Sequestro probatorio “esplorativo” – requisiti di legittimità

18 Feb 2021 | giurisprudenza, penale

di Margerita Benedini

CASSAZIONE PENALE, Sez. III 22 dicembre 2020 (c.c. 12 novembre 2020) n. 36930

Pres. Izzo – Est. Ramacci– ric. A.

Il sequestro probatorio non è meramente esplorativo – e dunque illegittimo – allorquando la notizia di reato sia già sufficientemente delineata e siano utili ulteriori indagini per acquisire prove ulteriori del fatto non eseguibili senza sottrarre la cosa dalla disponibilità dell’indagato.

Nelle more di un’indagine della Procura di Ancona nei confronti di una società per la violazione degli articoli 25-septies e 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli art. 674, 590, 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies c.p. ed altresì per il reato di cui agli articoli 110 e 349 c.p., mentre erano in corso gli accertamenti tecnici disposti nell’ambito del procedimento de quo, il consulente tecnico del Pubblico Ministero veniva informato che la società imputata aveva intenzione di ripristinare la pavimentazione di uno dei serbatoi della raffineria.

Per tale ragione il Pubblico Ministero disponeva il vincolo del sequestro probatorio di tale pavimentazione, in quanto i carotaggi ed i prelievi eseguiti sino a quel momento del suolo e del sottosuolo avevano già messo in luce una grave situazione di contaminazione da prodotti petroliferi nonché l’assenza di presidi che inibissero la penetrazione degli inquinanti nel suolo e sino alla falda acquifera sottostante la raffineria.

A seguito del rigetto della richiesta di riesame presentata contro il provvedimento ablativo, la società proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale, deducendo la mancanza della motivazione ai sensi della lettera e) dell’art. 606 c.p.p. e l’inosservanza delle norme processuali ai sensi della lettera c) della medesima norma.

La Corte liquidava immediatamente come inammissibile il primo motivo di gravame rammentando la giurisprudenza costante secondo la quale l’ordinanza di riesame del sequestro probatorio (così come per il sequestro preventivo) può essere ricorsa per cassazione soltanto per violazione di legge e non anche per i motivi enunciati dalla lettera e) dell’art. 606 del codice di rito.

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di funzionalità e proporzionalità del sequestro ma – sottolineava la Corte –  tale vizio assurge al grado di violazione di legge soltanto quando si traduca in un’omissione totale della motivazione ovvero nella presenza di una motivazione meramente apparente che non consenta di comprendere le ragioni stesse della decisione del giudice.

Ne conseguiva un giudizio di inammissibilità del primo motivo, certamente sussumibile sotto la lettera e) dell’art. 606 c.p.p. e come tale improponibile nella vicenda in esame.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente sosteneva che il sequestro violasse l’art. 253 c.p.p. perché sarebbero difettate la finalità probatoria e la proporzionalità del provvedimento.

L’avvio delle indagini era infatti stato originato da alcune emissioni gassose provenienti da uno dei serbatoi della raffineria che, per tale ragione, veniva posto sotto sequestro. Successivamente era emerso che la manutenzione del serbatoio era gravemente carente, al punto che la superficie calpestabile dei cassoni di galleggiamento presentava fori e segni di corrosione, ragione per la quale il Pubblico Ministero disponeva altresì il sequestro della pavimentazione del medesimo serbatoio.

Secondo il ricorrente, però, tale provvedimento non avrebbe avuto nulla a che vedere con la notitia criminis originaria (le esalazioni di gas) o con l’accertamento probatorio di una notizia di reato definita ma avrebbe avuto invece il solo scopo cautelativo di verificare la possibilità che in futuro si verificassero dei fatti più o meno simili.

In altri termini, il sequestro avrebbe avuto contenuto meramente esplorativo – e dunque illegittimo – volto ad acquisire elementi rispetto ad un illecito incerto ed ancora eventuale.

Osservava, però, la Corte di Cassazione che, al contrario, nel caso di specie la notizia di reato risultava già ben definita in quanto lo stato di ammaloramento dei serbatoi era tale da evidenziare l’oggettiva gravità della situazione, rispetto alla quale le esalazioni di gas erano state la conseguenza più immediata ma di certo vi erano già state anche conseguenze dannose anche per il suolo ed il sottosuolo. In sostanza, il sequestro era stato certamente disposto in presenza di una notizia di reato definita e pertanto il vincolo probatorio era pienamente giustificato.

La sentenza in esame rammenta che la giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che è “illegittima l’adozione del sequestro probatorio a fini meramente esplorativi onde acquisire la notitia criminis in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale” ma, allo stesso tempo, va tenuto conto che il sequestro probatorio è ricompreso tra i “mezzi di ricerca della prova”, ragione per la quale viene legittimamente disposto nei casi in cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata, suscettibile di approfondimenti istruttori.

Quanto alla proporzionalità, osservava la Corte che essa era certamente stata rispettata in quanto il sequestro era stato inizialmente disposto soltanto per una parte del serbatoio ed era stato implementato solo dopo che il consulente del Pubblico Ministero aveva segnalato che alcune operazioni avrebbero potuto compromettere la bonifica dell’area. Si trattava dunque di un provvedimento limitato alle sole parti del serbatoio di interesse investigativo e che peraltro concedeva al custode la possibilità di accedere all’impianto per verificarne la sicurezza.

Anche il secondo motivo di ricorso veniva, pertanto dichiarato inammissibile.

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato.

Cass. Pen., Sez. III, 36930_2020

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