Sulla responsabilità del proprietario in ordine alla rimozione di rifiuti presenti sul suo terreno

01 Lug 2024 | giurisprudenza, amministrativo

Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 marzo 2024, n. 2746

Il proprietario di un’area che non ottemperi agli obblighi di vigilanza e custodia del bene di proprietà ponendo in essere idonee e tempestive misure di cautela, è responsabile dell’abbandono e del deposito di rifiuti sul suo fondo, per cui lo stesso può essere destinatario, unitamente ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti, di un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006.  

Il proprietario di un fondo non è responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area, salvo che non sia ravvisabile un comportamento doloso o colposo dello stesso.

La Sentenza in commento chiarisce, ancora una volta, come in questa tipologia di comportamenti vadano ricomprese anche l’inerzia e la trascuratezza del proprietario, ribadendo l’importanza dell’obbligo di vigilanza che, se non esercitato, rappresenta un pieno motivo di responsabilità ambientale per il proprietario dell’area[i].

L’occasione per riaffermare i principi ora richiamati è un giudizio avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un’ordinanza con la quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, ha ordinato alla proprietaria la rimozione di rifiuti speciali, pericolosi e non, presenti sul suo terreno, ritenendola responsabile dell’inquinamento in via solidale con i conduttori dell’area, responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso promosso dalla proprietaria ritenendo che, nel caso di specie, non vi fosse alcun dubbio sul comportamento colposo della ricorrente, atteso che la stessa, seppur a conoscenza dell’avvenuto deposito di rifiuti sull’area di sua proprietà – essendo stata informata dagli enti di controllo -, non si era in alcun modo attivata per impedire il perdurare dell’illecito da parte dei conduttori e per allontanare i materiali già abbandonati sul fondo.  

Anche in sede di appello, il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia di primo grado, ha ribadito il medesimo principio per cui non può esimersi da responsabilità il proprietario di un’area che volontariamente abbia tenuto una condotta incompatibile con gli obblighi di vigilanza e di controllo sul proprio bene.

Neppure le circostanze dedotte dall’appellante a sua discolpa, ossia che la stessa avrebbe attivato un procedimento di sfratto nei confronti dei conduttori e sarebbe stata impossibilitata ad accedere al fondo in quanto sottoposto a sequestro preventivo, sono state ritenute sufficienti dal Collegio ad escludere la responsabilità della proprietaria in quanto reputate non idonee e – soprattutto – intempestive rispetto alla segnalazione dell’ASL.

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

NOTE:

[i] in termini cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28/06/2022, n. 5384; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 19/09/2022, n. 5818; Cass. civ., Sez. III, 09/07/2020, n. 14612; Cons. Stato, Sez. V, 08/07/2019, n. 4781; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 07/01/2019, n. 15; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 06/08/2018, n. 1676; Cons. Stato, Sez. V, 10/06/2014, n. 2977; Cons. Stato, Sez. V, 31/05/2012, n. 3256.

Scritto da