Sequestro probatorio e reati ambientali: la classificazione dei rifiuti legittima il mantenimento del vincolo

01 Apr 2026 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 8 gennaio 2026 (ud. 20 novembre 2025), n. 486

È legittimo il sequestro probatorio eseguito al fine di consentire lo svolgimento delle attività di classificazione e di caratterizzazione dei rifiuti attraverso l’attribuzione dei codici CER, potendo le esigenze probatorie sottostanti all’imposizione del vincolo dirsi cessate soltanto all’esito di tali operazioni.

1.Premessa.

    La classificazione dei rifiuti è, notoriamente, una attività di importanza cruciale nell’ambito della gestione dei rifiuti ed ai fini della tracciabilità dei medesimi, con significative implicazioni in punto di responsabilità legale di tutti i soggetti coinvolti nella filiera. Dalla classificazione dipende il regime autorizzativo applicabile al rifiuto, la destinazione finale del medesimo e – non da ultimo – il costo più o meno elevato del suo smaltimento. Essa, ancora, è uno strumento imprescindibile per una efficace tutela dell’ambiente e della salute pubblica, essendo alla base del sistema dei controlli sulla regolare gestione dei rifiuti, nonché della repressione degli illeciti a quest’ultima connessi.

    Per queste ragioni, la centralità delle attività connesse alla corretta classificazione dei rifiuti è stata in più occasioni oggetto dell’attenzione della Corte di Cassazione. Da ultimo, quest’ultima ne ha evidenziato il carattere strumentale all’accertamento di ipotesi di reato nel corso delle indagini preliminari.

    Nella recente giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai consolidato un orientamento a sostegno della legittimità del sequestro probatorio disposto al fine di “consentire lo svolgimento delle necessarie attività di classificazione e di caratterizzazione dei rifiuti attraverso l’attribuzione dei codici CER[1].

    Tale è il principio da ultimo statuito dalla Terza Sezione Penale della Corte, nella sentenza depositata lo scorso 8 gennaio 2026. Come si avrà modo di descrivere nel prosieguo, le motivazioni della sentenza in commento offrono lo spunto per un’utile riflessione sui presupposti che giustificano la disposizione del sequestro probatorio in relazione all’accertamento di reati ambientali.

    Tanto premesso, prima di procedere con l’analisi della pronuncia, appare utile brevemente riepilogare i criteri direttivi che informano la normativa della classificazione dei rifiuti nel nostro ordinamento.

    2.La classificazione dei rifiuti nel Testo Unico Ambientale.

    Sulla scorta dell’indirizzo comunitario, nella formulazione oggi vigente, l’art. 184 D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) classifica i rifiuti in virtù della loro (i) origine e delle loro (ii) caratteristiche di pericolosità.

    Quanto all’origine, sono definiti “urbani” i rifiuti di derivazione – per lo più – domestica, e “speciali” quelli che derivano da lavorazioni industriali o artigianali o, ancora, da attività commerciali. In virtù del disposto del menzionato art. 184, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, sono – infine – considerati rifiuti “pericolosi” quelli che contengono una o più delle sostanze indicate nell’allegato I, parte quarta, del medesimo Decreto.

    Il parametro di riferimento per la qualificazione di un rifiuto come pericoloso o non pericoloso è l’Elenco Europeo dei Rifiuti, integralmente riportato all’interno dell’allegato D della parte quarta del Testo Unico Ambientale. Il catalogo assegna a ciascun rifiuto – avuto riguardo della relativa origine e composizione – un codice (c.c.d.d. codici CER), contrassegnando i rifiuti pericolosi con un asterisco[2]. Mentre alcuni rifiuti sono sempre pericolosi (nella nomenclatura europea “AH” o “absolute hazardous”) ed altri rifiuti sono sempre considerati non pericolosi (nella nomenclatura europea “ANH” o “absolute non hazardous”), taluni rifiuti possono essere sia pericolosi che non pericolosi, dipendentemente dal fatto che le sostanze pericolose ivi contenute raggiungano o meno determinate concentrazioni[3]. In questo caso, all’interno dell’elenco il rifiuto risulta abbinato a due codici diversi (l’uno pericoloso, asteriscato, l’altro non pericoloso), che vengono definiti codici specchio o codici speculari.

    Sul punto – per quanto rileva sottolineare in questa sede – basti ricordare che, all’esito di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, recependo gli indirizzi della Corte di Giustizia Europea, ha affermato che in caso di rifiuto “a specchio” di cui non sia nota la composizione, spetta al detentore raccogliere informazioni idonee a determinare la composizione del rifiuto per la sua corretta classificazione, seguendo una precisa metodologia individuata dalla Corte di Giustizia Europea. Secondo la Corte, la ricerca delle sostanze pericolose va limitata a quelle che, alla luce del ciclo produttivo all’origine del rifiuto, possano ragionevolmente trovarvisi[4].

    Proprio la categorizzazione dei rifiuti mediante l’attribuzione di codici CER – lungi dal costituire mero adempimento burocratico – è il perno del sistema di gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento finale del prodotto: dalla stessa discendono obblighi in capo al produttore, al detentore, al trasportatore ed al destinatario finale del rifiuto, nonché le conseguenze, anche di rilievo penale, delle condotte dei medesimi soggetti.

    3.L’analisi della Corte: l’onere motivazionale nel decreto di sequestro probatorio.

    Il ricorso sottoposto all’esame della Corte aveva ad oggetto il sequestro probatorio di un ingente quantitativo di rifiuti derivanti da attività di autodemolizione, nonché dell’area sulla quale questi si trovavano allocati, in relazione alla contestazione di un’ipotesi di gestione abusiva ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, D.Lgs. 152/2006. Il vincolo reale – eseguito d’urgenza, nelle forme del sequestro preventivo, dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Corato – era stato oggetto di convalida da parte del Pubblico Ministero di Trani, il quale aveva qualificato il sequestro intervenuto come probatorio.

    Il decreto di convalida veniva successivamente confermato dal Tribunale di Trani, che rigettava il riesame proposto dal proprietario dell’area. Quest’ultimo, dunque, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione lamentando il difetto assoluto di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità tra oggetto del sequestro e reato, asserendo l’insufficienza della motivazione effettuata per relationem al verbale del sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria.

    Venendo alla sentenza in commento, la Corte di Cassazione riteneva il provvedimento impugnato immune da censure e, in particolar modo, adeguatamente motivato in punto di esigenze probatorie.

    Nel respingere le doglianze del ricorrente, la Corte ha, innanzitutto, colto l’occasione per ribadire i limiti della sindacabilità delle ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di provvedimenti dispositivi di un vincolo reale. Il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze in parola è, di fatto,  ammesso per la sola violazione di legge che abbia prodotto (i) errores in iudicando, (ii) errores in procedendo, (iii) vizi di motivazione radicali, dovendosi ricomprendere in tale doglianza esclusivamente i casi in cui la motivazione sia del tutto assente (i.e. la motivazione “che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile[5]) o in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e dunque “inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice”  (c.d. motivazione apparente)[6]. In altri termini, la censurabilità dinanzi alla Corte di un vizio di motivazione delle ordinanze in parola è limitata ai casi di assenza formale o sostanziale della parte motiva.

    Tanto premesso, la pronuncia prosegue con alcune considerazioni in merito all’onere motivazionale che sussiste, in capo alla Procura, ai fini della sottoposizione di un bene a sequestro probatorio. Invero, la natura e le finalità proprie del vincolo in analisi, quale mezzo di ricerca della prova, si riflettono sull’ampiezza dello sforzo valutativo cui è chiamata l’Autorità inquirente nello svolgimento delle attività di indagine. Sul punto, la sentenza opera un opportuno richiamo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, le quali hanno limpidamente affermato che: “Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente dell’attività perseguita per l’accertamento dei fatti[7]. Ancora, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, la motivazione del provvedimento deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro.

    Più nel dettaglio, vale la pena evidenziare che – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – la motivazione deve imprescindibilmente dare conto della sussistenza del fumus commissi delicti e della necessità della res in sequestro ai fini dell’accertamento del fatto illecito. In quest’ottica, è stata costantemente affermata la legittimità del sequestro effettuato, all’esito dell’acquisizione di una notitia criminis, non solo qualora la condotta ipotizzata sia sussumibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale sussumibilità sia discutibile sotto il profilo giuridico, tanto nel senso della possibile esclusione della rilevanza penale della condotta, tanto nel senso dell’astratta configurabilità di una fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro[8]. Al contrario, il vincolo di indisponibilità del bene non può essere imposto a fini meramente esplorativi, essendo illegittimo il sequestro rivolto all’acquisizione di una notitia criminis non ancora individuata nella sua specificità fattuale[9].

    Alla luce dei principi ora richiamati, la sentenza in commento ha rilevato la piena legittimità del vincolo disposto sui terreni di proprietà del ricorrente e sui rifiuti nei medesimi allocati, evidenziando come la misura fosse stata eseguita e, successivamente, confermata in sede di riesame:

    • in presenza di un’ipotesi di reato astrattamente configurabile alla stregua degli atti di indagine svolti sino a quel momento (informativa di reato, verbale di sequestro e reperti fotografici);
    • in quanto “funzionale a consentire lo svolgimento delle necessarie attività di classificazione e di caratterizzazione dei rifiuti attraverso l’attribuzione dei Codici CER”.

    Una simile motivazione – pur concisa – è da ritenersi, nella valutazione del Giudice delle leggi, perfettamente in linea con la fase preliminare di svolgimento delle indagini e, dunque, di ricerca del materiale probatorio a sostegno dell’ipotesi di reato contestata.

    Invero, lo svolgimento di accertamenti tecnici necessari alla verifica dell’ipotesi accusatoria è finalità perfettamente aderente al paradigma proprio del sequestro probatorio. Da tali considerazioni deriva altresì che “le esigenze probatorie potranno dirsi cessate solo all’esito dell’operazione di classificazione dei rifiuti”. D’altro canto, il rispetto del principio di proporzionalità – che informa la misura in parola al pari di ogni altra forma di vincolo reale, anche di natura cautelare – impone che detti accertamenti tecnici vengano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole, senza comportare ingiustificati sacrifici per la libertà del soggetto di disporre del bene, non potendo le esigenze probatorie giustificare limitazioni sine die del diritto di proprietà.

    4. Il carattere strumentale della classificazione dei rifiuti ai fini l’accertamento dell’ipotesi delittuosa.

    Come sopra accennato, la classificazione del rifiuto ha importanti riflessi sul regime giuridico applicabile alla gestione del medesimo, ivi comprese le sanzioni previste per il caso della sua gestione abusiva. Di fatto, le violazioni delle disposizioni sulla tutela dei rifiuti sono graduate in modo progressivo, con la previsione di sanzioni significativamente più rigide per i rifiuti pericolosi. 

    In quest’ottica, le verifiche necessarie all’attribuzione dei codici CER a ciascun rifiuto oggetto di sequestro sono suscettibili di assumere carattere dirimente ai fini dell’accertamento degli elementi costitutivi del reato.

    Basti pensare alle ipotesi – non infrequenti – in cui il titolare di un impianto, autorizzato alla gestione di una determinata categoria di rifiuti, effettui altresì la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per i quali è stato concesso il titolo abilitativo; tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi del reato di gestione abusiva di rifiuti, ai sensi dell’art. 256, D.Lgs. 152/2006. Del pari, la giurisprudenza ormai costante rinviene nella sistematica attribuzione di codici CER errati, generici o non pertinenti, finalizzata a mascherare la natura e la provenienza dei rifiuti, ad eludere i più onerosi percorsi di smaltimento lecito e ad ostacolare la tracciabilità dei rifiuti – ricorrendone tutti i presupposti – gli estremi del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452 quaterdecies del codice penale.

    Non solo: l’art. 258, comma 4, parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona la condotta di chi “nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti” nonché di colui che faccia uso del certificato falso durante il trasporto.

    In ultimo, vale la pena evidenziare altresì che la categorizzazione dei rifiuti, all’esito di attività di ispezione e sequestro da parte della Procura, è altresì prodromica all’esatta qualificazione del fatto di reato oggetto dell’ipotesi accusatoria. Anche in questo caso, si prenda ad esempio il reato di gestione abusiva di rifiuti, oggetto della sentenza annotata. Tale fattispecie, prevista dal ridetto art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, è punita a titolo di reato contravvenzionale qualora la gestione abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi, e a titolo di delitto qualora la gestione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi[10]. La medesima distinzione è prevista dall’art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, per chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con la previsione di sanzioni particolarmente elevate, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 147/2025, per l’ipotesi in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi[11]

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    NOTE:

    [1] Sentenza annotata, p. 3; in questo senso, anche Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 2026, n. 7634; Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2025, n. 13285.

    [2] L’EER attribuisce l’asterisco qualora un rifiuto presenti le caratteristiche di pericolo (risk phrases) individuate dal Regolamento 1357/2014 nelle categorie da HP1 ad HP15 (i.e. esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, nocivo, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno, liberazione di gas a tossicità acuta, sensibilizzante, ecotossico, rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente).

    [3] Le concentrazioni limite delle sostanze pericolose sono individuate nella Direttiva 91/689/CE.

    [4] Anche i criteri di ricerca – peraltro non limitati esclusivamente al campionamento ed all’analisi chimica – sono stati oggetto di definizione da parte della Corte di Giustizia Europea, di talché – nella lettura della Corte di Cassazione – è escluso ogni margine di discrezionalità in capo al detentore del rifiuto sulla scelta delle sostanze da ricercare. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto con tre sentenze “gemelle”, i.e. Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2019, n. 47288/ 47289/ 47290.

    [5] Sentenza annotata, p. 3; Cass. pen., Sez. V, 25 giugno 2010, n. 35532; Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2012, n. 19636.

    [6] Ex multis, Cass. pen., Sez. Un, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. II, 14 marzo 2017, n. 18951; Cass. pen., Sez. II, 10 ottobre 2023, n. 49739.

    [7] Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2019, n. 36072.

    [8] Ex multis, Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 2016, n. 44928; Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2016, n. 24846, secondo cui è legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una notitia criminis precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l’antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica.

    [9] Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 2004, n. 29933.

    [10] Con riferimento alla gestione abusiva di rifiuti pericolosi, l’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 – in assenza della verificazione di ulteriori conseguenze dannose o pericolose per l’ambiente, la vita e l’incolumità di persone – prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni. Ai sensi del comma 1-bis del menzionato articolo, le pene sono aumentate nel caso in cui dal fatto sia derivato “pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione e deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

    [11] Del pari, il D.Lgs. n. 231/2001 punisce con sanzioni pecuniarie elevate, in combinato disposto con sanzioni interdittive, la persona giuridica responsabile della gestione di rifiuti classificati come pericolosi. 

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