Rave Part(y) 2: la conversione in legge della norma anti-raduni nel nuovo art. 633 bis c.p.

01 Mar 2023 | articoli, contributi

di Elisa Marini

Nel numero di dicembre di questa Rivista avevamo parlato, in ragione dei profili che la collegavano al contesto ambientale, della nuova norma sui “rave party”, introdotta dal D.L. n. 162/2022[1].

Come noto, il richiamato provvedimento è stato convertito, con modificazioni, dalla L. n. 199/2022, che per quanto riguarda i raduni illegali ha modificato il primo comma dell’art. 5 D.L. n. 162/2022 – con il quale era stato introdotto il già commentato art. 434 bis c.p.[2] – e soppresso i commi 2 e 3 della medesima disposizione[3].

Proprio la soppressione del secondo comma (il terzo riguardava l’entrata in vigore) è la novità da accogliere come maggior favore, avendo riguardato uno degli aspetti più controversi della disposizione di nuovo conio, ossia il suo inserimento nel catalogo dei reati presupposto delle misure di prevenzione.

L’art. 434 bis c.p. era stato, di fatto, accomunato ai più gravi reati previsti nel nostro ordinamento, contenuti nel Codice Antimafia, a differenza della nuova disposizione che, oltre ad essere stata modificata nel contenuto, ha cambiato anche la propria collocazione sistematica: l’art. 434 bis c.p., difatti, non è stato riproposto in sede di conversione, essendo stato sostituito dal nuovo art. 633 bis c.p., di cui per agio si riporta il testo:

Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica). – Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.

Da “declinazione” del disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., la nuova disposizione è stata “traslata” nell’ambito dei reati contro il patrimonio, e segnatamente dopo l’art. 633 c.p., norma con la quale, sin dai primi commenti, si erano registrate le maggiori similitudini, soprattutto sotto il profilo della condotta consistente nell’invasione di terreni ed edifici[4].

A tal proposito, non può non notarsi come il cambio di collocazione, ed il “trasferimento” nel titolo dedicato ai reati contro il patrimonio, non sembri del tutto pertinente, facendo pensare – come efficacemente evidenziato nei primi commenti post conversione – ad “un omaggio alla tradizione della norma-madre rappresentata dal delitto di invasione di terreni e edifici, qui rivisto in salsa musicale”[5].

Concentrando l’analisi sugli elementi di novità rispetto alla precedente versione (e rinviando, sul resto, al precedente commento), al netto di quella sulle misure di prevenzione di cui si è detto, si segnalano: a) le caratteristiche del raduno, nella prima versione completamente indeterminato, ed oggi definito come “musicale” o “avente altro scopo di intrattenimento”, con una opportuna delimitazione degli eventi ai quali la fattispecie può riferirsi; b) l’eliminazione dell’“ordine pubblico” – dopo le critiche sulla sostenuta (in)compatibilità costituzionale della fattispecie, alla luce dell’art. 17 Cost. – dai parametri che devono essere posti in pericolo dalle condotte punite; c) l’esplicitazione del carattere concreto del pericolo per la sicurezza pubblica e la salute pubblica, e il fatto che lo stesso pericolo derivi dall’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti, ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento: entrambe novità da accogliere con favore, nell’ottica di conferire alla fattispecie carattere di maggiore determinatezza; d) la limitazione del catalogo dei soggetti attivi agli organizzatori e ai promotori, con l’esclusione dei partecipi, rispetto ai quali, nella precedente versione, era prevista la sola diminuzione della pena stabilita per i primi, alla stregua di una circostanza attenuante; e) la mancata riproposizione del limite numerico dei cinquanta partecipanti stabilito dall’art. 434 bis c.p.

Tali modifiche hanno reso meno “interessante” la disposizione sotto il profilo ambientale, in quanto l’intervento del Legislatore ha oggettivamente ricondotto la fattispecie ad un contesto che, almeno astrattamente, si ricollega maggiormente alla tipologia di eventi su cui si aveva l’intenzione di incidere (quella dei rave party, per l’appunto).

È comunque da evidenziare come rispetto alla disposizione precedente, incentrata sul dolo del raduno pericoloso, il disvalore del fatto sia oggi effettivamente ricondotto – e non solo nella rubrica – all’invasione di terreni o edifici caratterizzata dalla eventuale inosservanza delle norme previste nelle materie indicate (sostanze stupefacenti, sicurezza, igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento), anche in ragione “dello stato dei luoghi”: ciò lascia intendere che “più fragile o più pregiato ambientalmente [sarà] il luogo invaso, più agevole sarà la prova del pericolo concreto, laddove si riscontrino violazioni delle normative menzionate nell’art. 633-bis c.p.[6].

Si può senz’altro affermare, in conclusione, che molte delle criticità rilevate nel precedente contributo – rispetto alle quali era stato quasi unanimemente invocato un intervento legislativo in sede di conversione[7] – siano state superate, e che l’auspicio di vedere apportate modifiche maggiormente improntate al rispetto dei parametri costituzionali e dei principi di tassatività e determinatezza della norma penale sia stato (una volta tanto) realizzato[8].

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RGA Online – Marini – contributo marzo 2023

NOTE:

[1] Sia consentito di richiamare E. Marini, “Rave party e non solo: considerazioni sparse sul nuovo art. 434 bis c.p.” in questa Rivista, n. 37/2022.

[2] L’art. 434 bis c.p. disponeva: “L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione”.

[3] Così recitavano le disposizioni abrogate:

comma 2: “All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Art. 4 – Soggetti destinatari, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale”;

comma 3: “Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

[4] Si veda, sul punto, C. Ruga Riva, “La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro)”, in Sistema penale, 3 novembre 2022. Proprio la potenziale assimilabilità dell’art. 434 bis c.p. con fattispecie già esistenti aveva condotto a criticare il fatto che la norma fosse stata introdotta con lo strumento del Decreto Legge, per sua natura caratterizzato da presupposti di necessità ed urgenza difficilmente ravvisabili nel caso di specie.

[5] C. Ruga Riva, “Indietro (quasi) tutta. Sulla nuova fattispecie di invasione di terreni o edifici altrui pericolosa per la salute e l’incolumità pubblica”, in Sistema penale, gennaio 2023.

[6] C. Ruga Riva, op. ult. cit.

[7] Oltre ai contributi già citati si richiamano A. Cavaliere, “L’art. 5 D.L. 31 ottobre 2022, n.162: tolleranza zero contro le “folle pericolose” degli invasori di terreni ed edifici”, in rivistacriticadeldiritto.it., 2 novembre 2022; A. Castaldo, “L’infelice norma sul divieto dei “rave party”, su Il Quotidiano Giudico, 11 novembre 2022; G. Fiandaca, “La giustizia meloniana è un manifesto del pensiero illiberale” su Il Foglio, 3 novembre 2022; F. Forzati, “Gli equilibrismi del nuovo art. 434 bis c.p. fra reato che non c’è, reato che già c’è e pena che c’è sempre”, in Arch. pen., 3/2022; V. Manes, “Decreto rave, il giurista:“Pene alte e riferimenti generici: provvedimento scritto male”, intervista a G. Rossi, Quotidiano.net, 2 novembre 2022; T. Padovani, intervista a E. Antonucci, “La norma anti-rave? Un caso di analfabetismo legislativo”, su Il Foglio, 1 novembre 2021; L. Siracusa, “La spada penale trafigge i rave party. Osservazioni attorno al nuovo reato di “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi (art. 434 bis c.p.)”, in Giustizia insieme, 6 dicembre 2022.

[8] Restano, tuttavia, invariati i limiti edittali, con tutto ciò che ne consegue in termini di possibilità di disporre le intercettazioni ed applicare misure cautelari. Rimane invariata anche la confisca prevista dall’ultimo comma, con l’aggiunta del “profitto”, non presente nella precedente formulazione.

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