Il punto sulla corretta gestione dei DPI usati in emergenza da Covid-19

24 Lug 2020 | articoli, contributi, in evidenza 4

di Sabrina Suardi

Premessa

Sono moltissime le aziende che, a ragione della natura delle attività esercitate, utilizzano generalmente DPI – Dispositivi di Protezione Individuale definiti dalla norma (l’art. 74 del D.Lgs. 81/2008[i]) come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Strumenti, quindi, che nulla hanno a che fare con le mascherine chirurgiche utilizzate dal personale sanitario che, invece, appartengono alla categoria dei dispositivi medici e che dall’inizio dell’emergenza da Covid-19 siamo soliti utilizzare, come prevenzione al contagio, in tutti gli ambienti lavorativi e non.

Proprio per questo motivo, da ultimo, l’art. 16 del D.Lgs. 18/2020[ii], ha stabilito che “ fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, [1]per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto”.

Da qui in poi, quindi, ci si riferirà ai DPI con la suddetta estensione di significato, allo scopo di rendicontare come diverga a livello territoriale la gestione del loro fine vita e verificare la possibilità di un indirizzo comune.

Regioni e dottrina a confronto

In mancanza di norme e direttive a livello nazionale, difatti, si è dimostrato fin da subito difficile, sia per le aziende rimaste operative sia per quelle che hanno cessato temporaneamente l’attività, capire come farsi correttamente carico, in qualità di produttore del rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f)[iii], D.Lgs. 152/2006[iv], di una gestione da cui possono derivare anche gravi responsabilità ai sensi degli artt. 178 e 188, del medesimo decreto.

Alcune Regioni, quelle che più hanno risentito della situazione emergenziale in atto, sono intervenute sul tema con Ordinanze contingibili e urgenti optando per la temporanea assimilazione dei DPI giunti a fine vita ai rifiuti urbani indifferenziati, in alcuni casi facendo chiaro riferimento alla nota dell’ISS del 12 marzo 2020 (prot. AOO-ISS 0008293) riguardante la corretta gestione dei DPI in parola utilizzati, tuttavia, in ambito domestico sia per i soggetti positivi al virus e in quarantena obbligatoria sia per i soggetti non positivi e non posti in quarantena.

La prima Ordinanza in tal senso è di Regione Lombardia del 1 aprile 2020, n. 520: «i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati».

Si è avuto, poi, modo di chiarire[v] anche che:

  • tra DPI presi in considerazione non figurano quelli già in precedenza utilizzati per la protezione dei lavoratori da rischi specifici connaturati all’attività esercitata dall’azienda che devono essere gestiti secondo le modalità ordinarie;
  • Si ammette la possibilità di gestire in via cautelativa i rifiuti costituiti da DPI a protezione dal contagio come rifiuti sanitari a rischio infettivo, in quanto potenzialmente contaminati.

L’Ordinanza di Emilia Romagna del 3 aprile 2020, n. 57, in egual modo si esprime: «i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/3/2020 (prot. AOO-ISS 0008293)», e quindi, ad esempio, con l’utilizzo del doppio o triplo sacco a tutela degli operatori che lo prenderanno in carico.

Regione Veneto con Ordinanza 15 aprile 2020 n. 41, estende la portata della previsione: «i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani».

Solo il Piemonte, pur sulla stessa linea e con anticipo rispetto alle Regioni limitrofe, interviene con una semplice nota datata 24 marzo 2020, la quale, dovendo escluderne natura cogente, assume esclusivamente la valenza di indirizzo interpretativo istituzionale.

Al di fuori dei confini territoriali appena considerati, mancando non solo indicazioni a livello statale ma anche regionale, si sono susseguite posizioni, anche molto diverse fra loro, da parte di alcuni Autori che, per facilità espositiva si suddivideranno come segue:

  • Posizione n. 1 «La cautelativa»

Secondo gli Autori[vi] di tale teoria, in assenza di specifiche norme regionali, l’approccio più cautelativo è quello di gestire i rifiuti costituiti da DPI usati in conformità con quanto stabilito dal D.P.R. 254/2003[vii] sui rifiuti sanitari e, quindi, come rifiuto a rischio infettivo prodotto al di fuori di una struttura sanitaria, da classificarsi per approssimazione con codice EER 180103* – rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

Il riferimento normativo è costituito dall’art. 1, comma 5, lett. g) e, più in particolare, dall’art. 15, D.P.R. 254/2003, il quale precisa che “I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.

Ciò che è stato largamente contestato alla presente posizione è l’applicazione generalizzata del principio di precauzione, sottoponendo ad una poco ragionevole presunzione di infettività l’intera popolazione senza, peraltro, considerare la presenza di aree a minor contagio o, addirittura, a contagio zero.

  • Posizione n. 2 «La presunzione di non infettività»

La seconda posizione, introdotta da altri Autori[viii], parte dal presupposto inverso e cioè che i DPI di cui si tratta devono presumersi utilizzati da una popolazione «sana», non posta in quarantena, né, quindi, contagiata.

Partendo da tale premessa e fino a prova contraria, la gestione da preferire è quella ordinaria con classificazione come rifiuti speciali e l’assegnazione del codice EER 150203 – assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

Il destino, tuttavia, a ragione del momento di emergenza in cui gli operatori dei servizi ambientali si trovano a dover operare, resta l’incenerimento.

  • Posizione n. 3 «L’indifferenziata»

La terza e ultima posizione[ix], si rifà alle Ordinanze delle Regioni che hanno deciso di esprimersi sul tema, e sostiene, quindi, ove possibile, l’assimilazione dei DPI usati all’urbano e il loro smaltimento attraverso la raccolta indifferenziata.

Tuttavia, chi sostiene i diversi indirizzi innanzi richiamati potrebbe obiettare[x] ad una tale conclusione quanto previsto dall’art. 184, comma 2[xi], D.Lgs. 152/2006, ed escludere che, in assenza di interventi normativi in tal senso, si possa giungere alla predetta assimilazione, in quanto trattasi di rifiuti da classificarsi come pericolosi perché potenzialmente contaminati.

È, tuttavia, evidente che una tale critica possa essere giustificata solo se si assumesse come corretta la presunzione di infettività dell’intera popolazione, presunzione che, invece, viene saldamente smentita dagli ultimi contributi interpretativi da parte di ISS e ISPRA di cui tratteremo infra.

La posizione di ISS e ISPRA

Il “colpo di coda” di questa scia interpretativa lo danno ISS e ISPRA, rispettivamente con il Rapporto n. 26/2020 e quello del 16 maggio 2020, che possono dirsi speculari.

Entrambi chiariscono che i DPI di cui si tratta sono quelli attualmente utilizzati a protezione dal contagio da Covid-19, escludendosi quelli per i quali l’utilizzo sia già stabilito per legge o da regolamenti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative e che, anche in fase emergenziale, richiedono l’applicazione delle procedure di gestione preesistenti.

Entrambe partono dal medesimo importante presupposto: si tratta di mascherine per prevenzione utilizzate da persone sane che, quindi, non contengono materiale infetto.

Dunque, con eccezione fatta per i DPI prodotti dalle utenze produttive i cui rifiuti sono assimilati agli urbani (anche a seguito di specifiche ordinanze regionali), negli altri casi si dovrà optare per la gestione ordinaria prevista per gli indumenti protettivi con l’assegnazione del codice EER che descrive in maniera più ragionevole tali rifiuti e cioè il 150203 – Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202.

Benché sia del tutto condivisibile l’approccio promosso da ISS e ISPRA, anche con riferimento alle posizioni assunte dalla Dottrina innanzi esaminate, non pare del tutto convincente l’epilogo proposto che riguarda il caso in cui vi sia un accertamento diagnostico di casi infetti tra il personale.

In questa eventualità, a parere di chi scrive, non pare sufficiente la tutela offerta dalla classificazione dei predetti DPI con il codice riferito ai rifiuti contaminati da sostanze pericolose in quanto si tratterebbe più precisamente, ai sensi del richiamato art. 15 del D.P.R. 254/2003, di “ […] rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” e che, pertanto “ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. In un tale contesto, quindi, il codice EER che, per approssimazione, meglio si presterebbe a identificare questa speciale tipologia di rifiuto non può che essere il 18 01 03* – rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni[xii].

Ciò posto, benché i tempi siano ormai fin troppo maturi, in considerazione della delicatezza del tema trattato e delle ripercussioni che potrebbero derivare da una scorretta gestione, si continua ad auspicare un intervento a livello statale che fornisca un indirizzo univoco sul tema.

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Suardi_DPI usati in emergenza COVID-19

[i] Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108).

Entrata in vigore del decreto: 15 maggio 2008.

[ii] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 70 del 17 marzo 2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 17 marzo 2020.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110).

[iii] f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

[iv] Norme in materia ambientale (GU n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96).

Entrata in vigore del provvedimento: 29 aprile 2006.

[v] Chiarimenti richiesti da Assorecuperi.

[vi] – P. PIPERE, La classificazione dei rifiuti da DPI utilizzati negli ambienti di lavoro, in Tuttoambiente.it;

– G. AMENDOLA, Rifiuti. Classificazione e gestione di rifiuti costituiti da mascherine, guanti ed indumenti protettivi (DPI) utilizzati per Covid 19, in Lexambiente.it.

[vii] Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (GU n. 211 del 11 settembre 2003).

Entrata in vigore del provvedimento: 26 settembre 2003.

[viii] – L. MUSMECI, Rifiuti e Covid 19: una scheda di lettura alla luce del documento ISS. I Dpi e le attività diverse da quelle sanitarie, in Rifiuti n. 283 maggio 2020;

– M. BENOZZO, Mascherine e guanti monouso: come si gestiscono una volta dismessi?, in Ambiente&Sicurezza Rivista online.

[ix] – L. MUSMECI, Rifiuti e Covid 19: una scheda di lettura alla luce del documento ISS. I Dpi e le attività diverse da quelle sanitarie, in Rifiuti n. 283 maggio 2020;

– M. BENOZZO, Mascherine e guanti monouso: come si gestiscono una volta dismessi?, in Ambiente&Sicurezza Rivista online;

[x] M. CHILOSI, Emergenza COVID-19: novità sulla gestione dei rifiuti, Webinar ANIMA Confindustria – Ecoped Ridomus.

[xi] 2. Sono rifiuti urbani:

  1. b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g).

[xii] Conf. P. PIPERE, Rifiuti da DPI Covid-19 in ambito non sanitario. ISPRA e SNPA dimenticano la norma speciale, in Tuttoambiente.it.

Notes

1 per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non