Il diritto dell’Ambiente e il Coronavirus

04 Apr 2020 | articoli, contributi, in evidenza 1

di Paola Brambilla

  1. Pipistrelli, pangolini e virus.

Ora che l’ennesimo studio accreditato dalla comunità scientifica confuta definitivamente la fake new complottista che vorrebbe il coronavirus frutto di un esperimento condotto da chissà quale laboratorio oltre cortina, si deve accettare che la pandemia sia il prodotto del passaggio di un virus tipicamente ospite di specie animali all’uomo.

La sequenza del genoma del Sars-Cov-2 umano ha infatti tratti sovrapponibili quasi totalmente al genoma di coronavirus rinvenuti in un chirotteri e pangolini, con limitati ma efficienti adattamenti di alcune mutazioni nel recettore RBD nella proteina “spike”, o punta, che il virus utilizza per infettare l’ospite legandosi ai suoi tessuti.[i]

Indimenticabile il brano del libro di Ed Yong, Contengo moltitudini…, che inizia parlandoci di Baba: “Baba non è soltanto un pangolino. E’ anche una massa brulicante di microbi. Alcuni vivono dentro di lui, soprattutto nel suo intestino; altri vivono sulla sua superficie, sul muso, sulla pancia, sulle zampe, sugli artigli e sulle scaglie.” [ii]

Questo bellissimo animaletto, l’unico mammifero dotato di scaglie, è però a serio rischio di estinzione, per effetto di un prelievo umano indiscriminato – a fini di utilizzo delle scaglie per la medicina tradizionale piuttosto che di consumo della sua carne – tanto da portare il declino della sottospecie cinese sotto la soglia del 90% rispetto agli anni ’60, sino a quando nel 2016 il commercio delle otto specie esistenti di pangolino, o di parti dell’animale, è stato dichiarato illegale nel quadro della CITES, la convenzione internazionale sul traffico illecito di specie a rischio di estinzione.

Pandemie e declino della biodiversità vanno dunque a braccetto, come il triste mietitore e il suo destriero bianco bella stampa di Gustave Dorè ispirata all’Apocalisse di Giovanni.

Il passaggio di patologie animali all’uomo è noto, ed è stato definito anche con il termine inglese di “spillover” vale a dire tracimazione, o salto: quello dalle specie animali alla specie umana, in particolare.[iii]

Non si tratta di una novità; l’OMS annovera nelle sue statistiche ufficiali l’Ebola del 1976, legata ai chirotteri, la diffusione dell’HIV a partire dai primati dell’Africa centrale, il West Nile del 1999 con origine negli uccelli e vettore intermedio nella zanzara, e ancora la SARS del 2002 sempre dai chirotteri, l’aviaria del 2003 H5N1 veicolata prima dagli uccelli selvatici e poi dagli allevamenti zootecnici, l’influenza suina H1N1 del 2009, e poi la MERS incubata dai dromedari arabi nel 2012, tanto per citare alcune epizoozie tra le tante incluse in questo inventario.[iv]

Un’interessante ed accurata analisi del fenomeno del salto di specie è stata pubblicata in questi giorni dal WWF Italia, che in un Report intitolato “Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi – Tutelare la salute umana conservando la biodiversità” evidenzia come la deforestazione, la predazione di natura, la distruzione degli ecosistemi sia tra le prime cause di questa pandemia. [v]

Il dossier pone in risalto come l’espansione dell’abitato e l’urbanizzazione in perenne crescita, al pari della devastazione e trasformazione degli areali selvaggi porta a due conseguenze pericolose. La prima, un maggior ravvicinato contatto tra specie selvatiche e comunità umane, anche perché le prime sono spinte a cercare nelle aree urbane il cibo che non trovano più in natura; la seconda, un aumento del prelievo umano e del traffico spesso illecito di specie selvatiche, a per lo più a scopo alimentare (il c.d. bushmeat) ma anche per altre finalità voluttuarie ed illegali (farmacopea tradizionale, status symbol, zoo e forme di cattività). In entrambi i casi sia questa coabitazione forzata, sia più spesso la predazione umana, genera zoonosi, specie nella seconda fattispecie di traffici di selvatici a scopo alimentare, che trovano quali punti di smistamento mercati di animali – i c.d. wet market – in cui affollamento e vicinanza tra specie, macellazione o consumo sul posto, promiscuità e condizioni igienico sanitarie assolutamente inesistenti portano alla trasmissione di patologie da animale ad animale, quindi da animale a uomo e da uomo a uomo.

Ad oggi, riferisce il dossier WWF riportando fonti ufficiali, il 75% delle malattie umane note deriva da animali, ed il 60 % delle epidemie emergenti (che compaiono per la prima volta in una popolazione o che per la prima volta assumono dimensioni numeriche o geografiche preoccupanti) ha come fonte proprio gli animali selvatici, o meglio, l’insufficiente rispetto e protezione della fauna selvatica e del suo habitat, a livello interno prima che internazionale.

La più importante misura di contrasto all’esplosione dell’epidemia di coronavirus nella provincia dell’Hubei in Cina, dopo la costruzione di un ospedale in tempi record, è la decisione assunta dal Comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo, notificata al Segretariato della CITES il 24 febbraio, con cui sono stati vietati, con effetto immediato, la caccia, il trasporto, il commercio e il consumo di animali selvatici, anche nati in cattività o in allevamenti, a scopo alimentare. Si tratta di una misura cautelativa ed appunto contingente che si aggiunge alle normative già vigenti all’interno del paese in tema di conservazione della fauna selvatica, di cui opera anche l’aumento delle sanzioni già previste, oltre il massimo edittale.[vi] Anche il Vietnam – si spera seguito da altri stati – si sta muovendo sagittalmente in questa direzione, attraverso una preannunciata riforma integrale della legislazione interna sul consumo e commercio di fauna selvatica, già per i primi di aprile.

Da più parti, però, si sono levate le voci critiche della comunità dei naturalisti, che hanno osservato come la restrizione del bando al solo prelievo e commercio per finalità alimentari consente una facile scappatoia alla prosecuzione delle pratiche illegali connesse alla tassidermia, all’utilizzo della fauna selvatica protetta nella medicina tradizionale e comunque non impediscono di mantenere in vita anche il commercio a fini alimentari, dual use che si camuffa sovente sotto etichette di comodo; in tal senso, ad esempio, si è subito espressa la World Conservation Society.[vii]

Oltre a ciò, la comunità scientifica ha osservato, pressochè all’unisono, che il bando non riguarda purtoppo le specie acquatiche ed ittiche, i cui mercati – per la letteratura epidemiologica – stando alla letteratura e alla reportistica epidemiologica, sono ad altissimo rischio di zoonosi. Inoltre è stato anche ribadito che un tale bando, per avere un’efficacia reale, dovrebbe avere natura permanente ed acquisire dunque una veste normativa stabile.[viii]

Nel dibattito che ha finalmente interessato anche i media, e non solo i cluster tecnici, anche il Segretariato della CITES si è lasciato vincere dalla ritrosia legata alla propria asserita incompetenza su questioni relative alla salute umana ed animale per diramare un comunicato stampa sul Covid-19[ix]; ivi ricorda, a proposito del legame tra la pandemia e alcuni mammiferi tra cui il pangolino, come tutte le specie dell’animale siano protette ai sensi dell’Allegato I della Convenzione. Peccato, soggiunge, che le relative disposizioni non trovino applicazione al commercio all’interno dei singoli stati, dove ogni membro può applicare o meno il regime di protezione delle specie in via di estinzione stabilito a livello internazionale.

  1. Le convenzioni internazionali: ambiente e salute.

Ed è proprio il regime di protezione stabilito dalla CITES, la più importante convenzione internazionale sul wildlife traffic, a rivelarsi uno strumento cruciale di prevenzione delle zoonosi in relazione alle dinamiche appena descritte: è infatti proprio l’istituzione di una tutela a vasto raggio delle specie selvatiche minacciate di estinzione, e dunque più al centro dei traffici internazionali, a poter prevenire a livello globale i fenomeni di predazione e diffusione di virosi che vi sono associati. E’ tra l’altro un sistema di tutela completo, perché non limitato a specifiche forme di prelievo, come il bando cinese del momento, ma esteso a tutte le finalità diverse da quelle di conservazione e ricerca, comunque anch’esse soggette ad un meticoloso sistema di autorizzazioni e controlli.[x] Si evita così, indirettamente, che il traffico illegale dell’animale o di sue parti porti con sé la diffusione di virus endemici, e con essa lo spillover.

Questo articolato quadro di cooperazione e di tutela dell’accordo, per quanto concerne l’aspetto fondamentale del controllo, è stato di recente rafforzato dall’istituzione di un vero e proprio braccio armato della CITES,[xi] il Consorzio Internazionale per il contrasto ai crimini di natura, partecipato da cinque organizzazioni internazionali: il Segretariato della CITES è affiancato in questo impegno globale dall’INTERPOL, dal Dipartimento ONU droga e crimine, dalla Banca Mondiale e dall’Organizzazione mondiale delle dogane, che attraverso competenze diversificate e di altissimo livello conducono in sinergia investigazioni e operazioni con arresti e sequestri, tese a sgominare il quarto mercato illecito globale per volume di affari. [xii]

La protezione delle specie per da sola però non basta ad evitare le pandemie e rendere il mondo migliore per la salute globale; pensarlo equivarrebbe a voler guardare con una logica riduttiva e approssimativa un mondo complesso, in cui le dimensioni della vita e della morte – quando si parla di virus – si riducono a centesimi di micron.

Occorre allora passare a un’altra dimensione, per così dire esponenziale. E’ così che il salto questa volta porta alla tutela di quella complessità della vita che è la biodiversità. La tutela della diversità biologica in sé, questo è infatti il principale dei tre obiettivi che la Convenzione sulla diversità biologica del 1992, un altro pilastro della tutela internazionale dell’ambientale, scolpisce a vent’anni di distanza dalla CITES.

Gli altri due obiettivi non sono peraltro di minor rilevo: da un lato si fissa il precetto dell’uso sostenibile delle componenti della diversità biologica, funzionale alla necessità di assicurare la conservazione di un stock di risorse sufficiente a consentirne la rinnovazione necessaria per il futuro, mentre dall’altro si introduce l’innovativo obiettivo della ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Detta finalità si rivela cruciale quando condizioni di scarsità rischiano di portare a derive autoritarie, protezionistiche, o a forme di accaparramento o biodiversity-grabbing fondate sulla potenza economica o politica di alcuni attori statali, ingolositi dalle prospettive, anche rischiose, offerte dalle biotecnologie.[xiii]

La biodiversità è una risorsa straordinaria, in quanto eroga servizi ecosistemici primari per la nostra salute, tra cui quello di costituire una sorta di cordone sanitario a protezione delle nostre comunità. Ci sono infatti virus che convivono con specie animali da secoli, o anni, senza conseguenze letali per gli organismi che ne sono affetti, in cui gli agenti patogeni trovano un bacino di diffusione che soddisfa le loro esigenze di crescita giocoforza parassitiche, ma che costituisce al tempo stesso un serbatoio di contenimento delle malattie.

E’ dimostrato che la perdita di nicchie ecologiche, anche a livello di biodivesità, costituisce uno dei fattori alla base dello spillover, il salto dei virus e dei batteri ad altri organismi prima non toccati dalla virosi. Questo fenomeno, inoltre, non caratterizza i soli paesi tropicali dove le grande foreste vengono distrutte per far spazio a monoculture devastanti, ma riguarda anche la nostra cara e vecchia Europa; ad esempio l’aumento dei casi di Encefalite di Lyme, portata dalla zecca, è stato correlato eziologicamente alla forte riduzione degli ungulati, che solitamente assolvono alla funzione di “specie tampone” che ferma l’espansione del parassita, cosicchè lo stesso ha risposto colonizzando arvicole e piccoli roditori; da qui l’infestazione delle aree povere di biodiversità o in genere popolate da specie pioniere, che caratterizzano i margini periurbani o i confini sempre più labili tra città e mondo naturale, colpendo quindi maggiormente la specie umana. Fenomeni analoghi a quanto accade sulla terraferma si verificano comunque anche sotto la superficie delle acque, dove la scomparsa dei grandi predatori ittici, ma anche della fauna ittiofaga e dei limicoli, ha letteralmente portato all’esplosione di parassiti e malattie, quale la schistosomiasi.[xiv]

E ancora, la diversità genetica animale e vegetale è anche una fonte straordinaria di risorse per conoscere e combattere le malattie: dallo studio dei sistemi immunitari delle specie che producono veleni ferali, che convivono con alti livelli di tossine nel sangue o nei fluidi corporei, o che ospitano normalmente virus o batteri per noi letali, (nota tra tutte la capacità dell’armadillo, imparentato alla lontana col pangolino, di convivere con la lebbra che invece colpisce severamente la specie umana, a cui tra l’altro viene trasmessa anche dal consumo della relativa carne),[xv] scaturiscono le più importanti scoperte farmacologiche e pure insperate cure per le nuove patologie, anche quelle causate dal salto tra specie. [xvi]

Se dunque la conservazione della biodiversità sotto il profilo quantitativo è cruciale per la sopravvivenza della nostra specie, lo è anche – sotto il profilo qualitativo – lo stato di salute delle altre specie animali, non solo per quanto la recente pandemia ha evidenziato, ma in ragione dell’attuale forte dipendenza dell’alimentazione umana dalle proteine fornite dai grandi allevamenti zootecnici, ad altissimo rischio di veicolazione di epidemie e zoonosi, e di conseguenti abbattimenti di massa.

Per fronteggiare adeguatamente questi pericoli sempre la cooperazione internazionale ha dato vita, nel 1924, ad un’altra istituzione intergovernativa, l’OIE, Organizzazione Mondiale per la salute animale,[xvii] che si occupa di sanità animale a tutto tondo, attraverso un sistema di condivisione delle informazioni circa lo status sanitario degli animali nei paesi membri, ai fini della prevenzione della diffusione di malattie animali: sulla base di una lista condivisa e sempre aggiornata delle principali e più gravi patologie a livello globale (se ne contano 117 nel 2020) che possono colpire bovini e specie d’allevamento, ma anche pesci, crostacei e anfibi, l’istituzione e gli stati membri garantiscono un sistema di sorveglianza comune e di allerta vigile ai fini della limitazione di possibili zoonosi di enorme impatto economico ed ambientale. In Italia fanno parte di questa rete i maggiori Istituti Zooprofilattici regionali, che svolgono pure un ruolo di centri di referenza per il benessere animale.

Ed eccoci all’ultimo aspetto degli stretti nessi tra normativa ambientale e pandemie, quello che si occupa proprio del benessere animale, la cui considerazione gioca un ruolo tutt’altro che secondario sia per la prevenzione delle epizoozie, che per la tutela delle specie animali, in particolare di quelle protette.

Se ne sono occupati, soprattutto dagli anni ’70 in avanti, sull’onda di una accresciuta sensibilità collettiva, numerosi strumenti internazionali, sia in materia di protezione degli animali negli allevamenti (Convenzione di Strasburgo del 1976), che di protezione degli animali da macello (Convenzione di Strasburgo del 1979), e di protezione degli animali durante il trasporto internazionale (Convenzione di Parigi del 1968 e di Chisinau del 2003). A questo filone vanno ascritti anche gli accordi dedicati alla protezione degli animali vertebrati utilizzati per fin sperimentali o scientifici (Convenzione di Strasburgo del 1986) e degli animali da compagnia (Convenzione di Strasburgo del 1987). Sono tutte convenzioni internazionali, spesso emendate e integrate da protocolli successivi, frutto di negoziati svolti in seno al quadro di cooperazione intergovernativa del Consiglio d’Europa, in gran parte recepiti dall’Unione Europea.

  1. Il diritto dell’Unione Europea e la protezione del benessere animale.

E’ però quest’ultima istituzione, che dedica al benessere degli animali, quali esseri senzienti, addirittura l’art. 13 del Trattato di Lisbona,[xviii] ad aver dato vita alla più completa normazione a livello regionale sul benessere animale,[xix] a partire dalla direttiva “orizzontale” 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, sino al varo di una vera e propria programmazione pluriennale, la Strategia dell’UE per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015. [xx]

La rilevanza anche economica di questa normazione emerge anche solo da una rapida scorsa della Strategia, di recente analizzata e post dalla Commissione e dalla Corte dei Conti europea,[xxi] da cui si evincono i numeri astronomici del settore: nel continente europeo l’allevamento riguarda infatti circa due miliardi di volatili, trecento milioni di mammiferi, che ogni anno sono utilizzati per la sperimentazione circa dodici milioni di animali, mentre la popolazione di cani e gatti è stimata in circa cento milioni di esemplari, appartenenti principalmente a privati, tralasciando i numeri degli animali detenuti in giardini zoologici ed acquari. [xxii]

La portata e le implicazioni della gestione di simili numeri nei diversi settori dell’agricoltura, del commercio, dei trasporti, della ricerca, del mercato interno, dello sviluppo tecnologico e della salute sono di planare evidenza; ebbene, in tutti questi ambiti è stato evidenziato che il rispetto dei principi del benessere animale, di questo “concern” costituisce un ingrediente fondamentale e trasversale per assicurare il raggiungimento dei diversi obiettivi propri di ognuna di tali politiche.[xxiii]

Ed è proprio dall’analisi dei traguardi della Strategia appena ricordata, d’altro canto, che il Consiglio dell’Unione ha tratto pochi mesi fa precise conclusioni circa la necessità di rafforzare l’effettiva applicazione delle normative e principi di benessere animali; uno scopo primario, a cui l’organo sostiene si debba giungere da un lato ampliando i settori di regolazione con strumenti vincolanti e non solo con linee guida, dall’altro dotando la legislazione europea di sempre maggiore fondamento scientifico attraverso il ruolo guida dell’EFSA, già dirimente nell’interiorizzazione dei principi di precauzione e prevenzione in molte delle normative europee in tema di lotta comune agli organismi nocivi.[xxiv]

Infine un altro importante snodo nella nuova stagione regolatoria di prossima emanazione viene individuato dal Consiglio nell’auspicata estensione anche agli Stati terzi – con meccanismi come la certificazione obbligatoria degli animali o degli alimenti di origine animale – degli standard europei di benessere animale, che attualmente non trovano spazio nelle regole dell’OMS; in sottofondo si propone anche l’avvio di un percorso volto ad una riduzione progressiva, sino all’eliminazione a livello globale, del trasporto di animali vivi.[xxv]

Questi step devono essere però sorretti dalla codificazione di canoni di rispetto del benessere animale anche a fini di sicurezza alimentare e di salute umana, obiettivo a cui contribuisce decisivamente la salute animale.

Il Consiglio, in tal senso, ha invitato la Commissione a metter mano alla proposta di una nuova strategia pluriennale, che tenga conto di tutti questi fattori. L’istituzione si afferma infatti consapevole e certa, sulla scorta della valutazione d’impatto operata della legislazione in tema, del fatto che i costi complessivi del rispetto degli standard di benessere animale hanno un impatto limitato sulla concorrenza, e viceversa maggiori vantaggi in termini di competitività, stante la migliore capacità di penetrazione sui mercati internazionali di quei prodotti contraddistinti da un maggior valore intrinseco, frutto di processi che incorporano standard etici.

La responsabilità ambientale, che gode di sempre maggior consenso anche nei consumatori, trova infatti un terreno particolarmente fertile nel settore della produzione animale, dove si combina con un’alta attenzione per la sicurezza alimentare.

Accanto al cause related marketing si affianca però, quale finalità di una nuova stagione normativa, un accresciuto vantaggio per la salute animale e una più efficace prevenzione delle epizoozie. Questo precipuo obiettivo, sia della normazione europea, che di quella OIE, viene finalmente ed attentamente valorizzato anche nelle conclusioni del Consiglio, che appunto – come detto – hanno invitato la Commissione a dar avvio all’elaborazione di questa nuova Strategia.[xxvi]

L’organo vi ha proceduto con un tempismo singolare, posto che dal 23 marzo 2020 è on line, sino al 15 giugno 2020, la consultazione pubblica sulla Strategia appena passata, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini e i portatori di interesse europei, con la finalità di raccogliere spunti in vista della futura programmazione; un nuovo programma generale che sarà seguito poi da direttive e regolamenti di maggior dettaglio e con maggior vincolatività.[xxvii]

Ecco dunque che il diritto dell’ambiente, e con maggior forza il diritto internazionale dell’ambiente si rivela lo strumento principe per regolare, su scala globale, il fenomeno pandemico nel suo complesso, quale crisi rivelatrice della necessità di riportare un nuovo rapporto tra uomo, habitat e biodiversità, che possa ripristinare i meccanismi endogeni di autoregolazione anche delle zoonosi; ciò attraverso una regolazione informata a criteri scientifici ed ai canoni della precauzione e della prevenzione, come è proprio del diritto dell’ambiente, che orami la dottrina unanime qualifica come “metagiuridico” per eccellenza, e che sempre più oggi incorpora precetti informati alla biomimesi o biomimicry, come dicono gli anglossassoni, ovvero Nature Based Solutions.[xxviii]

  1. Il Global Framework for biodiversity post 2020.

La prossima tappa di questa evoluzione giuridica, a livello interazionale, sarà la 15a conferenza delle parti (COP15) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, prevista per l’ottobre 2020 a Kunming, in Cina, dove si confida matureranno i negoziati già avviati per la definizione d’un nuovo quadro globale per la biodiversità (o GBF, Global Framework for biodiversity).

Il Global Framework for Biodiversity per il post-2020 costituisce una sorta di Global Deal per l’ambiente analogo all’Accordo di Parigi sul clima, vorrebbe essere un piano mondiale diretto ad arrestare la perdita di biodiversità e raggiungere, attraverso percorsi di sviluppo incentrati sulla natura (appunto le c.d. nature-based solutions), entro il 2050, l’obiettivo prefigurato dalla visione della Convenzione per la Biodiversità, di “vivere in armonia con la natura”.

La decisione assunta nella COP 14 di Sharm-El-Sheikh, del 17-29 novembre 2018, n. 14/34, ha già cristallizzato i primi criteri fondanti di questo traguardo, che toccano significativamente proprio i temi alla base dell’attuale pandemia.

Il documento preparatorio evidenzia infatti come alla base di questa rinnovata volontà di regolazione vi sia la consapevolezza di “più ampie interconnessioni tra la biodiversità e altri processi sociali ed economici, in particolare la trasformazione dei settori economici e finanziari e dell’industria per realizzare uno sviluppo sostenibile entro i confini ecologici del Pianeta (vale a dire sicurezza alimentare e ambientale, salute, sviluppo urbano e urbano, innovazione aziendale, tecnologia, consumo e produzione sostenibili, acqua e uso efficiente delle risorse, tra gli altri)”.[xxix]

Il 2 marzo 2020, al termine dell’incontro preparatorio di febbraio, queste prime indicazioni sono state affinate nella bozza “zero” del GBF, da poco divulgata.

Il testo accentua proprio le finalità, per così dire, curative, dell’accordo internazionale, quanto ai due beni salute umana e biodiversità, correlandoli in più passaggi, a partire dall’Allegato I, Introduzione, che si apre con la definizione del Background: “la Biodiversità, e i benefici che apporta, è fondamentale per il benessere umano e un pianeta sano”. E ancora, l’articolazione del Quadro di riferimento delinea quale Visione che “entro il 2050, la biodiversità è valorizzata, conservata, restaurata e saggiamente utilizzata, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e offrendo benefici essenziali per tutte le persone.”

Tra le vie d’azione (Action Targets) del GBF giganteggiano infine sette obiettivi, tutti ritenuti necessari per la riduzione delle minacce alla biodiversità: tra questi, il ripristino degli ecosistemi marini e terresti, attraverso la fissazione di percentuali minime (da decidere) di aree protette e di percentuali minime di territori ed acque da gestire in modo sostenibile; il controllo delle specie aliene; infine il “rafforzamento dell’uso sostenibile delle specie selvatiche fornendo, entro il 2030, benefici, tra cui una maggiore nutrizione, sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza per almeno [X milioni] di persone, in particolare per le persone più vulnerabili, e ridurre del [X%] il conflitto uomo-fauna selvatica”.[xxx]

All’interno della parentesi ci sono, per ora, incognite – numeri e percentuali – che il negoziato politico dovrà definire in concreto.

  1. Il ruolo storico del giurista nelle epizoozie.

Ecco dunque che non è cambiato molto dalle origini della civiltà moderna, nonostante siano passati secoli dalla prima normazione medioevale sulla sicurezza alimentare e sul commercio specie di carni e di animali vivi a scopo alimentare.

Già all’epoca, a partire dal XII secolo, il feudatario si preoccupava infatti di dettare regole a tutela di quello che già veniva chiamato “consumatore”, nel senso di mangiatore, ovvero l’abitante della città che aveva un ruolo solo passivo di acquirente, a differenza del produttore/autoconsumatore delle realtà rurali, e che dunque non poteva avere contezza diretta della gestione della salute animale e della sicurezza alimentare: ecco allora la necessità di una legislazione del settore.

Il più celebre di questi documenti, giunto sino ai giorni nostri, è la Charte de Mirepoix, piccola cittadina dell’alta Linguadoca, in Occitania, emanata o meglio “octroyée” da Jean de Lévis I nel 1303, all’epoca di Filippo il Bello, un documento che contiene un vero e proprio “Réglement de la boucherie”, ascritto alle norme di Polizia.

Lo scopo di queste disposizioni, particolarmente scrupolose, era quello di prevenire i “pericula quae possunt in futurum evenire” attraverso un rigoroso controllo delle condizioni della carne, che in altri statuti (come quello di Evreux un poco più tardo) si estendeva anche a prescrivere il rispetto di condizioni di benessere dell’animale durante l’allevamento e prima dell’abbattimento: non si doveva trattare di animali da latte, si doveva garantire ai capi riposo, nutrimento e abbeveraggio anche quando venivano da lontano, come si doveva assicurare la salute dell’animale in ogni momento della sua crescita.

Ecco quindi che la sicurezza alimentare anche ai tempi si sovrapponeva, seppur limitatamente, a considerazioni di benessere animale, la prima per fronteggiare problemi reali, queste ultime per far fronte a credenze e sentimenti popolari che oggi chiamiamo etica.

Allora si trattava di regole particolari, destinate a valere nell’ambito geografico limitato di commerci tutto sommato locali, oggi si discute di regole afferenti all’ambito del diritto internazionale dell’ambiente; in entrambi i casi, però, il ruolo di garante verso la tutela di “bien de la chose publique”, è sempre, ora come ieri, era il giurista: il solo esperto che la Charte de Mirepoix menziona e legittima in questo ruolo sono infatti i “notaires”, esperti di diritto e di scrittura.[xxxi]

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Brambilla

NOTE:

[i] K. G. Andersen, A. Rambaut, W. I. Lipkin e altri, The proximal origin of SARS-CoV-2, in Nat. Med., 2020, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9

[ii] Così il Prologo di E. Yong, Contengo moltitudini: I microbi dentro di noi e una visione più grande della vita, Baldini & Castoldi, 2019.

[iii] Il termine è stato lanciato dallo scrittore scientifico D. Quammen nel libro Spillover. L’evoluzione delle pandemie. Adelphi, 2014.

[iv] Così l’ultimo Report dell’OMS, che fornisce anche i dati delle vittime e dell’impatto economico in miliardi di dollari, che sino ad oggi aveva raggiunto un record nei 55 mld di dollari dell’influenza suina, ma che il Covid è destinato a far superare di molto. who.int/gpmb/assets/annual-report/GPMB_annualreport_2019.pdf

[v] Per il testo, https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/biodiversita_e_pandemie_16marzo__1_.pdf

[vi] Cfr. https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2020-018.pdf

[vii] Il testo del comunicato è disponibile sul sito dell’organizzazione, https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/13855/WCS-Statement-and-Analysis-On-the-Chinese-Governments-Decision-Prohibiting-Some-Trade-and-Consumption-of-Wild-Animals.aspx

[viii] N. C. Peeri, N. Shrestha, S. Rahman, R. Zaki,Z. Tan,S. Bibi, M. Baghbanzadeh, N. Aghamohammadi, W. Zhang, U. Haque, The SARS, MERS and novel coronavirus(COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? International Journal of Epidemiology, 2020, p. 5 e ss.

[ix] In https://www.cites.org/eng/CITES_Secretariat_statement_in_relation_to_COVID19, del 17 marzo 2020.

[x] Sui crimini di natura, cfr., dell’A., La comunità internazionale e il bracconaggio, R.G.A., Editoriale Scientifica, 3-4, 2016

[xi] https://cites.org/eng/prog/iccwc.php

[xii] S. R. Harrop, Conserving pangolins through international and national regulation and effective law enforcement, in Pangolins. Academic Press, 2020, pp. 283 e ss. L’autore evidenzia come i crimini di natura e il bracconaggio debbano essere considerati come un attentato alla sicurezza nazionale per via dei legami con la corruzione, con il riciclaggio di denaro sporco, delle connessioni con la criminalità organizzata e con altre forme di grave crimine. Sottolinea inoltre come la sfida investigativa diretta a contrastare il traffico illegale di specie selvatiche debba basarsi sul “following the money.”

[xiii] La regolazione del tema è stata ulteriormente sviluppata con il Protocollo di Cartagena del 2000 e con il Protocollo addizionale di Kuala Lumpur-Nagoya del 2010, quest’ultimo ratificato dall’Italia con L. 16 gennaio 2019 n. 7, proprio per regolare da un lato l’esigenza della protezione della biodiversità in situ, per evitare fenomeni di depredazione o minaccia alla perdita di risorse genetiche locali, dall’altro per introdurre obblighi informativi, di trasparenza e di responsabilizzazione nelle attività di trasferimento, della manipolazione e dell’uso sicuri delle biotecnologie, suscettibili di incidere negativamente sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, ma anche di mettere a rischio la salute umana, specie per via dei movimenti transfrontalieri.

[xiv] Si veda il Rapporto FAO, Stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura, 2019, http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en.

[xv] C. Massone, E. Nunzi, Pathogenesis. In Leprosy (pp. 39-42). Springer, 2012.

[xvi] Dell’OIE fanno parte tutti gli stati membri dell’UE, le cui istituzioni contribuiscono attivamente all’implementazione

e applicazione dei relativi standard anche negli Stati non membri, attraverso accordi bilaterali e promozione di linee guida.

[xviii] Per un’ampia riflessione, ricca di spunti filosofici e storici, E. Sirsi, Il benessere degli animali nel trattato di Lisbona, Rivista di diritto agrario, Giuffrè, 2011, p. 220 e ss.

[xix] Si veda M.C. Maffei, Due sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul benessere degli animali: brevi riflessioni, in Riv. Giur. Amb., Editoriale Scientifica, 2019, p. 463 e ss.

[xx] European Union Strategy for the protection and welfare of animals 2012-2015, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu_strategy_19012012_en.pdf

[xxi] Si tratta dei due documenti Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the impact of animal welfare international activities on the competitiveness of European livestock producers in a globalized world, COM 2018/42/final, in https://eur-lex.europa.eu/, nonché la Relazione speciale SR 31/2018 della Corte dei Conti europea, presentata ai sensi dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE, dal titolo Il benessere degli animali nell’UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica, COM/2018/042 final, in op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/it/

[xxii] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sulla strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015, COM/2012/06 definitivo, in www. eur-lex.europa.eu

[xxiii] La formula del “concern”, al pari di quelle “with due regard”, “taking into consderation” e simili con riferimento alla preoccupazione del rispetto per il benessere animale, come giustamente osserva M.C. Maffei, op. cit., p. 68, appartengono alla categoria delle “due regard obligations” per cui vedasi T. Scovazzi, “Due regard” obligations, with particular emphasis on Fisheries in the Exclusive Economic Zone, in The International Journal of Marine and Coastal Law, 2019, 1, pp. 6 e ss.

[xxiv] Dalle Linee guida per la valutazione dei rischi relativi al benessere animale del 2012 in poi l’EFSA ha iniziato ad occuparsi anche di dotare di fondamenti scientifici le iniziative di regolazione europea del settore animale, analogamente a quanto già abituale in materia di problematiche fitosanitarie. Le pubblicazioni sono disponibili tutte sul sito http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/animal-welfare. Per l’analisi del ruolo di EFSA giocato nella vicenda Xylella, si rimanda allo scritto dell’A., in corso di pubblicazione, La libera (o meglio incontrollata) circolazione degli organismi nocivi: un nuovo regolamento e un passaporto UE per le piante, in Riv. Giur. Amb., Editoriale Scientifica, 2019, 4/5.

[xxv] Beninteso, l’A. auspica che si possa progressivamente fare a meno delle proteine di origine animale.

[xxvi] Si vedano le Conclusioni del Consiglio sul benessere animale, 16 dicembre 2019, disponibili solo in inglese, 14975/19, in www.consilium.europa.eu

[xxvii]https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2140-Evaluation-of-the-EU-Animal-Welfare-Strategy-2012-2015-

[xxviii] Per un approccio informato a questi criteri, secondo una logica che inverte la pretesa normativa antropocentrica tradizionale, F. Capra, U. Mattei, Ecologia del Diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, 2017.

[xxix] Si tratta della Decision adopted by the conference of the parties to the convention on biological diversity 14/34. Comprehensive and participatory process for the preparation of the post-2020 global biodiversity framework, pubblicata in https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-en.pdf

[xxx] Il documento Zero draft of the post-2020 global biodiversity framework è pubblicato in https://www.cbd.int/doc/c/efb0/1f84/a892b98d2982a829962b6371/wg2020-02-03-en.pdf

[xxxi] Per un generale excursus storico, B. Laurioux, L’expertise en matière d’alimentation au Moyen Âge. Problèmes, méthodes et perspectives, in Expertise et valeur des choses au Moyen Âge, 2013, C. Denjean, L. Feller éd., pp. 19 e ss. Celebre e focalizzato invece sul rapporto tra cultura, società e evoluzione della storia dell’alimentazione, M. Ferrières, Histoire des peurs alimentaires. Du Moyen-Âge à l’aube du XXe siècle. Paris, Éd. du Seuil, coll. L’univers historique, 2002.

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