Quando è illecito il trasporto occasionale di rifiuti?

01 Nov 2026 | giurisprudenza, penale

Corte di Cassazione, Sez. III – 25 febbraio 2026 (dep. 1° giugno 2026), n. 20126

In tema di gestione illecita di rifiuti, l’occasionalità del trasporto deve essere esclusa quando la condotta presenti caratteri di strutturazione desumibili dall’impiego di un mezzo idoneo (autocarro con cassone), dalla natura eterogenea e ingombrante dei beni trasportati e dal concorso di più persone.

1. Il caso di specie.

La sentenza in esame ha ad oggetto i ricorsi per cassazione proposti dai difensori di due coimputati avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 9 giugno 2025, la quale, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado del Tribunale di Gela del 19 settembre 2024, riduceva la pena detentiva inflitta per concorso nel reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/2006.

Secondo l’imputazione, i ricorrenti avrebbero trasportato, non disponendo della necessaria autorizzazione, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di vario genere, tra cui lavatrici, forni da cucina e un frigorifero, nonché materiali metallici eterogenei, comprese inferriate, porte in ferro e parti meccaniche di veicoli, utilizzando un autocarro che veniva sottoposto a sequestro e, con la condanna, confiscato.

Entrambi gli imputati si determinavano a formulare distinti ricorsi per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione ciascuno.

La difesa del primo imputato eccepiva, con il primo motivo, la conferma del giudizio di colpevolezza in relazione al difetto dell’elemento oggettivo del reato, rilevando l’assoluta occasionalità del trasporto contestato; con il secondo motivo, censurava il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con il terzo motivo, si doleva dell’erronea applicazione della confisca all’autocarro usato per il trasporto, evidenziando come ne fosse effettiva proprietaria la moglie, la quale svolgeva l’attività di imprenditrice agricola e non poteva essere ritenuta titolare fittizia del mezzo.

Parimenti, la difesa del secondo imputato deduceva, con il primo motivo, il vizio di motivazione in riferimento alla configurabilità del reato contestato, avendo i Giudici di secondo grado omesso di considerare che il ricorrente non era titolare di alcuna attività, non era proprietario né possessore ma mero conducente del mezzo impiegato per il trasporto dei rifiuti ed era stato incaricato dal coimputato di effettuare un trasporto occasionale, con la prospettiva di ricevere un corrispettivo economico di contenuta entità; il secondo e il terzo motivo di ricorso riguardavano invece, rispettivamente, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

All’esito dell’analisi delle doglianze eccepite, la Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso del primo imputato, mentre accoglieva il ricorso del secondo imputato con esclusivo riguardo al motivo sul riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando dunque, e per quanto qui di specifico interesse, le argomentazioni esposte dai Giudici di merito in ordine al giudizio di responsabilità accertato in capo ad entrambi i ricorrenti per il reato agli stessi ascritto.

Veniva in particolare ribadito, in tema di sussistenza del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 1, lett. a) T.U.A., che deve “escludersi l’occasionalità del trasporto illecito dei rifiuti, avuto riguardo al tipo di mezzo di locomozione utilizzato, ossia un autocarro munito di cassone idoneo a contenere rifiuti ingombranti, alla natura e all’eterogeneità dei rifiuti trasportati [..], oltre che al pieno coinvolgimento di due persone, elementi questi sintomatici del carattere strutturato della condotta”.

La Suprema Corte pertanto rigettava il ricorso del primo imputato, condannando il ricorrente al versamento delle spese processuali, e annullava la sentenza impugnata nei confronti del secondo imputato limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello.

2. Il trasporto non autorizzato di rifiuti e i criteri che ne disciplinano l’occasionalità.

La pronuncia della Corte di legittimità in commento offre l’opportunità di approfondire gli elementi distintivi del trasporto, che costituisce una delle sei modalità alternative di integrazione della fattispecie di attività di gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006.

Come noto, la norma punisce la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina amministrativa.

I concetti di raccolta, recupero e smaltimento trovano espressa definizione legislativa all’interno del T.U.A., precisamente all’art. 183, lett. o), t) e z), mentre il significato di commercio e intermediazione può essere desunto dalle definizioni soggettive di commerciante e intermediario previste all’art. 183, lett. i) e l).

La condotta di trasporto non trova, al contrario, una propria definizione normativa, dovendosi dunque con la stessa intendere, secondo quanto condiviso della dottrina, la movimentazione del rifiuto, attraverso qualsiasi mezzo, da un luogo ad un altro, con l’eccezione degli spostamenti effettuati all’interno di aree private (stante l’esplicita esclusione prevista dall’art. 193, comma 11 D.Lgs. n. 152/2006).

Con l’intervento di riforma apportato dal D.L. n. 116/2025 (c.d. Terra dei fuochi), convertito in L. n. 147/2025, la descrizione delle condotte tipiche appena elencate è rimasta immutata, mentre è stato profondamente rivisitato il relativo apparato sanzionatorio, con il passaggio dalla previgente ipotesi contravvenzionale all’attuale ipotesi delittuosa.

Anche a seguito della riforma, la gestione illecita di rifiuti ex art. 256, comma 1 T.U.A.[1] resta dunque un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore ha inteso punire le attività eseguite con modalità che si discostano dal preventivo controllo della pubblica amministrazione, non essendo invece richiesto un effettivo pregiudizio all’ambiente.

Si tratta inoltre di una fattispecie inquadrata tra i reati comuni e istantanei, potendo essere commessa da chiunque ed essendo integrata nel momento e nel luogo in cui si realizza una delle ipotesi alternative tipizzate.

Sebbene la descrizione del fatto tipico possa sembrare circoscrivere il campo di applicazione del reato alle sole condotte poste in essere da soggetti qualificati, che esercitano professionalmente un’attività correlata alla gestione dei rifiuti in mancanza del titolo amministrativo legittimante, la giurisprudenza – aderendo alla natura comune del reato – si è orientata nel senso di escluderne la configurabilità con riferimento a comportamenti compiuti da privati e caratterizzati da assoluta occasionalità.

Con particolare riguardo al trasporto[2], l’assoluta occasionalità è stata ravvisata nella condotta di privati che movimentino in modo esclusivamente sporadico i propri rifiuti verso il luogo in cui sono poi abbandonati[3].

Anche i contributi dottrinali, che hanno affrontato la questione, concordano nel ritenere che il trasporto occasionale non rientri in via automatica nella fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti, bensì solo ed eventualmente laddove le circostanze di fatto del caso di specie consentano di appurare il suo inserimento in un’attività stabile e continuativa[4].

Tra le condizioni fattuali da valutare vi sono l’organizzazione di mezzi e personale (autisti), la tipologia e i quantitativi di rifiuti movimentati e la tenuta di una contabilità “in nero” (desumibile, ad esempio, dal rinvenimento di denaro contante non giustificabile).

Ne discende, pertanto, che le condotte del tutto estemporanee o isolate, che non presentano le circostanze descritte, non sono ritenute destinatarie delle disposizioni autorizzatorie richiamate dall’art. 256, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 e, conseguentemente, esulano dall’ambito di operatività della relativa fattispecie penale, ferma restando la loro eventuale punibilità ai sensi degli artt. 255 e 255 ter T.U.A. qualora ricorrano i presupposti dell’abbandono o del deposito incontrollato.

3. L’approccio sostanzialistico (ri)approvato dalla Suprema Corte.

Conclusa la disamina degli aspetti distintivi delle condotte di trasporto di rifiuti rilevanti ex art. 256, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sviluppatisi sul tema, si osserva come la sentenza in esame costituisca un ulteriore arresto di quell’indirizzo interpretativo che privilegia una valutazione sostanzialistica nell’accertamento della rilevanza penale delle attività considerate.

La Corte di Cassazione difatti conferma la configurabilità nel caso di specie del reato di cui all’art. 256, comma 1 T.U.A. ed esclude che il trasporto in contestazione sia caratterizzato da occasionalità; ciò sulla base di un giudizio che prende in considerazione plurime circostanze concrete, le quali attestano il carattere strutturato dell’attività e tra le quali sono valorizzati, segnatamente, la tipologia e le dimensioni del mezzo impiegato per il trasporto, la natura e l’eterogeneità dei rifiuti trasportati, nonché l’effettivo coinvolgimento di due persone.

Si ribadisce, dunque, come l’assoluta occasionalità del trasporto – che impedirebbe l’inclusione del fatto nell’area penalmente rilevante – non possa essere desunta in via esclusiva dalla qualifica soggettiva dell’agente (privato cittadino oppure titolare di impresa).

Essa, invece, deve ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici sintomatici di un sia pur minimo livello di organizzazione e, di conseguenza, idonei a escludere la natura meramente episodica e isolata della condotta[5].

Tra i predetti elementi sintomatici della non occasionalità sono ricompresi, a mero titolo esemplificativo, il dato qualitativo e ponderale dei rifiuti oggetto di trasporto, l’impiego di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto, il fine di profitto perseguito.

Resta indubbio, per converso, che la condotta esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 256, comma 1 T.U.A. sia quella non solo circoscritta all’iniziativa individuale ed autosufficiente del singolo ma anche priva di contributi da parte di terzi soggetti e di un’organizzazione, seppur minima, di attività e mezzi.

In definitiva, la pronuncia analizzata contribuisce a precisare ulteriormente gli indirizzi sinora elaborati della giurisprudenza e della dottrina in materia di illeceità, o meno, del trasporto occasionale di rifiuti, consolidando principi interpretativi che sembrano destinati a trovare una sempre maggiore e uniforme applicazione.

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NOTE:

[1] Per un esame più approfondito della fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti si rimanda a C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2021, pp. 159-167 e a P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2022, pp. 591-599.

[2] Si rammenta, peraltro, che la disciplina amministrativa subordina l’attività di trasporto di rifiuti, al pari di quelle di raccolta, intermediazione e commercio, alla preventiva iscrizione da parte degli esercenti all’Albo nazionale dei gestori ambientali; l’art. 212, comma 8 T.U.A. prevede tuttavia una deroga alla disciplina ordinaria di iscrizione e una sezione apposita dell’Albo destinata ai produttori di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto, nonché ai produttori di rifiuti pericolosi che pongono in essere operazioni di raccolta e trasporto fino a trenta chilogrammi o litri al giorno, a condizione che le predette operazioni siano parte integrante ed accessoria dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

[3] A questo proposito, tra le pronunce maggiormente risalenti sul punto si vedano Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2014, n. 41352 ma anche Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2015, n. 272 e Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 29992.

[4] E. Napoletano, Diritto penale dell’ambiente. D.lgs. 21 aprile 2026, n.81 (Dit. UE 2024/1203), Bologna, 2026, pp. 642 e 648-649.

[5] Tale impostazione è confermata dalle sentenze di legittimità più recenti, tra le molte Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 2026, n. 14229, Cass. pen., Sez. III, 2 aprile 2025, n. 12667 e Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 4770.

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