Sulla natura sostanziale della modifica a un’A.I.A.

04 Set 2023 | amministrativo, giurisprudenza

di Maria Gabriella Marrone

Tar Lombardia – Brescia, Sez. I, 11 aprile 2023, n. 326 – Pres. Gabricci, Est. Limongelli – System Ambiente S.p.A. (Avv.ti Bellocchio, Ciampoli, Manerba e Cappellini) c. Provincia di Brescia (Avv.ti Poli e Rizzardi), e Comune di Montichiari (non costituito)

La modifica a un’A.I.A. può essere considerata come sostanziale solamente quando ricorrono cumulativamente due condizioni ossia che il progetto comporti una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un impianto e che tale modifica sia in grado, anche solo astrattamente, di ingenerare effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente.

La vicenda decisa dal Tar Brescia trae origine dal rigetto, da parte della Provincia di Brescia, di una proposta di variante di un’A.I.A, presentata – definendola “non sostanziale” – da un’impresa proprietaria di un impianto di discarica di rifiuti pericolosi e non.

Il progetto di modifica era stato qualificato come “non sostanziale” in quanto, avvalendosi della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 121 del 2020, pur prevedendo la realizzazione della copertura superficiale di alcuni bacini, ancora in fase di coltivazione, non ne aumentava la volumetria autorizzata. Secondo l’impresa (poi ricorrente) infatti alcuni accorgimenti tecnici ossia la realizzazione di una barriera di impermeabilizzazione del fondo della discarica più sottile rispetto a quella autorizzata, l’utilizzo della volumetria occupata da materiale tecnico e lo sfruttamento della superficie aggiuntiva prodotta dai cedimenti fisiologici dei bacini, rendevano, di fatto, la capacità volumetrica effettiva dell’impianto inferiore rispetto a quella teorica autorizzata.

Non ha condiviso però l’impostazione dell’impresa la Provincia di Brescia che, con i provvedimenti impugnati, ha quindi rigettato la richiesta di variante, reputandola “sostanziale”, in quanto rispondente alle caratteristiche stabilite dall’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove gli interventi previsti dimostravano, in realtà, un aumento della volumetria utilizzata complessivamente dall’impianto della quale, peraltro, non sarebbe stato possibile stabilire a priori l’entità.

L’impresa ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti, i provvedimenti della Provincia avanti al Tar Lombardia Brescia, il quale, con la decisione in commento ha accolto, in parte, il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

In particolare, da un lato il Tar ha ritenuto fondata la censura della Provincia nella parte in cui affermava che non fosse possibile identificare l’esatta volumetria utilizzata dall’impianto.

Infatti, come ricordato dal Collegio, la valutazione di compatibilità ambientale, effettuata tramite il procedimento di rilascio dell’A.I.A., si fonda su dati certi valutati sulla base di parametri tecnici il cui rispetto consente di stabilire se l’impianto produca o meno danni all’ambiente. La certezza di tali dati è necessaria, inoltre, per poter svolgere i controlli periodici sulla corretta gestione del sito e sul raggiungimento della quantità massima di conferimento.

Dall’altro lato, il Tar ha accolto la censura della ricorrente inerente alla qualifica della variante, da individuarsi quindi come “non essenziale” e non invece “essenziale” come dichiarato nel provvedimento impugnato.

In linea con le recenti pronunce del giudice europeo, il giudice amministrativo ha infatti sottolineato la circostanza che, affinché possa parlarsi di variante sostanziale all’impianto è necessario che ricorrano cumulativamente due presupposti, ossia che il progetto realizzi un potenziamento dell’impianto e che da tale potenziamento possano discendere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. [1]

Nel caso di specie, però, non sussisterebbero i suddetti presupposti, sia in quanto il progetto, prevedendo la realizzazione di uno strato di copertura più sottile rispetto a quello autorizzato e l’utilizzo della superficie ad oggi occupata da materiali tecnici e non da rifiuti, consentirebbe, seppur in astratto, di rimanere entro i limiti di capacità produttiva come originariamente assentiti. Ma soprattutto perché, non essendo mutata, tramite il progetto di variante, la capacità produttiva, non risultano modificate le condizioni già valutate positivamente in sede di verifica di compatibilità ambientale, nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’A.I.A. originaria, condizioni che escludono, quindi, effetti potenzialmente negativi anche nella realizzazione della variante.

Per tali ragioni, concordando con la lettura offerta dalla ricorrente, il Tar depone a favore della qualificazione del progetto come variante “non sostanziale” all’impianto già esistente fermo restando l’impossibilità di calcolare, in astratto, la volumetria effettivamente utilizzata per lo scarico dei rifiuti.

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Marrone_Tar Brescia 326_2023

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Tar Brescia n. 326_2023

NOTE:

[1] Corte di Giustizia U.E., IV Sezione, sentenza 2 giugno 2022, causa C-43/21.