Vicinitas e condizioni per l’azione, la Cassazione si allinea al Consiglio di Stato valorizzando la prossimità

04 Ago 2022 | giurisprudenza, amministrativo, altro

di Angelo Maestroni

CORTE DI CASSAZIONE, SSUU Civ., 30 giugno 2022, n. 20869 – Pres. Raimondi, Est. Falabella – Condominio di via Papa Giovanni XXIII n .43 in Bresso e altri (Avv.ti Corbyons, Fossati e Romanenghi) c. Regione Lombardia (Avv. Pujiatti) e Comune di Milano (Avv.ti Lepore, Mandarano, Bartolomeo e Centineo Cavarretta Mazzoleni).

Chi risiede o è proprietario di immobili posti in prossimità di un sito su cui sono state progettate opere potenzialmente lesive della salute del paesaggio e dell’ambiente è legittimato ad agire innanzi il giudice amministrativo, dando contezza dello specifico interesse all’azione, attestando però, in proposito, solo il pericolo della compromissione dei relativi beni costituzionalmente protetti, senza che sia necessaria prova puntuale della concreta pericolosità̀ delle opere.

Con la pronuncia in commento le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, richiamando peraltro un precedente arresto in materia (Cass. Sez. U. 27 agosto 2019, n. 21740 in questa Rivista Vicinitas quale criterio idoneo e sufficiente a impugnare atti con valenza ambientale in materia di acque pubbliche di questo autore), hanno offerto un tassello in più per definire la posizione processuale di coloro che – temendo un danno a beni costituzionalmente protetti di loro pertinenza – impugnano atti amministrativi prodromici alla realizzazione di opere potenzialmente lesive in ragione della vicinanza di queste ai rispettivi immobili e abitazioni.

Infatti, proprio sulla scorta del criterio spaziale della prossimità alle opere al sito di progetto, ormai noto come vicinitas, chi risiede o è proprietario di immobili ubicati nell’area del temuto intervento è legittimato a rivolgersi al giudice amministrativo, nel caso di specie il TSAP, soddisfacendo così, grazie a un mero dato di fatto, una delle condizioni dell’azione.

Inoltre, e questo a parere di chi scrive è il dato peculiare della sentenza in commento, la prossimità degli immobili dei ricorrenti alle opere di progetto è stata ritenuta elemento idoneo a influire anche sull’interesse ad agire degli stessi, che per concorde dottrina e giurisprudenza, rappresenta la seconda e autonoma condizione per l’azione.

La Corte, infatti, ha statuito anche che i ricorrenti in quanto “vicini” alle opere non dovessero fornire la prova puntuale della concreta pericolosità delle stesse, a ben vedere, favorendo così non poco l’accesso al circuito giudiziario di chi potrebbe non disporre dei mezzi finanziari e tecnici per sostenere le proprie doglianze attraverso costose perizie tecniche preventive.

Affermare che non deve essere fornita la prova puntuale della concreta pericolosità non significa in vero che ciascuno dei ricorrenti non sia tenuto a lamentare un pregiudizio specifico e differenziato; l’apertura delle Sezioni Unite non deve infatti essere intesa come superamento delle tradizionali condizioni per accedere al giudizio amministrativo; tanto che, la stessa Cassazione ha confermato che legittimazione ad agire e interesse ad agire restano prerequisiti necessari e distinti (in proposito si veda la recente plenaria del Consiglio di Stato Cons. St. Ad. Plen. 9 dicembre 2021, n. 22, in questa Rivista La vicinitas non basta a dimostrare l’interesse al ricorso per l’annullamento dei titoli edilizi. E nella materia ambientale? di M. Ceruti).

Stante questa precisazione, la vicinitas quindi può essere però considerata non solo quale elemento suffragante la legittimazione processuale, ma anche quale corroborante di quell’interesse ad agire che, come ricordato, ciascun ricorrente è sempre e comunque chiamato a dimostrare per qualificare e differenziare la propria posizione processuale in relazione alla compromissione nei propri confronti dei beni salute, paesaggio e ambiente nel caso di realizzazione dell’intervento.

Infatti, le SSUU hanno ritenuto soddisfatta la condizione della legittimazione dalla prova dello stabile e significativo collegamento con il sito di progetto e quella dell’interesse dalla paventata esistenza di un rischio per la salute, il paesaggio e l’ambiente, essendo peraltro anche quest’ultimo un bene costituzionalmente protetto dalla Repubblica chiamata a tutelarlo con «la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» (l. cost. n. 1/2022).

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Nota a sentenza Maestroni agosto settembre 2022

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Cassazione n. 20869 del 30 giugno 2022

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