Reati ambientali ed ecodelitti: quando la responsabilità deriva da “pensieri, parole, opere” e ‒ soprattutto ‒ “omissioni”

02 Nov 2023 | penale, giurisprudenza

di Salvatore Rocco

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 3 luglio 2023 (dep. 27 settembre 2023), n. 39195 – Pres. Ramacci, Est. Galanti – Ric. B.N. e G.A.

Il reato di discarica abusiva può essere commesso anche mediante una condotta omissiva da colui che, in appalto, gestisce la rimozione dei rifiuti nell’interesse di un Comune.

1.      Premessa

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha affrontato numerose questioni di significativa rilevanza in materia di diritto penale ambientale.

In questa sede, l’analisi si focalizzerà sulla dibattuta possibilità di commettere i reati oggetto di giudizio – “realizzazione e gestione di discarica non autorizzata” di cui all’art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico dell’Ambiente” o “T.U.A.”) e “inquinamento ambientale colposo” ex ai sensi degli artt. 452 bis e 452 quinquies c.p. – in forma omissiva.

2. I fatti oggetto della pronuncia della Corte

La Corte si è espressa sui ricorsi presentati dagli imputati B.N. e G.A. avverso la pronuncia della Corte di Appello di Potenza del 23 settembre 2022 che aveva confermato la condanna disposta dal Tribunale di Matera il 7 settembre 2021 per i reati ‒ rispettivamente ‒ di discarica abusiva e di inquinamento ambientale colposo.

In particolare, B.N. era stato condannato nella sua qualità di legale rappresentante di un’azienda appaltatrice del Comune per i servizi di igiene urbana affidati nel 2015 (segnatamente, “rimozione dei rifiuti dalle strade ed aree pubbliche”); alla luce del capitolato d’appalto ‒ che prevedeva, tra l’altro, la “rimozione di eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico” ‒ i giudici di merito hanno ritenuto che l’appaltatore avesse realizzato e gestito una discarica abusiva in un’area che ricadeva nel perimetro della discarica comunale dismessa nel 1998 e sottoposta alla gestione “post mortem” del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003[1].

Viceversa, a G.A. era stato contestato ‒ «nella sua qualifica di dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune» ‒ di aver «cagionato l’inquinamento colposo delle acque superficiali site in (Omissis), in adiacenza alla dismessa discarica comunale, per effetto del rilascio di percolato di discarica». Le corti di merito avevo ritenuto accertata «la contaminazione delle acque superficiali con numerose sostanze chimiche» provocata «dalla tracimazione della vasca di raccolta del percolato e dal cedimento degli argini», eventi imputabili allo «stato di abbandono in cui era stata lasciata la discarica» comunale affidata ex lege alla gestione post-operativa dell’imputato.

3. La decisione della Suprema Corte

Investita della questione, la Corte ha:

a) confermato la pronuncia di condanna nei confronti di B.N. per il reato di cui all’art. 256, comma 3, T.U.A., ritenendone debitamente provata e motivata la responsabilità in qualità di appaltatore del Comune in relazione ai servizi di rimozione dei rifiuti;

b) annullato la pronuncia di condanna nei confronti di G.A. per i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quinquiesp. poiché:

(1) anzitutto, le sentenze di merito non si erano sufficientemente espresse in merito al carattere “significativo” e “misurabile” dell’evento di compromissione/deterioramento delle matrici ambientali (nel caso di specie, il corpo idrico superficiale) richiesto dalla fattispecie incriminatrice;

(2) inoltre, i giudici territoriali non avevano individuato adeguatamente il tempus commissi delicti, posto che, per un verso, la tracimazione della vasca di raccolta del percolato era stata provocata da un intenso episodio meteorico del 2014 (prima, dunque, dell’introduzione della fattispecie incriminatrice contestata) e, per l’altro, mentre non era chiaro quando sarebbe avvenuto il cedimento degli argini della discarica che avrebbe provocato ulteriore rilascio di percolato (potenzialmente anche dopo la cessazione dell’imputato dalla carica).

4. Osservazioni alla pronuncia della Corte

4.1. Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata

4.1.a. Responsabilità omissiva

Trattando del reato di “realizzazione o gestione di discarica non autorizzata”, e nel dichiarare infondato il ricorso dell’imputato B.N., la Corte ha ribadito come ‒ per giurisprudenza consolidata ‒ integrerebbe la fattispecie «qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente»[2].

Invero, la Corte ha richiamato un insegnamento giurisprudenziale per cui «ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di una discarica è sufficiente la colpa, consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti», sicché «più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella “gestione” di una discarica abusiva, quali i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti propri, i responsabili di imprese che smaltiscono, rifiuti di terzi, i trasportatori, i proprietari dell’area interessati, nonché (…) i pubblici amministratori».

Al riguardo, non convince l’assunto della Corte che enfatizza la natura colposa della contravvenzione[3], focalizzandosi dunque sull’elemento soggettivo prima ancora di verificare l’esistenza, sul piano oggettivo, della posizione di garanzia. In questo modo, si ha «l’assorbimento della posizione di garanzia nella mancata adozione di cautele (rectius, nell’agire colposo)», con evidente “errore logico”[4]: al di là dei reati omissivi “propri”, l’omissione penalmente rilevante non può fondarsi sulla mera “negligenza”, che «riguarda l’elemento soggettivo, tema distinto e logicamente successivo a quello (concernente l’elemento oggettivo) della esistenza di una previa posizione di garanzia»[5]. In difetto dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, dunque, a rigore non vi è partecipazione penalmente rilevante, bensì al più «una mera connivenza – cioè l’inerzia da parte di chi sappia che altri sta per commettere o sta commettendo un reato – o una altrettanto irrilevante adesione morale, cioè l’approvazione solo interiore del reato commesso da altri»[6]. Ed è sempre opportuno ricordare che la posizione di garanzia andrebbe «rinvenuta nell’ordinamento giuridico», non nel «senso civico»[7].

Ovviamente la conclusione è ben diversa laddove l’atteggiamento passivo non si risolva nella mera tolleranza, bensì sottenda – ad es. – un accordo di messa a disposizione del terreno a terzi per la realizzazione e la gestione della discarica[8]; a ben vedere, un simile atteggiamento assume i contorni del concorso nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p. sul piano ‒ quantomeno ‒ morale[9].

Il principio di diritto richiamato dalla Corte meriterebbe, quindi, di essere precisato; a rigore, la “realizzazione” o la “gestione” di una discarica abusiva non può ridursi ad un contegno passivo di mera “tolleranza”[10], a meno che:

  • non vi sia stato prima un contribuito attivo volto ad “alimentarla”, sicché non la tolleranza bensì l’omessa eliminazione potrebbe assumere rilevanza penale in virtù della natura permanente del reato[11];
  • non sussista un preciso obbligo giuridico di impedirne la realizzazione o il mantenimento, ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p.

Sotto quest’ultimo profilo, non è condivisibile neppure il passaggio della pronuncia in cui si richiama ‒ sic et simpliciter ‒ una possibile responsabilità dei “proprietari dell’area interessati”: in realtà, in capo al proprietario del terreno a rigore non sussiste alcun obbligo giuridico rilevante ai fini dell’art. 40 cpv c.p.[12], diversamente da quanto accade ‒ ad es. ‒ per il legale rappresentante di un’impresa, pur sempre con riferimento all’operato dell’organizzazione sottoposta alla sua direzione e controllo[13].

In altri termini, per chi non abbia contribuito attivamente alla realizzazione e gestione della discarica il “mantenimento” non potrebbe risolversi in una mera condotta passiva, richiedendosi invece che la discarica sia in qualche modo “sostenuta” con attività operative o conferimenti. Sempreché, ovviamente, non sussista a monte «l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo»[14], e dunque una ben precisa posizione di garanzia.

4.1.b. La posizione di garanzia

E trattando della posizione di garanzia, la Corte di Cassazione giustamente ha ricordato come la stessa possa discendere anche da pattuizioni contrattuali[15]; meno condivisibile, invece, è la successiva statuizione per cui «la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto»[16].

Sul punto, parte della dottrina ha giustamente evidenziato come «ammettere rilevanza generalizzata alle situazioni di mero fatto, così da dare massima rilevanza ai doveri di solidarietà sociale, entra in collisione con i principi di riserva di legge e di determinatezza»[17], dovendo la fonte dell’obbligo di (attivarsi per) impedire l’evento essere di natura “formale” e avere carattere non etico-sociale, bensì rigorosamente giuridico. Se è vero, infatti, che «la responsabilità omissiva sancita nell’art. 40 cpv. trova fondamento nel principio solidaristico che ispira la Costituzione repubblicana», è pur vero che «contemporaneamente essa trova un limite in altri principi costituzionali e segnatamente nel principio di legalità della pena consacrato nell’art. 25, comma 2, il quale si articola nella riserva di legge statale e nella tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici»[18]; ed è proprio in ragione di tale limite che «la responsabilità omissiva non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, anche se di rango costituzionale come quelli solidaristici o sociali (…) ma presuppone necessariamente l’esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere»[19].

Pertanto, sarebbe più corretto riconoscere l’esistenza di una posizione di garanzia «fondata su situazioni di fatto» soltanto «nei casi in cui la stessa legge riconosca rilevanza alla assunzione di fatto di poteri inerenti agli obblighi di tutela»[20], come accade ‒ ad es. ‒ in seno al D.Lgs. n. 81/2008[21] oppure in relazione ai reati societari[22].

4.2. Inquinamento ambientale

4.2.a Responsabilità omissiva

Passando ad esaminare il ricorso dell’imputato G.A., ritenuto nei precedenti gradi di giudizio responsabile del reato di inquinamento ambientale colposo, la Corte ha condiviso la sussistenza, in capo al medesimo, di una precisa posizione di garanzia, avendo questi assunto la «qualifica di dirigente del settore ambiente del Comune». Al riguardo, è noto che il funzionario pubblico può risultare «gravato da una posizione di garanzia discendente dalla legge, dal contratto o da provvedimenti organizzativi», sicché ben potrebbe «rispondere a titolo di colpa per omissione dei delitti di inquinamento o disastro ambientale omissivamente cagionati mediante violazione di norme cautelari»[23].

L’incarico dirigenziale determinerebbe, infatti, una posizione di garanzia alla luce della «separazione fra attività di indirizzo politico e attività di gestione» come sancita anzitutto dalla L. n. 127/1999 (c.d. “Legge Bassanini-bis”) e confermata dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)[24]. Quest’ultima disposizione «distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, compreso quello di adottare atti – non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente – che impegnano l’amministrazione verso l’esterno»[25], tale per cui – rispetto agli enti locali territoriali – «le responsabilità penali connesse alla violazione delle norme che l’ente è tenuto ad osservare sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici secondo le rispettive attribuzioni»[26]. Di conseguenza, «le attività attribuite ai dirigenti amministrativi rientrano in una sfera di competenza primaria, diretta ed esclusiva»[27], con relativa responsabilità anche penale. E non vi è dubbio che, di regola, le questioni afferenti alla gestione dei rifiuti risultino «direttamente riferibile alla competenza del Settore ambientale del Comune e del suo dirigente»[28].

Nel caso di specie, ad avviso dei giudici di merito l’imputato avrebbe colposamente cagionato l’inquinamento delle matrici ambientali ‒ in particolare, le acque superficiali ‒ mediante la scorretta amministrazione post-chiusura della discarica comunale da tempo dismessa, in violazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 36/2003. In particolare, la contaminazione delle acque superficiali ‒ derivante «dalla tracimazione della vasca di raccolta del percolato e dal cedimento degli argini» della discarica ‒ sarebbe stata provocata «dalla irregolare gestione del percolato di discarica causato dall’aver omesso: l’emungimento del percolato dalla vasca di accumulo posta a margine della discarica; l’adozione di accorgimenti in relazione al cedimento dell’argine della discarica con riversamento del percolato nelle acque del vicino fosso naturale; l’avvio delle procedure finalizzate alla bonifica del sito dopo le criticità ambientali riscontrate».

Pienamente sussistenti sarebbero quindi i profili di colpevolezza, segnatamente di causalità della colpa posto che senza dubbio «tra i pericoli che il decreto n. 36/2003 intende prevenire vi fosse proprio la tracimazione del percolato per effetto di intensi fenomeni pluviali» nonché la fuoriuscita dello percolato stesso a causa del cedimento dell’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica, essendo oltretutto ampiamente prevedibile «che il percolato continuasse ad essere prodotto dalla discarica e che occorresse, per evitare tracimazioni del percolato, prevedere con cadenze periodiche agli emungimenti dalla vasca di raccolta».

5.      Conclusioni

In conclusione, suscita alcune perplessità la posizione adottata dalla Corte sul tema ‒ estremamente delicato ‒ della responsabilità omissiva ex art. 40 cpv. c.p.

A ben vedere, infatti, trattando del reato di “discarica abusiva” nei confronti del ricorrente B.N. emergerebbe ‒ in realtà ‒ una responsabilità commissiva dello stesso, dunque una serie di condotte attive imputabili al medesimo che avrebbe provveduto alla «gestione di fatto dell’area su cui è stata realizzata la discarica abusiva», effettuandovi in prima persona nuovi “conferimenti” di rifiuti. D’altronde, richiamando le pronunce di merito la Corte ha ritenuto “incontrovertibile” che sull’area interessata dalla «discarica abusiva» l’azienda rappresentata dal B.N. avesse depositato «campane in disuso per la raccolta differenziata (…) cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani, un cassone per autocarro con pianale scorrevole contenente cassette di polistirolo del tipo utilizzato in agricoltura».

Ancora, non sarebbe stato necessario invocare l’assunzione di fatto di una posizione di garanzia a fronte di una fonte formale come un contratto di appalto che ‒ realisticamente ‒ determinava il sorgere di tale posizione di garanzia.

In definitiva, il reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata gode già di un ambito applicativo molto vasto con riguardo alle condotte commissive[29]; è senz’altro “ardito” supporre che si possa rispondere del reato anche mediante la semplice tolleranza passiva della discarica stessa in assenza di uno specifico obbligo giuridico di segno contrario derivante da una (formale) posizione di garanzia dotata di “specificità-specialità-determinatezza”[30].

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RGA Online – Rocco – novembre 2023

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Cass. III, 39195_2023 (nota Rocco)

NOTE:

[1] Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

[2] In dottrina, per tutti, P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV, 2022, pp. 734 e 735: «nel reato concorrono tutti coloro che forniscono un contributo attivo (eseguendo o ricevendo conferimenti di rifiuti), o passivo (tollerando intenzionalmente o con negligenza il conferimento) alla realizzazione e/o gestione della discarica non autorizzata». Non è chiaro, tuttavia, cosa debba intendersi per “tolleranza intenzionale o negligente del conferimento”.

[3] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, n. 3430/2012: «con riguardo alla fattispecie in esame questa Corte ha già avuto modo di precisare che ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di una discarica è sufficiente la colpa, consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti».

[4] Cfr. C.F. Grosso-M. Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, III ed., 2020, p. 244: «l’argomentazione della sentenza è inficiata da un errore logico: fonda la posizione di garanzia sui doveri di colpa generica volti alla prevenzione di eventi pregiudizievoli, dimenticando che presupposto della responsabilità omissiva è la titolarità di una posizione di garanzia e che, solo dopo averne riconosciuto la presenza, si porrà il problema di accertare la sussistenza di profili di colpa».

[5] C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, IV, 2021, pag. 175.

[6] Per tutti, G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale (Parte Generale), Milano, 2021, X, p. 575. Spesso la giurisprudenza della Corte di Cassazione è tuttavia incline a riconoscere nella consapevole inerzia del proprietario “agevolatrice” del fatto illecito altrui una forma di concorso ex art. 110 c.p. (cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, n. 847/ 2019: «se l’inerte è consapevole di collaborare con il suo contegno omissivo al fatto illecito di terzi, basterà richiamare l’art. 110 c.p., senza che sia necessario stabilire la sussistenza o meno di una posizione di garanzia»); in dottrina, si veda P. Fimiani, Op. cit., p. 735.

[7] C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, IV, 2021, pag. 175.

[8] Cfr, Corte Cass. pen., Sez. III, n. 50997/2015.

[9] Cfr. R. Germano, La responsabilità per omesso impedimento di reati in materia edilizia e ambientale: un contributo allo studio delle posizioni di garanzia nella giurisprudenza, (in) Lexambiente, II/2020, pp. 18 e 19: «La stretta legalità penale osterebbe all’imputazione del reato per omesso impedimento, salvo poter valorizzare eventuali indici di un effettivo concorso morale o materiale al reato».

[10] Cfr., per tutte, Corte Cass. pen., Sez. Un., n. 12753/1994: «i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma commissiva; ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza».

[11] Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, la consumazione del reato in parola si interrompe − in via alternativa − «con il venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio dell’autorizzazione amministrativa», con la rimozione dei rifiuti oppure con la bonifica dell’area nel caso in cui il sito risulti inquinato (cfr. per tutte Corte Cass. pen., Sez. III, n. 9954/2021); allo stesso modo, interrompe la consumazione del reato la perdita della disponibilità dell’area adibita a discarica in virtù di un provvedimento dell’Autorità − ad es. di sequestro − (cfr. per tutte, Corte Cass. pen., Sez. III, n. 4770/2021) oppure ancora, in difetto, la sentenza di primo grado (cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, n. 32797/2013).

[12] Corte Cass. pen., Sez. III, n. 40528/2014: «pacifico è, invece, che in difetto di elementi di diretta partecipazione al reato o di un contributo materiale o morale nell’illecita gestione dei rifiuti, non è configurabile una responsabilità “di posizione” del proprietario dell’area (…), a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, atteso che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo». Ritiene invece configurabile una responsabilità omissiva del proprietario/locatore Corte Cass. pen., Sez. III, n. 8135/2014, pur riconoscendo che l’orientamento contrario sia “preferibile” «per essere questo più rispettoso del principio, costituzionalmente tutelato ex art. 27 Cost., della personalità della responsabilità penale».

[13] Cfr., Corte Cass. pen., Sez. III, n. 29578/2021 e Corte Cass. pen., Sez. III, n. 30133/2017. Sia consentito rinviare per un esame più approfondito del tema a S. Rocco, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la responsabilità del legale rappresentante “non vigile”, in questa Rivista, n. 34, agosto-settembre 2022.

[14] Così Corte Cass. pen., Sez. III, n. 12159/2016.

[15] Il contratto, anche “atipico”, rientra pacificamente tra le fonti formali riconosciute dalla teoria del “trifoglio”.

[16] Si tratta di un principio di diritto ampiamente diffuso in giurisprudenza (cfr., per tutte, Corte Cass. pen., Sez. IV, n. 21869/2022: «pur essendo ammesso che la posizione di garanzia abbia la sua fonte in una norma di natura privatistica, anche non scritta, e finanche in una situazione di fatto, è pur sempre necessario che in quest’ultima ipotesi il soggetto al quale si imputa la condotta omissiva abbia compiuto un atto di volontaria determinazione indirizzato ad assumere su di sé l’obbligo di controllo o di protezione, quindi il dovere d’intervenire»; cfr. anche Corte Cass. pen., Sez. IV, n. 19558/2021).

[17] Cfr. C.F. Grosso-M. Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, III ed., 2020, p. 243.

[18] Così, Corte Cass. pen., Sez. III, n. 2206/2005 (successivamente, negli stessi termini, Corte Cass. pen., Sez. III, n. 49327/2013 e Corte Cass. pen., Sez. III, n. 847/2019).

[19] Così, Corte Cass. pen., Sez. III, n. 2206/2005 (successivamente, negli stessi termini, Corte Cass. pen., Sez. III, n. 49327/2013 e Corte Cass. pen., Sez. III, n. 847/2019).

[20] Cfr. C.F. Grosso-M. Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, III ed., 2020, p. 244.

[21] Cfr. art. 299 D.Lgs. n. 81/2008 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”.

[22] Cfr. art. 2639 c.c. “Estensione delle qualifiche soggettive”.

[23] Parte della dottrina dubita che i provvedimenti amministrativi (o in generale le fonti sublegislative) possano di per sé far sorgere una valida posizione di garanzia penalmente rilevante potendo, viceversa, «solo specificare obblighi già posti dalla legge» (cfr. per tutti F. Mantovani, Diritto Penale, Parte Generale, Padova, IX ed., 2015, p. 162). Peraltro, «il richiamo a qualunque fonte legale rischia di produrre una eccessiva dilatazione della responsabilità penale, perché attraverso l’art. 40 c.p. qualsiasi obbligo di natura extrapenale si traduce in un obbligo penale», frustrando così «le esigenze proprie del diritto penale il cui intervento dovrebbe essere filtrato attraverso i principi di proporzionalità e sussidiarietà», così C.F. Grosso-M. Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, III ed., 2020, p. 230.

[24] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. IV, n. 22341/2011: «i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo»; cfr. altresì Corte Cass. pen., sez. IV, n. 37642/2007: «l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente. A maggior ragione quando trattasi di ente pubblico, richiedendosi in tal caso che l’attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio». Si rinvia inoltre alla giurisprudenza richiamata in A. Boido, La posizione di garanzia, (in) Commentario sistematico del diritto penale, (diretta da) M. Ronco, II ed., Bologna, 2007, pp. 335 e 336.

[25] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. IV, n. 22341/2011.

[26] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. IV, n. 22341/2011.

[27] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. IV, n. 22341/2011; rispetto a tali attività dei dirigenti «il Sindaco esercita soltanto un potere di sorveglianza e di controllo collegato ai compiti di programmazione, che gli appartengono quale capo dell’amministrazione comunale, ed alle funzioni di ufficiale di governo, legittimato all’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti». La giurisprudenza della Corte ha spesso affrontato la delicata posizione del Sindaco (cfr. Corte Cass. pen., Sez. IV, n. 58243/2018, che richiama in particolare gli artt. 50 e 54 del TU Enti Locali; cfr. anche Cass. pen., Sez. III, sent. n. 37544/2013).

[28] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, n. 13927/2011.

[29] Ai fini della “gestione” di discarica abusiva non è necessario compiere sui rifiuti operazioni particolari (ad es., attività di recupero), ben potendo la condotta limitarsi al mero accumulo (richiedendosi, però, un’organizzazione almeno rudimentale di uomini e mezzi propedeutica al funzionamento della discarica, cfr. Corte Cass. pen., Sez. Un., n. 12753/1994 e, da ultimo, Corte Cass. pen., Sez. III, n. 37601/2021), e la stessa “realizzazione” potrebbe essere rappresentata dal semplice “ammasso” di rifiuti in un determinato sito (cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, n. 18399/2017; Corte Cass. pen., Sez. III, sent. n. 39027/2018).

[30] C. RUGA RIVA, L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Osservazioni sulla asserita posizione di garanzia del proprietario, (in) AA.VV., Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, p. 864.

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