Accesso alla rete da parte di impianti alimentati da fonti energetiche miste: la Corte di Giustizia sulla priorità di immissione

01 Lug 2023 | corte di giustizia, in evidenza 1, giurisprudenza

di Paolo Bertolini e Martina Fariseo

Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 20 aprile 2023, Causa C-580/21 – pres. E. Regan, rel. Z. Csehi – avv. gen. A. Rantos.

In tema di priorità di accesso alla rete elettrica degli impianti di produzione dell’elettricità che utilizzano fonti rinnovabili, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso che tale priorità debba essere accordata anche agli impianti che utilizzano contestualmente sia fonti rinnovabili sia convenzionali.

La priorità di accesso alla rete elettrica è accordata agli impianti che utilizzano fonti energetiche miste rinnovabili e convenzionali solo per la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili ed è compito degli Stati membri stabilire le modalità di applicazione di tale priorità di accesso al fine di individuare un ordine di priorità in funzione dell’entità della quota di fonti rinnovabili utilizzate da ogni impianto di produzione di elettricità.

La sentenza in commento, emessa dalla Corte di Giustizia UE nell’ambito di un rinvio pregiudiziale promosso dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), si concentra sull’accesso prioritario alla rete elettrica riconosciuto agli impianti di produzione dell’elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

In particolare, la sentenza ha affrontato l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (“Direttiva 2009/28”) attraverso l’esame di cinque questioni pregiudiziali.

I profili fattuali

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguarda un contenzioso avviato nell’ordinamento tedesco da un’azienda produttrice di energia elettrica tramite processi di termovalorizzazione dei rifiuti (l’“Azienda”) nei confronti del gestore della rete (il “Gestore”) con riferimento a un contratto di connessione e immissione stipulato tra le medesime parti.

Più precisamente, la Corte di Giustizia affronta le tematiche connesse all’accesso alla rete di trasmissione elettrica e del favor previsto dalla Direttiva 2009/28 per gli impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, analizzando la peculiare ipotesi in cui in un impianto di produzione di energia mediante incenerimento di rifiuti vengano simultaneamente utilizzati rifiuti biodegradabili, in misura variabile fino al 50 per cento del volume totale, e altri tipi di rifiuti.

A fronte delle richieste di riduzione temporanea di immissione in rete dell’energia elettrica avanzate dal Gestore tra il 2011 e il 2016 motivate da una congestione di rete, l’Azienda ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 12 dell’EEG (legge tedesca in materia di energia rinnovabile) del 2012. La domanda veniva rigettata dal giudice d’appello, il quale rilevava come l’impianto dell’Azienda non potesse essere qualificato come “impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, in quanto l’energia elettrica prodotta dallo stesso non veniva ottenuta “esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili”.

Veniva allora proposto ricorso alla Corte federale di giustizia e, in quella sede, il giudice del rinvio riteneva che l’esito del giudizio dipendesse dalla risoluzione di alcuni quesiti pregiudiziali, finalizzati a verificare se l’impianto dell’Azienda potesse essere definito quale “impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” ai sensi della normativa interna tedesca letta alla luce dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/77 (“Direttiva 2001/77”) e dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 2009/28.

Le questioni sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha trattato singolarmente la prima questione pregiudiziale concernente l’interpretazione dell’art. 16, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 2009/28 (in combinato disposto con l’art. 2, lettera a) ed e)) con riferimento alla questione connessa alla potenziale priorità di immissione in rete di energia elettrica anche per quegli impianti in cui l’energia medesima viene prodotta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

Per la risoluzione della questione, la Corte di Giustizia muove dalla lettura dell’articolo 16 della Direttiva 2009/28 per affermare come lo stesso non approfondisca la nozione di “impianto di produzione che utilizza fonti energetiche rinnovabili”; pertanto, dall’interpretazione letterale della sola definizione non è possibile stabilire se la norma includa anche gli impianti alimentati solo parzialmente dalle fonti rinnovabili.

Il secondo periodo della disposizione citata prevede, invece, che è assicurata dagli Stati membri l’adozione di “appropriate misure operative relative al mercato e alla rete” per garantire “meno limitazioni possibili dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili”; secondo la Corte, questa specificazione sembrerebbe far ritenere che l’accesso prioritario debba essere concesso anche agli impianti che utilizzano anche solo parzialmente fonti rinnovabili.

Oltre a ciò, la Corte ricorda come la Direttiva 2009/28 miri a delineare un quadro per la promozione di energia da fonti rinnovabili attraverso l’imposizione di determinati obiettivi nazionali.

Nell’ambito del complessivo contesto normativo europeo in materia (così come delineato dalla Direttiva 2009/28), la Corte di Giustizia ha ritenuto come il massimo ricorso all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e l’aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili potrebbero essere compromessi qualora un impianto di produzione di elettricità che non utilizza unicamente fonti rinnovabili venisse equiparato ad un impianto che utilizza solo fonti convenzionali ed escluso dall’accesso prioritario riconosciuto dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 2009/28.

La Corte di Giustizia si è, pertanto, pronunciata sulla prima questione pregiudiziale nel senso di accordare la priorità di accesso alla rete elettrica non solo agli impianti di produzione di elettricità esclusivamente da fonti rinnovabili, ma anche a quelli che producono elettricità da fonti energetiche miste, sia rinnovabili che convenzionali.

La Corte di Giustizia prosegue con l’esame congiunto delle restanti quattro questioni pregiudiziali mediante le quali il giudice del rinvio ha chiesto (i) se la priorità di immissione di energia elettrica garantita ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 2009/28 dipenda dalla quantità di rifiuti biodegradabili utilizzati nella produzione di energia elettrica; (ii) se sussista una soglia di rilevanza per la quota di rifiuti biodegradabili al di sotto della quale l’energia elettrica prodotta non è soggetta alle norme applicabili all’energia prodotta da fonti rinnovabili; (iii) a quale quota corrisponda tale soglia o come determinarla; e (iv) se nell’applicare le norme sull’energia elettrica da fonti rinnovabili all’energia elettrica prodotta solo parzialmente da rifiuti biodegradabili, si possa invocare il principio giuridico espresso dall’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della Direttiva 2009/28 in modo tale che tali norme trovino applicazione esclusivamente alla parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e tale parte sia calcolata sulla base del contenuto energetico delle singole fonti energetiche.

Nella fattispecie oggetto del giudizio, ci si chiede, in particolare, se l’impianto gestito dall’Azienda che, attraverso l’incenerimento dei rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili, produce energia elettrica, goda del beneficio della priorità di accesso alla rete solo per quella parte di energia prodotta a partire dalla quota variabile.

Dall’esame delle definizioni della Direttiva 2009/28 si evince che, nonostante l’energia ottenuta dal recupero della biomassa costituisca energia prodotta da fonti rinnovabili, rientri nella nozione di “biomassa” solo la parte biodegradabile dei rifiuti. Viene dunque considerata come energia da fonti rinnovabili quella prodotta dal recupero termico dei rifiuti industriali e urbani per l’elettricità prodotta a partire dalla sola parte biodegradabile dei rifiuti. Da tali considerazioni, la Corte di Giustizia fa discendere come gli impianti di produzione che utilizzano rifiuti misti, di cui solo una quota variabile è costituita da biodegradabili, o che utilizzano simultaneamente in quota variabile fonti energetiche rinnovabili e convenzionali, debbano poter beneficiare dell’accesso prioritario di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 2009/28, “a concorrenza della sola quota variabile di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili”.

Per quanto concerne il metodo di calcolo della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da un impianto che utilizzi fonti miste, sia rinnovabili sia convenzionali, nonché l’individuazione dell’eventuale soglia minima della stessa per poter raggiungere il beneficio della priorità di accesso, la Corte di Giustizia sancisce come la Direttiva 2009/28 non fornisca informazioni specifiche, ma si limiti ad imporre due requisiti. Innanzitutto, la priorità di accesso è subordinata alle garanzie connesse al mantenimento di livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale e, in secondo luogo, si esige che la gestione di tale priorità venga fatta sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.

Alla luce di quanto esposto, la Corte di Giustizia conclude come gli Stati membri godano di ampia discrezionalità, seppure circoscritta nell’ambito del rispetto degli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2009/28, nella scelta delle modalità di attuazione dell’accesso prioritario per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Ad avviso della Corte di Giustizia, spetterebbe, pertanto, al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare la normativa nazionale, stabilire se, nel caso di specie, siano soddisfatti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione Europea con riferimento alla determinazione delle modalità di attuazione dell’accesso prioritario per gli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili.

Nonostante ciò, la Corte di Giustizia ha considerato sussistente la sua competenza a fornire delle indicazioni di massima con riferimento agli elementi che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione al fine di applicare la disciplina relativa alla priorità di accesso alla rete.

La Corte di Giustizia si è espressa, pertanto, fornendo alcuni interessanti spunti con riferimento all’interpretazione dell’articolo 16 della Direttiva 2009/28:

  • innanzitutto, la Corte di Giustizia ha ribadito che il requisito di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 2009/28, secondo il quale la priorità di accesso alla rete deve essere determinata sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, deve essere interpretato nel senso che tali criteri debbono essere chiari, comunicati in anticipo dagli Stati membri e la loro applicazione deve essere prevedibile per tutte le parti interessate;
  • in secondo luogo, i criteri adottati per determinare l’ordine in cui il gestore di rete ricorrerà agli impianti che utilizzano anch’essi fonti energetiche miste rinnovabili e convenzionali devono riflettere l’entità della quota di energia rinnovabile da essi utilizzata;
  • in terzo luogo, tali criteri debbono tenere in considerazione le particolarità e i vincoli tecnici che caratterizzano la gestione dell’accesso degli impianti alle reti elettriche;
  • in quarto luogo, considerato il grado di incertezza che caratterizza l’origine e la fonte di energia a partire dalla quale l’elettricità è stata prodotta una volta che la stessa viene immessa in rete, è sufficiente che l’attuazione dei criteri scelti dalle autorità nazionali competenti consenta che, su un periodo sufficientemente lungo e rappresentativo della misura della fattibilità tecnica, sia concessa la priorità di accesso alla rete a ogni impianto che produca elettricità da fonti energetiche rinnovabili; e
  • infine, la Corte di Giustizia ammette che la fissazione dei cennati criteri possa basarsi anche su talune disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/28, e, in particolare sulla disposizione secondo la quale, negli impianti multi-combustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, ai fini del calcolo della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, il contributo di ogni fonte di energia possa essere calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

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RGA_Luglio 2023 – Corte di Giustizia 20 aprile 2023 – 27 giugno 2023

Per il testo della sentenza (estratto dal sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea) cliccare sul pdf allegato

CURIA – 20 aprile 2023

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