Ordinanza di rimozione di rifiuti e comproprietà dell’area

01 Dic 2022 | amministrativo, giurisprudenza

di Elisa Maria Volonté

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Palermo), Sez. I, 9 settembre 2022, n. 2528 – Pres. Veneziano, Est. Pignataro – Omissis (Avv. Campisi) c. Comune di Gela (Avv. Scepi)

L’Art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce rilevanza alla diligenza del proprietario, che si sia operato per impedire o disincentivare l’abbandono di rifiuti sulle aree di proprietà, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure nei confronti del proprietario che, per trascuratezza, superficialità, indifferenza o anche proprie difficoltà economiche, nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

L’ordinanza che ingiunge la rimozione di rifiuti è legittimamente indirizzabile anche a un solo comproprietario, autonomamente e immediatamente chiamato ad adoperarsi per eliminare lo stato di pericolo nonché per sottrarsi alle misure coercitive e penali adottabili dall’amministrazione competente. La mancata notifica a uno dei comproprietari non inficia la legittimità dell’ordinanza ma ne determina, semmai, l’inefficacia relativa nei confronti del solo comproprietario interessato.

La sentenza in commento muove dal ricorso di privati avverso l’ordinanza dirigenziale con la quale, ai sensi dell’Art. 192 D.Lgs. n. 152/2006[i], era stata loro ingiunta la rimozione di rifiuti insistenti su un terreno di proprietà dei medesimi, sito nel Comune di Gela.

Secondo i ricorrenti, l’impugnata ordinanza sarebbe stata illegittima in quanto il Comune resistente avrebbe omesso di accertare l’imputabilità dell’abbandono di rifiuti in capo agli stessi, ai sensi dell’Art. 192 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006, e avrebbe inoltre emanato l’ordinanza nei confronti solamente di alcuni dei proprietari dell’area.

Relativamente all’accertamento dell’imputabilità della condotta di abbandono ai ricorrenti, il T.A.R. Palermo rievoca la giurisprudenza ormai consolidata sul tema: il citato comma 3 dell’Art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 consente di imporre la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi al proprietario dell’area, in solido con il responsabile della citata condotta, esclusivamente quando l’abbandono dei rifiuti possa essergli imputata a titolo di dolo o colpa, anche omissiva.

L’articolo citato attribuisce quindi rilevanza alla diligenza del proprietario, che deve porre in essere le cautele e gli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia della proprietà, idonee ad impedire o, quantomeno, disincentivare l’abbandono di rifiuti[ii].

La mancata adozione dei citati accorgimenti impone all’amministrazione di disporre le misure nei confronti del proprietario che, per trascuratezza, superficialità, indifferenza o anche proprie difficoltà economiche, sia rimasto inerte di fronte alla condotta di abbandono dei rifiuti sulle aree di proprietà: quella del proprietario, pertanto, non si configura come una responsabilità oggettiva, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”[iii] ma, al contrario, l’elemento soggettivo in capo al medesimo deve essere oggetto di un serio accertamento da parte dell’amministrazione competente[iv].

In applicazione dei citati principi, pertanto, il T.A.R. Palermo rigetta la doglianza dei ricorrenti sottolineando che i medesimi non abbiano prodotto alcuna prova a dimostrazione dell’essersi attivati per impedire o disincentivare il deposito di rifiuti da parte dei terzi ignoti, essendosi invece limitati a sostenere di aver recintato e chiuso l’area.

Mentre quindi, sul primo profilo, il T.A.R. Palermo si allinea alla giurisprudenza consolidata in tema di necessario accertamento della responsabilità del soggetto cui viene intimata la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi nelle aree di proprietà, nell’analisi del secondo motivo di ricorso, la vicenda consente al T.A.R. di esprimersi su un aspetto della legittimità di un’ordinanza di rimozione che raramente era stato scrutinato dalla giurisprudenza precedente.

In aggiunta a quanto già oggetto di commento, infatti, i ricorrenti lamentano che l’ordine di rimozione sia stato indirizzato solo ad alcuni proprietari del terreno mentre altri ne sarebbero stati incomprensibilmente esclusi.

La questione viene risolta dal T.A.R. facendo ricorso a un orientamento consolidato in tema di ordinanze contingibili e urgenti, emesse ai sensi dell’Art. 54 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000, nonché alle ordinanze di demolizione[v], ritenuto applicabile dal T.A.R. anche alle ordinanze di ingiunzione di rimozione di rifiuti ex Art. 192 D.Lgs. n. 152/2006.

Seguendo, quindi, il citato orientamento, il T.A.R. respinge le argomentazioni presentate dai ricorrenti: in ragione della relativa responsabilità solidale, infatti, l’ordinanza di ingiunzione di rimozione di rifiuti è legittimamente indirizzabile anche a un solo comproprietario, autonomamente e immediatamente chiamato ad adoperarsi per eliminare lo stato di pericolo nonché per sottrarsi alle misure coercitive e penali adottabili dall’amministrazione competente.

Pertanto, la mancata notifica a uno dei comproprietari non inficia la legittimità dell’ordinanza ma ne determina, semmai, l’inefficacia relativa nei confronti del solo comproprietario interessato – unico soggetto, per altro, legittimato a far valere questo vizio.

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RGA_Dic 2022 – EMV

Per il testo della sentenza (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Palermo 2528_2022

NOTE:

[i] L’Art. 192 D.Lgs. n. 15272006 prevede, in generale, il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo e nelle acque. Nello specifico, la citata norma recita: “1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. […]”

[ii] Sul punto, si rinvia a C. Galdenzi e F. Boezio, Ancora sulla responsabilità e sugli obblighi del proprietario di un’area su cui insistono rifiuti abbandonati, in questa Rivista.

[iii] T.A.R. Trentino-Alto Adige (Trento), Sez. I, 24 maggio 2022, n. 100.

[iv] Per un approfondimento sul tema si rinvia al commento di A. L. De Cesaris, Ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati e garanzie procedimentali, in questa Rivista.

[v] In tema di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’Art. 54 comma 2 D.lgs. n. 267/2000, si rinvia ex multiis a Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 88 e T.A.R. Campania (Salerno), Sez. II, 19 gennaio 2022, n. 153.

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