art. 2055 c.c. in tema di responsabilità solidale, dal momento che trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, in quanto derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell’inquinamento accertato mediante la procedura di bonifica.

La ripetizione delle spese ai sensi dell’art. 253 viene infatti esercitata sul presupposto del mero evento, senza connotazioni soggettive di valore quanto alla condotta del responsabile (logica indennitaria e non risarcitoria), con la conseguente sottrazione della fattispecie all’illecito aquiliano. Del resto, ribadisce la Cassazione, estraneo all’azione di rivalsa in questione è anche il danno ingiusto in senso tecnico, quale la lesione alla salute o al buon nome commerciale patiti in conseguenza dell’inquinamento, dovendosi ritornare in tali casi nell’alveo dell’art. 2043 c.c., con applicazione del relativo regime (prescrizione, onere probatorio e requisiti soggettivi in termini di dolo o colpa del danneggiante).

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