Se non lo metti più…la Cassazione sulla classificazione in termini di rifiuto degli indumenti usati 

01 Mar 2025 | giurisprudenza, penale, in evidenza 3

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 29 maggio 2024 (dep. 27 novembre 2024), n. 35000

Deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l’esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata

  1. La vicenda sottesa al giudizio della Suprema Corte e i motivi di ricorso degli indagati

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla qualità di rifiuti da attribuire agli indumenti usati, tematica di particolare rilievo anche in considerazione degli elevati impatti ambientali connessi alla produzione tessile, sia in termini di consumo di risorse, sia dal punto di vista del ciclo di vita dei prodotti.[1]  

La vicenda alla base della sentenza in commento origina da un decreto di perquisizione e sequestro che il pubblico ministero di Venezia aveva emesso a carico di due ditte individuali i cui titolari erano indagati per traffico illecito di rifiuti; in forza di tale provvedimento era stata sequestrata documentazione contabile e relativa a trasporti effettuati verso una terza società esercente attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, nonché materiale tessile vario e rifiuti consistenti in scarti tessili.

Nel merito, le ditte individuali avevano conferito a tale ultima società (di cui era titolare il cugino dei ricorrenti) ingenti quantità di rifiuti tessili per ricevere dalla stessa il prodotto recuperato. Il trasporto degli indumenti in questione tuttavia non era accompagnato da alcun FIR, ma da semplici DDT e la società ricevente non era autorizzata all’attività di trattamento di rifiuti; di qui la contestazione di traffico illecito da parte del pubblico ministero.

Il provvedimento veniva impugnato dai titolari delle ditte individuali e, dopo essere stato confermato dal tribunale del riesame di Venezia, ricorso in Cassazione.

I primi due motivi di gravame sono di natura puramente processuale e si riferiscono al mancato rispetto del termine di 5 giorni previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte del pubblico ministero. Il terzo ed ultimo motivo invece riguarda l’illegittima qualificazione delle cose sequestrate come rifiuto piuttosto che come materie prime secondarie o sottoprodotti.

  1. La decisione della Corte

La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, essendo ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità (che sul punto si è pronunciata anche a sezioni unite)[2] che nel caso di riesame reale la trasmissione degli atti al tribunale deve avvenire non entro il termine di 5 giorni stabilito per le misure personali, bensì quello previsto dall’art. 324, comma 3, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria.

Più interessante invece il motivo relativo alla qualità da attribuire agli indumenti usati, perché, seppure la giurisprudenza della Corte di Cassazione si sia confrontata altre volte con procedimenti aventi ad oggetto illeciti ambientali riferiti alla gestione di indumenti usati,[3] non risultano precedenti decisioni che si siano specificamente soffermate sulla qualifica da attribuire a questi ultimi.

Sul punto si è detto che le difese dei ricorrenti avevano contestato la qualità di rifiuto a favore di quella di sottoprodotto o di rifiuti che avevano cessato di essere tali.

La Corte, ricordando i limiti propri del procedimento di riesame nei confronti del sequestro probatorio, e cioè che non può essere svolta una verifica di merito sulla fondatezza della accusa, ma solo sull’astratta ipotizzabilità dell’illecito “con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria[4], rigetta il motivo sulla base di un ragionamento pienamente condivisibile che guarda ai requisiti di sottoprodotto e di end of waste.

Posto che la questione circa qualifica del reato necessita di accertamenti di natura fattuale che da soli legittimano l’adozione del provvedimento di sequestro, la sentenza ribadisce il principio secondo cui, quando la difesa voglia contestare la natura di rifiuto di una determinata res, questa ha anche l’onere di dimostrare che si tratta di un sottoprodotto o di una materia prima secondaria (e quindi di provare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 184 bis e 184 ter d.lgs. 152/2006)[5]. A tal proposito si ricorda che nemmeno la circostanza che la res in questione sia suscettibile di una qualche valutazione economica è di per sé decisiva ad escludere la qualità di rifiuto[6]

Con specifico riferimento agli indumenti usati, la Corte osserva che in ogni caso non possono mai essere considerati sottoprodotti, perché ciò presuppone la provenienza “da un processo produttivo” e, aggiungiamo, di cui costituisca parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto.

A sostegno di tale conclusione la sentenza osserva che la voce non è inserita (e non avrebbe oggettivamente potuto esserlo) nel D.M. 264 del 13 ottobre 2016, regolamento che disciplina i criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti.

L’indumento usato, qualora il proprietario se ne disfi, conclude la Corte, costituisce un rifiuto (identificato dal codice CER 1013/2006) e cessa di esserlo solo all’esito delle operazioni di recupero, che in ogni caso presuppongono un’autorizzazione o comunque sono soggette alle operazioni semplificate previste dagli artt. 214 ss. D.Lgs. n. 152/2006.

A conferma del fatto che in linea di principio gli indumenti usati costituiscano rifiuto, si può considerare che la direttiva 2008/99/CE, a seguito delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/851, ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di istituire la raccolta differenziata di rifiuti tessili a partire dal 1°gennaio 2025, prescrizione recepita dall’Italia già con il D.Lgs. n. 116/2020.[7]

Deve tuttavia ricordarsi che tale regime è derogato per i vestiti usati che vengono ceduti a terzi per essere riutilizzati a fini di solidarietà sociale: l’art 14, comma 1 della Legge 166/2016 prevede che si considerino cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.

Il secondo comma della norma precisa infatti che devono essere gestiti secondo la normativa sui rifiuti gli indumenti che non vengano consegnati direttamente ai donatari così come quelli che, a seguito di operazione di selezione da parte di questi ultimi, non sono ritenuti idonei al successivo riutilizzo.

In altri termini, se non lo metti più, o se nessun altro lo metterà più…è un rifiuto.

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NOTE:

[1] Ogni anno all’interno dell’Unione Europea si producono circa 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili. Abbigliamento e calzature incidono per 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 12 kg di rifiuti per persona ogni anno, e circa l’87% di questi rifiuti viene incenerita, esportata all’estero o destinata in discarica. Secondo le stime meno dell’1% di tutti i tessuti in tutto il mondo vengono riciclati per la produzione di nuovi prodotti.

[2] Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 26268, per un commento sulla decisione si rimanda a M.E. GAMBERINI, Le Sezioni Unite sulle conseguenze dell’omessa trasmissione al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni degli atti posti a fondamento della misura reale, in Cassazione Penale 12/2013, p. 4356.

[3] Si vedano per esempio Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2023, n. 11400 e Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2013, n. 32955. Risulta invece una sentenza di merito che è giunta alle stesse conclusioni della sentenza di commento, si tratta di Corte App. Cagliari, Sez. I, 22 settembre 2023, n. 855 reperibile su www.dejure.it 

[4] In questi termini Cass. pen., Sez. III, 22 settembre 2023, n. 1226.

[5] Ex multis Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2023, n. 47690; Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2017, n. 56066; Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 16078.

[6] Sul punto si rimanda a F. PERES, La nozione di rifiuto e la possibilità di riutilizzo, in questa Rivista.

[7] L’art. 2, co. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato l’art 205 d.lgs. 152/2006 il cui comma 6-quater attualmente prevede “La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022 (…)”

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