Per applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato deve essere spontanea?

01 Feb 2026 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 19 gennaio 2026 (ud. 18 dicembre 2025), n. 1884

In tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, può essere valorizzata solo se costituisce spontanea manifestazione di resipiscenza e rimeditazione della gravità del fatto commesso (nella specie, l’imputato aveva provveduto alla bonifica dello stato dei luoghi e alla regolarizzazione dell’attività inquinante e la Cassazione ha ritenuto che tale condotta fosse un “elemento neutro” in quanto necessitata per la ripresa dell’attività).

1. Tenuità del fatto e condotta susseguente al reato

È in via di consolidamento nella giurisprudenza della Cassazione la tesi che, per riconoscere la causa speciale di non punibilità ex art. 131 bis c.p., la condotta susseguente al reato posta in essere dal contravventore non possa essere presa in considerazione allorché non abbia i caratteri della spontaneità, ma sia “necessitata dalla legge”.

La sentenza che si commenta si è occupata di un caso in cui un soggetto era stato condannato per i reati di cui agli artt. 137 e 256, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006 per avere, in qualità di titolare di un autolavaggio, effettuato attività di smaltimento illecito di rifiuti e scaricato i reflui, provenienti dal lavaggio delle autovetture, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. 

Nel proposto ricorso per cassazione, l’imputato si doleva che fosse stata respinta la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. e sosteneva che, a questi fini, fosse valutabile anche la condotta susseguente al reato: infatti, una volta ottenuto il dissequestro dell’area, il ricorrente aveva regolarizzato l’attività di autolavaggio attraverso lo smaltimento dei rifiuti, lo spurgo, il risanamento e la bonifica dell’area ed aveva ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che il fatto non potesse considerarsi di particolare tenuità in ragione del quantitativo considerevole di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi smaltiti illecitamente, nonché della grave pericolosità ambientale del fatto, in ragione della reiterazione della condotta nel tempo, e del rischio di danno ambientale.

Fin qui nulla da eccepire. Le perplessità sorgono in relazione alla seconda parte della motivazione in cui la Corte si sofferma sul criterio della «condotta susseguente al reato» inserito nell’art. 131 bis c.p. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. n. 150/2022.

Prima della citata modifica, era pacifico che non rilevasse il comportamento tenuto dall’agente post delictum atteso che la norma citata correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, comma 1, c.p., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al comma 2, includenti la condotta susseguente al reato.

A seguito della modifica del 2022, l’orientamento prevalso nella giurisprudenza è nel senso che,acquista rilievo (anche) la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato non come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, ma come ulteriore criterio, accanto a quelli già richiamati dall’art. 131 bis c.p. Perciò, la condotta post delictum non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma potrà essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sulla misura dell’offesa, in cui rimane centrale, come primo termine di relazione, il momento della commissione del fatto, e, quindi, la valutazione del danno o del pericolo verificatisi in conseguenza della condotta.

Con riferimento alla materia ambientale, si possono ricordare, quali coerenti espressioni di questo principio, alcune decisioni del Supremo consesso: Cass. pen., Sez. III, 1° febbraio 2024, n. 19637[i] (in fattispecie relativa al reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, è stata esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per l’oggettiva gravità del reato in considerazione della cospicua quantità dei rifiuti scaricati, della loro natura ingombrante, della loro diversa tipologia, dell’estensione dell’area impegnata, della gravità del pericolo di danno cagionato all’ambiente e nessun rilievo è stato attribuito al fatto che l’imputato avesse adempiuto alle prescrizioni impartite ai sensi degli art. 318 bis ss. D.Lgs. n. 152/2006); Cass. pen., Sez. III, 30 maggio 2024, n. 34232 (in un caso di immissione di rifiuti liquidi in un corso d’acqua, è stata esclusa la particolare tenuità del fatto in considerazione dell’entità del danno e della negligenza riscontrata a carico del contravventore; inoltre, i comportamenti successivi dell’imputato, diretti alla riparazione del danno, non potevano di per sé rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto); Cass. pen., Sez. III, 12 settembre 2024, n. 39599 (in fattispecie concernente la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., si è ribadito che la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, consistente nella bonifica dei luoghi, non poteva rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto); Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2024, n. 42464[ii] (in un caso di contestazione del delitto di cui all’art. 256 bis D.Lgs. n. 152/2006, è stata esclusa l’applicazione della causa di non punibilità valorizzando il quantitativo di rifiuti speciali bruciati, il luogo ove la condotta era stata realizzata e l’intensità del dolo confermando altresì che la condotta successiva alla commissione del reato non poteva, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto).

2. La condotta susseguente al reato deve essere spontanea e resipiscente?

Si accennava poc’anzi ad alcune riserve suscitate dalla sentenza che ha ritenuto di non poter valorizzare il comportamento susseguente al reato tenuto dall’imputato perché si trattava di comportamento non spontaneo, ma necessitato dalla legge, finalizzato cioè ad ottenere la possibilità di riprendere e proseguire lo svolgimento dell’attività commerciale di autolavaggio.

Questa conclusione non rappresenta una novità essendo stato già affermato dalla Suprema Corte che il comportamento successivo al reato è valutabile, nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, solo se è spontaneo e costituisce una manifestazione di resipiscenza e rimeditazione della gravità del fatto commesso, circostanza che, secondo la Cassazione, è da escludere ove la condotta riparatoria sia imposta dalla legge[iii].

Al riguardo, condividiamo quanto è stato  sostenuto in dottrina[iv] e cioè che “la valorizzazione, da parte della Corte di Cassazione, del concetto di “spontaneità” della condotta post delictum e di “resipiscenza” dell’autore rispetto alla condotta, sembra connotare l’istituto di una funzione eminentemente “premiale” con il rischio, quindi, di attribuirgli – erroneamente – un’impronta per così dire “soggettivistica” operante più sul piano della “capacità a delinquere” e della personalità del reo di cui all’art. 133 comma 2 c.p., piuttosto che in relazione alla oggettiva “gravità del fatto” di cui al comma 1 del medesimo articolo”.

Infatti, la riforma del 2022 ha confermato la natura “oggettiva” dell’istituto previsto dall’art. 131 bis c.p. e ha disposto che la condotta post delictum  non rappresenti un indice-criterio “autonomo ed autosufficiente”, ma rafforzi l’originaria tenuità oggettiva del reato, sicchè non è determinante che il ripristino dello status quo ante sia o meno il frutto di virtuosa resipiscenza, potendo essere influenzato anche da motivi utilitaristici, perché ciò che conta è l’effettiva riparazione dell’offesa,  senza che entri in gioco la capacità a delinquere dell’agente evocata dal concetto che la condotta susseguente al reato debba essere spontanea.

La tesi della Suprema Corte presta quindi il fianco a qualche riflessione critica. In primo luogo, non appare sufficientemente giustificato il principio che, nelle situazioni indicate dalla giurisprudenza, vale a dire comportamenti anticipatori di un effetto che sarebbe comunque conseguito ex lege (come, ad esempio, la bonifica dello stato dei luoghi), si dovrebbe necessariamente presumere l’assenza di “rivisitazione” del proprio operato da parte del contravventore.

In secondo luogo, è discutibile, in sé e per sé, la tesi che la condotta spontanea debba essere anche espressione di ravvedimento dell’autore del reato. Fermo restando che è auspicabile che la condotta susseguente al reato corrisponda ad un atteggiamento più sensibile all’esigenza di tutela del bene, il concetto sostenuto dalla Suprema Corte non trova riscontro in altre norme dell’ordinamento che mettono in risalto condotte post delictum.

Si consideri, ad esempio, l’art. 56, commi 3 e 4, c.p.: in entrambi i casi previsti (se il colpevole volontariamente desiste dall’azione o se volontariamente impedisce l’evento), la norma si applica senza che sia richiesta un’autentica resipiscenza, potendo la condotta essere giustificata da motivi di qualsiasi natura[v].

Con riferimento all’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p.[vi], bisogna fare una distinzione. La previsione della prima parte della disposizione esige esclusivamente che la riparazione del danno — mediante le restituzioni o il risarcimento — sia integrale ed avvenga prima del giudizio. Per la giurisprudenza prevalente, il risarcimento economico non deve necessariamente essere spontaneo e può anche essere motivato dal calcolo utilitaristico di ottenere uno sconto di pena[vii].

Invece, la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, finalizzata ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, deve essere spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l’arresto e lo stato di detenzione[viii].

Anche l’art. 162 ter c.p., dedicato all’estinzione del reato per condotte riparatorie, richiede che l’imputato, per essere prosciolto, provveda a riparare interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed a eliminare, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Nessun cenno è fatto allo stato interiore di ravvedimento.

In conclusione, nella normativa esaminata si pone l’accento sul fatto che la condotta sia spontanea e cioè che la scelta compiuta dall’agente sia assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esterni suscettibili di influire sulla sua determinazione, e non sono richiesti atteggiamenti psichici quali la resipiscenza o il ravvedimento.

3. La condotta susseguente al reato e gli obblighi normativamente previsti.

A questo punto ci chiediamo se sia pienamente fondato l’orientamento per cui tra le condotte post delictum, suscettibili di apprezzamento ex art. 131 bis c.p., non potrebbero rientrare quelle anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito ex lege.

Per rispondere al quesito, chiamiamo in causa la giurisprudenza che si è formata in merito all’art. 181, comma 1 quinquies, D.Lgs. n. 42/2004 (“La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1”).

Nella norma non è formalmente previsto che la spontaneità sia un requisito imprescindibile per ottenere il beneficio. Tuttavia, la Cassazione[ix] ha precisato che “La nuova fattispecie estintiva può configurarsi soltanto se l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la PA la disponga perché l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. Non merita, pertanto, adesione l’assunto difensivo secondo cui l’effetto estintivo conseguirebbe anche nel caso in cui l’ordine sia stato disposto d’ufficio e l’imputato abbia effettuato il ripristino anticipando l’esecuzione materiale da parte della P.A.”[x].

Sono visibili i punti di contatto con la nostra tematica. Uno va debitamente sottolineato: la rimessione in pristino non produce effetti estintivi se è realizzata dopo l’emissione dell’ingiunzione, ma se anticipa il provvedimento amministrativo rileva pienamente. Infatti, come si è visto, in questa ipotesi, la Cassazione ritiene che la condotta in questione sia spontanea.

Questa è la stessa situazione che si verifica in relazione alle norme ambientali in cui, sullo sfondo, è contemplato l’obbligo a carico dell’autore del reato di procedere alla bonifica o al ripristino dei luoghi. Non è perciò comprensibile perché in un settore, quello paesaggistico, la condotta ripristinatoria posta in essere in anticipo rispetto all’insorgere, attuale e concreto, dell’obbligo normativamente imposto in astratto abbia valore positivo, mentre in altro settore, quello ambientale, la stessa condotta sia considerata un elemento del tutto neutro.

Infine, un cenno va dedicato al passaggio della sentenza (non del tutto chiaro[xi]) in cui si sostiene che “l’aver bonificato l’area e ripristinato lo status quo ante…in quanto necessitata per la ripresa dell’attività, era elemento del tutto neutro che escludeva che la stessa fosse considerabile come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. pen. (…) che, nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice è chiamato a valutare per apprezzare il grado dell’offesa”.

Invero, la condotta di cui alla vicenda esaminata dalla Suprema Corte non era “necessitata dalla legge”, ma, a tutto concedere, potrebbe essere stata adottata sotto la spinta del disposto sequestro preventivo. Non vi è dubbio, comunque, che l’attività di regolarizzazione sia stata compiuta a seguito di un concreto condizionamento esterno e non poteva perciò definirsi spontanea. In questo senso, si potrebbe invocare la sentenza della Suprema Corte che ha stabilito che non può essere valorizzata una condotta susseguente al reato (ripristino dei luoghi) frutto di un comportamento necessitato perché conseguente all’adempimento di prescrizioni imposte dall’organo accertatore[xii].

Tuttavia, fermo restando che, a nostro avviso, il carattere della spontaneità non rileva ai fini dell’apprezzamento della condotta post delictum, va segnalato che la stessa Cassazione, in altre pronunce, non ha dimostrato analogo rigore.

In un caso[xiii] in cui un datore di lavoro, imputato di plurime violazioni del D.Lgs. n. 81/2008, si doleva che il giudice del merito avesse valorizzato la pluralità delle violazioni senza valutare l’adozione delle misure di sicurezza nell’ambito della procedura di cui all’art. 301 cit. dec., la Corte ha dettato questo principio di diritto “In tema di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull’episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo genererebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all’art. 301 d.lgs. n. 81 del 2008”.

In un altro caso[xiv], il titolare di un’impresa, imputato del reato di cui all’art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 per aver effettuato senza autorizzazione modifiche sostanziali all’impianto, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità asserendo di essersi attivato per regolarizzare la propria posizione, tanto da ottenere, a distanza di pochi mesi dall’accertamento del reato, il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale. La sentenza ha sostenuto che “Nel caso di specie, l’intervenuta tempestiva ottemperanza alle prescrizioni impartite, costituiva una condotta post-factum, elemento fondamentale che il giudice era chiamato a valutare”.

Insomma, è forse giunto il momento di ripensare ai vari profili della questione qui discussa adottando l’interpretazione che, per applicare la causa di non punibilità, la condotta successiva alla commissione del reato è rilevante anche se anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge e anche se posta in essere per mera “convenienza” (ad esempio, per evitare ulteriori e/o più gravi sanzioni) senza che occorra una sincera resipiscenza da parte del contravventore.

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NOTE:

[i] Riv. pen., 2024, p. 628.

[ii]  Ambiente e sviluppo, 2024, p. 45.

[iii] V. Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2024, n. 46231 e Cass. pen., Sez. III, 18 dicembre 2024, n. 986, in questa Rivista, n. 64/2025, con commento di R. Mantegazza, Condotte post delictum e particolare tenuità del fatto “ambientale” tra “spontaneita’” e prescrizioni ex lege.

[iv] R. Mantegazza, op. cit., p. 5.

[v] In questo senso, da ultimo, è stato sostenuto che il recesso attivo non è escluso dalla concorrente volontà di alterare le prove fornendo una diversa versione dei fatti: v. Cass. pen., Sez. I, 5 ottobre 2023, n. 2077 (fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la diminuente in un caso in cui l’imputato, dopo aver colpito la vittima al torace con più coltellate, l’aveva portata al pronto soccorso, ove aveva fornito una diversa rappresentazione dell’accaduto).

[vi]L’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo”.

[vii] V. Cass. pen., Sez. II, 24 novembre 2021, n. 46758.

[viii] V. ex plurimis Cass. pen., Sez.  V, 9 dicembre 2019, n. 17226.

[ix] V. Cass. pen., Sez. V, 19 dicembre 2005, n. 3945; in senso conforme, v. Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 3064; Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2013, n. 37822; Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2020, n. 26325.

[x] In questa prospettiva, secondo Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2021, n. 13263, in Riv. giur. edilizia, 2021, I, p. 1426, ai fini della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. è “incensurabile la mancata valorizzazione della successiva rimozione delle opere abusive, in quanto effettuata non già spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, ma solo a seguito, ed in ottemperanza, all’ordinanza di demolizione adottata dal Comune”.

[xi] Infatti, la congiunzione “bensì” ha il significato di “ma, piuttosto, semmai” e perciò, a leggere la conclusione, sembra che il comportamento successivo al reato non rilevi “come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa” – puntualizzazione inutile considerando la giurisprudenza in materia – ma “come ulteriore criterio” ai fini della tenuità dell’offesa, il che è in contraddizione con la premessa iniziale.

[xii] Cass. pen., Sez. III, n. 986/2025, citata in nota 3.

[xiii] Cass. pen., Sez. III, 1° settembre 2025, n. 30030, www.rivistadga.it, n. 6/2025.

[xiv] Cass. pen. Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 33653, www.rivistadga.it, n. 6/2025.