CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 3 luglio 2026 (dep. 29 luglio 2026), n. 28850
Al fine di ottenere la restituzione del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, incombe sul proprietario, estraneo al reato, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
1. Trasporto illecito di rifiuti e sequestro preventivo del veicolo utilizzato.
La sentenza in epigrafe ha per oggetto una fattispecie alquanto frequente nella prassi giudiziaria: il titolare di un’impresa, esercente attività edilizia, effettua il trasporto, senza il necessario titolo abilitante, di rifiuti speciali derivanti dalla propria attività (terre e rocce di scavo) utilizzando però un veicolo intestato ad una terza persona; il Giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo dell’autocarro in relazione al reato previsto dall’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006; la proprietaria del veicolo impugna il decreto chiedendo la restituzione del mezzo, ma il Tribunale del riesame conferma la misura cautelare ritenendo non provata la buona fede della stessa; la proprietaria propone ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, l’erronea esclusione della sua buona fede e la mancata valutazione di misure meno afflittive, quali la facoltà d’uso, la nomina di un amministratore giudiziario o lo scarico dei rifiuti; la Cassazione respinge in toto il ricorso.
Questa in estrema sintesi la vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte: le argomentazioni con cui è stata affrontata la questione principale concernente la buona fede della proprietaria del veicolo sono assolutamente condivisibili e coerenti con i principi consolidati nella giurisprudenza.
Il primo riguarda la nozione di proprietario del bene sequestrato terzo estraneo al reato, il secondo riguarda gli oneri probatori che il proprietario deve assolvere per ottenere la restituzione della cosa sequestrata.
Scendendo nello specifico, la Cassazione ha costantemente affermato che «terzo estraneo» è la persona che non solo non ha partecipato alla commissione del reato, ma da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità. Questo concetto di «estraneità» al reato, oltre ad essere stato avallato dalle Sezioni Unite n. 9 del 28 aprile 1999, trova conforto anche nella giurisprudenza costituzionale per la quale non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che abbia oggettivamente tratto vantaggi o utilità dall’altrui attività criminosa[1].
Inoltre, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27, comma 1, Cost., il soggetto deve versare in buona fede, da intendersi come non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, dell’utilizzo del bene per fini illeciti.
In derivazione da questi primi “paletti”, il terzo estraneo al reato ha dunque l’onere di provare non solo che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto, ma soprattutto di non essere incorso in un difetto di vigilanza e cioè di non avere potuto prevedere l’utilizzo indebito del veicolo da parte di terzi.
La sentenza ha risolto la questione di cui trattasi valorizzando una serie di elementi, ciascuno dei quali da solo non poteva considerarsi sufficiente o decisivo per provare il “coinvolgimento” della proprietaria, ma apprezzati nella loro logica concatenazione erano idonei a fondare solidamente il discorso giustificativo della decisione.
In primo luogo, è stato ritenuto rilevante il rapporto di stretta parentela tra l’indagata e la proprietaria del veicolo (madre e figlia). Anche se tale elemento, considerato isolatamente, non può giustificare una presunzione di conoscenza dell’illecito, in questo caso la relazione familiare, saldata a tutti gli altri elementi emersi nelle indagini, costituiva un indiscutibile indizio a sfavore dell’ipotesi che la proprietaria fosse in buona fede.
In secondo luogo, la proprietaria aveva dichiarato di risiedere in Milano e quindi a notevole distanza dal luogo in cui era stato utilizzato l’autocarro, al chiaro scopo di allontanare ogni sospetto di negligenza nella vigilanza sul veicolo; la circostanza, però, non risultava provata dal certificato di residenza storica ed era ulteriormente smentita dal fatto che la donna, all’atto del sequestro, era stata indicata dalla polizia giudiziaria come presente presso lo stesso indirizzo della madre. La probabile coabitazione con l’indagata rendeva dunque ancora più verosimile che la figlia, proprietaria dell’autocarro, “non potesse non sapere” l’attività imprenditoriale svolta dalla madre e la necessità di utilizzare, in modo costante e sistematico, quel veicolo per effettuare il trasporto di rifiuti speciali.
È stato poi valorizzato che il veicolo fosse destinato ad un uso del tutto estraneo rispetto all’attività professionale svolta dalla proprietaria (la stessa, infatti, all’epoca dei fatti, svolgeva l’attività di biologa nutrizionista) senza che fossero emerse ragioni obiettive per le quali poteva ritenersi giustificata la proprietà dell’autocarro da parte della ricorrente e l’eventuale, lecito, utilizzo del veicolo da parte sua.
Al riguardo, a rendere ancora più debole l’asserita buona fede della proprietaria è stato evidenziato che la ricorrente aveva concesso in comodato d’uso gratuito il veicolo alla madre: non solo l’esistenza di tale atto di cessione – si trattava, peraltro, di un contratto non scritto – non risultava compiutamente accertata, ma era emerso che la proprietaria non aveva neppure rispettato l’art. 94 bis del Codice della strada. Tale norma, infatti, dispone che, nel caso di concessione in uso di un veicolo per un tempo superiore a trenta giorni a persona diversa da un familiare convivente, è obbligatoria la comunicazione alla Motorizzazione, in modo da ricevere un tagliando da apporre sul libretto di circolazione. È evidente che, se fosse stata effettuata tale comunicazione, la p.a. avrebbe potuto eseguire controlli accendendo un “faro” sul reale rapporto tra la formale intestataria dell’autocarro e l’effettiva utilizzatrice dello stesso.
In definitiva, la ricorrente non aveva fornito la prova rigorosa di aver adottato ogni cautela utile ad evitare un utilizzo illecito del mezzo sequestrato. Per inciso, si osserva che, in questa vicenda, la posizione della proprietaria forse non rientrava nella categoria del terzo estraneo al reato: infatti, è altamente plausibile che la ricorrente fosse bene a conoscenza dell’attività svolta dalla madre nonché del suo carattere illecito, sicché la cessione del veicolo, mantenendone la formale intestazione, garantiva all’autore del reato la sostanziale disponibilità del mezzo di trasporto ed era preordinata a sottrarre il veicolo al sequestro preventivo e alla confisca. Come è noto, mettere a disposizione un proprio bene per consentire a terzi l’esercizio di un’attività illecita rappresenta, secondo la consolidata giurisprudenza, un contributo rilevante per ravvisare il concorso di persone nel reato.
2. Alcune criticità.
Pur trovando ineccepibile la motivazione della sentenza in rassegna, notiamo però che non è stato affrontato il tema introdotto dalle sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 e cioè che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c. p. p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c. p., debba contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione possa riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
In proposito, ricordiamo che la Sezione III della Cassazione si è adeguata all’anzidetto principio: infatti, in più occasioni è stato sostenuto che il principio di carattere generale, dettato dalle sezioni Unite, è valevole anche quando la confisca sia prevista da leggi speciali e pertanto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, deve comunque contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora [2].
A parte questo profilo concernente l’omessa motivazione sulle ragioni che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, non si può fare a meno di rilevare un ulteriore problema.
La sentenza in esame ha trattato il caso come avente ad oggetto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca a norma dell’art. 321, comma 2, c. p. p. Ma nella narrativa del fatto si legge invece che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo per “finalità impeditive”: potrebbe trattarsi di una imprecisione materiale[3], nel senso che in realtà si trattava di un sequestro finalizzato alla confisca, ma, se così non fosse, qualche dubbio potrebbe sollevarsi.
Infatti, occorre ricordare, prima di tutto, che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. In questa evenienza, il giudice ha però un dovere specifico di motivazione sul requisito del “periculum in mora”, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato[4].
In tema, è stato ancora precisato che l’indagine prognostica in ordine alla sussistenza del pericolo di agevolazione della commissione di altri reati deve essere compiuta tenendo conto del quadro indiziario e valutando la possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto che le ha poste in essere e del contesto socio-ambientale, indipendentemente dall’accertamento di specifiche occasioni di ripetizione delle condotte. Il possibile utilizzo, anche per fini leciti dei mezzi utilizzati per commettere un reato, non ne esclude la sequestrabilità, in quanto tale eventualità non esclude l’utilizzo anche per la ripetizione di condotte dello stesso genere di quelle contestate[5].
Una puntualizzazione, quanto mai opportuna, è quella per cui il “periculum in mora” deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede[6].
Di sicura importanza è la posizione della giurisprudenza secondo cui il giudice, in ossequio al principio della domanda cautelare, a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non può adottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza della diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l’inesistenza della motivazione sull’esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l’effetto, l’impossibilità per il giudice del riesame di integrarla[7].
Applicando questa regola anche nel settore delle impugnazioni cautelari reali, è stato dunque sostenuto che non è consentito al tribunale del riesame mantenere il vincolo su una “res” per la ritenuta sussistenza del “fumus” di un reato diverso o di una diversa finalità cautelare rispetto a quanto indicato nella richiesta del pubblico ministero e nel decreto dispositivo originariamente emesso, risultando altrimenti violato il principio della domanda cautelare[8].
Inoltre, mentre il terzo proprietario del veicolo utilizzato per commettere il reato, soggetto a confisca obbligatoria ex art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, non è legittimato a interloquire sulla sussistenza del “fumus” dell’illecito, a lui non addebitato, in caso di sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, l’insussistenza del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame, escludendo la verifica sulla legittimità del sequestro che l’indagato, in quanto privo di titolo alla restituzione, non ha interesse a richiedere[9].
Infine, ma non meno rilevante, la giurisprudenza ha preso posizione sul fatto che il terzo estraneo alla commissione del reato, in sede di impugnazione del sequestro preventivo disposto per impedire che la libera disponibilità della cosa possa aggravarne o protrarne le conseguenze, non sia tenuto a fornire la prova della sua buona fede rispetto all’uso illecito del bene [10].
Perciò, la questione da noi sollevata ha una sua pregnanza, ovviamente sul piano puramente astratto, perché in concreto non è possibile ipotizzare quale sarebbe stata la decisione se si fosse tenuto conto che il provvedimento cautelare era, all’origine, di tipo impeditivo.
3. In tema di misure alternative al sequestro.
La decisione merita, infine, totale consenso nella parte in cui considera estranee al giudizio di riesame le richieste relative alla facoltà d’uso, alla nomina di un amministratore giudiziario o allo scarico dei rifiuti: si è infatti sostenuto che tali richieste riguardavano la gestione del bene e quindi andavano discusse in altra sede.
Con l’occasione, giova fare il punto sulla questione se il giudice debba verificare se le esigenze cautelari possano essere neutralizzate mediante misure meno invasive.
La Suprema Corte[11] ha infatti ritenuto che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un intero complesso immobiliare destinato a centro commerciale, anche se i lavori che si assumevano eseguiti per effetto di condotte truffaldine riguardassero soltanto una parte di esso).
Nella specie, tuttavia, non vediamo come, in base al principio di proporzionalità, le specifiche esigenze ravvisate nel caso concreto, si potessero soddisfare con misure diverse o comunque meno invasive del sequestro perché la loro applicazione avrebbe grandemente vanificato o frustrato le finalità impeditive poste a base del provvedimento.
Stesso discorso vale per la richiesta concernente la cd. facoltà d’uso. A parte che non è chiaro se la possibilità di consentire l’uso del veicolo si riferisse alla proprietaria del medesimo oppure all’indagata del reato di gestione illecita dei rifiuti, nel primo caso, stante le circostanze emerse in sede di indagini, l’affidamento del veicolo alla titolare del diritto di proprietà non garantiva assolutamente che fosse impedita la reiterazione dell’illecito; nel secondo caso, la giurisprudenza ha più volte puntualizzato che riconoscere all’indagato la facoltà d’uso del bene sequestrato è incompatibile con lo scopo della misura cautelare, volta a sottrarre fisicamente la cosa alla disponibilità dell’autore del reato[12].
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NOTE:
[1] V. ex multis Corte Cost. 10 gennaio 1997, n. 1, Foro it., 1998, I, p. 2043; 19 gennaio 1987, n. 2, id., 1987, I, p. 1364; 29 dicembre 1976, n. 259, id., 1977, I, p. 574; 17 luglio 1974, n. 229, id., 1974, I, p. 3268.
[2] Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 2022, n. 47067, in Ambiente e sviluppo, 2023, p. 104; Cass. pen., Sez. III, 23 novembre 2023, n. 3734, in Ambiente e sviluppo, 2024, n. 196. In questa ottica, non ottempera all’onere di motivazione il Giudice del Riesame che giustifichi il sequestro preventivo in base alla mancata allegazione da parte dell’imputato di un alternativo utilizzo lecito dello stesso in quanto non è una valutazione specificamente relativa al rischio di dispersione del bene (così Cass. pen., Sez. III, 12 dicembre 2023, n. 51576, in Ambiente e sviluppo, 2024, p. 114).
[3] Per la verità, non sarebbe la sola: nella parte iniziale della sentenza si parla di un’ordinanza del Tribunale di Matera, mentre in un passaggio successivo viene menzionato il Tribunale di Arezzo.
[4] Cass. pen., Sez. III, 27 ottobre 2023, n. 50319, in Ambiente e sviluppo, 2024, p. 195: nella specie, il rapporto lavorativo tra la proprietaria degli automezzi e l’indagato aveva consentito a quest’ultimo di agire indisturbato e senza controllo, disponendo dei beni aziendali a suo piacimento per porre in essere un’attività illecita protrattasi nel tempo e dunque era fondato il periculum che l’indagato potesse ripristinare altrove l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti
[5] Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2023 n. 47700, in Ambiente e sviluppo, 2024, p. 40.
[6] Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2019, n. 42129, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il sequestro preventivo impeditivo del veicolo utilizzato dall’imputato in sole due occasioni per commettere il delitto di atti osceni.
[7] Cass. pen., Sez. III, 19 novembre 2024, n. 10400; Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2025, n. 32910.
[8] Cass. pen., Sez. VI, 21 aprile 2026, n. 18174, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’appello cautelare avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza di restituzione di un bene sequestrato a fini impeditivi o in funzione della confisca facoltativa, sul rilievo che, a dispetto dell’intervenuta prescrizione del reato per cui il vincolo era stato disposto, lo stesso dovesse essere mantenuto ai fini della confisca obbligatoria per un diverso reato, con riguardo al quale era intervenuta condanna non definitiva.
[9] Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 2025, n. 38442.
[10] Cass. pen., Sez. III, 27 ottobre 2010, n. 40480; Cass. pen., Sez. III, 25 ottobre 2018, n. 57595.
[11] Cass. pen., Sez. II, 28 maggio 2019, n. 29687; Cass. pen., Sez. V, 22 marzo 2021, n. 17586.
[12] Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 2024, n. 24079, in Ambiente e sviluppo, 2024, p. 600.