Le più recenti conclusioni della Corte di Cassazione sulle fattispecie “storiche” di disastro ambientale e avvelenamento di acque

16 Mar 2020 | articoli, contributi

di Elisa Marini

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I – 31 ottobre 2019, n. 44528 – Pres. Mazzei, Est. Casa – ric. Procuratore Generale / imputato G.E.

  1. Premessa

Dopo oltre 13 mesi di attesa[1], sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha decretato la conclusione definitiva del processo sul noto “caso Tamoil”, celebratosi nei confronti dei soggetti apicali della società (più precisamente, di coloro che avevano ricoperto le cariche di amministratore delegato, direttore generale e preposto, nei vari periodi oggetto di imputazione) per i reati ambientali – che vanno dall’avvelenamento di acque (originariamente ipotizzato) al disastro ambientale, passando per l’omessa bonifica – contestati in ordine all’attività della raffineria di Cremona.

Prima di trascorrere alla disamina del provvedimento – molto articolato e dal contenuto assolutamente denso, sia per il numero che per l’importanza delle questioni coinvolte – si ritiene opportuna una premessa di carattere metodologico, volta, da un lato, a riepilogare sinteticamente lo sviluppo delle pregresse fasi processuali, e, dall’altro, a delimitare il campo di analisi dell’odierno commento, che si soffermerà – lungi da qualsivoglia pretesa di esaustività – sulle tematiche generali che propriamente interessano nell’odierna sede, ossia quelle di carattere ambientale, prescindendo dalle pur interessanti questioni processuali specificamente legate al caso di specie, o da quelle relative all’attribuzione delle singole responsabilità individuali.

La pronuncia in commento scaturisce dai ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dai difensori di uno degli imputati, G.E., avverso la sentenza emessa in data 20 giugno 2016 dalla Corte d’Appello di Brescia, che, in parziale riforma di quella di primo grado del Giudice per l’udienza preliminare di Cremona, del 18 luglio 2014, confermava la condanna dell’imputato ricorrente assolvendo, di contro, gli altri tre (su quattro) originariamente ritenuti responsabili dei reati loro ascritti.

Segnatamente, all’esito del primo grado di giudizio, il delitto di avvelenamento di acque di cui all’art. 439 c.p., originariamente contestato, veniva riqualificato nella fattispecie di disastro innominato doloso di natura ambientale, ai sensi dell’art. 434, comma 2, c.p.; fattispecie che mutava nuovamente, all’esito del secondo grado di giudizio, in quella meno grave di disastro innominato colposo di cui all’art. 449 c.p.[2].

L’imputazione originaria concerneva il sostenuto avvelenamento delle acque della falda superficiale e intermedia, che si sarebbe consumato dal 2001 al 2007, nelle aree poste all’interno e al di fuori del perimetro della raffineria Tamoil di Cremona (risultate contaminate da idrocarburi e metalli pesanti), provocato – secondo la contestazione – da reiterate condotte di sversamento di sostanze inquinanti, dovuto a forme abituali di gestione illecita dei rifiuti, incidenti, perdite dai serbatoi e dalla rete di raccolta delle acque, a fronte dei quali gli imputati non avrebbero adottato idonei interventi di messa in sicurezza, né proceduto ad effettuare tempestive analisi geologiche, dichiarando ai competenti organi della pubblica amministrazione che non sussistevano i presupposti per i predetti interventi, con conseguente grave e consapevole ritardo nell’adozione di soluzioni tecniche atte a limitare l’avvelenamento delle acque e l’inquinamento del suolo.

All’esito del secondo grado di giudizio, ricorreva per Cassazione, avverso tutte le assoluzioni, il Procuratore Generale, che chiedeva altresì l’inammissibilità, ed in subordine il rigetto, del ricorso dell’imputato G.E., l’unico – come detto – nei confronti del quale era stata confermata la condanna; nell’interesse di quest’ultimo, i difensori insistevano per l’accoglimento del ricorso chiedendo, a propria volta, l’inammissibilità, ed in subordine il rigetto, dell’impugnazione del Procuratore Generale.

  1. Il ricorso del Procuratore Generale

Il ricorso del Procuratore Generale affronta una serie di questioni di assoluto rilievo sotto il profilo ambientale, che – per agio del lettore – si elencano per punti: 1) la finalizzazione alla tutela delle acque destinate direttamente all’alimentazione da parte dell’art. 439 c.p.; 2) il dolo del delitto di disastro ambientale di cui all’art. 434, commi 1 e 2, c.p.; 3) il rapporto tra il delitto di cui all’art. 439 c.p. e quello di cui all’art. 434 c.p.

Partendo dal primo punto, ad avviso dell’organo requirente, i Giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere rilevante, ai sensi dell’art. 439 c.p., esclusivamente l’acqua destinata direttamente al consumo umano, omettendo di considerare che l’acqua contaminata fosse utilizzata dalle società territorialmente contigue in diversi modi, “ivi compreso un utilizzo indiretto a fini alimentari, essendovi un utilizzo che poteva comportare anche ingestione (accidentale o volontaria) dell’acqua medesima da parte delle persone che utilizzavano quei luoghi, ove vi erano strutture sportive, servizi igienici, bar e ristorante al servizio di tali strutture”.

Sarebbe difatti emersa, nel corso dell’istruttoria, la circostanza che l’acqua contaminata avrebbe potuto essere ingerita dagli utenti delle menzionate strutture, seppur non direttamente a scopo alimentare: pertanto, sul presupposto che nell’ambito di applicazione del delitto di cui all’art. 439 c.p. sarebbero dovute rientrare anche le acque destinate indirettamente all’alimentazione umana, prima che fossero attinte o distribuite per il consumo, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia avrebbe peccato, ad avviso del Procuratore Generale, di contraddittorietà e manifesta illogicità.

Anche nel secondo e terzo motivo di ricorso le motivazioni della sentenza di secondo grado sono state impugnate sotto il duplice profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità.

Ad avviso del Procuratore ricorrente, l’impostazione seguita dalla Corte di merito non si sarebbe conformata agli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di disastro ambientale, e non avrebbe ravvisato, erroneamente, il concorso tra il reato di avvelenamento di acque e quello di disastro ambientale, non tenendo conto della non sovrapponibilità delle condotte e degli eventi contestati, e della diversa oggettività giuridica delle norme considerate.

I Giudici di secondo grado avrebbero confuso il dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 434 c.p. con l’intenzionalità del danno causato: osservava il Procuratore che, per giurisprudenza consolidata, l’espressione “fatto diretto a cagionare...”, contenuta nel primo comma della disposizione citata “non connota l’intensità dell’elemento soggettivo in termini di dolo intenzionale, ma assume una valenza essenzialmente oggettiva, quale idoneità o attitudine causale a cagionare il disastro”; l’ambito di applicazione dell’art. 434 c.p. avrebbe dovuto essere esteso anche alle forme di dolo diretto ed eventuale, anziché essere ricondotto all’ambito del dolo intenzionale.

Ciò anche in quanto, in presenza di un corrispondente delitto colposo nell’ordinamento (previsto, come noto, dall’art. 449 c.p.), se ai fini dell’art. 434 c.p. venisse in rilievo soltanto il dolo intenzionale, vi sarebbe un vuoto normativo rispetto alle forme intermedie di dolo diretto ed eventuale.

Sempre secondo il Procuratore, tutti gli imputati, con i ruoli di vertice ed i poteri gestori descritti nelle contestazioni, conoscevano le condotte necessarie ad evitare gli eventi accaduti, e sussisteva, in capo a ciascuno di loro, la consapevolezza dei rischi derivanti da tali omissioni in termini di salubrità delle matrici ambientali, comprese le acque.

Nel processo sarebbero state, inoltre, evidenziate “la dolosa inerzia degli imputati nei ruoli ricoperti, le comunicazioni volutamente omissive, incomplete e reticenti, indirizzate agli organi della pubblica amministrazione, la mancanza di una effettiva bonifica e la permanenza della situazione di pericolo per la pubblica incolumità”: per tali ragioni, essendo il reato di cui all’art. 434 c.p. di pura condotta, “verificata la volontarietà e la consapevolezza dei comportamenti causativi della messa in pericolo del bene tutelato (ovvero della pubblica incolumità intesa come ambiente salubre), doveva ritenersi sussistente anche la prova del dolo del reato di disastro ambientale (e di avvelenamento delle acque, ipotesi non sovrapponibile)”.

  1. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato

Per utilizzare gli stessi termini della Suprema Corte, il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato – articolato in otto motivi, suddivisi in vari sotto-paragrafi, e sviluppati in ben 309 pagine (escluso l’indice) – non può che definirsi “ponderoso”.

Come premesso, in tal sede verranno prese in esame esclusivamente le questioni generali di carattere ambientale, al netto di quelle prettamente legate alla valutazione degli elementi probatori emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

La prima attiene alla qualificazione del fatto contestato come “disastro innominato”, e censura l’orientamento giurisprudenziale del cosiddetto “disastro per accumulo”, che attribuisce rilevanza a tutti gli interventi, anche minimi, che, sommandosi gli uni agli altri, hanno prodotto effetti permanenti, nel tempo, sull’ambiente: sul punto, la difesa ha (ri)sollevato anche la questione di legittimità costituzionale sull’art. 434 c.p., già proposta e dichiarata manifestamente infondata dalla Corte d’Appello di Brescia.

Tale questione, si basava, fondamentalmente, sull’interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale del 30 luglio 2008, n. 327, fornita dal suo stesso Giudice estensore in un parere pro veritate, secondo cui il “diritto vivente” consolidatosi almeno sino alla riforma introdotta dalla Legge n. 68/2015 (che, come noto, ha introdotto, tra le nuove fattispecie di delitti contro l’ambiente, anche quella di disastro ambientale prevista dall’art. 452 quater c.p.) si fonderebbe su premesse ermeneutiche in contrasto con i canoni alla stregua dei quali la Consulta aveva ritenuto infondata la censura di costituzionalità dell’art. 434 c.p., e costituirebbe il frutto di una elaborazione interpretativa giurisprudenziale che avrebbe oltrepassato i limiti della formulazione normativa, risolvendosi, di fatto, nella creazione di una nuova e diversa norma.

Allo stesso tempo, il riconoscimento della punibilità ex art. 434 c.p. dei fatti di disastro ambientale mediante immissioni a dinamica progressiva e seriale realizzerebbe – ad avviso della difesa – un “overruling” con effetti in malam partem, alla luce della sua portata incriminatrice innovativa rispetto al passato, “finendo per sanzionare comportamenti che all’epoca della loro commissione non erano previsti come reato o, comunque, per introdurre nell’ordinamento una norma incriminatrice non conoscibile al momento realizzazione della condotta”.

Schematizzando le doglianze (sulla scorta del metodo adottato dalla sentenza in commento), mancherebbero, all’art. 434 c.p., gli elementi costitutivi presenti in ogni altra fattispecie di disastro, ed in particolare (citando testualmente):

– un evento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi;

– un unico evento distruttivo caratterizzato da (necessaria) concentrazione spaziale e temporale, essendo, viceversa, rilevabile una sommatoria e stratificazione di micro-eventi, frazionati nello spazio e diluiti nel tempo;

– la “proiezione offensiva”, cioè la capacità dell'(unico) evento di disastro di dar vita immediatamente – cioè al momento stesso del verificarsi dell’evento distruttivo – “ad un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone”;

– il “pericolo per l’incolumità pubblica”, sostituito da un generico ed ineffabile rischio per la salute e da un inedito interesse dell’ambiente, sino ad un recentissimo passato estraneo alla sistematica del codice penale”.

In ogni caso, secondo la difesa, la sussistenza del disastro sarebbe stata smentita dagli esiti del parallelo procedimento amministrativo: rispetto alle aree interne, si era difatti giunti all’approvazione del progetto di messa in sicurezza operativa, che rappresenta – come noto – una soluzione volta a garantire, insieme alla tutela dell’ambiente e della salute, anche le esigenze di prosecuzione dell’attività; con riguardo alle aree esterne, il sito era stato riconosciuto come non giuridicamente contaminato (non essendo state superate le concentrazioni di soglia di rischio, in esito alla specifica analisi di rischio del sito validata dagli Enti) e, di conseguenza, era stato approvato un progetto di monitoraggio e ripristino ambientale, in luogo di un progetto di bonifica[3].

Il “peccato originale” della Corte d’Appello di Brescia sarebbe stato quello di affermare la sussistenza del delitto di disastro non valutando – come avrebbe dovuto – “le caratteristiche e la portata dell’evento materiale e fattuale, come realizzatosi in concreto”, bensì le “caratteristiche intrinseche della condotta presupposta o, addirittura, successiva” (facendo riferimento, in quest’ultimo caso, agli “interventi complessi e costosi” che la Tamoil era stata “costretta” ad adottare, rilevanti non per l’evento, ma per la condotta inquinante eventualmente realizzata”).

La seconda questione rilevante, sotto il profilo ambientale, attiene alla ritenuta sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità, che sarebbe stato erroneamente desunto, secondo la difesa, dalle caratteristiche del fenomeno in termini di estensione e diffusione, nonché dalla dimensione (numerica e qualitativa) della concentrazione delle sostanze inquinanti rilevate nelle aree interne ed esterne alla raffineria.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente identificato il superamento dei limiti tabellari (che avrebbero dovuto essere intesi quali meri indicatori di contaminazione) con il pericolo per la salute umana (ossia con i limiti “health-based”, basati sugli effetti sulla salute), attribuendo valore scientifico – anziché meramente normativo – ai limiti soglia previsti dal Testo Unico Ambientale e dal D.Lgs. n. 31/2001, il tutto disattendendo pretestuosamente l’unica consulenza tossicologica in atti, e senza ricorrere ad un proprio perito esperto in materia.

La Corte di Brescia avrebbe impropriamente negato, rispetto al reato di disastro, l’applicazione dei principi di evidenza scientifica fissati dalla giurisprudenza per il delitto di avvelenamento di cui all’art. 439 c.p., essendo il pericolo per la pubblica incolumità elemento costitutivo di entrambi i delitti, e mutando soltanto la fonte fisica di promanazione del pericolo.

Secondo la difesa, “Posto che il “pericolo”, penalisticamente, corrisponde alla probabilità, al rischio di sviluppo di una lesione al bene giuridico al momento non verificatasi (e che potrebbe anche non verificarsi mai), nella vicenda in esame il Giudice avrebbe dovuto fare appello alla scienza medico-tossicologica per determinare se un pericolo effettivo per la salute si fosse eventualmente verificato.

Sulla scorta del contributo tossicologico dimesso agli atti, in cui, sulla base delle linee-guida OMS, il “rischio sanitario” è stato rapportato all’entità dell’esposizione (intesa come “dose cui un soggetto o popolazione sono esposti (valutate le modalità di esposizione e definiti i limiti di concentrazione nella specifica fonte di esposizione)”), la difesa ha sostenuto l’impossibilità di far riferimento esclusivo ai parametri normativi, ispirati al principio di precauzione.

Con il terzo motivo, relativo all’elemento soggettivo del delitto di disastro ambientale, la difesa ha sostenuto che non potesse ravvisarsi, in capo all’imputato ricorrente, alcuna responsabilità, nemmeno sotto il profilo colposo.

A tal fine, veniva valorizzata l’autodenuncia del 2001, con la quale i dirigenti della Tamoil avevano volontariamente avviato la procedura di ripristino ambientale con cui avrebbero inevitabilmente attenzionato, agli enti di controllo, il sito della raffineria, e, una volta avuta contezza dell’entità dell’inquinamento, avevano avviato, nel 2005, una decisa attività di ripristino integrale degli impianti, senza badare a spese, in modo inconciliabile con la volontà di provocare un disastro ambientale, nemmeno come conseguenza meramente eventuale.

Secondo la difesa, non solo l’imputato non aveva mai inteso provocare un disastro ambientale, ma ne avrebbe contrastato in ogni modo la verificazione, anche in ragione delle gravissime ripercussioni economiche che ne sarebbero derivate.

Egli, inoltre, nell’anno precedente all’avvio dell’iter amministrativo, non ricopriva più la carica di amministratore delegato, ma era un semplice preposto alla gestione, privo, almeno fino al 2007, di una effettiva autonomia di spesa.

Veniva inoltre sottolineata, a riprova di quanto sostenuto in ordine all’elemento psicologico, che i dirigenti imputati frequentavano le società e le strutture investite dalla problematica ambientale, e che dunque non erano assolutamente in grado di rappresentarsi che la contaminazione delle matrici ambientali avrebbe potuto provocare pericolo per la salute della collettività.

Il quarto e ultimo motivo di interesse ambientale attiene alle statuizioni civili.

La prima doglianza si riferiva all’ammissione, come parti civili, dei soci delle società limitrofe uti singuli, nonostante i reati oggetto del processo tutelassero un bene giuridico di natura collettiva, ossia, la pubblica incolumità.

Secondo la difesa, essi non avrebbero dimostrato di aver subìto un effettivo nocumento, e il lamentato danno alla vita di relazione non avrebbe dovuto essere riconosciuto in quanto ben lontano da un interesse rilevante a livello costituzionale, e come tale degno di tutela, ma si sarebbe risolto in un mero disagio, peraltro indimostrato, che dunque non avrebbe dovuto essere risarcito.

Infondata sarebbe stata anche la pretesa relativa alla paura di essere stati contaminati, avendo il procedimento amministrativo dimostrato l’insussistenza di rischio per i soggetti delle aree esterne allo stabilimento.

Una ulteriore questione di inammissibilità veniva sollevata rispetto alla costituzione di parte civile di un cittadino (R.G.), sul presupposto che l’azione popolare prevista dall’art. 9 T.U.E.L. sarebbe stata consentita solamente in caso di inerzia del Comune, e non anche nell’ipotesi in cui l’ente si fosse costituito.

Sul punto, veniva sollevata un’altra questione relativa alla inammissibilità, per tardività, della costituzione del Comune in appello, da considerarsi autonoma e non connessa a quella del predetto cittadino.

Ad avviso della difesa, non avrebbero dovuto essere risarcite le voci incluse nel lamentato danno ambientale, non essendo quest’ultimo riconoscibile in favore di enti territoriali diversi dal Ministero dell’Ambiente. In ogni caso, non sussisteva alcun nesso logico tra i reati asseritamente commessi dall’imputato e l’attività svolta dal Comune di Cremona, che era comunque tenuto ad effettuare tutte le campagne di monitoraggio, analisi e controllo necessarie.

Neppure risarcibile sarebbe stata la voce relativa al danno da turbamento psichico, che presuppone la dimensione individuale della lesione, che non può ricollegarsi alla posizione collettiva di cui è esponente l’ente territoriale.

Quanto al danno all’immagine, esso sarebbe stato risarcibile soltanto qualora – diversamente dal caso di specie – il reato fosse stato commesso da un soggetto appartenente alla pubblica amministrazione.

Ulteriore questione veniva sollevata rispetto all’ammissione della costituzione di parte civile di Legambiente Lombardia Onlus, sul presupposto che le voci di danno riconosciute costituivano sfaccettature del danno ambientale, di cui le associazioni ambientali non sarebbero legittimate a chiedere il risarcimento.

  1. Le motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi dichiarando inammissibile quello del Procuratore Generale e rigettando quello proposto nell’interesse dell’imputato.

Rispetto alla prima doglianza del Procuratore Generale, tesa – come detto – a riaffermare l’originaria imputazione di avvelenamento doloso di acque, la Suprema Corte ha ribadito che le acque considerate dall’art. 439 c.p. sono quelle destinate all’alimentazione umana, condividendo le conclusioni della Corte d’Appello di Brescia che aveva escluso la sussistenza del reato ritenendo pacificamente emerso dal processo come, da un lato, l’acquifero profondo, attingibile per il fabbisogno idrico della popolazione, non fosse risultato inquinato e, dall’altro, come le acque in concreto contaminate venissero utilizzate dalle varie società per le piscine e i servizi annessi, nonché per l’irrigazione dei giardini e dei campi sportivi, ossia per finalità del tutto estranee a quelle alimentari, anche indirettamente considerate[4].

Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il motivo in esame manifestamente infondato in diritto, condividendo la posizione della Corte territoriale che aveva ritenuto – in maniera del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza formatasi sull’argomento, nonché in ossequio al dato testuale della disposizione ed alla sua epigrafe – meritevoli di tutela le acque che siano destinate “direttamente” all’alimentazione umana, quanto meno in via mediata (attraverso il loro impiego per la preparazione di alimenti) e a prescindere dalla presenza, in esse, dei caratteri biochimici della potabilità.

Tale impostazione è stata ritenuta corretta in quanto rispettosa del principio di tassatività della norma, che – come opportunamente evidenziato in sentenza – “non consente “fughe” ermeneutiche nella direzione caldeggiata dal P.M. ricorrente, in quanto ricadrebbero nel divieto di analogia in malam partem previsto dall’art. 14 preleggi”.

Analoga dichiarazione di manifesta infondatezza in diritto, oltre che di inammissibilità, ha riguardato il secondo motivo di ricorso del Procuratore (oltre al terzo, di fatto assorbito), teso a dimostrare la sussistenza, in capo agli imputati, (quanto meno) del dolo eventuale del disastro di cui all’art. 434 c.p., ritenuto sufficiente per la configurazione del reato in quanto l’espressione “fatto diretto a cagionare” contenuta nel primo comma non connoterebbe l’intensità dell’elemento soggettivo in termini di dolo intenzionale, ma assumerebbe una valenza oggettiva, quale “idoneità o attitudine causale a cagionare il disastro”.

Secondo la Corte, l’interpretazione sostenuta dal Procuratore Generale sarebbe stata da tempo superata dalla giurisprudenza di legittimità, che, sul tema, ha ripetutamente statuito, da un lato, che “il disastro innominato di cui all’art. 434 c.p. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante (comma 2)”, e dall’altro, che “il dolo è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità[5].

Nel caso Tamoil, secondo la pronuncia in commento, la causa del sostenuto disastro sarebbe stata connotata non da una condotta inquinante attiva, bensì da una sostenuta “inerzia nel non ostacolare e impedire tempestivamente che la contaminazione accertata e denunciata nel 2001 si disperdesse e si propagasse pericolosamente oltre l’area della raffineria”.

Le descritte peculiarità della condotta causativa del disastro, sostanzialmente caratterizzata – secondo la Suprema Corte – da ritardi nell’esecuzione delle opere di risanamento del sistema fognario e delle misure di sicurezza, inquadrerebbe la medesima condotta nell’ambito del dolo eventuale, concretizzatosi nell’accettazione del rischio che tali ritardi, pur non avendo lo scopo primario o finale di provocare il disastro, potessero in concreto determinarlo.

In maniera condivisibile, dunque, la Corte di Brescia non avrebbe ritenuto riconducibile la condotta de qua alla fattispecie di cui all’art. 434, comma 2, c.p., “non coincidendo la forma di dolo concretamente ravvisata nel caso in esame quanto all’evento-disastro (dolo eventuale) con quella prevista dalla norma (dolo intenzionale) e, quindi, di stimare detta condotta rimproverabile a norma dell’art. 449 c.p. e art. 61 c.p., n. 3), considerato come la colpa aggravata dalla previsione dell’evento fosse a fortiori individuabile all’interno della più intensa partecipazione psicologica costituita dal dolo eventuale”.

Nel confermare l’interpretazione dei Giudici di appello in ordine all’elemento psicologico dell’art. 434 c.p., la Suprema Corte dichiarava l’infondatezza in diritto della prospettazione del Procuratore ricorrente, ritenendola fondata “su retaggi ermeneutici ormai superati”, e dichiarava inammissibile la seconda parte del medesimo motivo di ricorso, relativo alle singole responsabilità, evidenziando come la Corte territoriale avesse opportunamente distinto la posizione dell’unico imputato giudicato responsabile – in quanto presente nella gestione della Tamoil per tutto il principale periodo interessato dal procedimento amministrativo e dall’avvenuta migrazione delle contaminazioni verso l’area occupata dalle società limitrofe – da quelle dei coimputati.

Decisamente più articolato – anche in ragione delle complessità delle argomentazioni dimesse all’attenzione della Suprema Corte – l’apparato motivazionale relativo alle doglianze proposte nell’interesse dell’imputato.

La prima attiene – come detto – alla questione di legittimità costituzionale sull’art. 434 c.p., sollevata in relazione agli artt. 25, comma 2, 27, comma 1, e 70 Cost., e basata – come anticipato – sull’interpretazione, contenuta in un parere pro veritate, della sentenza della Corte Costituzionale del 30 luglio 2008, n. 327, da parte dello stesso Giudice estensore.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la menzionata sentenza della Consulta, pur riconoscendo la vaghezza, sul piano definitorio, del concetto di “disastro” – che rappresenta “una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati”, ed auspicando l’intervento del Legislatore (avvenuto qualche anno più tardi) con l’introduzione di specifiche fattispecie criminose, ritenne, al contempo, che “a precisare la valenza del vocabolo – riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il precetto costituzionale evocato – concorrono la finalità dell’incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità”.

La Consulta affermò, in sostanza, la compatibilità costituzionale del reato, sia pure condizionandola ad una interpretazione sistematica coerente con i tratti fondamentali delle singole figure dei delitti compresi nel Capo Primo del Titolo Sesto del Codice Penale, e segnatamente stabilendo, rispetto all’evento, che dovesse trattarsi di un fatto “distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi” e, con riguardo al pericolo per la pubblica incolumità, che “l’evento dovesse provocare “un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti”.

Prendendo posizione sui rilievi difensivi in ordine alla giurisprudenza definita “creativa” – nonché elusiva delle direttive della Consulta – formatasi sulla fattispecie di disastro, la Corte di Cassazione ha risposto affermando (o meglio riaffermando, sulla scorta della precedente giurisprudenza) alcuni principi, che si riepilogano schematicamente, come è stato fatto per le corrispondenti doglianze difensive:

per quanto riguarda la “proiezione offensiva” dell’evento-disastro, ossia la capacità di dar vita immediatamente “ad un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone”, secondo la Suprema Corte, “non è seriamente dubitabile che anche l’energia impiegata nell’ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l’inarrestabile fenomeno, così innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui posizione non è possibile resistere, rappresenta, nell’accezione considerata, violenza”, o, meglio, quella violenza “che sta ad indicare che il fatto postula l’impiego di una qualsivoglia energia o un qualsivoglia mezzo – diretto o indiretto, materiale o immateriale – idoneo a superare l’opposizione della potenziale vittima e a produrre l’effetto offensivo senza la “cooperazione” di quella[6];

– con riferimento all’offesa contro la pubblica incolumità, la Corte di Cassazione – dichiarandosi in linea con le affermazioni del Giudice delle leggi – ha individuato il bene giuridico nella tutela della vita e dell’incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, posto che il pericolo cagionato dal disastro abbia una ampia potenzialità di diffusione nello spazio circostante la zona interessata dall’evento, e, conseguentemente, ha ritenuto sufficiente che “il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone e che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un esteso senso di allarme”, e non necessario “il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva[7];

– rispetto al sostenuto “overruling”, la Corte ne ha affermato la “logica incompatibilità col “diritto vivente”, che tutto esprime fuorché un cambiamento repentino di giurisprudenza”.

L’ulteriore questione esaminata concerne la censura sulla inapplicabilità, al caso concreto, della fattispecie di disastro previste dagli artt. 434 e 449 c.p.[8].

Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità sulla scorta della già citata sentenza della Corte costituzionale del 30 luglio 2008, n. 327, facendo riferimento, in particolare, ad un’altra sentenza, ossia quella intervenuta a conclusione del noto procedimento “Eternit”[9].

Nella menzionata pronuncia, secondo i Giudici di legittimità, si sarebbe delineata “una nozione unitaria di “disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti (…)“.

Secondo tale impostazione, l’art. 434 c.p., nel punire il “disastro innominato” avrebbe la funzione di norma di chiusura a cui possono essere ricondotti non soltanto – come sostenuto dalla difesa – gli eventi disastrosi di grande ed immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quelli non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi – come, ad avviso della Suprema Corte, nel caso di specie – in un arco di tempo anche molto prolungato, che, parimenti, sono in grado di produrre “quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità (…)”.

Le conclusioni della sentenza, su questo punto, potrebbero essere riassunte nella seguente massima: “Nonostante l’inclusione della fattispecie di cui all’art. 434 c.p. nell’ambito normativo che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche e naturalistiche, essendo evidente che può farsi concretamente riferimento a un evento di natura eterogenea rispetto a quelli presi in considerazioni dalle altre fattispecie del capo in cui la disposizione in esame è inserita; è, quindi, possibile escludere, in sintonia con la giurisprudenza richiamata, che la riconducibilità dei fenomeni disastrosi a un macroevento di dirompente portata distruttiva costituisca un requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all’art. 434 c.p., come opinato dalla difesa del G., essendo, viceversa, individuabile un evento disastroso anche in un fenomeno persistente, ma impercettibile, di durata pluriennale con le caratteristiche sopra delineate”.

Un ulteriore motivo di interesse ambientale esaminato è quello relativo alla ritenuta insussistenza del pericolo concreto di effetti-tossico nocivi per la pubblica salute, sostenuta dalla difesa.

Sul punto, richiamando molti precedenti conformi[10], la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento ermeneutico secondo il quale, per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p., è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un fatto certo a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti, e la prova di tale delitto non deve avere esclusivamente un fondamento scientifico, potendo basarsi, fra le altre, anche sul ragionamento logico e su massime di esperienza[11].

Sulla scorta di tali considerazioni, condividendo le valutazioni operate dalla Corte di merito in ordine alla posizione soggettiva del ricorrente (con riferimento al ruolo attivo che avrebbe sempre avuto all’interno della società, a prescindere dagli incarichi formali), ed alla sua condotta colposa (che sarebbe consistita nel celare la gravità della situazione ritardando gli interventi necessari), la Suprema Corte ne confermava la penale responsabilità nei termini di cui all’impugnata sentenza di appello.

L’ultima parte della sentenza concerne i rilievi sollevati in ordine alle statuizioni civili, e rappresenta una sorta di “riassunto” degli approdi raggiunti, sul tema, della giurisprudenza di legittimità, e condivisi – nel caso di specie – dalla Suprema Corte.

Prima della disamina delle singole questioni difensive tese a delegittimare le pretese risarcitorie delle costitute parti civili, la pronuncia in commento ha sviluppato una premessa generale, prendendo le mosse dal riconoscimento – da parte delle Sezioni Unite civili[12] – del danno morale soggettivo, in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), in capo a coloro che, abitando o svolgendo attività lavorativa in un determinato ambiente, dimostrino di aver subìto un effettivo turbamento psichico di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, dichiarando tale danno risarcibile autonomamente, ossia anche in mancanza di un danno biologico (inteso come lesione dell’integrità psico-fisica) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale[13].

Sempre nell’ambito della premessa, sono stati ricapitolati gli approdi giurisprudenziali sulla base dei quali sono state motivate le statuizioni sulle singole costituzioni.

Per agio di disamina, essi verranno di seguito riepilogati, in relazione alle parti civili a cui si riferiscono, unitamente alle conclusioni che ne sono derivate.

Per quanto concerne il singolo cittadino, la Suprema Corte ne ha evidenziato l’astratta legittimazione alla costituzione di parte civile qualora faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali “cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale dell’art. 2043 c.c.[14].

Nel caso che ci occupa, le costituzioni dei singoli da esaminare sono due: quella del cittadino costituitosi in luogo del Comune nel corso del giudizio di primo grado, e quella dei soci dei circoli attigui all’area della raffineria.

Il primo caso si presenta del tutto peculiare rispetto alla premessa, trattandosi di una costituzione scaturita dall’inerzia dell’ente locale (nella fattispecie, come detto, il Comune), dopo che il cittadino aveva avuto notizia – non tramite una delibera del Consiglio o della Giunta Comunale, ma dal riscontro di un membro di quest’ultima ad una interrogazione – che il Comune non si sarebbe costituito.

La Corte di Cassazione ha giudicato legittimi sia l’esercizio dell’azione popolare da parte del cittadino – ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) – in luogo dell’ente locale rimasto temporaneamente inerte (fino alla fine del giudizio di primo grado), sia la successiva costituzione in appello del Comune, in qualità di titolare dell’interesse tutelato dall’azione esercitata.

Veniva dunque rigettata la richiesta della difesa di ritenere invalida, per tardività, la costituzione di parte civile del Comune, che andava a sostituirsi, non ad aggiungersi, a quella del cittadino, che fino a quel momento aveva agito in supplenza dell’ente[15].

È stato inoltre chiarito – o, più correttamente, ribadito – che, a seguito dell’entrata in vigore del T.U.A., ed, in particolare, dell’art. 318, comma 2, lett. a), la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali (aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006) per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica – inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente – spetta, in via esclusiva, allo Stato, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, compresi gli enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., solo per ottenere il risarcimento di un danno “patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva[16].

Rispetto ai soci delle persone giuridiche interessate, per ragioni di contiguità territoriale, dagli eventi inquinanti oggetto del procedimento, la difesa aveva eccepito che, essendo il reato ambientale di natura “indeterminata”, il singolo individuo non avrebbe potuto essere considerato “persona offesa”.

Sul punto, la Suprema Corte ha condiviso il principio per cui, in tema di danno ambientale, “è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell’ambiente, ma faccia valere una specifica pretesa – come detto in premessa – in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), messi in pericolo dal collegamento con un determinato habitat (dove risiedono o lavorano), in conformità alla regola generale posta dall’art. 2043 c.c.[17].

In ordine agli interessi lesi, di cui la difesa aveva eccepito la mancata rilevanza costituzionale (definendoli alla stregua di danni o fastidi), oltre a lamentare la gravità della lesione (ritenuta insussistente) e l’assenza della prova del danno, la sentenza – richiamando una pregressa (e già citata) pronuncia delle Sezioni Unite civili[18] – pur concordando con l’individuazione dei presupposti per la risarcibilità del danno indicati nel ricorso dell’imputato, ha aggiunto che, a fini risarcitori, deve tenersi conto “di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni[19].

Sulla base del presupposto secondo cui la prova del danno esistenziale può desumersi anche da presunzioni semplici, e che la connessione tra fatto noto e ignoto deve essere dimostrata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità (quello dell’“id quod plerumque accidit”), la Corte di Cassazione ha ritenuto corrette le conclusioni a cui era pervenuta la Corte di merito, che aveva ricondotto il lamentato danno alla “vita di relazione” alla chiusura delle piscine (per quasi un mese, nell’estate del 2007) delle strutture i cui soci si erano costituiti nel processo[20].

Analoga condivisione è stata espressa dalla Suprema Corte – sempre in linea con la giurisprudenza civile di legittimità contestualmente citata[21] – rispetto alle conclusioni dei Giudici bresciani in ordine alla qualificazione del danno esistenziale, che è stato ricondotto al peggioramento della qualità della vita dei singoli soci conseguente allo stress ed al turbamento per il rischio del verificarsi di gravi malattie, ritenuto dimostrato – con un criterio, come detto, presuntivo – sulla base di una serie di elementi ritenuti obiettivi emersi dall’istruttoria dibattimentale, il quali, essendosi protratti per anni, e avendo lungamente occupato la vita pubblica della città, avrebbero inevitabilmente – secondo la Corte di Cassazione – indotto i soci a temere di ammalarsi per essere stati esposti, a lungo, a sostanze nocive, tossiche o cancerogene.

Ad avviso della Suprema Corte, i rilievi critici avanzati dalla difesa sul livello del disagio patito dai soci costituitisi parti civili avrebbero espresso “valutazioni in punto di fatto e aspecifiche per mancata correlazione con il complessivo ordito motivazionale”.

Trascorrendo alla posizione delle associazioni ambientaliste, la Suprema Corte ha chiarito, in prima battuta, che il danno risarcibile può essere anche solo quello morale, “derivante dal pregiudizio arrecato all’attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo[22].

Secondo la Corte di Cassazione, le associazioni ambientaliste, anche dopo l’abrogazione dell’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 (che le autorizzava a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale), sono legittimate alla costituzione di parte civile per il risarcimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, ma dei danni direttamente subiti, come le persone fisiche e le altre associazioni, purché si tratti di “danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale[23], non necessariamente di carattere patrimoniale.

L’ultimo profilo esaminato, con riferimento alle statuizioni civili, riguarda gli enti pubblici territoriali, che – come già anticipato – possono esercitare l’azione risarcitoria in relazione al danno, anche non patrimoniale, diverso da quello ambientale di natura pubblica, derivante dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati.

A quest’ultimo proposito, la Suprema Corte ha ricordato come sia pacifica, nell’ambito della giurisprudenza civile di legittimità, la configurabilità di un danno non patrimoniale anche in capo alle persone giuridiche, tra cui vanno ricompresi gli enti territoriali, che possono essere destinatari di “pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l’assenza di fisicità quali il diritto all’esistenza, all’identità, al nome, alla reputazione, all’immagine[24].

Riguardo al danno all’immagine in capo all’ente territoriale, la Suprema Corte ha stabilito che esso può essere rappresentato dalla “diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente; sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o di categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca[25].

L’unica censura ad essere stata definita fondata – per quanto non abbia determinato una decisione di annullamento parziale della sentenza impugnata – è quella relativa alla ritenuta risarcibilità, a beneficio del Comune, del “danno da turbamento psichico“, sia per motivi legati alla motivazione, sia – per quanto di interesse – poiché ritenuta non coerente con la richiamata giurisprudenza sulla risarcibilità, a favore degli enti territoriali esponenziali, dei pregiudizi di natura “morale” derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l’assenza di fisicità (quali – come detto – il diritto all’esistenza, all’identità, al nome, alla reputazione e all’immagine).

  1. Osservazioni conclusive 

La pronuncia in commento si inserisce nel contesto giurisprudenziale in cui si inquadrano anche le – altrettanto note, a livello mediatico – vicende giudiziarie relative alla discarica di Bussi Sul Tirino ed al polo chimico di Spinetta Marengo, nel quale, a fronte degli inquinamenti prodotti nel corso degli anni da impianti industriali o discariche, le esigenze di tutela dell’ambiente e dell’incolumità pubblica si sono tradotte, sul piano processuale, nella contestazione dei delitti di avvelenamento di acque e disastro ambientale in capo ai vertici delle aziende coinvolte sui siti di interesse[26].

Nel caso Tamoil – come specificato in premessa – le fattispecie di reato inizialmente contestate hanno subìto significative modifiche, e la sentenza finale della Corte di Cassazione merita, nel suo complesso, di essere condivisa, in primis per aver confermato l’esclusione della sussistenza del delitto di avvelenamento di acque di cui all’art. 439 c.p. in presenza di una contaminazione della falda che non si è rivelata concretamente incidente sulle acque direttamente destinate all’alimentazione (soprattutto all’esito del procedimento amministrativo che si è concluso senza la necessità di disporre la bonifica del sito), ed in secondo luogo per aver confermato l’incompatibilità del dolo eventuale con la fattispecie di disastro di cui all’art. 434 c.p.

Non convincono pienamente, di contro, le argomentazioni con le quali il fenomeno inquinante, per quanto significativo, sia stato ricondotto nell’ambito del disastro colposo: sul punto, alcune delle obiezioni difensive non sembrano essere state adeguatamente superate.

Ci si riferisce, in particolare, alla conferma della sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità, nella riaffermazione della fattispecie di disastro, prescindendo completamente dagli esiti (contrari) dell’unica consulenza tossicologica in atti, attraverso la valorizzazione dell’approccio (assai meno scientifico) seguito dai giudici di merito, che in un tema tanto specifico e delicato si erano limitati a contraddire, senza un supporto tecnico, gli esiti del citato elaborato consulenziale, facendo ricorso alle massime di esperienza.

Allo stesso modo, non convince del tutto l’argomento volto a qualificare il reato di disastro come una fattispecie “a formazione progressiva”, individuabile – per riprendere le parole della Suprema Corte – “anche in un fenomeno persistente, ma impercettibile, di durata pluriennale”, potendo tale impostazione condurre alla pericolosa affermazione di responsabilità, su base oggettiva, di soggetti intervenuti su un sito inquinato anche a distanza di molto tempo rispetto all’iniziale compromissione del medesimo.

Da ultimo, non può non notarsi come la Corte di Cassazione abbia affermato la correttezza della qualificazione dei fatti nell’ambito dell’art. 449 c.p., operata dalla Corte d’Appello di Brescia, attraverso una sostanziale – ed errata – equiparazione del concetto di disastro con quello di inquinamento.

Basti evidenziare come dal richiamato superamento dei limiti tabellari (che avrebbero dovuto essere intesi – come già sottolineato – quali meri indicatori di contaminazione) sia stato fatto discendere il pericolo per la salute umana.

Ed è proprio questo, forse, il punto più critico: l’aver concluso nel senso di ravvisare “le connotazioni fenomeniche dell’evento disastroso” individuandole nell’“avvenuto inquinamento”, “grave per ampiezza, intensità e durata”, “non irreversibile ma (…) non riparabile con normali opere di bonifica”.

Ad ogni modo, le considerazioni in tema di disastro che hanno condotto a confermare la sussistenza del reato – conformi, peraltro, alla prevalente giurisprudenza in materia – scontano, con evidenza, i limiti di indeterminatezza di una fattispecie rispetto alla quale, in più occasioni, sono stati sollevati rilievi di legittimità costituzionale.

**

Per il testo della sentenza (estratto dal sito della Corte di Cassazione) cliccare sul pdf allegato

Marini_sentenza Tamoil

SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF

Marini TAMOIL

 

[1] L’udienza nella quale è stata emessa la sentenza si è celebrata, difatti, il 25 settembre 2018.

[2] Per approfondimenti dottrinali sulle fattispecie coinvolte si segnalano: S. Corbetta, I delitti contro l’incolumità pubblica, Tomo I, Vol. II, I delitti di comune pericolo mediante violenza, in G. Marinucci – E. Dolcini, Trattato di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2003; A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo I, I reati di comune pericolo mediante violenza, in C. F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, Trattato di diritto penale. Parte speciale, Vol. IX, Milano, 2013; G. Marinucci – G. L. Gatta, Codice penale commentato, Milano, 2015.

[3] Tale circostanza sarebbe stata implicitamente riconosciuta, secondo la difesa, dalla sentenza di primo grado, che aveva modificato la contestazione relativa al reato di omessa bonifica di cui all’art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006 (insussistente in assenza di un ordine di bonifica), in quello di omessa comunicazione previsto dall’ultima parte del primo comma della medesima disposizione.

[4] La sentenza in commento ha ribadito il consolidato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte che ha ritenuto configurabile la fattispecie criminosa prevista dall’art. 439 c.p. anche se l’avvelenamento delle acque sia stato operato in acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie, ma comunque idonee e potenzialmente destinabili all’uso alimentare.

Sul punto, sono stati richiamati vari precedenti, tra cui Corte Cass. pen., Sez. IV, 8 marzo 1985, n. 6651, con riguardo allo sversamento nel terreno di sostanze inquinanti di origine industriale, penetranti in falde acquifere, con conseguente avvelenamento dell’acqua di vari pozzi della zona, e Corte Cass. pen., Sez. IV, 10 maggio 2018, n. 25547.

[5] In proposito, la sentenza ha richiamato vari precedenti, tra cui Corte Cass. pen., Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41306, in cui si afferma, con riferimento all’evento-disastro, che è “possibile ipotizzare la tipologia teoretica del dolo eventuale soltanto allorché la legge non richieda, espressamente, che il soggetto agente si sia determinato alla consumazione della condotta con un determinato fine”, e ancora Corte Cass. pen., Sez. I, 14 dicembre 2010, n. 1332 e Corte Cass. pen., Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36626.

[6] Su questo specifico punto, la pronuncia in commento ha sviluppato corpose considerazioni volte a spiegare la collocazione della fattispecie all’interno dei delitti contro la pubblica incolumità compiuti mediante violenza, sottolineando, in particolare, che: a) la distinzione tra i delitti commessi mediante violenza e quelli commessi mediante frode risponde più ad esigenze di ordine classificatorio che di natura definitoria, “ed è espressione di criteri criminologici improntati alla prevalenza del disvalore di certi aspetti modali, piuttosto che di altri pure richiesti per l’integrazione della fattispecie, ma, soprattutto, che tale osservazione erroneamente identifica la nozione di “violenza”, assunta a criterio classificatorio, con la violenza cosiddetta propria, o materialmente inferta dall’agente”; b) che il riferimento della commissione “mediante violenza” in contrapposizione a “mediante frode”, sta ad indicare che “il fatto postula l’impiego di una qualsivoglia energia o un qualsivoglia mezzo – diretto o indiretto, materiale o immateriale – idoneo a superare l’opposizione della potenziale vittima e a produrre l’effetto offensivo senza la “cooperazione” di quella”; c) che “anche l’energia impiegata nell’ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l’inarrestabile fenomeno, così innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui posizione non è possibile resistere, rappresenta, nell’accezione considerata, violenza”.

[7] La Corte di Cassazione ha aggiunto, sul punto, che “si identificano danno ambientale e disastro qualora l’attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare, in concreto, straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull’uomo”, citando propri precedenti tra i quali Corte Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189; Corte Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418; Corte Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330; Corte Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 4675 e Corte Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 2003, n. 30216.

[8] Sul punto, la pronuncia in commento ha premesso che il Legislatore del 2015, introducendo la più dettagliata fattispecie di “disastro ambientale” prevista dall’art. 452 quater c.p., non ha inteso abrogare l’art. 434 c.p., in quanto: “1) la nuova fattispecie individua ai nn. 1) (alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema) e 2) (alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) ipotesi sanzionatorie del tutto estranee rispetto alla struttura del reato di disastro innominato e, dunque, con quest’ultimo non confliggenti al punto da determinarne l’abrogazione; 2) il confronto tra l’art. 434 c.p. e il n. 3) dell’art. 452-quater c.p. poteva essere pianamente risolto con il ricorso al principio di specialità, che già consente la delimitazione del confine tra la residuale area di operatività del disastro innominato e quella della più grave ipotesi novellata, connotata da una speciale offesa alla pubblica incolumità. Anche senza l’introduzione della clausola di riserva “Fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p.“, quindi, il reato di disastro innominato avrebbe comunque funzione residuale, configurandosi solo quando non sussistano gli elementi specializzanti previsti dall’art. 452 quater c.p.”.

Nel caso, come quello di specie, in cui la condotta si è interamente esaurita prima dell’entrata in vigore della L. 22 maggio 2015, n. 68, la Suprema Corte ha evidenziato che qualora i Giudici di appello avessero voluto affrontare la questione di successione nel tempo fra i reati, eventualmente ritenendo che detta condotta contenesse in sé sia gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 434 c.p., sia quelli connotanti la figura di disastro ambientale prevista dal n. 3) dell’art. 452 quater c.p., avrebbero dovuto applicare, in ogni caso, l’art. 434 c.p., in quanto norma più favorevole sia per le sanzioni previste, sia in termini di prescrizione.

[9] Corte Cass. pen., Sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941.

[10] Corte Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 19342; Corte Cass. pen., Sez. IV, 13 marzo 2015, n. 14859; Corte Cass. pen., Sez. IV, 20 luglio 2017, n. 45836.

[11] Sul punto si veda anche Corte Cass. pen., Sez. I, 17 maggio 2017, n. 58023 secondo cui “In realtà, la norma nella sua formulazione non richiede elemento siffatto, né pone l’indicata verifica come base dimostrativa necessaria del delitto nella sua descrizione tipica. Se così fosse, invero, si introdurrebbe un elemento processuale-probatorio necessario – a carattere costitutivo della fattispecie – a fronte di un testo descrittivo che non lo prevede. Contrariamente la fattispecie è suscettibile di essere provata con ogni strumento, purché nella specie il giudice chiamato alla verifica possa dare spiegazione convincente sulla sussistenza del fatto nella sua dimensione materiale e psicologica“.

Più recentemente anche Corte Cass. pen., Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 17368.

[12] Corte Cass. civ., S.U., 21 febbraio 2002, n. 2515.

[13] Sul punto la sentenza ha citato un altro precedente delle Sezioni Unite civili (Corte Cass. civ., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972), in merito ai presupposti della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, che sarebbe subordinata – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – a tre condizioni: “a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c. cit., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.

[14] Nello stesso senso anche la citata Corte Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2011, n. 34789.

[15] A tal proposito, la Suprema Corte ha richiamato un proprio precedente, Corte Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 31565, secondo cui l’ente locale, nell’assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l’aveva in precedenza surrogato, nell’esercizio della pretesa risarcitoria, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 267/2000.

[16] Sul punto la Corte di Cassazione ha fatto leva su alcuni propri precedenti, tra cui Corte Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 24677; Corte Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2012, n. 633; Corte Cass. pen., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 41015; Corte Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2010, n. 14828.

[17] Principio stabilito dalle già citate Corte Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2011, n. 34789 e Corte Cass. civ., S.U., 21 febbraio 2002, n. 2515.

[18] Corte Cass. civ., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972.

[19] Quanto alla correttezza dell’uso di presunzioni per dimostrare il danno non patrimoniale subìto, la sentenza in commento ha richiamato Corte Cass. civ., S.U., 1 febbraio 2017, n. 2611, in materia di immissioni illecite, in cui è stata affermata la risarcibilità della lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

[20] Va, anche, ricordato che, in tema di “danno esistenziale”, è stata riconosciuta come incidente sulla normale vita di relazione la mancata possibilità di praticare attività sportiva e altre analoghe attività, citando, sul punto, Corte Cass. civ., Sez. L., 13 gennaio 2015, n. 777.

[21] Corte Cass. civ., S.U., 15 gennaio 2009, n. 794, nonché la già citata Corte Cass. civ., S.U., 21 febbraio 2002, n. 2515.

[22] Sul punto si veda anche Corte Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 19439.

[23] La sentenza poc’anzi citata aveva statuito che le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguono un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, ma concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo. Per tale ragione il danno risarcibile può essere costituito anche dal pregiudizio arrecato all’attività concretamente svolta dall’associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo.

[24] Tra le più recenti, Corte Cass. civ., Sez. 1, 11 febbraio 2004, n. 2570 e Corte Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14766.

[25] La giurisprudenza civile ha espressamente riconosciuto – si veda in proposito, ex multis, Corte Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542 – che “l’immagine, il prestigio e la reputazione di un ente territoriale costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica” e che “non può dubitarsi che la lesione di tali valori alla cui tutela la persona giuridica pubblica ha un diritto costituzionalmente garantito determini sicuramente, e di per sé, un danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione dell’ente da parte dei consociati in genere o di settori o di categorie di essi con le quali di norma interagisca”.

[26] Oltre alle sentenze richiamate nella sentenza in commento, si segnalano, in ordine al delitto di avvelenamento doloso di acque: Corte Cass. pen., Sez. IV, 13 febbraio 2007, n. 15216; C. Ass. Alessandria, 6 giugno 2016, n. 1.

Con riferimento alla riconducibilità dei fenomeni di inquinamento da attività industriale all’ipotesi di disastro innominato: Corte Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330; Corte Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418.

Rispetto all’elemento soggettivo del delitto di disastro doloso: Corte Cass. pen., Sez. I, 7 ottobre 2009, 41306; C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, n. 2.

 

 

 

Scritto da