Clean Energy Package – La transizione verso l’Unione dell’energia

04 Lug 2019 | contributi, in evidenza 4, articoli

di Paolo Bertolini e Alessandro Gemmo 

  • Introduzione

ll Clean Energy Package (anche noto come Winter Package) è un insieme di atti legislativi dell’Unione Europea volti a ridisegnare il profilo del mercato elettrico europeo. Inizialmente proposto dalla Commissione Europea nel novembre 2016, il Clean Energy Package è parte dell’azione della Commissione denominata “Energia pulita per tutti gli europei” contenente misure relative all’efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell’energia elettrica, sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e norme sulla governance per l’Unione dell’energia. Come indicato dalla Commissione stessa “[i]l pacchetto comprende anche azioni volte ad accelerare l’innovazione dell’energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in Europa. Contiene misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la competitività delle imprese UE e per ridurre l’impatto della transizione all’energia pulita sulla società”. La Commissione sta inoltre analizzando “in che modo l’UE può mantenere la sua leadership nelle tecnologie e nei servizi legati all’energia pulita per aiutare i paesi terzi a raggiungere gli obiettivi delle proprie politiche[i].

Secondo la Commissione, il Clean Energy Package potrà produrre un aumento dell’1% del PIL nell’arco del prossimo decennio, oltre a creare 900.000 nuovi posti di lavoro, mobilitando fino a 177 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati ogni anno a partire dal 2021.

Il Clean Energy Package è costituito da otto atti legislativi, tutti già formalmente approvati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Tali misure prevedono un aggiornamento del quadro delle politiche energetiche europee al fine di facilitare la transizione energetica e definire un moderno mercato energetico europeo. Le disposizioni contenute nel Clean Energy Package sono volte a delineare il nuovo mercato elettrico europeo, promuovere ed integrare l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, promuovere l’efficienza energetica e rafforzare il quadro normativo nel quale operano le istituzioni europee e nazionali[ii].

Con il presente contributo si intende fornire una preliminare lettura delle principali novità introdotte dal Clean Energy Package le quali, tuttavia, per la maggior parte, dovranno essere implementate da parte degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti interni.

  • Il “pacchetto” normativo

Il Clean Energy Package è parte della c.d. strategia dell’Unione dell’energia elaborata dalla Commissione e pubblicata nel febbraio 2015[iii], al fine di rafforzare e armonizzare i mercati energetici dell’Unione Europea. Esso è costituito dai seguenti otto testi legislativi:

  • direttiva 2019/944/UE del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
  • regolamento 2019/943/UE del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica;
  • regolamento 2019/942/UE del 5 giugno 2019 relativo all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER);
  • regolamento 2019/941/UE del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica;
  • direttiva 2018/2001/UE dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
  • direttiva 2018/2002/UE dell’11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
  • direttiva 2018/844/UE del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica; e
  • regolamento 2018/1999/UE dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima.

Il recepimento e l’implementazione delle direttive e dei regolamenti costituenti il Clean Energy Package nella normativa nazionale è già in corso e richiederà l’impegno degli Stati membri sino all’estate del 2021.

Nei successivi paragrafi si procederà a prendere in considerazione gli aspetti principali relativi alle seguenti aree:

  1. le modifiche all’assetto del mercato europeo dell’energia elettrica mediante la revisione e sostituzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE/2009/714, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2005/89/CE;
  2. l’aggiornamento delle norme sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili previste dall’attuale direttiva 2009/28/CE;
  3. la revisione delle disposizioni in materia di efficienza energetica; e
  4. il nuovo quadro normativo concernente la governance dell’Unione dell’energia.
  • Il nuovo assetto del mercato europeo dell’energia elettrica

La definizione del nuovo assetto del mercato interno dell’energia elettrica è tesa ad adeguare lo stesso ai futuri mercati dell’energia elettrica che saranno caratterizzati da una produzione maggiormente variabile e decentralizzata, un aumento dell’interdipendenza tra i singoli mercati nazionali e maggiori opportunità per i consumatori di partecipare al mercato mediante la gestione della domanda, l’aggregazione, l’auto generazione e sistemi intelligenti di monitoraggio e accumulo dell’energia.

Dal punto di vista prettamente normativo, le disposizioni del Clean Energy Package che intervengono in tale ambito si sostanziano in una revisione della direttiva 2009/72/CE e del regolamento 2009/714/CE che attualmente sono alla base del quadro regolatorio inerente al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione.

  • Il nuovo regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica

Il regolamento 2019/943/UE sul mercato interno dell’energia elettrica mira a definire i principi fondamentali volti ad assicurare mercati nazionali funzionali ed integrati, che garantiscano un accesso non discriminatorio a tutti i produttori e consumatori di energia elettrica.

Il regolamento diverrà direttamente applicabile in ogni Stato membro a partire dal 1° gennaio 2020. A decorrere da tale data, l’attuale regolamento disciplinante il mercato europeo dell’energia elettrica (i.e. regolamento 2009/714/CE) sarà dunque sostituito. Tuttavia, è bene precisare che alcune disposizioni relative alle zone di offerta e ai centri regionali di coordinamento troveranno già immediata attuazione 20 giorni dopo la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea avvenuta il 14 giugno 2019.

  • I principi cardine del nuovo mercato

Il regolamento 2019/943/UE stabilisce i principi che dovranno regolare i mercati elettrici nazionali nel prossimo futuro. In particolare, il regolamento mira a creare mercati elettrici nazionali “efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l’efficienza energetica […]”[iv]. A tal fine, le disposizioni normative regolanti ciascun mercato dovranno, inter alia:

  1. favorire la libera formazione del prezzo dell’energia elettrica;
  2. incoraggiare i consumatori a partecipare al mercato e alla transizione energetica;
  3. agevolare l’aggregazione della domanda distribuita e dell’offerta;
  4. consentire l’integrazione e la remunerazione a prezzi di mercato dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili;
  5. incentivare investimenti di lungo periodo volti alla creazione di un sistema elettrico de-carbonizzato e sostenibile;
  6. rimuovere progressivamente le barriere tra i singoli mercati energetici stabilendo norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
  7. agevolare lo sviluppo di un mercato all’ingrosso efficiente e trasparente, al fine di incrementare la sicurezza relativa all’approvvigionamento dell’energia elettrica; e
  8. garantire ai partecipanti al mercato il diritto di accedere alla rete in modo trasparente e non discriminatorio[v].
    • Commercio all’ingrosso

Le norme regolanti il commercio all’ingrosso dell’energia elettrica contenute nel regolamento 2019/943/UE prevedono, con specifico riferimento ai mercati del giorno prima e ai mercati infragiornalieri, inter alia: un’armonizzazione degli orari di chiusura del mercato (consentendo gli scambi almeno entro l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale), ridotti intervalli di negoziazione e in particolare l’inclusione di prodotti aventi dimensioni sufficientemente ridotte cui possano essere correlate offerte minime di 500 kW o inferiori, per permettere la partecipazione effettiva, sul versante della gestione della domanda, dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala, inclusa la partecipazione diretta dei clienti[vi].

I partecipanti al mercato dovranno essere in grado di poter coprire i rischi di fluttuazione dei prezzi. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione dovranno rilasciare diritti di trasmissione a lungo termine (o disporre misure equivalenti) per permettere ai partecipanti al mercato, inclusi i produttori di energia da fonti rinnovabili, di avere adeguate opportunità di copertura dei rischi finanziari contro la fluttuazione dei prezzi. Inoltre, non dovranno essere previsti limiti minimi o massimi del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, (fatti salvi i limiti armonizzati sui prezzi di bilanciamento massimi e minimi e i limiti tecnici di prezzo applicabili negli orizzonti temporali di bilanciamento nei mercati del giorno prima e infragiornaliero)[vii].

  • Mercati di bilanciamento

In relazione ai mercati di bilanciamento, è interessante rilevare come l’Art. 6 del regolamento 2019/943/UE preveda che tutti i soggetti partecipanti al mercato, inclusi i soggetti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili variabili, debbano poter accedere in modo non discriminatorio, individualmente o in modo aggregato, ai mercati di bilanciamento. Ulteriore innovazione degna di nota attiene alla modalità di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento, il quale non potrà più essere predeterminato in contratti di capacità di bilanciamento. La compensazione dell’energia di bilanciamento per prodotti standard di bilanciamento e prodotti specifici di bilanciamento si dovrà basare, dunque, sul prezzo marginale c.d. pay-as-cleared, salvo le autorità di regolazione approvino un metodo alternativo di determinazione dei prezzi sulla base di una proposta congiunta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione[viii].

Il regolamento 2019/943/UE mira inoltre a favorire l’integrazione dei mercati dell’energia di bilanciamento al fine di agevolare il funzionamento efficiente del mercato infragiornaliero, di modo da permettere ai soggetti partecipanti a tale mercato di bilanciarsi in un intervallo di tempo quanto più possibile vicino al tempo reale[ix]. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a pubblicare, nell’orizzonte temporale più vicino possibile al tempo reale con un ritardo non eccedente i 30 minuti dalla consegna, il bilanciamento attuale del sistema delle rispettive aree di programmazione, i prezzi stimati di sbilanciamento e i prezzi stimati dell’energia di bilanciamento[x].

  • Responsabilità del bilanciamento

Particolare rilievo assume il principio statuito dall’Art. 5 del regolamento 2019/943/UE secondo il quale tutti i soggetti partecipanti al mercato devono essere finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti da essi provocati al sistema elettrico, direttamente o per il tramite di un soggetto contrattualmente delegato ad assumersi tale responsabilità. Sono tuttavia ammesse delle deroghe a detto principio, fatto salvo l’obbligo in capo allo Stato membro di garantire che un altro soggetto partecipante al mercato adempia alla responsabilità finanziaria derivante dagli sbilanciamenti, per:

  1. a) progetti dimostrativi per tecnologie innovative approvate dall’autorità di regolazione limitatamente al tempo necessario per la dimostrazione stessa;
  2. b) impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabile con capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW; e
  3. c) impianti che beneficiano del sostegno economico approvato dalla Commissione in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato, commissionati prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo[xi].
  • Dispacciamento

Secondo quanto previsto dall’Art. 12 del regolamento 2019/943/UE, l’attività di dispacciamento degli impianti di generazione e di gestione della domanda deve essere non discriminatoria, trasparente e tendenzialmente basata sul mercato. In deroga a quest’ultimo aspetto, infatti, la proposta di regolamento prevede la priorità al dispacciamento, a favore degli impianti di generazione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili aventi una capacità installata inferiore a 400 kW[xii], limite che verrà ridotto a 200 kW per gli impianti entrati in funzione dopo il 1º gennaio 2026[xiii].

Beneficeranno inoltre della priorità di dispacciamento anche i progetti dimostrativi per tecnologie innovative approvate dall’autorità di regolazione nazionale e, qualora disposto dal singolo Stato membro, gli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento con una capacità installata di generazione inferiore a 400 kW.

Al fine di garantire la certezza del diritto e il ritorno degli investimenti effettuati, il paragrafo 6 dell’Art. 12 prevede per gli impianti di generazione che impieghino fonti di energia rinnovabile o cogenerazione ad alto rendimento commissionati prima della data di entrata in vigore del regolamento e già beneficianti del dispacciamento prioritario, il diritto di continuare a beneficiarne, salvo che tali impianti siano soggetti a modifiche significative[xiv].

  • Meccanismi di capacità

Il regolamento 2019/943/UE disciplina compiutamente la possibile introduzione, da parte degli Stati membri, di meccanismi volti a garantire la capacità e l’adeguatezza delle risorse energetiche. Ai sensi dell’Art. 22 del regolamento, tali meccanismi devono rispettare alcuni requisiti, tra i quali, occorre rammentare i seguenti: (i) essere temporanei[xv], (ii) non creare indebite distorsioni del mercato, e (iii) selezionare i fornitori di capacità tramite un processo trasparente, non discriminatorio e competitivo, ai quali potrà essere concesso un incentivo affinché si rendano disponibili in periodi in cui siano previste sollecitazioni del sistema. In relazione a quest’ultimo aspetto, la lett. f), paragrafo 1, dell’Art. 22 precisa che la remunerazione della capacità debba essere stabilita mediante un processo competitivo, il quale dovrà necessariamente consentire la partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell’energia e la gestione sul versante della domanda, prevendendo inoltre adeguate sanzioni nel caso in cui la capacità offerta non dovesse essere disponibile in periodi di sollecitazione del sistema.

Il regolamento prevede specifici limiti alle emissioni di CO2 correlate alla capacità di generazione ammissibile ai meccanismi di capacità. In particolare, è previsto un limite di 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica per la capacità la cui produzione è iniziata alla data di entrata in vigore del regolamento o successivamente a tale data. È invece prevista una deroga fino al 1° luglio 2025, per gli impianti la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 aventi emissioni superiori a (i) 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica e (ii) 350 kg di CO2 di origine fossile in media all’anno per kW installato[xvi].

Ai sensi dell’Art. 22, paragrafo 5 del regolamento 2019/943/UE, gli Stati membri saranno tenuti ad adeguare eventuali meccanismi di capacità esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso alle relative previsioni, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019.

  • Il nuovo EU DSO

L’Art. 52 del regolamento 2019/943/UE prevede il diritto in capo ai gestori dei sistemi di distribuzione (c.d. distribution system operators) di istituire un ente specializzato operante nell’interesse dell’Unione denominato EU DSO, allo scopo di promuovere sia il completamento e il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica sia una gestione ottimale e coordinata dei sistemi di distribuzione e trasmissione[xvii]. Tra i compiti attribuiti all’EU DSO figurano le seguenti attività:

  1. a) promuovere la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione in coordinamento con la gestione e la pianificazione delle reti di trasmissione;
  2. b) agevolare l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e di altre risorse incorporate nella rete di distribuzione, quali lo stoccaggio dell’energia; e
  3. c) partecipare allo sviluppo dei codici di rete pertinenti alla gestione e alla pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione[xviii].
  • La revisione della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica

La direttiva 2019/944/UE sul mercato interno dell’energia elettrica dispone una revisione complessiva della previgente direttiva 2009/72/CE.

La direttiva 2019/944/UE è finalizzata ad adattare l’attuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considerazione le opportunità e le sfide legate all’obbiettivo della decarbonizzazione del sistema energetico e i possibili sviluppi tecnologici, in particolare quelli relativi alla partecipazione dei consumatori e alla cooperazione transfrontaliera. L’obbiettivo principale della direttiva 2019/944/UE è la costruzione di un vero mercato interno retto da norme comuni che possa garantire un’ampia offerta di energia elettrica accessibile a tutti. A tal fine, pervenire a prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbe un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova generazione di energia elettrica, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi[xix].

La direttiva 2019/944/UE entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 14 giugno 2016. Gli Stati membri dovranno recepire le relative previsioni nella normativa nazionale entro il 31 dicembre 2020.

  • Il nuovo ruolo degli utenti finali e l’ampliamento dei diritti dei consumatori

In relazione ai consumatori, la direttiva 2019/944/UE prevede un importante mutamento di paradigma, volto a qualificare i consumatori stessi come “clienti attivi”. Tale passaggio è esplicitato in particolare dall’Art. 15, il quale obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati. In particolare, i clienti si qualificheranno come “attivi” in quanto dovranno avere, inter alia, il diritto di:

  1. a) operare direttamente o in maniera aggregata;
  2. b) vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l’acquisto di energia elettrica;
  3. c) partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;
  4. d) delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;
  5. e) vedersi contabilizzata separatamente l’energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete; e
  6. f) nel caso in cui siano proprietari di un impianto di stoccaggio di energia, a poter connettere lo stesso alla rete in un arco di tempo ragionevole, a non essere soggetti ad alcun doppio onere, requisiti o adempimenti sproporzionati in relazione all’iter autorizzatorio nonché di essere autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Inoltre, la direttiva 2019/944/UE sancisce, inter alia, due importanti principi quali: (i) la libertà di scelta del fornitore[xx], la quale deve essere assicurata dagli Stati membri a tutti i clienti che devono inoltre essere liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, nonché (ii) la libertà dei fornitori di determinare liberamente il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti[xxi], in una dinamica di mercato e di effettiva concorrenza che deve essere assicurata dagli Stati membri. In deroga a quest’ultimo principio, gli Stati membri dovranno assicurare la protezione dei clienti che versino in condizioni di povertà energetica[xxii] e dei soggetti classificabili come clienti vulnerabili[xxiii], oltre a poter adottare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per un periodo transitorio volto a conseguire una concorrenza effettiva a favore di clienti civili e microimprese non rientranti in dette condizioni[xxiv].

Come precisato nel considerando 37 della direttiva 2019/944/UE, tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell’energia elettrica o di altri incentivi. Ciò si sostanzierebbe nel riconoscimento in capo agli stessi del diritto di poter scegliere di avere un sistema di misurazione intelligente e un contratto con prezzi dinamici dell’energia elettrica.

Ai sensi dell’Art. 11 della direttiva 2019/944/UE, gli Stati membri devono assicurare ai clienti finali dotati di un contatore intelligente, la possibilità di poter concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica con almeno un fornitore e con ogni fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.

In aggiunta, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la possibilità in capo a tutti i clienti di poter acquistare e vendere servizi di energia elettrica, anche mediante l’aggregazione, indipendentemente dal loro contratto di fornitura di energia elettrica e da un’impresa elettrica di loro scelta. L’aggregazione è definita dall’Art. 2, n. 18, della direttiva 2019/944/UE come la funzione svolta da una persona fisica o giuridica finalizzata alla combinazione di più carichi di clienti o di energia elettrica generata, per la vendita, l’acquisto o la vendita all’asta in qualsiasi mercato dell’energia elettrica. Come indicato nel considerando 39 della direttiva 2019/944/UE, l’introduzione di tale istituto è finalizzato a consentire agli aggregatori di svolgere il loro ruolo di intermediari tra gruppi di clienti e mercato. Al fine di garantire che il cliente finale benefici adeguatamente dell’attività degli aggregatori, gli Stati membri, nello scegliere il modello di attuazione e l’approccio di governance appropriati per l’aggregazione, sono invitati ad incoraggiare la gestione attiva della domanda in tutti i mercati dell’energia elettrica, ivi compresi i mercati dei servizi ancillari e della capacità.

A tutti i clienti dovrà dunque essere garantita la possibilità di poter stipulare un c.d. contratto di aggregazione[xxv], anche senza il consenso delle imprese elettriche, partecipando alla gestione della domanda e potendo quindi accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica in modo non discriminatorio[xxvi].

  • Le comunità energetiche dei cittadini

Altra importante innovazione prevista dalla direttiva 2019/944/UE concerne l’introduzione della nozione di “comunità energetica dei cittadini”. Tale istituto, regolato dagli Artt. 16 e ss. della medesima direttiva, si sostanzia in un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione volontaria e aperta di persone fisiche, autorità locali o piccole imprese, avente lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali, e non di generare profitti finanziari. Tale comunità potrà partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci[xxvii]. Dal punto di vista giuridico, le comunità energetiche potranno essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico (es. associazione, cooperativa, organizzazione senza scopo di lucro o piccole/medie imprese) [xxviii]. È opportuno quindi precisare che i soggetti partecipanti ad una comunità energetica manterranno al contempo tutti i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi[xxix].

Le comunità energetiche dovranno quindi poter operare sul mercato a condizioni paritarie e non discriminatorie rispetto gli altri soggetti, potendo assumere liberamente i ruoli di cliente finale, di produttore, di fornitore o di gestore dei sistemi di distribuzione. Ciò anche nel caso in cui dovessero applicare tecnologie volte a condividere tra i propri membri o soci, sulla base di principi di mercato, l’energia elettrica prodotta utilizzando impianti di generazione all’interno della comunità energetica stessa, per esempio compensando la componente energetica dei membri o soci con la produzione disponibile all’interno della comunità, anche qualora la condivisione avvenga sulla rete pubblica[xxx].

  • Attività di stoccaggio

Tra le finalità della direttiva 2019/944/UE, degna di menzione risulta senz’altro quella di delineare un nuovo assetto del mercato dell’energia elettrica in cui i servizi di stoccaggio siano basati esclusivamente sul mercato e pertanto siano erogati unicamente su base competitiva[xxxi]. A tal fine, l’Art. 36 prevede espressamente il divieto per i gestori dei sistemi di distribuzione di possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell’energia, salvo si tratti di (i) componenti di rete pienamente integrati e l’autorità di regolazione nazionale abbia concesso la sua approvazione, oppure (ii) impianti necessari affinché i gestori possano garantire il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, non utilizzati per l’acquisto o la vendita dell’energia elettrica sui mercati dell’energia elettrica e per i quali non sia stato possibile identificare, a seguito di una procedura di gara aperta, un soggetto terzo in grado di erogare il servizio[xxxii]. Divieto analogo è disposto, altresì, per i gestori dei sistemi di trasmissione (c.d. transmission system operators – TSO) dall’Art. 54 della direttiva 2019/944/UE, fatte salve le medesime deroghe previste per gestori dei sistemi di distribuzione.

  • Il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore elettrico

Ulteriore tassello del Clean Energy Package relativo alla definizione del nuovo assetto del mercato europeo dell’energia è costituito dal regolamento 2019/941/UE sulla preparazione ai rischi nel settore elettrico, il quale è finalizzato a sostituire la direttiva 2005/89/CE concernente le misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

Il regolamento sulla preparazione ai rischi è volto a definire un quadro normativo comune sulle modalità di prevenzione e preparazione relative alla gestione delle crisi elettriche, contribuendo ad assicurare maggiore trasparenza nella fase di preparazione e gestione delle crisi e garantendo che le misure siano adottate in modo coordinato ed effettivo. Il regolamento prevede che gli Stati membri cooperino, sia a livello regionale[xxxiii] che, ove necessario, a livello bilaterale in caso di Stati membri direttamente connessi ma non facenti parte della stessa regione, in spirito di solidarietà, rafforzando il mercato elettrico interno e aumentando la fiducia reciproca tra gli Stati membri. In particolare, tale finalità è perseguita prevedendo espressamente quali interventi statali siano da considerarsi inappropriati durante le crisi elettriche, impedendo indebite riduzioni della capacità di trasmissione transfrontaliera e intrazonale, riducendo quindi il rischio di ricadute negative impattanti sugli Stati membri confinanti[xxxiv].

Il regolamento sulla preparazione ai rischi prevede quindi, tra le altre disposizioni, precise metodologie finalizzate a (i) valutare la sicurezza delle forniture di energia elettrica, (ii) identificare gli scenari di crisi energetiche, nonché (iii) effettuare delle valutazioni di adeguatezza a breve termine, predisponendo i piani di preparazione ai rischi e gestione delle situazioni di crisi. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 14 giugno 2019.

  • Le novità in materia di energia rinnovabile

Le nuove disposizioni in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili sono volte ad incentivarne l’utilizzo durante la transizione energetica sino al 2030, fissando i nuovi obbiettivi a livello comunitario, semplificando le relative procedure autorizzative, fornendo stabilità al sostegno finanziario e rafforzando i diritti dei consumatori.

  • La revisione della direttiva sulle fonti rinnovabili

La nuova direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili effettua una sostanziale revisione del quadro normativo previsto dalla attuale direttiva 2009/28/CE, la quale resterà in vigore sino al 30 giugno 2021.

La direttiva 2018/2001/UE è volta a contrastare le criticità esistenti che stanno ostacolando lo sviluppo dell’energia rinnovabile, quali l’incertezza degli investitori, i gravosi adempimenti burocratici, nonché la necessità di migliorare l’adeguatezza dei costi legati allo sviluppo delle fonti rinnovabili durante la transizione verso il 2030.

La direttiva 2018/2001/UE è entrata in vigore il 24 dicembre 2018 (salvo alcune disposizioni) e dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati membri entro il 30 giugno 2021.

  • I nuovi obbiettivi 2030

L’Art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001/UE ha fissato come obbiettivo il raggiungimento di una quota di almeno il 32% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030.

Diversamente da quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE, la nuova direttiva non traspone gli obbiettivi complessivi vincolanti dell’Unione in obbiettivi nazionali. Anzi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri fissano i propri obbiettivi nazionali al fine di conseguire collettivamente l’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione per il 2030, inserendo le relative scelte strategiche di politica energetica come parte dei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima previsti dall’articolo 3 del Regolamento 2018/1999/UE.

Resta fermo che in nessun caso le quote nazionali delle energie rinnovabili dovrebbero scendere al di sotto degli obiettivi nazionali stabiliti per il 2020 ai sensi della direttiva 2009/28/CE, sia al fine di garantire il consolidamento dei risultati conseguiti, sia al fine di rappresentare il contributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030[xxxv].

Interessante innovazione, introdotta dall’Art. 8 della nuova direttiva, è, poi, costituita dalla possibilità attribuita agli Stati membri di accordarsi per il trasferimento da uno Stato membro all’altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili per permettere di computare l’energia consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Questo, anche per il tramite di una piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform), che la Commissione ha l’incarico di istituire, volta a favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri.

Ai sensi dell’Art. 3 della direttiva 2018/2001/UE, alla Commissione è attribuito il compito di valutare, entro il 2023, lo stato di raggiungimento di tale obiettivo al fine di presentare eventuali proposte volte ad un ulteriore innalzamento del target del 32%.

  • Gli obbiettivi di settore

Oltre ad un obbiettivo generale stabilito dall’Art. 3, paragrafo 1, la direttiva 2018/2001/UE definisce inoltre una serie di obbiettivi specifici quali, in particolare:

  1. un incremento dell’1,3% della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento come media annuale calcolata in termini di quota nazionale dei consumi finali di energia[xxxvi]; e
  2. una quota minima di energia da fonti rinnovabili pari al 14% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030 per ogni Stato membro[xxxvii].
    • Regimi di sostegno

Al fine di conseguire gli obbiettivi esplicitati dalla direttiva 2018/2001/UE, agli Stati membri è espressamente consentito di istituire dei regimi di sostegno per l’energia da fonti rinnovabili. Più precisamente, l’Art. 4 prevede che detti regimi di sostegno siano strutturati in modo tale da integrare l’energia prodotta da fonti rinnovabili nel mercato elettrico su criteri di mercato e che rispondono ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni e tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete.

Interessante notare come la direttiva 2018/2001/UE preveda espressamente, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, che tale sostegno sia concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo (in forma fissa o variabile). Tale sostegno deve essere concesso con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi, potendo essere esonerati dalle relative procedure di gara esclusivamente gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota. È inoltre ammessa la possibilità di limitare le procedure di gara a determinate tecnologie qualora l’apertura dei regimi di sostegno a tutti i produttori determini un risultato non ottimale, al ricorrere di motivazioni tipizzate dalla direttiva stessa quali, in via esemplificativa, la necessità di diversificazione delle fonti di produzione e gli eccessivi costi di integrazione della rete[xxxviii].

Risulta opportuno evidenziare come ai sensi dell’Art. 5 della direttiva 2018/2001/UE, gli Stati membri possano permettere l’accesso ai loro meccanismi di sostegno finanziario all’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri[xxxix]. La Commissione, entro il 2023, potrà valutare l’eventuale introduzione di un vero e proprio obbligo per gli Stati membri di aprire almeno parzialmente la partecipazione ai propri regimi di sostegno ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili generata in altri Stati membri allo scopo di arrivare a un’apertura del 5% entro il 2025 e del 10% entro il 2030.

  • Stabilità del supporto finanziario

Particolare rilievo assume, in particolare in relazione alle note disposizioni introdotte nel tempo dal legislatore italiano volte a rimodulare gli incentivi già concessi, l’articolo 6 della direttiva 2018/2001/UE il quale prevede l’obbligo per gli Stati membri di far sì che “il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti che già beneficiano del sostegno”. Variazioni al regime di sostegno posso essere apportate unicamente “in base a criteri oggettivi, a condizione che tali criteri siano stabiliti nella concezione originaria del regime di sostegno”.

Le uniche deroghe a tale principio, volto a tutelare la stabilità del sostegno finanziario, sono ritenute ammissibili esclusivamente in caso di necessità da parte degli Stati membri di conformarsi agli Artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea[xl].

Interessante notare come la codificazione di tale principio assuma particolare rilevanza in contrapposizione all’orientamento della Corte Costituzionale[xli] che ha invece giudicato costituzionalmente legittima la disciplina relativa alla rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 Kw prevista dal c.d. decreto “spalma-incentivi”[xlii], ritenendo che neppure il principio di legittimo affidamento possa precludere al legislatore di modificare sfavorevolmente i rapporti di durata, quali quelli attinenti all’erogazione di incentivi, e che l’immutabilità degli stessi non può  trovare fondamento nemmeno nella garanzia di costanza che li contraddistingue. Conformemente al sopra richiamato principio codificato nella direttiva 2018/2001/UE si è invece recentemente espresso il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes– ICSID), il tribunale arbitrale presso la Banca Mondiale, il quale ha condannato il Governo spagnolo a risarcire il soggetto ricorrente operante due impianti solari termodinamici in Spagna, per i danni arrecati a quest’ultimo a causa del taglio retroattivo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili disposti nel 2010[xliii].

  • Disposizioni in merito alle procedure autorizzative

La direttiva 2018/2001/UE prevede inoltre importanti disposizioni di carattere generale che devono permeare le procedure autorizzative relative alla costruzione, modifica della potenza e gestione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete. L’Art. 16 prevede infatti l’obbligo per gli Stati membri di identificare un singolo sportello di riferimento che, su richiesta del richiedente, guidi e assista quest’ultimo in modo trasparente nell’intera procedura amministrativa, dalla presentazione della domanda di autorizzazione sino alla trasmissione dell’esito della procedura stessa.

Risulta in particolare interessante notare come il paragrafo 4 introduca espressamente un limite massimo di durata per la conclusione di dette procedure autorizzative stabilito in due anni (un anno per gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 150 kW[xliv] e per interventi comportanti la variazione della potenza di impianti esistenti), prorogabile di un anno ove debitamente motivato in ragione di circostanze straordinarie. È inoltre previsto che gli Stati membri debbano facilitare la revisione della potenza degli impianti esistenti garantendo una procedura autorizzativa semplificata e rapida. Tale procedura non può durare più di un anno.

  • Garanzie di origine

L’Art. 19 della direttiva 2018/2001/UE prevede alcune disposizioni in merito all’istituto delle garanzie di origine, ossia la certificazione elettronica che serve ad un fornitore di energia elettrica per provare al proprio cliente finale che un determinato quantitativo di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili[xlv].

Si desidera in particolare segnalare tre novità. La prima è costituita dal fatto che gli Stati membri possano prevedere l’emissione di garanzie di origine per l’energia elettrica prodotta da fonti “non” rinnovabili. Tale innovazione, secondo quanto esplicitato nel considerando 59 della direttiva 2018/2001/UE, garantirebbe un metodo coerente per provare al cliente finale l’origine del gas da fonti rinnovabili, quale il biometano e l’idrogeno.

La seconda novità rilevante è rappresentata dalla possibilità di rilasciare garanzie di origine per il riscaldamento e raffrescamento prodotti da fonti rinnovabili.

Infine, si desidera evidenziare come gli Stati membri siano tenuti a far sì che il valore di mercato della garanzia di origine tenga debitamente conto di eventuali regimi di sostegno garantiti al relativo produttore[xlvi].

  • Incentivo all’autoconsumo di energia rinnovabile

Di particolare interesse risulta essere la peculiare attenzione posta dalla direttiva 2018/2001/UE sull’autoconsumo di energia rinnovabile. Difatti, l’Art. 21 prevede che ai consumatori sia consentito non solo di divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, ma anche di poter produrre, immagazzinare e vendere le relative eccedenze di produzione, sia individualmente che per il tramite di soggetti aggregatori, garantendo i loro diritti di consumatori[xlvii].

Non solo ai consumatori deve essere consentito di poter svolgere tali attività, ma è previsto anche un ruolo attivo degli Stati membri nell’agevolare e promuovere l’autoproduzione mediante la creazione di un quadro regolatorio che remuneri adeguatamente l’energia prodotta anche mediante regimi di sostegno, faciliti l’accesso a tali sistemi (anche a soggetti vulnerabili o a basso reddito), rimuova ingiustificati ostacoli al finanziamento dei relativi progetti, incentivi i proprietari degli immobili interessati ad implementarne l’impiego e garantisca un accesso non discriminatorio ai regimi di sostegno e a tutti i segmenti di mercato dell’energia elettrica[xlviii].

Di particolare rilievo risultano inoltre essere le disposizioni relative agli oneri di sistema, le quali sono volte ad assicurare che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema e che, nel caso in cui l’auto-consumatore desideri installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati a impianti di generazione, non sia soggetto ad alcun duplice onere.

In generale, è prevista la possibilità per gli Stati membri di applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, nei soli casi in cui:

  1. a) l’energia elettrica autoprodotta benefici di regimi di sostegno, salvaguardando la sostenibilità economica del progetto e l’effetto incentivante di tale sostegno;
  2. b) dal 1° dicembre 2026, si accerti mediante un’analisi costi-benefici effettuata dall’autorità nazionale che la quota complessiva di impianti in autoconsumo superante l’8% della potenza elettrica totale installata comporti un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crei un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell’energia rinnovabile (e che sarebbe inoltre impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli); o
  3. c) se l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.
  • Comunità di energia rinnovabile

Ulteriore novità introdotta dall’Art. 22 della direttiva 2018/2001/UE è l’istituto della “comunità di energia rinnovabile” definito come il soggetto giuridico:

  1. a) basato sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
  2. b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
  3. c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari[xlix].

Tali comunità dovranno avere il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile. Potranno inoltre scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta dalla stessa e accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

  • Le disposizioni relative all’efficienza energetica

Le disposizioni in materia di efficienza energetica sono volte a stabilire nuovi obiettivi di efficienza sia per l’Unione Europea che per gli Stati membri, introducendo nuove linee guida a livello comunitario e ampliando i diritti dei consumatori in ambito di misurazione e fatturazione di riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda.

I provvedimenti in materia si sostanziano nella direttiva 2018/2002/UE, la quale effettua una revisione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, modificando le disposizioni vigenti direttamente collegate al raggiungimento degli obiettivi 2030 e introducendo nuove norme finalizzate ad estendere i diritti dei consumatori e migliorare l’accesso agli strumenti di misurazione intelligente (smart metering), alla fatturazione e alle informazioni sui consumi. La nuova direttiva 2018/2002/UE è entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e la maggior parte delle relative disposizioni dovrà essere recepita nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

Ulteriore tassello del Clean Energy Package in ambito di efficienza energetica è costituito dalla direttiva 2018/844/UE, entrata in vigore il 9 luglio 2018, modificante la direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici.

Quest’ultima direttiva, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE, contiene disposizioni inerenti, tra l’altro, target di efficientamento energetico degli edifici, certificazione energetica, modalità di verifica, monitoraggio e controllo dell’uso dell’energia e la fissazione di obblighi relativi all’installazione di punti di ricarica elettrica[l]. Le nuove disposizioni dovranno essere recepite dal diritto nazionale degli Stati membri entro il 10 marzo 2020[li].

  • La nuova governance dell’Unione energetica

Giova, infine, prendere in considerazione il regolamento 2018/1999/UE sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima. Il regolamento è finalizzato ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi e i traguardi dell’Unione dell’energia, in particolare rafforzando gli obblighi di programmazione e reportistica in capo ai singoli Stati membri in materia di energia, clima e in relazione all’implementazione delle misure previste dal nuovo assetto dell’Unione energetica.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 24 dicembre 2018 ed è già direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, fatta eccezione per alcune disposizioni che diverranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2021.

Tra le principali novità previste dal regolamento 2018/1999/UE, si segnala in particolare l’obbligo per ciascun Stato membro di predisporre ed inviare alla Commissione dell’Unione Europea un piano nazionale integrato per l’energia e il clima che dovrà coprire periodi di dieci anni.[lii] La versione finale del primo piano, relativo al decennio 2021-2030, dovrà essere inviata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019[liii].

Il piano dovrà contenere, tra gli altri elementi disciplinati dall’Artt. 2 e ss. del regolamento 2018/1999/UE, una descrizione degli obiettivi e dei contributi nazionali relativi alle “dimensioni”[liv] dell’Unione dell’energia, ossia decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia e, infine, ricerca, innovazione e competitività.

Infine, ultimo, ma in prospettiva non meno rilevante, componente del Clean Energy Package è costituito dal regolamento 2019/942/UE volto ad aggiornare il regolamento 2009/713/CE istitutivo dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER). Le nuove disposizioni prevedono un rafforzamento del ruolo dell’ACER, la quale dovrà monitorare il rispetto delle nuove norme sulla struttura del mercato dell’energia. Tuttavia, essa sosterrà in via principale le autorità di regolamentazione degli Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni di controllo e non avrà il potere di adottare direttamente provvedimenti in merito. Ulteriore novità è stata introdotta dall’Art. 32 del regolamento 2019/942/UE, il quale prevede la possibilità per l’ACER di beneficiare del pagamento di tasse da parte degli operatori coinvolti in alcune specifiche attività istituzionali[lv]. Il nuovo regolamento 2019/942/UE entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea avvenuta il 14 giugno 2019 e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

  • Conclusioni

Per conformarsi alla nuova legislazione comunitaria prevista dal Clean Energy Package, gli Stati membri dovranno adeguare la propria legislazione in materia di energia. In particolare, nel 2019 troveranno automatica applicazione regolamento 2019/942/UE relativo all’ACER e il regolamento 2018/1999/UE sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima. Nel corso del 2020 troveranno invece applicazione e dovranno essere recepite le disposizioni relative alla nuova struttura del mercato dell’elettricità e le nuove disposizioni in materia di efficienza energetica, cui seguirà, nel 2021, l’implementazione della maggior parte delle norme inerenti alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Se il raggiungimento di una piena ed effettiva “Unione dell’energia” sembrerebbe rappresentare un processo ineluttabile, stante il percorso d’integrazione tra i mercati energetici dei singoli Stati membri spinto dall’esigenza di garantire la sicurezza, l’interoperabilità e l’effettiva creazione di un unico mercato europeo dell’energia elettrica, il Clean Energy Package costituisce il tassello fondamentale attraverso il quale raggiungere tale obbiettivo; un corpus normativo che appare connotato da una necessaria elasticità e “transitorietà” in vista di una più radicale riforma regolatoria di ampio respiro volta ad un’effettiva e completa integrazione dei singoli mercati energetici degli Stati membri che, seppur ancora non delineata, sembrerebbe esserne il logico epilogo.

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Bertolini_Clean Energy Package

[i]    Si veda il comunicato stampa della Commissione del 30 novembre 2016 che ha accompagnato la presentazione del Clean Energy Package al seguente indirizzo web: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_it.htm

[ii]    Per maggiori informazioni in merito alla strategia e alla visione che sono alla base del Clean Energy Package, si invita a consultare la sezione del sito istituzionale della Commissione al seguente indirizzo web: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans#.

[iii]   Si veda la comunicazione della Commissione COM/2015/080 relativa ad una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici adottata il 25 febbraio 2015. Come indicato nel paragrafo 2 della suddetta comunicazione, le misure previste dalla Commissione attengono alle c.d. cinque dimensioni della c.d. strategia dell’Unione dell’energia, intese a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell’approvvigionamento energetico:

  • sicurezza energetica, solidarietà e fiducia;
  • piena integrazione del mercato europeo dell’energia;
  • efficienza energetica per contenere la domanda;
  • decarbonizzazione dell’economia; e
  • ricerca, innovazione e competitività.

[iv]   Art. 1, lett. b) del regolamento 2019/943/UE.

[v]    Si veda l’Art. 3, paragrafo 1 del regolamento 2019/943/UE.

[vi]   Si veda l’Art. 8 del regolamento 2019/943/UE.

[vii]  Si vedano gli Artt. 9 e 10 del regolamento 2019/943/UE.

[viii]  Si veda l’Art. 6 del regolamento 2019/943/UE.

[ix]   Si veda il considerando 13 del regolamento 2019/943/UE.

[x]    Si veda l’Art. 6 del regolamento 2019/943/UE.

[xi]   Si veda l’Art. 5 del regolamento 2019/943/UE.

[xii]  Si veda l’Art. 12, paragrafo 2, lett. a), del regolamento 2019/943/UE.

[xiii]  Si veda l’Art. 12, paragrafo 5, del regolamento 2019/943/UE.

[xiv]  Ai sensi del medesimo paragrafo, sono da intendersi modifiche significative almeno i casi in cui tali modifiche comportino la necessità di stipulare un nuovo contratto di connessione o l’incremento della capacità di generazione.

[xv]  L’Art. 21, paragrafo 8 del regolamento 2019/943/UE prevede che la Commissione possa approvare meccanismi di capacità per un periodo massimo di 10 anni e che lo Stato Membro continui ad adoperarsi al fine di eliminare progressivamente tali strumenti mediante l’implementazione di appositi piani di attuazione sottoposti al parere della Commissione ai sensi dell’Art. 20.

[xvi]  Si veda l’Art. 22, paragrafo 4, del regolamento 2019/943/UE.

[xvii] Per ulteriori informazioni in merito all’impatto del Clean Energy Package sui codici di rete degli Stati membri si veda C. Vlachou, New Governance and Regulation in the Energy Sector: What Does the Future Hold for EU Network Codes?, in European Journal of Risk Regulation, 2018, 268.

[xviii]           Si veda l’Art. 55 del regolamento 2019/943/UE.

[xix]  Si veda il considerando 19 della direttiva 2019/944/UE.

[xx]  Si veda l’Art. 4 della direttiva 2019/944/UE.

[xxi]  Si veda l’Art. 5 della direttiva 2019/944/UE.

[xxii] Pur mancando una specifica definizione di “povertà energetica”, l’Art. 29, paragrafo 1, della direttiva 2019/944/UE suggerisce alcuni criteri che potranno essere utilizzati dagli Stati membri al fine di identificare il numero delle famiglie che versino in tali condizioni, quali il basso reddito, l’elevata spesa per l’energia rispetto al reddito disponibile e la scarsa efficienza energetica.

[xxiii]           Ai sensi dell’Art. 28 della direttiva 2019/944/UE ciascuno Stato membro è tenuto a definire il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento ai livelli di reddito, alla quota del reddito disponibile destinata alle spese per l’energia, all’efficienza energetica delle abitazioni, alla dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute, all’età o altri criteri.

[xxiv]           I requisiti che tali interventi dovranno soddisfare sono espressamente indicati dall’Art. 5 della direttiva 2019/944/UE.

[xxv] Si desidera evidenziare come la direttiva 2019/944/UE non disciplini i termini e le condizioni dei contratti di aggregazione.

[xxvi]           Si vedano gli Artt. 13 e 17 della direttiva 2019/944/UE.

[xxvii]          Si veda la definizione di “comunità energetica dei cittadini” prevista dall’Art. 2, n. 11 della direttiva 2019/944/UE.

[xxviii]          Tali caratteristiche, seppur non indicate espressamente nella relativa sezione della direttiva 2019/944/UE, si evincono dal considerando 44 della stessa.

[xxix]           Si veda l’Art. 16, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 2019/944/UE.

[xxx] Si veda il considerando 46 della direttiva 2019/944/UE.

[xxxi]           Si veda il considerando 62 della direttiva 2019/944/UE.

[xxxii]          Per maggiori dettagli in merito alla deroga prevista dalla direttiva 2019/944/UE si veda l’Art. 36, paragrafo 2.

[xxxiii]          Ai sensi dell’Art. 2, n. 16 del regolamento 2019/941/UE, per “regione” deve intendersi un gruppo di Stati membri i cui gestori del sistema di trasmissione condividono lo stesso centro di coordinamento regionale di cui all’articolo 36 del regolamento 2019/943/UE.

[xxxiv]          Si veda il considerando 6 del regolamento sulla preparazione ai rischi.

[xxxv]          Si veda il considerando 10 della direttiva 2018/2001/UE.

[xxxvi]          Si veda l’Art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001/UE.

[xxxvii]         Si veda l’Art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001/UE.

[xxxviii]        Si veda l’Art. 4 della direttiva 2018/2001/UE.

[xxxix]          Si veda a tele proposito l’Art. 5 della direttiva 2018/2001/UE.

[xl]   Tali disposizioni attengono alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per ulteriori informazioni in merito alle interazioni tra il Clean Energy Package e la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato si veda L. Hancher, A. de Hauteclocque, F.M. Salerno, State Aid and the Energy Sector, in International Energy Law Review, 2018, 7.

[xli]  Corte Cost. 24 gennaio 2017, n. 16.

[xlii]  D.L. n. 91/2014.

[xliii] Per maggiori dettagli si veda la decisione ICSID del 31 maggio 2019 inerente alla procedura arbitrale n. ARB/14/11 “NextEra Energy Global Holdings B.V. and NextEra Energy Spain Holdings B.V. v. Kingdom of Spain”.

[xliv] Tale favor per progetti di piccole dimensioni era già manifestato dalla previsione di procedure semplificate ai sensi dell’Art. 13, paragrafo 1, lett. f) della direttiva 2009/28/CE.

[xlv]  In ottemperanza agli obblighi previsti dall’Art. 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE.

[xlvi] Si veda l’Art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2018/2001/UE.

[xlvii]           Il tutto purché, come previsto dalla definizione di autoconsumatore di energia rinnovabile, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

[xlviii]          Si veda in particolare l’Art. 21, paragrafo 6 della direttiva 2018/2001/UE.

[xlix] Si veda la definizione introdotta dall’Art. 2, paragrafo 16, della direttiva 2018/2001/UE.

[l]    Si veda, in relazione a quest’ultimo punto particolarmente rilevante, l’Art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2018/844/UE.

[li]    Per maggiori approfondimenti in merito alla direttiva 2018/2002/UE e alla direttiva 2018/844/UE si rinvia a G. Cassar, “Il pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” e le novità introdotte dalla direttiva 2018/844/UE in materia di efficienza energetica”, in questa Rivista, 2018, 4, pp. 675 ss.

[lii]   Si veda l’Art. 3 del regolamento 2018/1999/UE.

[liii]  Il Governo italiano ha provveduto ad inviare la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima relativo al decennio 2021-2030 ai sensi dell’Art. 9 del regolamento 2018/1999/UE. Il relativo testo è consultabile al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039046-piano-nazionale-integrato-per-l-energia-e-il-clima-inviata-la-proposta-a-bruxelles.

[liv]  Sul punto si veda la nota 3 sopra.

[lv]   Come previsto dall’Art. 32, paragrafo 1, del regolamento 2019/942/UE, le tasse sono dovute all’ACER nei seguenti casi:

  1. a) per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell’Art. 10 del 2019/942/UE e decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall’ACER a norma dell’Art. 12 del regolamento 2013/347/UE; e
  2. b) per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell’Art. 8 del regolamento 2011/1227/UE.

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