Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: tra approdi giurisprudenziali e novità legislative

02 Mar 2026 | giurisprudenza, amministrativo

Consiglio di Stato, Sez. IV – 30 dicembre 2025, n. 10383

La lettera c-quater del comma 8 dell’art. 20 D.Lgs. n. 199/2021 individua una fattispecie autonoma di “area idonea” all’installazione di impianti fotovoltaici, che si aggiunge alla fattispecie prevista dalla lettera c-ter della medesima disposizione.

La classificazione ex lege di un’area come “idonea” o “non idonea” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili è superabile in sede procedimentale, attraverso una motivazione rafforzata che giustifichi decisioni non conformi alla tipizzazione normativa dell’area.

La fattispecie decisa dal Consiglio di Stato e i principi affermati nella sentenza.

La sentenza in esame è d’interesse in quanto, affrontando il tema dell’individuazione delle “aree idonee” per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili (FER), offre l’occasione per fare il punto su una questione controversa e di importanza strategica, oggetto di molteplici interventi normativi, interpretazioni giurisprudenziali e prese di posizione da parte delle amministrazioni.

La vicenda decisa dal Consiglio di Stato concerne infatti un’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata da una società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, da installare su un’area agricola collocata entro il raggio di 500 metri da un sito produttivo. L’area prescelta dalla società era quindi classificabile come “idonea” ai sensi dell’allora vigente art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.Lgs. n. 199/2021, il quale stabiliva che per gli impianti fotovoltaici “sono considerate aree idonee (…) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti (…), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”.

Il Comune aveva però respinto l’istanza di PAS perché il terreno interessato dal progetto FER era sì situato a una distanza dall’impianto industriale conforme alla sopra richiamata disposizione (lettera c-ter dell’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021), ma l’area non era comunque classificabile come “idonea” ex lege dato che non possedeva anche i requisiti previsti dall’allora vigente lettera c-quater del medesimo art. 20, comma 8: “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), <sono considerate idonee> le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”. 

Secondo il Comune, infatti, il rapporto tra lettera c-ter e la lettera c-quater del citato art. 20 doveva essere letto in termini di concorrenza necessaria e cumulativa in considerazione dell’espressione “fatto salvo” di cui alla lettera c-quater, che indicava il rapporto di subordinazione logica esistente tra le due fattispecie. Di conseguenza, in base a questa interpretazione, un’area era qualificabile come idonea ex lege solo se possedeva congiuntamente sia i requisiti di prossimità infrastrutturale e produttiva previsti dalla lettera c-ter, sia i presupposti connessi ai vincoli paesaggistici e alle fasce di rispetto dettati dalla lettera c-quater.

In base a questa impostazione, la norma di cui alla lettera c-quater assumeva la funzione di filtro generale, restringendo il novero delle aree che erano individuate come idonee ai sensi della lettera c-ter.

La tesi restrittiva era sostenuta da una parte della giurisprudenza amministrativa di primo grado[i], alla quale si contrapponevano però decisioni di altri TAR secondo cui – invece – le fattispecie previste dalle lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 dovevano essere interpretate come ipotesi autonome e tra loro alternative: un’area doveva essere considerata idonea se rispettava i requisiti della lettera c-ter o, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, se rispettava i requisiti della lettera c-quater[ii]. In questa diversa prospettiva, alla fattispecie di cui alla lettera c-quater veniva assegnata una funzione sussidiaria, di espansione delle ipotesi di “idoneità” tipizzate nelle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), alle quali la lettera c-quater si aggiungeva come fattispecie ulteriore e autonoma.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato è intervenuto in modo approfondito e netto su questo nodo interpretativo e, confermando la sentenza del TAR Toscana, ha respinto la lettura restrittiva dell’allora vigente art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, sulla quale si era invece basato il Comune per rigettare l’istanza di PAS.

Il Consiglio di Stato ha sviluppato le proprie motivazioni sia sul piano dell’interpretazione sistematico-letterale, sia su quello della lettura funzionale-teleologica del dato normativo.

Sotto il primo profilo, il Collegio ha esaminato la struttura del comma 8 dell’art. 20, evidenziando come la disposizione contenga un elenco di categorie di aree idonee, tutte  separate, contrassegnate con lettera autonoma e tutte riferite a un unico alinea (“sono considerate aree idonee”): se con la disposizione di cui alla lettera c-quater si fosse inteso imporre requisiti aggiuntivi cumulativi, il legislatore avrebbe dovuto adottare una tecnica normativa diversa, inserendo una disposizione separata e non un’ulteriore lettera dell’elenco riferito all’unico alinea.

Secondo il Consiglio di Stato, sempre sotto il profilo testuale, è poi decisivo che la disposizione di cui alla lettera c-quater si apra con l’espressione “fatto salvo quanto previsto alle lettere…”, da intendersi in modo univoco nel senso che la norma è applicabile alla sola condizione che non rientri in altra fattispecie espressamente menzionata.

Questa lettura della norma è rafforzata dalla ratio sottesa all’impianto complessivo della disciplina in materia di FER.

Il D.Lgs. n. 199/2021, dando attuazione alla Direttiva UE 2018/2001, promuove infatti la diffusione delle energie rinnovabili come attività ecologicamente compatibili e come principale strumento per conseguire il traguardo della neutralità climatica di tutto il continente europeo entro il 2050. Nella sentenza in esame il Collegio ha valorizzato questa prospettiva e ha evidenziato come anche i lavori preparatori dimostrino che la lettera c-quater sia stata introdotta dal D.Lgs. n. 50/2022 con la finalità precisa di ampliare le ipotesi di aree idonee per gli impianti FER, includendo superfici non antropizzate e ancora paesaggisticamente integre.

A conclusione delle sue osservazioni, il Collegio ha però voluto ridimensionare la rilevanza della questione della qualificazione ex lege delle aree idonee: la classificazione di un’area come idonea ex art. 20 non è di per sé vincolante, in quanto il vero bilanciamento tra interessi pubblici e privati deve avvenire nel procedimento autorizzatorio, attraverso un’istruttoria concreta e una motivazione adeguata. In linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato[iii], il Consiglio di Stato ha quindi sottolineato che la tipizzazione legislativa è superabile nella singola fattispecie concreta, seppur con una motivazione rafforzata.

Il quadro normativo in cui la sentenza si inserisce e la disciplina vigente.

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha preso una posizione netta e ampiamente motivata sull’interpretazione del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, privilegiandone una lettura favorevole alla diffusione degli impianti fotovoltaici, in armonia con le politiche europee e nazionali in materia ambientale ed energetica.

Va però sottolineato che il citato comma 8, così come l’art. 20 nel suo complesso, sono stati nel frattempo abrogati. Rimane perciò da valutare se i principi enunciati nella sentenza possano rivestire ancora oggi un valore interpretativo o di indirizzo.

Nel quadro previgente, delineato dal Dlgs. n. 199/2021 e nel quale l’art. 20 si inseriva, l’individuazione delle aree idonee spettava alle Regioni che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, dovevano provvedervi con legge sulla scorta dei principi e dei criteri indicati da appositi decreti ministeriali, da emanare in applicazione del comma 1 del medesimo art. 20.  

Dato che questo meccanismo innovava il sistema dettato dalla normativa precedente[iv], nel comma 8 dell’art. 20 era stato introdotto un regime transitorio, diretto a garantire una cornice normativa uniforme ed evitare disomogeneità tra le Regioni in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali.

Il comma 8 dell’art. 20 prevedeva infatti che, “nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti”, erano automaticamente classificate comeidonee, ex lege, un elenco di aree (“sono considerate idonee le aree”)elencate dalle lettere a) e seguenti dello stesso comma 8, tra le quali figuravano alla lettera c-quater[v] “le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (…), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo (…)”.

La sentenza in esame concerne quindi una vicenda che si era sviluppata durante il regime transitorio previsto dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021.

Successivamente, in attuazione del citato art. 20 è stato emanato il DM 21/6/2024 (cd. “Decreto Aree Idonee”), il quale però ha da subito sollevato numerosi contrasti e incertezze, soprattutto in relazione all’ampia discrezionalità assegnata alle Regioni nell’individuazione delle aree idonee[vi].

Sta di fatto che a meno di un anno dall’entrata in vigore del DM 21/6/2024, il TAR Lazio[vii] ne aveva già annullato i commi 2 e 3 dell’art. 7, contenenti i criteri dettati per l’individuazione delle aree idonee/non idonee da parte delle Regioni. In particolare, il TAR Lazio ha sancito che le Regioni non potevano prevedere restrizioni rispetto alla disciplina statale, dovendo invece assicurare, come minimo, il recepimento delle aree idonee individuate ex lege.

Nelle more dell’individuazione dei nuovi criteri ministeriali, le Regioni risultavano prive dei parametri per classificare il territorio, considerato anche che nel frattempo si era consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le Regioni non avevano il potere sostitutivo, né legislativo, né regolamentare, di intervenire anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei principi e dei criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e non idonee[viii].

La materia ha continuato a essere disciplinata dal regime transitorio di cui al comma 8 dell’art. 20, con anche il divieto per le Regioni di porre ostacoli alle procedure autorizzative per non incorrere nel rischio di dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle leggi, come era già avvenuto in relazione alla Legge Regione Sardegna n. 5/2024[ix] e alla successiva Legge n. 20/2024[x]

Circa un mese prima della pronuncia qui esaminata, il legislatore statale è intervenuto con il D.L. 21 novembre 2025 n. 175, che ha abrogato l’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e ha inserito le disposizioni sulle aree idonee all’interno del cd. “Testo Unico Rinnovabili” (D.Lgs. n. 190/2024). Il D.L. n. 175/2025 è stato poi convertito con L. 15 gennaio 2026, n. 4, la quale a sua volta ha introdotto modifiche strutturali al quadro d’urgenza tracciato con decreto.

Di conseguenza e per quanto qui rileva, nel sistema vigente le aree idonee sono individuate in modo definitivo e diretto negli articoli 11 bis e seguenti del D.Lgs. n. 190/2024[xi], mentre le Regioni possono perimetrare soltanto aree idonee ulteriori e aggiuntive, nel rispetto dei criteri e dei principi definiti all’interno dello stesso art. 11bis, al comma 4.

E’ stato quindi superato sia il regime transitorio previsto dal comma 8 dell’art. 20 Dlgs. n. 199/2021, sia il meccanismo che demandava ai decreti ministeriali la definizione dei criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni.

Più specificamente, nella prima parte dell’art. 11bis sono elencate le aree considerate ex lege idonee per l’installazione di qualsiasi tipologia di impianto FER.

In questa parte, le aree descritte nelle lettere da a) a f) dell’art 11 bis riproducono in modo invariato le categorie generali di aree idonee per impianti FER così come già tipizzate nelle lettere da a) a cbis-1) del previgente comma 8 dell’art. 20, salvo per l’introduzione di un primo ordine di limitazioni all’installazione di impianti FER. Nel nuovo quadro normativo, infatti, l’area occupata da impianti FER, compresi quelli fotovoltaici, è ugualmente considerata idonea per interventi che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%, ma – rispetto alla normativa precedente – è fatta salva la prevalenza della normativa sui beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42/2004, con le conseguenti autorizzazioni eventualmente richieste. Inoltre è precisato che tale variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici installati a terra in aree agricole, a differenza di quanto stabilito nel previgente art. 20 D.Lgs. n. 199/2021.

Alla lettera d) dell’art. 11bis è stato poi esplicitato che sono classificate come idonee ex lege per l’installazione di impianti FER anche le discariche chiuse o ripristinate.

Alle lettere da g) a i) dell’art. 11 bis sono indicate ulteriori tipologie di aree idonee, appartenenti al demanio o comunque allo Stato e che erano già individuate in altre normative come aree idonee per l’allocazione degli impianti FER[xii].

Va poi segnalato che, rispetto alla disciplina del previgente art. 20, comma 8, nell’elenco dell’art. 11bis le aree classificate come specificamente idonee per gli impianti fotovoltaici, da aggiungere a quelle indicate nelle precedenti lettere dalla a) alla lettera i), sono espressamente distinte da quelle classificate come specificamente idonee per gli impianti di produzione di biometano (indicate nella lettera m).

Limitando l’esame alle disposizioni sugli impianti fotovoltaici[xiii], si osserva che la tecnica legislativa utilizzata nell’art. 11bis è ora chiara, in quanto la normativa prevede espressamente che le categorie di aree elencate alla lettera l) sono tutte fattispecie autonome, ciascuna delle quali si aggiunge alle altre, parimenti qualificate come aree idonee ex lege. Sotto il profilo letterale, quindi, il legislatore ha adottato una formulazione più rigorosa, che elimina ogni incertezza sul rapporto tra le diverse fattispecie contenute nell’elenco.

È poi importante sottolineare che l’elenco di aree idonee indicato nella lettera l) dell’art. 11 bis è strutturato in termini tassativi, senza la previsione di una clausola di chiusura e salvaguardia analoga alla previgente lettera c-quater del comma 8 dell’art. 20 D.Lgs. n. 199/2021, oggetto della sentenza in esame. Anche sotto questo profilo, quindi, il legislatore ha ristretto quello spazio interpretativo che in precedenza aveva determinato dei contrasti giurisprudenziali e sui quali, con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha preso una posizione favorevole all’espansione delle aree idonee, in armonia con il quadro normativo sovranazionale.   

Osservando più dettagliatamente le diverse fattispecie aggiuntive, qualificate in modo specifico come aree idonee solo per gli impianti fotovoltaici, si evidenzia che l’elenco contenuto nella lettera l) dell’art. 11bis introduce alcune modifiche[xiv], tra le quali  la classificazione ex lege di alcune tipologie di aree che nel sistema previgente le Regioni avrebbero soltanto dovuto privilegiare nell’esercizio del proprio autonomo potere di individuazione delle aree idonee[xv]: gli edifici e le strutture edificate, le aree a destinazione industriale, direzionale, commerciale e artigianale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati e i parcheggi coperti[xvi].

Conclusioni.

Le modifiche legislative del 2025-2026 in materia di “aree idonee” hanno superato alcune delle carenze normative che avevano sollevato contenziosi giudiziali e incertezze interpretative per operatori ed enti.

In particolare, rispetto al quadro normativo previgente, l’introduzione di una disciplina di fonte primaria, definitiva e uniforme per tutto il territorio nazionale, che contiene un elenco tassativo di fattispecie cui Regioni e Comuni[xvii] devono attenersi costituisce un elemento di semplificazione sistematica e applicativa.

Del pari, la compressione degli spazi di intervento legislativo regionale, anche attraverso la previsione dei criteri di cui al comma 4 dell’art. 11bis, più precisi rispetto a quelli dettati dal Decreto Aree Idonee, potrebbe servire a dissuadere Regioni e Comuni dall’assecondare politiche di Nimby[xviii], ostative all’insediamento di impianti FER in contrasto con i principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili.

Sotto altro profilo va però evidenziato che l’eliminazione della clausola di chiusura di cui alla lettera c-quater del comma 8 dell’art 20 D.Lgs. n. 199/2021 riduce sensibilmente l’ampiezza delle aree qualificate come idonee, soprattutto considerato che – secondo l’interpretazione accolta nella sentenza in esame – quella clausola assegnava automaticamente la qualificazione di “idoneità” a tutte le aree non ricomprese nel perimetro e nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs n. 42/2004, ancorché non antropizzate.

Nel nuovo quadro normativo, invece, il conseguimento entro il 2030 degli obiettivi di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili è demandato da subito alle Regioni, che a questo scopo devono individuare entro centoventi giorni, con legge e con il coinvolgimento degli enti locali, ulteriori fattispecie di aree idonee rispetto a quelle definite dal legislatore statale[xix].

Questo meccanismo regionale di classificazione delle aree idonee è vincolato ai criteri dettati dal comma 4 dell’art. 11bis, che in concreto potrebbero però risultare sin troppo stringenti, al punto da mettere a rischio la possibilità per alcune Regioni di individuare aree sufficienti (si pensi alle soglie percentuali vincolanti di superfici agricole utilizzate – SUA[xx]).

Il sistema di classificazione delle aree idonee disegnato dalla nuova disciplina sembra quindi improntato a razionalizzare la materia mediante il ricorso a prescrizioni che definiscono in senso più restrittivo e vincolato il perimetro di possibile allocazione degli impianti FER a regime amministrativo semplificato.

In questo nuovo contesto è auspicabile che uno spazio per valorizzare le specificità e le richieste dei territori locali si sviluppi nel processo decisionale demandato alle Regioni, nel quale sono espressamente chiamati a partecipare anche i Comuni e che quindi potrebbe costituire una sede per definire scelte localizzative condivise dalle realtà locali.

Può essere infine rilevante evidenziare come il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, secondo il quale il procedimento amministrativo riveste un ruolo importante nel processo decisionale, mantenga attualità e sia applicabile anche nell’ambito della nuova cornice legislativa. In questa prospettiva, la classificazione legislativa di area idonea impatta certamente sui regimi autorizzativi, con la previsione di iter agevolati e accelerati, ma di per sé non escluderebbe né che impianti FER possano essere installati in aree non qualificate come idonee, né che per approvare un impianto all’interno di un’area idonea sia attivabile un’istruttoria più approfondita, nella quale operare un bilanciamento in concreto degli interessi più aderente alla specificità dei luoghi.

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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

NOTE:

[i] Sul punto, oltre alle pronunce richiamate nella sentenza in commento, cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 6/02/2024 n.430; TAR Piemonte, sez. II, 4/11/2024, n. 820; TAR Sardegna, sez. I, 1/10/2021 n. 671.

[ii] Sul punto, oltre alle pronunce richiamate nella sentenza in commento, cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27/10/2025, n. 950; TAR Lombardia Milano, sez. II, 30/12/2025 n. 4300; TAR Piemonte, sez. II, 19/10/2023 n.808.

[iii] Cfr. Corte Cost. 28/07/2025 n. 134; Consiglio di Stato, sez, IV, n. 7085/2025 e n. 6434/2025.

[iv] Il Dlgs. n. 199 /2021, che dà attuazione alla direttiva europea 2018/2001, superava in materia di “aree idonee” la disciplina dettata sul punto dall’art. 12, comma 10, Dlgs. 29/12/2003 n. 387 e dal conseguente DM Ministro dello Sviluppo Economico del 10/9/2010 (“Linee Guida per l’autorizzazione da fonti rinnovabili”), che dettavano i criteri e i principi per l’individuazione delle aree non idonee, mentre l’individuazione delle aree idonee avveniva in sede regolamentare.

[v] Lettera introdotta del D.Lgs. n. 50/2022.

[vi] Con le ordinanze n. 4298, 4302, 4303 e 4304 del 14 novembre 2024, il Consiglio di Stato aveva già sospeso in via cautelare l’efficacia dell’art. 7 comma 2, del DM 21/6/2024. La norma riconosceva alla Regioni la facoltà di escludere dall’elenco delle aree idonee quelle individuate a livello nazionale dal D.Lgs. n. 199/2021 e questo potere discrezionale, sebbene formalmente subordinato al rispetto dei principi stabiliti nel DM, è stato ritenuto dal Consiglio di Stato incompatibile con lo status di idoneità attribuito dal legislatore statale alle aree elencate nel comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021. 

[vii]  Precisamente, TAR Lazio, sez. III, con la sentenza 13 maggio 2025 n. 1955 ha annullato l’art. 7, commi, 2 e 3 del D.M. 21 giugno 2024 laddove: a) consentiva alle Regioni di fare salve le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, co. 8 della L. 199/2021, senza tuttavia prevedere misure di salvaguardia per i procedimenti aventi ad oggetto progetti localizzati in aree idonee avviati prima delle leggi regionali che potrebbero mutare la qualifica delle aree; b) dettava criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee privi della specificità necessaria per dare attuazione alla delega legislativa di cui all’art. 20, co. 1 del D.Lgs. n. 199/2021.

[viii] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2025, n. 466; Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2025, n. 6160, in questa Rivista, con nota di C. Guarisco.

[ix]  Corte Costituzionale 11 marzo 2025 n. 28.

[x] Corte Costituzionale 5 dicembre 2025 n. 184.

[xi] Così come modificato dal D.L. n. 175/2025 convertito con L. n. 4/2026 

[xii] Si fa riferimento a D.L. 17/2022; D.L. 13/2023.

[xiii]  Cfr. lettera l, comma 1 e comma 2 dell’art. 11bis.

[xiv] Si segnalano alcune modifiche restrittive, in particolare in relazione alle distanze massime dagli impianti produttivi (compressione della buffer zone da 500 a 350 metri nelle aree agricole), ma anche l’introduzione di nuove fattispecie di aree idonee: invasi idrici, laghi di cava, nonché le aree servizio idrico integrato (cfr. punti n. 6 e 7 della lettera l, art 11 bis).

[xv] Si fa riferimento all’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 199/2021.

[xvi] Cfr. punti dal 3 al 7 dell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 11bis. 

[xvii] Gli articoli 7 e 8 D.Lgs. n. 190/2024 specificano che gli interventi a edilizia libera e quelli sottoposti al regime di PAS “che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell’art. 12 sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”.

[xviii] Not in my back yard.

[xix]  Cfr. art. 11bis, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 190/2024.

[xx]  Ai sensi dell’art. 11bis, comma 4, lett. g) e h), D.Lgs. n. 190/2024, le Regioni possono individuare superfici agricole destinabili agli impianti FER entro un intervallo compreso tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale, con possibilità di modulazione a livello comunale. Nel calcolo devono essere inclusi anche i terreni occupati da impianti agrivoltaici. Come segnalato da alcune Regioni e associazioni di categoria, questa impostazione rischia di produrre un effetto eccessivamente restrittivo e distorsivo, con una riduzione delle superfici disponibili e una concentrazione localizzativa non ottimale.

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